MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGOLAMENTO CONSAP N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015

Come sapete le sigle delle Associazioni Peritali Unite stanno lavorando con CONSAP per l’aggiornamento del REGOLAMENTO N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015 che regola la professione di Perito Assicurativo.

La prossima riunione e fissata a Roma il 10/5/2023 presso CONSAP.

Questo il Regolamento in vigore, a seguire le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti.

Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attività peritale) C O N S A P Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, con sede in Roma, Via Yser 14, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

· VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull’istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
· VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;
· VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
· VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157 comma 1 e 158 comma 3;
· VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
· VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – successivamente convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 – il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all’ISVAP;
· VISTO il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla Società stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, l’espletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art.19, comma 5, Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con Legge 3 agosto 2009, n. 102;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
I N D I C E
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Ruolo dei periti assicurativi)
Art. 4 (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
Art. 5 (Regole di comportamento dei periti)
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6 (Finalità del tirocinio)
Art. 7 (Obblighi del perito e del tirocinante)
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
Art. 9 (Prova di idoneità)
Art. 10 (Commissione esaminatrice)
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11 (Domanda di iscrizione nel Ruolo)
Art. 12 (Cancellazione dal Ruolo)
Art. 13 (Reiscrizione nel Ruolo)
Art. 14 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Art. 15 (Termini per la conclusione dei procedimenti)
Art. 16 (Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Art. 18 (Verifiche periodiche)
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19 (Sanzioni disciplinari)
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20 (Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento)
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 (Pubblicazione – Entrata in vigore)
Elenco allegati:
Allegato 1 (Comunicazione di inizio tirocinio)
Allegato 2 (Attestazione di compiuto tirocinio)
Allegato 3 (Domanda di iscrizione al Ruolo)
Allegato 4 (Domanda di cancellazione dal Ruolo)
Allegato 5 (Domanda di reiscrizione al Ruolo)
Allegato 6 (Comunicazione variazione dati informativi)
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “attività peritale”: l’attività professionale volta all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
d) “perito”: il perito assicurativo – iscritto al Ruolo – che svolge l’attività di cui alla lettera a);
e) “Ruolo”: il Ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) “IVASS”(già Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
g) “responsabile del procedimento”: il Titolare del Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
h) “Servizio competente”: il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come pubblicato nel sito internet CONSAP.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente articolo 1, lettera a).
2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 156 comma 2 del Codice. Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta nell’ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell’incarico, è necessario che il perito delegante ottenga l’accettazione della delega da parte del soggetto committente.
Art. 3
(Ruolo dei periti assicurativi)
1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l’attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.
2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC.
3. CONSAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 18.
4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, http://www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.
Art. 4
(Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
1. Ai fini dell’iscrizione nel Ruolo il perito deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 158, comma 1 del Codice;
b) avere superato la prova di idoneità di cui al successivo articolo 9;
c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Codice;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli o di natanti.
Art. 5
(Regole di comportamento dei periti)
1. Nell’esecuzione dell’incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni diconflitto di interessi.
2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.
3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:
a) la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il modello di cui all’allegato n. 6 scaricabile dal sito internet della CONSAP.
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6
(Finalità del tirocinio)
Lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice è finalizzato all’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale.
Art. 7
(Obblighi del perito e del tirocinante)
1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di quattro tirocinanti.
2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all’attività peritale.
3. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
4. Il perito informa CONSAP dell’inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale  comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all’allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo Periti Assicurativi – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova della partecipazione all’attività peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8
(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
1. Per l’ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l’aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice, risultante dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 7 comma 5.
Art. 9
(Prova di idoneità)
1. CONSAP indice, di norma una volta l’anno, una prova di idoneità con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.
2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalità di svolgimento dell’esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo e determina le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno.
Art. 10
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice della prova d’idoneità è nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;
b) due funzionari CONSAP;
c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito
assicurativo;
d) due o più componenti con funzioni di supplenza.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti CONSAP.
2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potrà avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
9
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11
(Domanda di iscrizione nel Ruolo)
1. La domanda di iscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. CONSAP procede all’iscrizione nel Ruolo sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
Art. 12
(Cancellazione dal Ruolo)
1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all’allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma;
c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), e d) del Codice;
d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158 comma 2 del Codice;
e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal Ruolo è disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all’interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato stesso.
3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso.
Art. 13
(Reiscrizione nel Ruolo)
1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall’articolo 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 158 commi 1 e 2, del Codice.
2. La domanda di reiscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 12.
Art. 14
(Unità organizzativa e responsabile del procedimento)
1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come riportato nel sito internet della Società.
2. Il Responsabile del procedimento è il Titolare preposto al Servizio di cui al comma precedente.
Art. 15
(Termini per la conclusione dei procedimenti)
1. Per il procedimento d’iscrizione previsto dall’art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall’art. 160 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall’art. 159 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 16
(Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione)
1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all’istante, tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa.
2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
1. CONSAP effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione nel Ruolo.
Art. 18
(Verifiche periodiche)
1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonché l’assenza delle altre cause di cancellazione di cui all’articolo 159 del Codice.
2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potrà richiedere all’interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonché ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno.
3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19
(Sanzioni disciplinari)
1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.
2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento
1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP, saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7 coma 8.
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
(Pubblicazione – Entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3.1.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Mauro Masi)

