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ASSICURAZIONE: AL VIA GRUPPO DI LAVORO SU PREVENZIONE RISCHI NELLE AZIENDE
(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano – Per diffondere la cultura del rischio e le tecniche di prevenzione e gestione degli eventi avversi nelle aziende e’ nato un gruppo di lavoro al quale partecipano imprenditori, risk manager, broker, assicuratori, periti assicurativi e centri di formazione. Ne fanno parte: Marco Oriolo, vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Carlo Marietti Andreani, presidente di Aiba (broker assicurativi), Adolfo Bertani, presidente del Cineas (consorzio universitario di formazione manageriale sulla cultura del rischio), Francesco Cincotti (vice presidente dell’Unione giovani assicuratori e riassicuratori italiani), Roberto Bosco (consigliere Anra, l’associazione dei risk manager), Mauro Tamagnone (presidente di Aipai, l’associazione dei periti liquidatori assicurativi) e Marco Santinato, amministratore delegato di Per Consulting. L’idea di un tavolo comune e’ emersa nel corso del workshop ‘Strategie e tecniche per proteggere le imprese: il valore della formazione’, che si e’ tenuto questa mattina a Milano presso la Fondazione Cariplo. Il nuovo gruppo di lavoro comincera’ a riunirsi subito dopo Pasqua.
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(RADIOCOR) 16-04-14 19:27:29 (0623) 5 NNNN
In arrivo la APP di Periti Auto
Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.
Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.
In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:
e CHI SIAMO
premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.
Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.
In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.
La schermata della richiesta di soccorso richiederà :
nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)
eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.
In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.
E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza, il censimento della persona che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.
Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.
Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app
Bravi (I promessi sposi) e Bravi Periti

« a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de’ bravi. » |
(Alessandro Manzoni – I promessi sposi capitolo I) |
Per bravi si intende la soldataglia al servizio dei signorotti di campagna, che comandavano nell’Italia settentrionale del Cinquecento e Seicento. De facto braccio armato e spesso prepotente del potere locale, avevano il compito di garantire nel contado di spettanza del padrone (riconoscibile per l’appellativo don, che nell’intera penisola era riservato ai personaggi di una certa importanza oltre che ai membri del clero) che il volere di chi comandava fosse rispettato, con le buone o con le cattive.
La loro fama è dovuta alla loro presenza nel romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni, dove lo scrittore all’inizio dell’opera ne fa un’ampia descrizione e dove appaiono come sgherri di Don Rodrigo e dell’Innominato. In particolare il Manzoni specifica precise date nella quale osserva il manifestarsi del fenomeno dei bravi. Citando delle gride locali, scrive come nel 1583 la loro presenza sul suolo italiana sia non solo accertata, ma anche condannata. La data tuttavia più importante risulta essere quella della grida del 1632: essa serve al Manzoni per testimoniare storicamente che, nel periodo in cui si svolgono i fatti dei promessi sposi, i bravi fossero ancora presenti.
Un altro bravo famoso, personaggio di fantasia come quelli manzoniani è Sparafucile, presente nel Rigoletto di Giuseppe Verdi.
Per assimilazione esistono i Bravi Periti. Si intende la manovalanza al servizio delle compagnie multinazionali, che comandano nell’Italia intera dei giorni nostri. De facto braccio armato di fotocamera e spesso prepotenti del potere assicurativo, hanno il compito di garantire nel contado di spettanza del padrone (riconoscibile con l’appellativo di dott. liquidatore, che nell’intera penisola era riservato ai personaggi di una certa importanza oltre che ai membri del PD) che il volere di chi comandava fosse rispettato, con le buone o con le cattive.
La loro fama è dovuta alla loro presenza in tutti i sinistri RC Auto e CVT, dove gli agenti, le controparti, gli assicurati ed anche i carrozzieri ne fanno un’ampia descrizione e dove appaiono come sgherri degli ispettorati. In particolare gli avvocati specificano precise date nella quale osserva il manifestarsi del fenomeno dei bravi fino al 2014, immediatamente dopo ogni sinistro auto. Citando conversazioni in carrozzeria, la loro presenza sul suolo italiana sia non solo accertata, ma anche condannata. La data tuttavia più importante risulta essere quella della grida del febbraio 2014, essa serve al Governo per introdurre l’indennizzo diretto con riparazione delle vetture presso le Carrozzerie Convenzionate che trasmettono il preventivo direttamente in Compagnia senza sottoporre il veicolo ad ispezione. Si può testimoniare storicamente che, nel periodo in cui si svolgono i fatti delle CARD (Convenzione Assicuratori Risarcimento Diretto), i bravi periti fossero ancora presenti.
