Puoi consultare EUROTAX giallo e blu gratis in internet

APAID * www.apaid.it

LISTINO USATO

Grazie a       alVolante.it       è possibile trovare in rete una “ampia” selezione di modelli di cui ci sono le quotazioni Eurotax di Sanguineti Editore (quasi tutti direi). 

al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

eurotax disco

http://www.alvolante.it/listino_auto/usato#accessori

Giallo per i privati (vendita), blu per…

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Le perizie asseverate della Legge di Stabilità

gazzetta  La  LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  anche detta 
Legge di stabilità 2016, all'articolo 149 e seguenti dice:
149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli  obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti  per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,  biogas  e
bioliquidi sostenibili che  hanno  cessato  al  1°  gennaio  2016,  o
cessano entro il  31  dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
sull'energia prodotta, in  alternativa  all'integrazione  dei  ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino  al  31  dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151. 
  150. L'incentivo e' pari all'80 per cento  di  quello  riconosciuto
dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei  servizi  energetici,  con  le
modalita'  previste  dal  suddetto  decreto,  a  partire  dal  giorno
seguente alla data di cessazione del  precedente  incentivo,  qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a  partire  dal  1°
gennaio 2016 se la data di cessazione  del  precedente  incentivo  e'
antecedente  al  1°  gennaio  2016.  L'erogazione  dell'incentivo  e'
subordinata alla decisione favorevole della  Commissione  europea  in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 
  151. Entro il 31 dicembre  2016,  i  produttori  interessati  dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero  dello
sviluppo  economico  le  autorizzazioni  di   legge   possedute   per
l'esercizio  dell'impianto,  la  perizia  asseverata  di  un  tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita'  dell'impianto  e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per  la  notifica  alla  Commissione  europea  del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della  verifica  di
compatibilita' con la disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni  2014-2020,  di  cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della  Commissione,  del  28  giugno
2014. 
Siccome nella nostra associazione sono presenti diverse figure 
professionali che possono effettuare questo tipo di perizie, si 
invitano gli interessati a registrarsi inviando i recapiti a 
info@peritiauto.it ed offrire le loro prestazioni alle aziende 
in oggetto.

Incidenti stradali e truffe, in calo solo al sud: Liguria al secondo posto tra le Regioni del nord

assicurazione auto tagliando   Liguria. Una piaga italiana, quella delle truffe nei sinistri stradali, che resta attualissima – nonostante le numerose ed inutili riforme succedutesi negli anni, tra cui il famigerato “indennizzo diretto” – com’è possibile verificare dai dati che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che ha sostituito nelle funzioni l’ISVAP, elabora e pubblica ogni anno circa le statistiche con il numero dei casi accertati di frode rispetto al complesso degli incidenti denunciati.

Nel 2011 risulta che in Italia sono stati rilevati 54.502 sinistri fraudolenti, pari al 2,04% di tutti quelli accaduti e denunciati nel medesimo anno. La cifra è in calo rispetto all’anno precedente, che aveva visto 69.763 casi (il 2,3% del totale) di truffe. Il problema interessa l’intero Paese, seppur con spiccate differenze territoriali. È interessante notare che la riduzione dei casi di sinistri fraudolenti che ha caratterizzato il 2011 riguarda soprattutto le zone in cui il fenomeno ha un’incidenza più alta.

L’Italia settentrionale è l’area con la minore incidenza di casi di frode. Tuttavia, la maggior parte delle regioni del Nord presentano aumenti rispetto agli anni precedenti. La regione settentrionale con la maggior incidenza di frodi è il Piemonte, stabile all’1,21% dei casi di sinistri denunciati risultati fraudolenti. Seguono, in crescita, la Liguria (1,03%), l’Emilia Romagna (0,97%), la Lombardia (0,93%), il Veneto (0,72%), la Valle d’Aosta (0,66%), il Friuli Venezia Giulia (0,57%) e il Trentino Alto Adige (0,25%).

Per quanto riguarda il centro Italia, abbiamo dati perlopiù stabili. Abruzzo e Lazio segnalano l’1,42% di casi di sinistri fraudolenti, la Toscana l’1,22% e le Marche l’1,02%. L’Umbria è in aumento, con lo 0,77% dei casi.

Preoccupanti restano i dati delle regioni meridionali, seppure tutte in calo rispetto all’anno precedente: Campania (7,32% dei casi), Puglia (5,17%), Calabria (4,52%), Basilicata (2,95%) e Molise (2,61%). Per quanto riguarda le isole, la Sicilia è in calo con il 2,82% dei casi, mentre la Sardegna aumenta con lo 0,93%.

Dalla lettura dei dati in questione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tuttavia, emergono degli aspetti inequivocabili: da una parte, come si diceva, il fenomeno resta assai diffuso, dall’altra si evince che la riduzione in valore dei risarcimenti per le cosiddette “micropermanenti” in particolare i cosiddetti “colpi di frusta” e le numerose indagini avviate hanno comportato una contrazione del fenomeno nelle aree calde.