Come detto nel sottotitolo quelle che seguono sono le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti nei commenti del post originale https://peritiauto.wordpress.com/2023/04/23/modifiche-al-regolamento-regolamento-consap-n-1-del-23-ottobre-2015/ .

Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art 1 – Definizioni

  1. h) “Mandante” il soggetto che affida un mandato al perito per svolgere l’attività professionale.

i)” Le Parti” ciascuna delle persone fisiche e giuridiche (o gruppi di persone) che sono coinvolte e oggetto del mandato’

  1. l) Accertamento; Il perito al momento del rilievo fotografico “de visu” deve essere identificabile dal danneggiato o da chi questi ha demandato.

L’identificazione può avvenire attraverso esposizione del tesserino e del mandato/delega. Successivamente il perito dovrà rilasciare verbale di accertamento su richiesta.

Si ritiene che dopo l’emergenza COVID-19 la video perizia non sia accettabile, anche per non consentire una contrazione del mercato dei RNPA oltre a non fomentare il progetto di DISINTERMEDIAZIONE delle compagnie assicurative.

  1. m) Collegio di garanzia: assemblea composta da un titolare e da un vice titolare delegato da ogni associazione di categoria nota a CONSAP

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

  1. 2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3.

Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta direttamente dalla compagnia assicurativa come art 156 comma 2, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.

4.Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente, al danneggiato o da chi questi ha demandato.

Art. 3 – (Ruolo dei periti assicurativi)

  1. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
  2. a) cognome e nome;
  3. b) luogo e data di nascita;
  4. c) numero e data di iscrizione;
  5. d) codice fiscale;
  6. e) sedi operative;
  7. f) recapiti telefonici;
  8. g) e-mail;
  9. h) PEC
  10. i) regolarità del versamento del contributo annuale.

CONSAP rilascia un tesserino ed un timbro per ogni iscritto il Ruolo che riporta le seguenti informazioni:

  1. i) Tesserino con cognome e nome,  numero e data di iscrizione e foto identificativa.
  2. ii) Timbro con cognome e nome, numero iscrizione

Art. 4 – (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)

  1. e) Non esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, sia l’attività di perito  che sia l’attività di perito che  direttamente l’attività di riparatore di veicoli o di natanti  o quella di intermediario assicurativo.

Art. 5 – (Codice deontologico professionale)

Art 1 – Oggetto

1.1 Il presente codice disciplina le norme deontologiche essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale di tutti i periti assicurativi iscritti al Ruolo secondo l’art 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art 2 – Principi Generali

2.1 L’attività del Perito è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, chiunque eserciti è tenuto costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.

2.2 Tutti gli iscritti sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario del Perito svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale.

Art 3 – Doveri del Perito

3.1 Il Perito  sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 Il Perito accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 Il Perito deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 Il Perito ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art 4 – Correttezza

4.1 Il Perito rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.

4.2 Il Perito sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali svolte da altri professionisti.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento del Perito che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività professionale o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dal Perito deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 Il Perito non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

Art 5 – Legalità

5.1 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 – Obbligo di Formazione

6.1 Il Perito deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.

6.2 Il Perito deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie stabilite dalla commissione esaminatrice durante la prova di idoneità

6.3 Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.