Un altro bravo famoso, personaggio di fantasia come quelli menzionati è Sparafucile, presente nel Rigoletto di Giuseppe Verdi.
Etimologia
Probabilmente il nome “bravo” deriva dal latino pravus che significa “cattivo, malvagio” e che si ritrova nello spagnolo bravo, con il significato di “violento”, “selvaggio” e “impetuoso”.
I bravi dei Promessi sposi
Quelli di seguito elencati sono tutti bravi alle dipendenze di Don Rodrigo, ad eccezione del Nibbio che lavora per l’Innominato, il quale ne ha sotto il suo comando molti altri di cui però non si fanno i nomi. Il Biondino e il Carlotto è possibile che siano semplici servitori piuttosto che uomini in armi.
Biondino
« Biondino! Carlotto! aiuto! son assassinato!” grida don Rodrigo; caccia una mano sotto il capezzale, …. » |
(Cap. XXXIII) |
Carlotto
« Carlotto! aiuto! son assassinato!” grida don Rodrigo; caccia una mano sotto il … » |
(Capitolo XXXIII) |
Grignapoco
Il Grignapoco, al servizio di Don Rodrigo, proviene dal contado di Bergamo, dove nel locale dialetto il verbo ridere si dice grignar, quindi il bravo è uno che ride poco. Per ingannare Agnese e sviare le indagini, era stato impartito al Grignapoco di parlare in dialetto durante il rapimento di Lucia Mondella affinché le ricerche si svolgessero a Bergamo.
Griso
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Per approfondire, vedi Griso. |
Il Griso è il capo dei bravi al servizio di Don Rodrigo, dal quale ha piena fiducia, complice di molti crimini e malefatte. Pur godendo della stima del padrone, non esita a tradirlo quando quest’ultimo contrae la peste; chiama i monatti perché lo portino al lazzaretto, poi lo deruba e fugge, ma avendo commesso l’imprudenza di toccare i vestiti del padrone si ammala anch’esso di peste, e muore prima di lui.
Nibbio
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Per approfondire, vedi Nibbio (personaggio). |
Il Nibbio è alle dipendenze dell’Innominato e sembra esserne, tra i servitori, il più fidato, l’unico che venga nominato e che ha una parte attiva nella storia.
Nel romanzo appare poche volte, ma la più significativa è nell’occasione del rapimento di Lucia, dove davanti al suo padrone appare turbato dall’umanità della protagonista femminile dell’opera. Questo episodio sembra il prologo della successiva conversione dell’Innominato.
Montanarolo
« Si levò lo schioppo, e lo consegnò al Montanarolo, come per isgravarsi d’un peso inutile… » |
(Capitolo XX) |
Sfregiato
« Piglia con te un paio de’ meglio lo Sfregiato, e il Tiradritto; e va di buon animo, e sii il Griso. Che diavolo! » |
(Capitolo XI) |
Squinternotto
« Intanto i tre bravi sopraddetti, e lo Squinternotto ch’era il quarto (oh! vedete che bei nomi, da serbarceli con tanta cura), rimasero coi tre dell’innominato… » |
(Cap. XX) |
Tanabuso
« Si cavò poi di tasca alcune berlinghe, e le diede al Tanabuso, dicendogli: «voi altri state ad aspettarmi; e intanto starete un po’ allegri con questa brava gente». » |
(Capitolo XX) |
Tiradritto
« Piglia con te un paio de’ meglio… lo Sfregiato, e il Tiradritto; e va di buon animo, e sii il Griso. Che diavolo! » |
(Capitolo XI) |
« Don Rodrigo […] smontò da cavallo, e buttò la briglia al Tiradritto, uno del suo seguito. » |
(Capitolo XX) |
RC AUTO. CDM RIPRESENTA TESTO RIFORMA.

Sen. Simona Vicari
SENATRICE DELLA REPUBBLICA – NUOVO CENTRODESTRA – SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO
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Comunicato stampa della Sen. Simona Vicari
“Il Consiglio dei ministri ha oggi approvato un disegno di legge che riprende il testo dell’articolo 8 del Destinazione Italia, soppresso ieri dalle Commissioni Finanze e Attivitá produttive della Camera, nel quale erano inserite le norme di riforma dell’Rc Auto, cosí come predisposte da Palazzo Chigi. Rimane il rammarico per l’occasione persa con la soppressione dell’articolo 8, e che avrebbe consentito immediatamente ai cittadini di beneficiare di una riduzione dei costi delle tariffe. D’altro canto non posso che essere soddisfatta dalla decisione del Consiglio dei ministri che, da un lato, conferma il positivo lavoro svolto in questo mesi, e dall’altro ripropone in maniera forte e decisa la necessitá di un intervento che riduca i costi delle tariffe assicurative. L’auspicio é che adesso si lavori celermente in questo senso, dando un segnale chiaro ai cittadini”. Lo ha dichiarato la senatrice Simona Vicari, sottosegretario allo Sviluppo Economico. Articolo originale
Questo invece è il testo presente sul sito del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, un disegno di legge teso a ridurre i costi dell’assicurazione auto, consentendo l’apposizione di alcune clausole contrattuali che mirano a vanificare le richieste fraudolente di risarcimento e ad assicurare riduzioni del premio assicurativo. Questo meccanismo abbasserebbe il prezzo finale per il consumatore, rispetto all’anno passato.
