Aziende clonate per rubare il carico

Nel 2020 sono stati rubati 2435 carichi di veicoli industriali. La maggior parte degli eventi avviene tramite asportazione a camion fermo o rapina, ma stanno aumentando i casi di truffe attuate tramite il furto d’identità di un’azienda di autotrasporto. I criminali clonano la documentazione dell’impresa e si presentano a un committente con tariffe molto competitive. Una volta ottenuta la commessa, caricano il camion e spariscono. E spesso l’autotrasportatore clonato deve risarcire il danno. Come avviene questo furto di identità aziendale? Perché il trasportatore, seppure ignaro, è quello che subisce le più pesanti conseguenze? Come tutelarsi da una tale eventualità? Rispondono alle domande in questo videocast di K44 il perito assicurativo Luca Zaratin, l’avvocato Barbara Michini e il responsabile per il mercato Italia di Timocom Tommaso Magistrali.

Sorgente: K44 videocast: aziende clonate per rubare il carico – TrasportoEuropa

Rivalutazione veicoli dell’impresa. La migliore consulenza nelle perizie tecniche di valutazione

L’articolo 110 del decreto legge 104/2020 da alle aziende la possibilità di rivalutare i propri asset ai fini patrimoniali, fiscali e bilancistici.

La settimana scorsa mi chiama il commercialista e mi dice: c’è la possibilità di alzare il valore a bilancio dell’immobile della società. Basta solo una perizia giurata, il resto è senza spese. Chiamo il geometra e mi conferma che è la moda del momento, ne sta facendo un sacco. Sono da fare prima della chiusura del bilancio 2020. Danno la possibilità alle aziende di rivalutare tutti i beni aziendali, quindi anche i macchinari, gli impianti e tutte le attrezzatture.

Ieri mi chiama l’amministratore di una grossa società di noleggio e mi dice: devo fare la rivalutazione del parco veicoli, mi ha detto il commercialista di chiamare un perito del tribunale, tu le puoi fare?

Si è aperto un mondo, noi periti assicurativi, iscritti tra i consulenti del tribunale, per la prima volta a memoria d’uomo siamo chiamati a svolgere un servizio pubblico facile, comodo e ben remunerato.

Scrivo questo breve articolo solo per consigliarvi di contattare velocemente tutte le aziende che conoscete che gestiscono parchi veicolari di camion, bus, auto, furgoni, moto, veicoli attrezzati, macchine edili, movimento terra e di tutto quanto si muove per fare le perizie di stima che andranno riferite al valore del 31/12/2020 ed asseverate in cancelleria.

Buon lavoro!

 

Art. 110 

 
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.

Puoi consultare EUROTAX giallo e blu gratis in internet

LISTINO USATO

Grazie a       alVolante.it       è possibile trovare in rete una “ampia” selezione di modelli di cui ci sono le quotazioni Eurotax di Sanguineti Editore (quasi tutti direi). 

al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

eurotax disco

http://www.alvolante.it/listino_auto/usato#accessori

Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

Con il link di questa pagina si accede ad una selezione. Per avere la quotazione di tutte le auto è necessario essere iscritti.

Eurotax come Quattroruote pubblica le quotazioni delle auto con meno di 10 anni di età. Per quotazioni di auto più anziane bisogna usare i siti on line come autoscout, automobili.it, indicata o altri riservati ai professionisti

Le parole chiave dell’automotive

  Quando ci facciamo fare un sito da un professionista ci chiede qualche centinaio di parole chiave con cui indicizzarlo. Ma quali sono le parole chiave o Tagkeyword che di si voglia di un sito che parla di auto?

Noi abbiamo selezionato queste. Se ne avete altre inseritele tra i commenti, le metteremo nel “lago di parole” qui sotto

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COME POSSO CHIEDERE IL FERMO TECNICO?

COME POSSO CHIEDERE IL FERMO TECNICO?

Questa è la domanda di un imprenditore che si è visto distruggere il suo camion dalle fiamme per responsabilità di terzi.

Innanzi tutto bisogna porre la domanda ad un legale e

“per  Avv. Chiara Valente del Foro di Trieste;

Email: chiara.valente.it@gmail.com

Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione.