6.4 Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.”

Art. 7 – Assicurazione professionale

7.1  Nei casi previsti dalla legge Il Perito, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

7.2 Il Perito, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 8 – Rapporti con le Parti

8.1 Il Perito deve sempre operare nel legittimo interesse di tutte le parti coinvolte, svolgendo la perizia con la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art. 9 – Incarichi e compensi

9.1 Il Perito al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.

9.2  Il Perito è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.

9.3 Il Perito  non può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito o ad importi inferiori alla parcella minima salvo solo in i casi particolari e quando sussistano valide motivazioni

9.4  La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente.

9.5 Consap che detiene il ruolo dei periti stabilisce un tariffario minimo da aggiornare annualmente  in considerazione all’andamento Istat

9.6 Nel caso il danneggiato non accetti la valutazione del danno deve poter incaricare un altro perito iscritto al ruolo e la parcella deve essere posta a carico del responsabile del sinistro. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro la cui parcella è posta a carico della parte soccombente o decisa in accordo tra le parti.

Art. 10 – Svolgimento delle prestazioni

10.1  L’incarico professionale deve essere svolto, tenendo conto degli interessi delle parti, con trasparenza, correttezza e diligenza..

10.2  Il Perito deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

10.3 Il Perito deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

10.4 Il perito  è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

10.5  Il perito  è tenuto a consegnare alle parti i documenti ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando le parti ne facciano richiesta.

10.6 Il perito è tenuto a consegnare una copia del mandato professionale ricevuto al danneggiato/assicurato che ne faccia richiesta.

10.7 Il perito è tenuto ad identificarsi tramite il tesserino di cui all’art. 3

Art. 11 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

11.1 Il perito  deve improntare i rapporti professionali con i colleghi o altri professionisti con la massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.

11.2  Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

11.3 Il perito deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

11.4 Il perito non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro perito o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

11.5 Il perito sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.

11.6 Il perito collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 12 – Rapporti con collaboratori

12.1   Il perito nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

12.2  Il perito deve improntare il rapporto con i tirocinanti con la massima chiarezza e trasparenza.

12.3  Nei rapporti con i tirocinanti,  Il perito è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

Art. 13 – Concorrenza

13.1  E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso,  Il perito potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

Art 14 – Attività in forma associativa o societaria

14.1  Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente.

14.2 I Periti che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della collaborazione, e devono risultare nell’elaborato peritale.

14.3  Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto il Perito a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

14.4  La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato del Perito nei confronti della committenza e delle parti in causa.. Del comportamento del Perito nell’ambito dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente il Perito che ha commesso il fatto specifico.

Art. 15 – Rapporti con Consap

15.1  L’appartenenza del Perito al Ruolo professionale comporta il dovere di collaborare con CONSAP. Ogni perito ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio CONSAP , di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

15.2 Il perito deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti della tenuta del Ruolo.. Dal canto suo CONSAP deve rendere pubblico nella scheda del perito consultabile tramite internet la regolarità del contributo annuale.

15.3 Il perito si adegua alle deliberazioni del Collegio di garanzia, se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.

Art. 16 – Incompatibilità

16.1  Il perito non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

16.2  Il perito  non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

Art. 17 – Responsabilità disciplinare

17.1 La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e alla deontologia costituiscono illeciti. Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni espressamente previste nell’art 20 del presente codice.

Art. 18 – Potestà disciplinare

18.1 Spetta alla Consap  la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa sentito il parere del Collegio di Garanzia..

18.2 Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del perito sottoposto a procedura di indaginel’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.

18,3 La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento del l’incolpatoperito sottoposto a procedura di indagine, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Art. 19 – Sanzioni

19.1. Le sanzioni disciplinari sono:

  1. a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
  2. b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
  3. c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Ruolo, è inflitta per violazioni molto gravi e dopo cinque avvertimenti non giustificati.

19.2 Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

  1. a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
  2. b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
  3. c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
  4. d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

Art. 7 – (Obblighi del perito e del tirocinante)

1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di due  tirocinanti.

Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ

Art. 9 – (Prova di idoneità) MODIFICA DA FARE CANNELLINI

  1. 3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno

Art. 10 – (Commissione esaminatrice)

  1. c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo, un perito con almeno 15 anni di iscrizione al Ruolo. Il Collegio di garanzia nomina un altro componente a rotazione con la stessa esperienza.
  2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, dovrà scegliere 3 delle materie obbligatorie per il raggiungimento dei crediti formativi  come stabilito nell’art 6 del codice deontologico professionale.

Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

nessuna modifica

Titolo V – VERIFICHE

nessuna modifica

Titolo VI – SANZIONI

Art. 19 – (Sanzioni disciplinari)

1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice deontologico professionale dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.

2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.

Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

nessuna modifica

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

nessuna modifica

Napoli – Esercizio abusivo della professione, protestano i periti assicurativi

A seguito della sentenza di assoluzione di un CT querelato per abuso della professione come abbiamo riportato la settimana scorsa ( https://peritiauto.wordpress.com/2022/01/25/assolto-consulente-assicurativo-di-giugliano-era-accusato-di-esercizio-abusivo-della-professione/ ) i Periti Assicurativi di Napoli hanno dato vita ad un sit in davanti al Tribunale. Qui il servizio. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=lKs7bCHc1Zk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DlKs7bCHc1Zk%26feature%3Dyoutu.be&ab_channel=ZeligOfficial)

http://www.pupia.tv – Napoli – Scendono in piazza, malgrado la pioggia, i periti assicurativi. Con un tavolini in via Foria, a Napoli, un gruppo aderente al sindacato Sipa Ugl, in segno di protesta contro le nomine dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, non iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi, ha manifestato con presidi e volantinaggio davanti alle sedi dei Tribunali e dei Giudici di Pace della Campania. Ecco le loro richieste, dalla viva voce del segretario nazionale del sindacato italiano periti assicurativi UGL Salvatore Miceli.

(CONSAP) Contributo dovuto per l’anno 2021 dai periti assicurativi

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 agosto 2021 – Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l’anno 2021 dai periti assicurativi

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Indignazione dello Snapis

COMUNICATO STAMPA

snapiscastagnola

Agosto è per gli Italiani mese di vacanze. In Agosto spesso, approfittando della spensieratezza del mese di vacanza e della voglia di non volersi informare per vivere più tranquilli, alcuni provano a far passare soluzioni, spesso coercitive ed a volte in mala fede, per cercare di ottenere risultati per i loro scopi con la minor resistenza delle parti opposte”. Per quanto riguarda il mondo della R.C.A. in questo Agosto ci sono stati due tentativi simili:

a) il commento del CNI e del CNPI su di una sentenza del TAR del Lazio;

b) esternazioni del Presidente della UnipolSai sulle decisione delle Commissioni riunite Finanze ed attività Produttive alla Camera relativamente al DDL sulla concorrenza.

Nel primo caso tenendo presente che:

– le sentenze del TAR sono relative all’argomento della sola causa dibattuta;

– tali sentenza non sono definitive;

– le sentenze del TAR non fanno legislatura;

La sentenza in oggetto (sentenza n. 9947 del 21/07/2015) ha inficiato l’iscrizione di alcuni Periti Assicurativi iscritti al R.N.P.A. all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Cassino in quanto, e solo perchè, non essendo l’allora ISVAP rappresentativo (secondo il c.p.c.) della Commissione di iscrizione all’Albo dei CTU il

“comitato di iscrizione è risultato imperfetto e quindi non valida era la Commissione decidente le iscrizioni all’Albo dei C.T.U.”

Solo e semplicemente per questo.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Consiglio nazionale Periti Industriali arrivavano ad affermare:

” Di questa sentenza potranno poi giovarsi tutti i Tribunali di Italia per far sì che da oggi in poi solamente i rappresentanti delle professioni costituite in Ordini e Collegi siano chiamati a far parte del Comitato ex art. 15 disp. Att. Cpc per l’iscrizione all’Albo dei CTU presso il Tribunale.”

E tali affermazioni venivano pubblicate da un giornale strettamente legato a tali consigli.