Il disegno di legge prevede una serie di sconti per i consumatori e sanzioni, in caso di violazioni, per le assicurazioni. Il meccanismo di sconti e sanzioni può essere così sintetizzato:
- Sconto del 7%, sulla media dei prezzi regionali, per l’applicazione della scatola nera. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.
- Sconto del 5% e del 10% per risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate.
- Sconto del 4% per il divieto di cessione del diritto al risarcimento. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.
- Sconto del 7% per prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione.
Il totale delle riduzioni previste dal governo è del 23%. Esempio: chi pagava un premio RcAuto di 1.000 euro all’anno, avrà una decurtazione a 770 euro.
Auto: il crollo non si ferma più A gennaio vendite a -17,5%
I RISULTATI DEL PRIMO MESE 2013
Batoste pesanti per quasi tutti i costruttori
Fiat perde meno del mercato, i coreani avanzano
PERDONO TUTTI-Il gruppo Fiat apre il 2013 con 34.160 vetture, il 15,8 in meno di gennaio 2012, ma aumenta leggermente la quota di mercato superando i 30 punti percentuali e registra un buon successo per 500L con oltre 34 mila ordini raccolti. Batoste pesanti anche per Volkswagen, Psa Peugeot Citroen, Gm tiene un po’ meglio degli altri, Ford perde addirittura il 44%. Fra i pochi a crescere i coreani: Kia avanza del 30% superando le 3 mila unità.
«ACCANIMENTO FISCALE» Fra gli operatori di settore un grido comune: «Il mercato è schiacciato dalle tasse». Per Federauto, l’associazione dei concessionari, «solo con la manovra «Salva Italia» del 2012 gli autoveicoli hanno “donato” all’Erario oltre 5 miliardi di euro, fra aumenti di accise, superbollo e Iva». Aumenti che vanno cumulati a quelli del 2011, ricorda il presidente Filippo Pavan Bernacchi per il quale «i numeri di oggi sono il risultato dell’accanimento fiscale». Jacques Bousquet, presidente dell’ Unrae prevede il peggio: «Gennaio vale storicamente il 10% dell’immatricolato dell’anno, il consuntivo di questo mese proietterebbe a fine anno un risultato che non voglio nemmeno immaginare». «Non poteva essere diversamente» aggiunge poi «in assenza di interventi di alleggerimento dell’enorme pressione fiscale sulle famiglie e del credito alle imprese». Perché la crisi delle automobili -secondo un’analisi del Centro Studi Promotor- è persino peggiore di quella dell’economia reale: «Il livello di tassazione è ormai controproducente pure per il fisco», sostiene Gian Primo Quagliano spiegando che «gli ultimi dati sui consumi di carburante rivelano che nel dicembre scorso vi è stato un calo delle vendite di benzina e gasolio alle pompe di ben il 13,5% e questo andamento ha per la prima volta prodotto il cosiddetto effetto Laffer: il fortissimo rincaro della tassazione ha avuto infatti un impatto così negativo sui consumi che il gettito fiscale di dicembre, invece di aumentare, è calato di ben il 7,2% con una perdita secca per l’Erario di 229 milioni».
Daniele Sparisci
danielesparisci
1 febbraio 2013 | 19:10
Corriere della Sera
Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA
Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti
2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.
2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.
2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.
2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.
2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.
2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .
2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.
2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.
2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.
2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo. I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.
2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.
2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .
Intervista al dott. Stefano Re, nuovo direttore di UCI Ufficio Centrale Italiano (Carta Verde)
Mappa dei paesi in cui è operativo il servizio Carta Verde. Si segnala il recente ingresso del Montenegro come Bureau autonomo, la richiesta di ingresso da parte di Kazhakhstan (prevista per il 2014), di Armenia e Georgia (in fase di analisi), mentre rimane sempre sospesa la questione Kossovo, che ha tutte le carte in regola salvo il riconoscimento da parte dell’ONU quale Stato indipendente.