“Se è vero, quindi, che i sinistri fraudolenti comportino risarcimenti non previsti per le assicurazioni, con un aumento dei costi che, per il principio di mutualità su cui si basano le compagnie assicurative, viene ripartito tra i clienti andando così ad aumentare le tariffe applicate e quindi i premi delle polizze, dall’altra le recenti proposte di modifica del codice delle assicurazioni, bocciate nel famigerato Decreto “Destinazione Italia” e riproposte in un disegno di legge tuttora in piedi, non appaiono assolutamente decisive e necessarie per sradicare un fenomeno che ha radici lontane ed è diventato quasi “culturale” in alcune aree del paese dove esistono vere e proprie organizzazioni che si sono sempre più specializzate in questo specifico settore criminale”, spiega il fondatore dello sportello.

“L’idee della Carta di Bologna dell’11 gennaio scorso sottoscritte dallo Sportello dei Diritti – tra cui la creazione di un’agenzia antifrode indipendente e la ‘rottamazione dell’indennizzo diretto’ – appaiono quindi tracciare la strada più giusta e corretta per limitare le truffe senza ridurre i risarcimenti che rimangono un caposaldo dell’equa tutela dei danneggiati e delle vittime della strada, come al contrario sostiene la lobby delle compagnie assicurative che negli scorsi anni ha fattivamente lavorato nel senso opposto con il supporto di governi compiacenti ed il silenzio della quasi generalità delle associazioni dei consumatori più rappresentative”, conclude D’Agata.

Redazione Genova24

Il pacchetto Rc auto scompare durante l’iter parlamentare

Commissione Finanze Camera Imc  Marcia indietro alla Camera

È rimasta nel titolo del provvedimento, ma è la grande assente: la «riduzione dei premi Rc auto» era una delle parti di maggior impatto popolare e mediatico del decreto legge Destinazione Italia, ma è stata stralciata (cancellando l’articolo 8) in commissione Finanze della Camera (nella foto) perché conteneva misure tanto contestate da mettere a rischio la conversione in legge dell’intero decreto legge. Così, per i veicoli, in Destinazione Italia sono rimaste solo due novità minori: la “legalizzazione” dell’uso saltuario su strada dei carrelli elevatori e la possibilità di svolgere attività di noleggio con conducente anche con risciò a pedali (un’iniziativa che dovrebbe decollare a Milano per Expo 2015).

Sulla Rc auto, dopo lo stralcio, regna l’incertezza. Lo pensano tutti i protagonisti dello scontro che ha affossato il pacchetto di Destinazione Italia. Ma da questo si dovrà partire per il prossimo intervento in materia, che appare inevitabile: il caro-polizze è il motivo principale che porta 3,8 milioni di veicoli (circa il 10% del parco circolante italiano effettivo, anche se la cifra va depurata almeno dai motocicli non utilizzati in inverno) a non essere assicurati. Il pacchetto prevedeva sconti minimi obbligatori a chi avesse accettato di far montare la scatola nera a bordo (7%), di far riparare il veicolo incidentato a un’officina convenzionata con la compagnia (5%), di rinunciare a cedere al riparatore il credito vantato verso la compagnia per il risarcimento (4%) e a farsi curare le lesioni riportate in un incidente da medici di fiducia dell’assicurazione (7%). Misure oggetto di critiche (alcune giuridicamente fondate) per la lesione di diritti del danneggiato e interessi di tutti gli operatori del mondo che ruota attorno all’Rc auto (compagnie, riparatori, avvocati, periti, patrocinatori, medici) e perché difficilmente non bastano a tagliare i costi di risarcimento (che fanno aumentare le tariffe, quindi gli sconti diventano poco utili).

Perplessità anche su altre novità come la stretta antifrode che taglia va da due anni a 90 giorni il tempo per chiedere il risarcimento, escludeva le testimonianze di persone non identificate al momento del sinistro, costringeva i giudici a segnalare ai pm i “testimoni abituali” e dava piena prova ai dati della scatola nera. Ma accanto a queste misure ce n’erano due certamente utili: il raddoppio (da cinque a io milioni di euro) del massimale minimo obbligatorio per il quale vanno assicurati i bus (autoveicoli con più di nove posti) e l’inserimento della mancata copertura copertura Rc auto tra le infrazioni accertabili pure da remoto (controlli automatici già previsti, per esempio, dall’articolo 201 del Codice della strada per eccesso di velocità, passaggio col rosso, transiti abusivi in Ztl e corsie preferenziali).

Ciò ritarda l’approvazione degli apparecchi di controllo da parte del ministero delle Infrastrutture (saranno in buona parte quelli stessi già usati per le altre infrazioni) e fa sì che le black list dei veicoli non assicurati siano utilizzabili solo come “precursori“: le forze dell’ordine possono solo usare comuni lettori di targhe che s’interfacciano con la lista e segnalano a una pattuglia ap postata a valle il transito di un veicolo compreso in essa. Gli agenti provvederanno alla classica contestazione controllando direttamente i documenti. Il 16 febbraio la Motorizzazione ha diramato alle forze dell’ordine per la prima volta la lista, come prevedeva il Dl 1/2012. L’elenco sarà aggiornato mensilmente. Il giorno 1 di ogni mese partirà una lettera a chi risulta non assicurato avvertendolo che, se non prowederà il giorno 15, verrà aggiunto o mantenuto nella prossima lista. Ciò non comporta conseguenze immediate, per cui chi non circola non ha nulla da temere. Ricordiamo, però, che è circolazione anche il tenere il veicolo parcheggiato in strada, quindi occorre tenerlo in un’area privata.

Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore Supplemento

Rc Auto, governo pronto a cambiare

Rc Auto - Tariffe (4) ImcIl governo italiano ha intenzione di andare a una riscrittura dell’articolo 8 del decreto Destinazione Italia che riguarda la normativa sulle assicurazioni Rc Auto per recepire parte dei numerosi emendamenti presentati sul tema alle commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera. Ad annunciarlo venerdì 31 gennaio è stato il sottosegretario allo Sviluppo Economico Simona Vicari, che nei mesi scorsi ha seguito la riforma e ha ricordato come il governo conti di ottenere dai provvedimenti contenuti nel decreto (che deve essere convertito in legge entro il 23 febbraio) una riduzione dei premi di almeno il 20%.

 

Venerdì 31 era in programma un incontro tra il governo e i relatori del provvedimento e l’esecutivo sembra pronto ad accogliere parte dei circa 100 emendamenti presentati per modificare l’articolo 8. Tra i punti più dibattuti, e contrastati dalle compagnie di assicurazione, c’era per esempio l’obbligo di proporre ai clienti l’ispezione preventiva del veicolo in cambio di sconto consistente. Secondo le imprese i benefici ottenuti in termini di calo di frodi non avrebbero superato i costi delle ispezioni e l’Ania si era detta pronta a ricorrere a Bruxelles anche contro la norma che prevede l’obbligo di offrire prestazioni medico-sanitarie ai danneggiati. Chance di essere approvati hanno poi gli emendamenti tesi a modificare l’entità degli sconti applicati per esempio in casi di installazione di scatola nera o di riparazione dell’auto in carrozzerie convenzionate con le assicurazioni.

 

Autore: Anna Messia – Milano Finanza (Estratto articolo originale)

Gazzetta Ufficiale: E’ in vigore il decreto-legge “Destinazione Italia”

foto Notizia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, che tratta sulle norme di vari settori ed anche per quello assicurativo RC Auto che dovrebbe portare alla riduzione dei premi RC-auto,  il cosiddetto “Destinazione Italia”.

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 dicembre e già in vigore dal 24 dicembre è costituito da 15 articoli che dettano disposizioni per l’attuazione ad alcune misure fondamentali per il piano “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre scorso.
Qui di seguito i principali punti del decreto-legge riguardanti il nostro settore.

Art. 8 – Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto – Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

  • installazione scatola nera con uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica con una riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno con una riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese con la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento.

La bozza del testo integrale, già pubblicato, è stato approvato e pubblicato senza ulteriori modifiche e si può trovare qui.

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

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SOGESSUR S.A.
SOMPO JAPAN INS. CO. OF EUROPE LTD. http://www.sjeurope.com
SUN INSURANCE OFFICE LIMITED http://www.rsagroup.it
SWISS LIFE INSURANCE SOLUTIONS AG http://www.swisslife-solutions.com
SWISS RE EUROPE S.A.
SWISS RE INTERNATIONAL SE
SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI http://www.systemassicurazioni.it
THE SEA INSURANCE COMPANY http://www.theseainsurance.rsagroup.it
TIROLER VERSICHERUNG VAG http://www.tiroler-versicherung.it
TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED http://www.tokiomarine.eu
TORUS INSURANCE (UK) Limited
TRADE CREDIT RE INSURANCE COMPANY
TUA ASSICURAZIONI http://www.tuaassicurazioni.it
TUTELA LEGALE
UBI ASSICURAZIONI http://www.ubiassicurazioni.it
UCA – ASSICURAZIONI SPESE LEGALI http://www.uca-assicurazione.com
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. http://www.unipolassicurazioni.it
UNIQA ASSICURAZIONI http://www.uniqagroup.it
UNIQA Life http://www.uniqagroup.it
UNIQA PERSONENVERSICHERUNG AG
UNIQA Previdenza http://www.uniqagroup.it
UNIQA PROTEZIONE http://www.uniqagroup.it
UNISALUTE S.P.A.
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG http://www.vh-italia.it
VITTORIA ASSICURAZIONI http://www.vittoriaassicurazioni.com
WIENER STADTISCHE VERS. AG VIENNA http://www.wieneritalia.com
XL INSURANCE COMPANY LIMITED http://www.xlgroup.com/insurance
ZURICH INSURANCE PLC http://www.zurich.it
ZURICH INVESTMENTS LIFE http://www.zurich.it
ZURICH LIFE AND PENSIONS http://www.zlap.it
ZURICH LIFE ASSURANCE PLC http://www.zurich-zla.it
ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA http://www.zurich-db.it
ZURITEL http://www.zuritel.it