Con strumentale e sospetta dimenticanza gli stessi consigli “omettevano” quanto affermato dell’ art. 14 delle disp. att. Cpc:

“quando trattasi di domande da Periti estimatori (e per legge nel Codice delle Assicurazioni gli estimatori per danni da circolazione sono i Periti Assicurativi iscritti al Ruolo Nazionale), la designazione è fatta dalla Camera di commercio industria ed agricoltura”

E comunque va ricordato che la sentenza del TAR del Lazio non è comunque definitiva.

E, a parte le omertose dichiarazioni dei due collegi nazionali, nessun rischio per i periti Assicurativi. Potranno essere iscritti, se di merito, all’Albo dei CTU dei Tribunali con la sola presenza del rappresentante della Camera di Commercio.

Siamo ovviamente solidali con tutte le Organizzazioni che hanno obiettato alle fallaci dichiarazioni dei consigli nazionali di ingegneri e periti industriali.

Nel secondo caso il Presidente della UnipolSai, Pierluigi Stefanini, nel Convegno del Meeting Rimini, attaccava le Commissioni Riunite di Finanze ed Attività Produttive della Camera che hanno cambiato la clausole fortemente vessatorie per i consumatori in tema di risarcimento danni, ritenendole “punitive e demagogiche” nei confronti delle Compagnie Assicurative.
Parlava addirittura di “populismo e demagogia presenti nel Paese anche nelle aule parlamentari”.

Povere piccole Compagnie.

Continuiamo a sollecitare quindi su fatti come quelli accaduti sia i Periti Assicurativi, sia gli Autoriparatori ma anche tutti gli operatori della RCA a tenere alta la mobilitazione affinché la Compagnie non diventino le padrone uniche del sistema.

Il Segretario Generale

                                                                            Dr. Ing. Elios Castagnola

Tirocinante Perito Assicurativo FI

Nome Azienda
ASSIPER Periti Assicurativi Associati
Area Funzionale
Altro
Posizione/Titolo
Tirocinante Perito Assicurativo
Contratto
Stage Apprendistato
Comune
Sesto Fiorentino (Firenze)
Descrizione

Studio Tecnico di Periti Assicurativi ricerca neodiplomato (età compresa 18-25 anni) da inserire all’interno del proprio organico. L’intento è quello di avviare una collaborazione a lungo termine e di formare una figura professionale completa, che impari a conoscere il mondo dell’autoriparazione e che sappia rapportarsi in ambito assicurativo. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore, passione per il mondo auto, grande voglia di crescere professionalmente.
Per chi è interessato tel.055442628

 

I periti assicurativi esclusi dall’albo dei Ctu

legislatore  La sentenza del Tar Lazio

Bloccato il ruolo dei periti assicurativi dall’albo dei Ctu (consulenti tecnici di ufficio). A dirlo il Tar del Lazio che in una sentenza (9947/15) ha accolto il ricorso promosso dal Collegio dei periti industriali di Frosinone con l’intervento ad adiuvandum dello stesso Consiglio nazionale di categoria e del Consiglio nazionale degli ingegneri, implicitamente affermando (come prevede la legge) che in quell’elenco possono essere inseriti solo i professionisti iscritti a un ordine o un collegio professionale. La vicenda prende le mosse da un reclamo proposto dai periti industriali di Frosinone contro il presidente del tribunale di Cassino che, secondo i ricorrenti, aveva permesso l’iscrizione di sei periti assicurativi all’Albo dei Ctu senza che questi fossero in possesso dei requisiti previsti dalla legge, cioè l’iscrizione a un ordine o collegio professionale. In sostanza per il tribunale in questione era sufficiente far parte del ruolo nazionale dei periti assicurativi, istituito con la legge n. 166/92 e recepito dal dlgs 209/2005. Dopo aver presentato reclamo davanti alla Corte d’appello di Roma, che ha confermato la decisione del tribunale di Cassino, i periti industriali di Frosinone decidono di andare però davanti al giudice amministrativo. Secondo il tribunale capitolino «la decisione di non espungere dall’albo dei Ctu di Cassino i periti assicurativi è stata assunta da un collegio illegittimamente composto, attesa la presenza nello stesso di un rappresentante dell’Isvap».

Secondo la legge, infatti, l’albo dei Ctu è formato da un comitato, chiamato a decidere sui titoli e i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, costituito dal presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica, da un professionista designato dall’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi ne richiede l’iscrizione e da un rappresentante della camera di commercio nel caso di periti estimatori. Nel caso specifico la convocazione era stata estesa anche ad un rappresentante designato dall’Isvap la cui presenza per il Tar è illegittima. E, seppure non ha un’influenza concreta, è sufficiente la mera presenza all’interno del comitato per invalidare l’intero processo decisionale. La conseguenza diretta è che i periti assicurativi non possono essere assimilati agli iscritti a un ordine o collegio professionale, i cui rappresentanti sono gli unici soggetti individuati dalla legge e legittimati a partecipare alle adunanze del comitato. Viene quindi ribadito, hanno affermato i consigli nazionali di periti industriali e ingegneri, «il ruolo degli ordini professionali, istituiti per legge come rappresentanti di una data categoria, contro i tentativi di ridimensionarne la funzione, o di confonderli con altri organismi, privi di rappresentanza degli iscritti».

(di Benedetta Pacelli – ItaliaOggi)

Periti Assicurativi: In Gazzetta Ufficiale il contributo di vigilanza dovuto a CONSAP per il 2015

schermata-06-2456464-alle-23-19-23   Sono state stabilite con decreto 20 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 misura e modalità di versamento alla CONSAP del contributo dovuto per l’anno 2015 da parte dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2015 dovuto alla società CONSAP, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo è determinato nella misura di euro cinquanta.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, stabilisce che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2015.

La CONSAP a breve emanerà apposito provvedimento concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.

vedi decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=mkPFmQhIvUVo8tXFQlePeA__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-31&atto.codiceRedazionale=15A05929&elenco30giorni=true

more at: http://esameperito.altervista.org/periti-assicurativi-in-gazzetta-ufficiale-il-contributo-di-vigilanza-dovuto-a-consap-per-il-2015/

50 Euro alla Consap S.p.A. anche per il 2014

gazzetta Nella G.U. n. 257 del 05 novembre 2014, è stato pubblicato il D.M. 24 ottobre 2014, il quale individua la misura e le modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2014 dai periti assicurativi.

A pagina 5 si legge:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare, l'art. 157,  concernente  l'istituzione  del
ruolo dei periti assicurativi, l'art. 337, riguardante la  disciplina
dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo  di  vigilanza  da
parte dei periti assicurativi, e  354  recante  abrogazioni  e  norme
transitorie; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
gennaio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28
gennaio 2014, con il quale sono state  determinate  la  misura  e  le
modalita' di versamento  alla  CONSAP  del  contributo  di  vigilanza
dovuto dai periti per l'anno 2013; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del  3  gennaio  2008  concernente
l'attivita' peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo  dei
periti  assicurativi  di  cui  all'art.  157   del   citato   decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del  Titolo  XIX
del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private), il comma 35 che prevede  il  trasferimento  a
CONSAP della tenuta del ruolo dei periti  assicurativi  di  cui  agli
artt. 157 e seguenti del suddetto decreto legislativo 209 del 2005  e
di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia e, infine, il
comma 37 che prevede l'emanazione di un decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico per  stabilire,  sentita  l'IVASS,  la  quota  dei
contributi  di  vigilanza  da  riconoscere  alla  societa'  CONSAP  a
copertura degli oneri sostenuti per l' esercizio  delle  funzioni  di
cui al comma 35 dello stesso art. 13; 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2014,   alla
determinazione  del  contributo  di  vigilanza  dovuto   dai   periti
assicurativi, iscritti nel relativo  ruolo  nella  misura  e  con  le
modalita' di  versamento  adeguate  alle  esigenze  di  funzionamento
connesse alle attivita'  trasferite  della  societa'  CONSAP  per  la
tenuta del registro dei periti; 
  Vista la comunicazione del 21 luglio 2014, n. 0179936, con la quale
CONSAP S.p.a., in relazione  alla  determinazione  del  contributo  a
carico dei periti assicurativi, ha ritenuto, anche sulla scorta delle
informazioni e dei dati riferiti sull'esercizio precedente, di  poter
confermare la misura pari ad euro cinquanta; 
  Vista la suddetta comunicazione con la quale la societa' CONSAP  ha
trasmesso le previsioni di spesa elaborate per la gestione del  Ruolo
dei periti assicurativi per un importo pari a 350.000,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto  2013,
con il quale, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  si  attribuisce  a
CONSAP S.p.a. l'intera quota del contributo di vigilanza  sui  periti
assicurativi  (100%),  dovuto  all'IVASS,  a  copertura  degli  oneri
sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a CONSAP S.p.a.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi 
                      per l'anno 2014 a CONSAP 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto alla societa' CONSAP, ai sensi
dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  del
comma 35 dell'art.  13  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, dai periti assicurativi  iscritti  nel  relativo  ruolo  di  cui
all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del  2005,  e'  determinato,
per l'anno 2014, nella misura di euro cinquanta. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla  data  del
30 maggio 2014. 