Il dott. Silvio Lovetti, da molti anni Direttore dell’UCI, Ufficio Centrale Italiano, ha terminato l’attività ed il dott. Stefano Re, funzionario dello stesso ente, ne ha assunto le mansioni.
Cos’è l’UCI è la prima domanda che nasce spontanea.
L’UCI è un ente nazionale che opera dal 1953 quale ufficio italiano per la gestione della Carta Verde. Le sue attività sono disciplinate per legge in concerto con gli altri uffici nazionali europei ed extraeuropei detti Bureaux.
L’ Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.
Costituito nel 1953, opera come Bureau per l’Italia nell’ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l’Europa dell’ONU.
L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private ).
L’UCI si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia. L’UCI è anche responsabile degli incidenti provocati all’estero da veicoli italiani, in relazione ai quali è tenuto a rimborsare gli omologhi uffici esteri.
Tutto questo avviene appunto sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
L’UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
L’impegno comporta per l’UCI l’obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi risarcimenti. Ha sede a Milano ed occupa circa 30 persone.
Chi sono i soci di UCI?
Sono le compagnie di assicurazione che esercitano il ramo auto in Italia, sia Italiane che estere, purché autorizzate. Quelle che lo sono da anni e quelle che vogliono entrare nel mercato che chiedono di essere soci provvisori per un anno, sottoscrivendo 1000 quote per 510 €, sino al perfezionamento della pratica, dopo l’autorizzazione diventano di diritto soci di UCI.
Con tutti questi soci, alle riunioni ci sarà un sacco di gente?
Una volta era così, oggi con 7 gruppi assicurativi che coprono il 92% del mercato, non c’è neanche bisogno che andiamo a fare le riunioni in un altro locale.
Quanti sinistri gestisce UCI ogni anno?
Sono circa 50.000, affidati alle varie compagnie o società mandatarie delle compagnie estere. Solo circa 3.000 sono gestiti direttamente da UCI e sono quelli che hanno alcune problematiche di gestione. O sono causati da veicoli esteri non assicurati o sono stati restituiti dalle varie società mandatarie.
Come si diventa società mandataria di una compagnia estera?
Anzitutto è necessario sottoscrivere una convenzione con l’UCI, impegnandosi a rispettare le norme a cui è sottoposto l’UCI e fornendo delle qualifiche e garanzie. Va poi contattata direttamente una compagnia estera non rappresentata per proporre la propria candidatura e sottoscrivere con essa un contratto per la gestione dei sinistri avvenuti in Italia con tale compagnia estera non rappresentata. Poiché il mandatario dovrà anticipare i risarcimenti ai danneggiati per conto della Compagnia estera, il contratto dovrà prevedere delle garanzie di ritorno dei capitali.
Ottenuto il mandato di una compagnia estera, questa segnalerà al proprio Bureau nazionale l’intenzione di nominare un mandatario in Italia. Tale richiesta nomina verrà comunicata ad UCI, dopodiché si sottoscrive un accordo con UCI per accettare le regole della procedura ed UCI a quel punto accetterà la nomina dandone conferma al Bureau estero.
Inoltre, ma qui l’UCI non è coinvolto, si può diventare mandatari anche per i sinistri occorsi ad un assicurato italiano con una compagnia estera avvenuta all’estero. Questi ultimi sono i sinistri regolati dalla IV direttiva Auto della Comunità Europea.
Quali sono i paesi che riconoscono la Carta Verde sono scritti sulle varie carte verdi presenti in ognuna delle nostre auto. Ma i confini sono stabili?
No, si era partiti negli anni 60 con alcune delle nazioni europee e ora siamo arrivati a tutto il continente. Le nuove frontiere sono quelle dei paesi dell’ex Unione Sovietica e dei Balcani. Nel 2009 quando è entrata la Russia pensavamo che avendo oltre 150.000 di veicoli avremmo avuto un forte impatto. Fortunatamente l’incremento è stato solo di 2000 sinistri.
Qual è il corrispettivo che una compagnia paga per la gestione di un sinistro?
La tariffa è del 15% del valore liquidato con un minimo di 200 € ed un massimo di 3.500. Ma è possibile, in base ai volumi gestiti o altri parametri di valutazione, che le società mandatarie e le compagnie estere si accordino diversamente.
Date anche un servizio di informazione all’utenza?
Questa attività era demandata per legge all’ISVAP che con le nuove regolamentazioni sta cedendo l’incarico alla CONSAP che è diventato organismo di indennizzo per tutti i sinistri. Noi diamo informazioni solo per i sinistri che derivano dalla gestione della Carta Verde. Non dimentichiamo che il servizio Carta Verde è nato come servizio privato e non pubblico. Anche dopo il 69 con l’RCA obbligatoria, la Carta Verde era facoltativa. