QUANDO L’OFFERTA È BASSA
Benché le flotte spendano meno della media per riparare le auto danneggiate alcune volte le compagnie assicuratrici offrono ancora meno di quanto la flotta abbia speso. Che fare? Accettare, citare in giudizio o chiedere un parere ad un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) da presentare al liquidatore. Questa a volte è la via migliore.
Oggetto: Parere su pratica di sinistro attivo per risarcimento danni su auto targa XX904XX
Vs. rif. RCA 32050/02 (Ns.rif. 65/03)
Come da Vostro gradito incarico abbiamo esaminato la pratica in oggetto e l’abbiamo completata eseguendo una nuova perizia sulla vettura, che si allega.
Allo scrivente Perito Assicurativo Roberto Marino, iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Genova, liquidatore libero professionista di alcune Compagnie di Assicurazioni, veniva posto il seguente quesito:
Considerato che la Soc.NLT, relativamente al sinistro in oggetto, ha pagato la/le fattura/e di riparazione dell’auto coinvolta per un totale di €. 2.325,00 + IVA ed ha ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice del civilmente responsabile, direttamente o per interposizione della Compagnia Mandataria nel caso della C.I.D. €. 2.000,00 dica il consulente se si è trattato di un errore di valutazione della Compagnia che ha effettuato l’offerta o se si è trattato di una fatturazione eccessiva da parte della Carrozzeria per un danno che invece era di più modesta entità.
Premesso che il danno emergente che il liquidatore della Compagnia Assicuratrice deve risarcire non è relegato al solo pagamento delle fatture relative che il danneggiato ha ricevuto, ma a tutta una serie di danni diretti ed indiretti che per brevità si riassumono in: danni materiali alla vettura, danni da fermo tecnico, danni da svalutazione commerciale della vettura, danni da interruzione di un servizio, danni dati dal costo della gestione della pratica all’interno della struttura del danneggiato inteso come proprietario, danni dati dal costo della gestione della pratica all’interno della struttura del danneggiato inteso come utilizzatore, danni da trasporto del veicolo dalla sede dell’utilizzatore alla Carrozzeria che ripara il mezzo e viceversa, costo dell’auto sostitutiva e di ogni altro danno dato dalla perdita di tempo e dai costi che chi gestisce il bene danneggiato deve sostenere. Questo è alla base di ogni testo riguardante l’estimo ed è normalmente riconosciuto da ogni sede di Tribunale e Giudice di Pace sul territorio nazionale. Questo fa anche parte del quesito d’uso che viene posto al Consulente Tecnico d’Ufficio dal Giudice.
Come detto si è provveduto a far eseguire la perizia allegata. Questa è fatta a titolo indicativo essendo compilata usando un valore di costo orario ed una scontistica sui ricambi riservati dalla Carrozzeria e dal Ricambista alla Soc.NLT e a fronte di un’assicurazione di volumi ed un impegno di continuità di lavoro della quale deve beneficiare solo la Soc.NLTe non la Compagnia che deve risarcire. Questo perché la scontistica ottenuta fa parte di budget e voci di bilancio che vanno ripartite su tutta l’attività di SOC.NLT e non sui singoli sinistri. Il quesito eventualmente posto dal Giudice in un’ipotetica Causa sarebbe “ Quale le riparazioni ed il loro valore considerando i prezzi di listino della casa costruttrice il veicolo in oggetto ed il costo medio della manodopera sulla piazza ( dove si radica la causa, quindi la residenza del debitore/Compagnia o quella della zona del sinistro)”
Nello specifico si ritiene che:
in via stragiudiziale, senza considerare nemmeno fermo tecnico e svalutazione commerciale della vettura, l’offerta fatta dalla Compagnia è da ritenere inferiore ad un valore di normale correntezza. La richiesta del Carrozziere è inferiore ad una normale valutazione anche se si usa il costo orario riservato alla SOC.NLTe lo sconto sui ricambi a cui la SOC.NLT ha diritto viene girato alla Compagnia. Se si usa invece il costo orario medio dettato dall’’ANIA per una Carrozzeria come quella che ha fatturato (che è una 3° S secondo il parametro ANIA) di 28,28 €/h per MILANO dove l’auto è stata riparata, e se lo sconto fatto alla SOC.NLT sui ricambi viene acquisito giustamente dalla SOC.NLT l’offerta fatta è insufficiente. Un’offerta accettabile in questa situazione è di almeno 2.814,00 €.
In via Giudiziale la cifra di risarcimento al quale SOC.NLT ha diritto è molto superiore alla cifra richiesta. In questo caso la manodopera sarebbe da considerare almeno a 36 €/h e bisognerebbe aggiungere tutte le voci accessorie, come sopra ampiamente esposto.