 

Proposta di legge unitaria delle tre Confederazioni Federali

In data odierna (1/10/14 ndr) partecipato con i colleghi Giuseppe Capuano ed Ascanio Carpino alla Presentazione

di una proposta di legge unitaria delle tre Confederazioni Federali per la modifica del Codice delle Assicurazioni. Pur concedendoci un attimo di tempo per valutare con maggiore attenzione quanto velocemente letto, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per le modifiche che vengono proposte.

In considerazione in particolare per l’ultimo articolo delle modifiche, il numero 5, che riguarda direttamente la nostra professione lo sottoponiamo con le nostre considerazioni in merito

Articolo 5 (Attività peritale)

L’articolo 156, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dal seguente:

Art. 156 (Attività peritale)

1. L’attività professionale di perito automobilistico per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

Nota: Perfettamente d’accordo

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l’attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157. Nota: Perfettamente d’accordo

3.Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

Nota : Assolutamente d’accordo in quale maniera professionale e deontologica debba comportarsi un perito. Perché questo possa accadere e necessario che terzo deve essere chi commissiona il danno altrimenti se la committenza è unica troppo forti possono essere le spinte che pongono il professionista in difficoltà ad essere assolutamente terzo.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157 al fine di effettuare l’accertamento e la stima dei danni subìti, con l’obbligo di allegare ai documenti da fornire all’impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l’opera svolta.

Nota: Perfettamente d’accordo

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

Nota: Perfettamente d’accordo

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e dall’autoriparatore. Nell’ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma del verbale peritale non pregiudica il diritto dell’autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all’autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

Nota: D’accordo. Ma è il riparatore a dover chiedere al perito un confronto quanto la parte non lo ha preventivamente avvisato.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l’autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

Nota: Non ci risulta molto chiaro cosa si intenda per normativa vigente in materia in caso di controversia. Noi riteniamo che commissioni Provinciali composte da autoriparatori e periti possano tentare una conciliazione tra le parti.

Sulla base di tutto ciò possiamo augurarci due cose.

Che le proposte abbiano seguito legislativo ed tavolo che metta insieme tutte le professioni coinvolte nella R.C.A. al fine di un riequilibrio globale del sistema.

Scarica comunicato 

Il Segretario Generale Elios Castagnola

Contatto per applicazione periti auto

app periti auto

Da: Periti Auto <info@peritiauto.it>

Date: 19 maggio 2014 07:55
Oggetto: Re: Contatto per applicazione periti auto
A: giuseppe visalli <giuseppevisalli2@gmail.com>

Buongiorno, la ringraziamo per l’interesse.

La nuova app sarà disponibile in Apple Store e Play Store di Android entro metà giugno.

E’ progettata per fornire all’utenza un rapido accesso al soccorso stradale e ad un perito auto o come l’ha chiamato Allianz, un esperto sinistri, ma non solo dal suo ufficio, anche sul posto se serve.

Per questo Periti Auto sta mappando tutti i periti assicurativi che stanno dando la disponibilità ad intervenire 24h//24h, in ogni punto del territorio Italiano e entro 24 h sul territorio Europeo.

Periti Auto è una associazione di categoria senza fini di lucro per cui i compensi vanno direttamente al professionista intervenuto e la fatturazione della prestazione è la sua.

