Puoi consultare EUROTAX giallo e blu gratis in internet

LISTINO USATO

Grazie a       alVolante.it       è possibile trovare in rete una “ampia” selezione di modelli di cui ci sono le quotazioni Eurotax di Sanguineti Editore (quasi tutti direi). 

al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

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Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

Con il link di questa pagina si accede ad una selezione. Per avere la quotazione di tutte le auto è necessario essere iscritti.

Eurotax come Quattroruote pubblica le quotazioni delle auto con meno di 10 anni di età. Per quotazioni di auto più anziane bisogna usare i siti on line come autoscout, automobili.it, indicata o altri riservati ai professionisti

Truffa milionaria sui mutui Il pm chiude la maxi inchiesta

False perizie per «gonfiare» dei prestiti mai rimborsati Verso il rinvio a giudizio di tre immobiliaristi bresciani  Irrisolto il nodo delle presunte complicità di alto livello

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

Perizie compiacenti avevano trasformato dei ruderi in case di lusso gonfiando in modo fraudolento il valore degli immobili. Attraverso acquirenti di comodo, riuscirono a ottenere dalle banche mutui rimborsati poi solo in minima parte. In questo modo truffarono dieci istituti di credito e riuscirono ad intascare cinque milioni di euro attraverso 42 raggiri messi a segno nel Cremonese e nel Bresciano dal giugno del 2006 fino all’estate del 2011.
Ora la procura ha chiuso l’indagine nei confronti di settanta indagati, tra cui cinque professionisti finiti un anno fa in manette nell’ambito dell’inchiesta «Domus» della Guardia di finanza di Cremona, coordinata dal sostituto procuratore Fabio Saponara. Fra i presunti registi della truffa figurano un immobiliarista di Rovato e due di Manerbio. Per loro e altre 67 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Dieci venditori degli immobili al centro della truffa – uno residente in Franciacorta e tre nella Bassa – sono usciti dall’inchiesta. Assistiti dall’avvocato Paolo Carletti, hanno dimostrato di essere stati vittime e non complici del raggiro, ha detto l’avvocato Paolo Carletti. Il blitz scattò nel maggio del 2013, quando furono arrestati Cristian S. e la sua compagna Simona D., entrambi residenti a Ostiano. In cella finirono anche i titolari di tre agenzie immobiliari: Stefano B. e Mario S. di Manerbio e Pierluigi T. di Rovato. Tutti sono attualmente in libertà.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo della truffa era semplice «ma – si leggeva nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip, Guido Salvini -, seriale e portata avanti con grande capacità organizzativa in un momento in cui era facile accendere mutui». Individuate le case da acquistare, generalmente immobili fatiscenti, i titolari delle agenzie stilavano false perizie di stima. Poi assoldavano i compratori fittizi, pregiudicati o sinti reclutati nei campi nomadi di Pavia, come Athos, 30 anni, nipote di Mafalda, «la regina dei rom» morta nel ’77. Contraffatte erano anche le attestazioni di reddito degli acquirenti di comodo.
OTTENUTO IL MUTUO, gli immobiliaristi intascavano la differenza fra il prezzo reale e quello gonfiato, ne consegnavano una parte ai complici neointestatari della casa che nel frattempo si erano resi irreperibili, interrompendo il rimborso del prestito fondiario. Quarantatre gli episodi contestati: fra questi compravendite ad Alfianello, Cerveno, San Gervasio, Urago d’Oglio, Verolanuova, Pontevico, Seniga, Borgo San Giacomo, Gambara, Milzano, Comezzano-Cizzato, Rovato e Palazzolo.
Nell’indagine restano alcuni punti oscuri. «Non vi è dubbio alcuno che gli indagati, per portare a compimento la truffa – ha scritto fra l’altro il Gip -, potevano contare stabilmente su non ancora individute complicità di funzionari di banca, promotori finanziari, professionisti incaricati della stima degli immobili nonchè sui notai incaricati di redigere i contratti».

R.PR.

Così cambiano le regole sulle patenti di guida

In vigore da sabato 19 gennaio la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce nuovi esami

ROMA – La nuova direttiva Si chiama Terza Direttiva Patenti il nuovo protocollo dell’Unione Europea che entrerà in vigore sabato 19 gennaio e cambierà completamente, dal punto di vista normativo, le prospettive e gli obblighi dei motociclisti: interesserà tutti i centauri con l’unica eccezione di chi, a oggi, è già in possesso della patente A senza limitazioni.
Le età – Per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata occorreranno non più 21 bensì 24 anni di età. Se invece si è già titolari di patente A2 (ottenibile come in passato dai 18 anni) serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con una sostanziale differenza: il passaggio alla A “senza limiti” non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pratici (con tanto di visita medica) saranno sempre obbligatori per tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della categoria superiore a quella guidata fino a quel momento. Resta invece invariata l’età necessarie a conseguire la A1 (16 anni, abilita a condurre scooter e moto di 125 cc fino a 11 kW/15 Cv di potenza).
Patentino addio, arriva la Am – La nuova patente Am per i ciclomotori si conseguirà a 14 anni (ma all’estero sarà valida solo a partire dai 16 anni), vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si voglia guidare il motorino o la minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera e propria licenza di guida, soggetta alla decurtazione di punti in caso di infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni di portare passeggeri su moto, ciclomotori, tricicli e minicar.
Più potenza per i diciottenni – I cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la patente A2: i limiti di potenza si alzano in modo consistente, per cui i diciottenni potranno guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli 0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non dovranno derivare da modelli che, in versione «full power», superino i 70 kW: misura che dovrebbe limitare una pratica diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di maximoto “depotenziate” solo sul libretto e non nei fatti.
Limiti per i neopatentati – Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i neopatentati dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su strade extraurbane i 90 km/h.

Fabio Cormio

14 gennaio 2013 (modifica il 15 gennaio 2013)

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VIAGGIO NEL FUTURO

Girare il mondo mi piace per questo. Il più delle volte sembra di viaggiare nel tempo, tanta è la differenza tra il nostro paese e quello che si incontra. A volte si va nel passato, visitando paesi dell’Africa o del sud America. Altre volte si va nel futuro andando in certe città dove sono già stati risolti problemi che invece a noi ancora ci impegnano.

Qui siamo a Miami. Potremmo dire Italia del nord 2040?

Non un’auto in sosta per strada. Tutte in silos che sembrano palazzi. Poco traffico. Poche auto in centro. Come mai? Il trasporto pubblico funziona!

Gratuito, frequente, comodo, bello ed ecologico.

Gratuito: non si paga. È a carico della collettività, anche di quelli che usano la macchina. Comunque la spesa più grossa, quella del personale, non c’è. Si guida da solo come un ascensore.

Frequente ne passa uno ogni 5 minuti.

Comodo, ci sono tante fermate e trovi sempre posto a sedere.

Bello, è un circuito che gira intorno alla città, tutto sopraelevato.

Ecologico, è elettrico senza emissioni.

Miami MetromoverQuesta è  Metromover per il centro, ma attenzione, c’è anche Metrorail la metropolitana normale!

Voi cosa ne pensate?

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

SEDE:

INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
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PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo.
La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE)
Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
A) NOZIONI GIURIDICHE
1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilità;
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
B) NOZIONI TECNICHE
1) Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2) Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
4) Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d’opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.