Un tanto afferma una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, n. 2070, 30.01.2014) chiamata a pronunciarsi sulla comune questione del risarcimento dei danni per il fermo tecnico dell’auto, da un’automobilista al quale in secondo grado sarebbe stato negato il risarcimento, in quanto ritenuto non provato il nesso eziologico tra il pregiudizio alla vita di relazione da questi dedotto e l’indisponibilità dell’autovettura.

Orbene, secondo i giudici di legittimità, tale voce di danno si ravvisa ogni qualvolta vi sia uno stato transitorio dell’auto che procuri danni al suo proprietario o utilizzatore che si trovi nelle condizioni di dovere sopportarne inutilmente i costi. Se, diversamente, l’auto e definitivamente inservibile, si realizza una vera e propria perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato che non potrà configurare fermo tecnico bensì vi saranno i presupposti per una liquidazione del danno per la perdita del bene. 

Ne conseguirà, che in tale caso, al danneggiato potrà essere riconosciuto non solo il danno da perdita del veicolo, bensì anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa non è inutilizzata, e quindi, il residuo del bollo di circolazione e del premio assicurativo, quest’ultimo, fino al momento della sospensione della relativa copertura.

Si osserva che più e più volte la Suprema Corte di Cassazione è stata invocata al fine di definire il c.d. “danno da fermo tecnico”, danno di per se di datata origine giurisprudenziale, ma solo secondo la più recente impostazione, si è chiarito che con tale locuzione non si identificano solo delle conseguenze pregiudizievoli specifiche e determinate bensì sia le spese che il proprietario dell’automobile ha dovuto sostenere per l’impossibilità materiale dell’utilizzo del mezzo durante la sosta forzosa in officina, che tutte le più svariate ed eventuali voci di danno. Tra queste, si può citare a titolo esemplificativo, spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura, o per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, o altrimenti, per l’impossibilità di esercitare una determinata attività lavorativa con consequenziale lucro cessante.

Ad onore del vero, in un primo tempo, tale danno veniva riconosciuto solo alle vetture del trasporto pubblico, in funzione della perdita di guadagno aziendale correlata alla loro inutilizzabilità per il tempo in cui in  riparazione; tuttavia, con il passare del tempo si è andato sempre più sviluppando la tesi della riconoscibilità di tale pregiudizio anche ai privati in relazione alle più svariate esigenze personali.

E, quindi, tra le tante sentenze sull’argomento, si ricorda a conferma di quanto sopra esposto, Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 04/10/2013, n. 22687, secondo la quale il danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

Tuttavia, non può non rilevarsi che  tale forma di risarcimento deve essere valutata con riferimento al caso concreto, e così che come specifica altra recente pronuncia, Cass. civ. Sez. III, 19/04/2013, n. 9626, il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno.

E ancora sempre per quanto attiene al profilo probatorio della questione, si cita la sentenza Cass. civ. Sez. III, 08/05/2012, n. 6907, per la quale già si riconosceva la possibilità di una liquidazione equitativa del danno, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Orbene, in tal senso, tale pregiudizio, in funzione dello stato transeunte dell’automobile, è risarcibile in via consequenziale e automatica, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare solo i giorni in cui il veicolo è rimasto fermo in officina, restando evidentemente salvo il diritto del controinteressato a prova contraria.

Diversamente e in ultima analisi, per quanto riguarda le ulteriori eventuali poste di danno in termini di danno emergente (spese sostenute), e di lucro cessante (mancato guadagno), essendo queste ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata, spetterà al proprietario fornirne prova specifica (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 agosto 2011, n. 17135).

Avv. CHIARA VALENTE

Via Fabio Severo, 21 – 34133 TRIESTE

Tel. 040 7600477 – Fax. 0403478660

chiara.valente.it@gmail.com

chiara.valente@avvocatitriestepec.it

Fonte: Il danno da fermo tecnico
(www.StudioCataldi.it)”

A questo punto la domanda è, Come si quantifica?

Ovviamente ogni veicolo ha un diverso valore di fermo tecnico, dato dal valore di acquisto, dall’uso, dalle spese fisse annuali, dal lucro cessante in caso di veicoli commerciali, come meglio spiegato dall’avvocato.

Il camion in questo caso era uno Scania acquistato qualche anno prima per 80.000 €.

Utilizzando la tabella allegata il fermo tecnico vale 124 € al giorno

svalutazione camion