Gli incarichi vengono assegnati automaticamente in base alla disponibilità, ma anche in base ad un sistema di rotazione per cui tutto il processo è imparziale e garantisce la terzietà della prestazione di verbalizzazione ma anche di valutazione del danno, se richiesta.

Il partner dell’assistenza è ACI Global che non ha bisogno di presentazione. C’è solo da aggiungere che è parte di ARC, l’associazione Europea degli Automobile Clubs esteri che gestisce il servizio in Europa.

Per essere iscritti tra i Periti Auto Ispettori (PAI in italiano, ACI Appraisers Car Inspectors in euro) è necessario essere Periti Auto (associati) iscritti al Ruolo Periti Assicurativi e farne richiesta scrivendo a info@peritiauto.it. Verrà inviata una email con gli accessi al gestionale dove si darà la  disponibilità di zone ed orari di copertura e costi delle prestazioni.

Restando a disposizione e pubblicando la presente diamo la disponibilità di approfondire l’argomento nei commenti di questo post nel blog www.peritiauto.it. Si prega di non commentarlo in altri siti (Linkedin, Twetter, Facebook o alti) che riportano gli articoli per non disperdere i contributi. Grazie.

Cordiali saluti.

La segreteria

Periti Auto

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Il 17/mag/2014 12:36 “giuseppe visalli” <giuseppevisalli2@gmail.com> ha scritto:

Buon giorno desideravo avere ulteriori chiarimenti sull’articolo dell’ app di periti auto.
Giuseppe Visalli
Giuseppevisalli2@gmail.com
Cell 3398967890
Grazie

 

ASSICURAZIONE: AL VIA GRUPPO DI LAVORO SU PREVENZIONE RISCHI NELLE AZIENDE

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano – Per diffondere la cultura del rischio e le tecniche di prevenzione e gestione degli eventi avversi nelle aziende e’ nato un gruppo di lavoro al quale partecipano imprenditori, risk manager, broker, assicuratori, periti assicurativi e centri di formazione. Ne fanno parte: Marco Oriolo, vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Carlo Marietti Andreani, presidente di Aiba (broker assicurativi), Adolfo Bertani, presidente del Cineas (consorzio universitario di formazione manageriale sulla cultura del rischio), Francesco Cincotti (vice presidente dell’Unione giovani assicuratori e riassicuratori italiani), Roberto Bosco (consigliere Anra, l’associazione dei risk manager), Mauro Tamagnone (presidente di Aipai, l’associazione dei periti liquidatori assicurativi) e Marco Santinato, amministratore delegato di Per Consulting. L’idea di un tavolo comune e’ emersa nel corso del workshop ‘Strategie e tecniche per proteggere le imprese: il valore della formazione’, che si e’ tenuto questa mattina a Milano presso la Fondazione Cariplo. Il nuovo gruppo di lavoro comincera’ a riunirsi subito dopo Pasqua.

com-gli

(RADIOCOR) 16-04-14 19:27:29 (0623) 5 NNNN

Cercasi Periti Assicurativi RE – Napoli

Sede di lavoro
Napoli
Settore Direzione – Consulenza
Titolo di Studio Diploma di Maturita’
Cincotti & Company
cercasi periti assicurativi RE.
Inviare curriculum (info@cincotticompany.it)

Per maggiori informazioni inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

Incontro con i Periti di Roma

Aicis Lazio Comunica– Incontro con i Periti di Roma

 

Venerdì  4 Aprile alle ore 19:00, la direzione regionale Aicis del Lazio terrà un incontro con i periti assicurativi della città di Roma. L’oggetto della serata sarà un focus sulle importanti questioni con le quali la nostra categoria dovrà presto confrontarsi. Tra queste, per esempio: l’approvazione del DDL presentato dall’ex ministro Zanonato, relativo alla riforma del settore RCA; lo stato di avanzamento dei lavori sulla riforma europea del settore delle assicurazioni; alcune riflessioni sulla perizia a distanza, detta in Authority.

L’incontro è fissato alle ore 19:00 per consentire il dibattito prima della cena, che seguirà subito dopo.
L’appuntamento si terrà presso il “Ristorante Paradiso Terrestre” di Roma, Via delle Capannelle n. 142.
Per informazioni, scrivere a: lazio@aicis.it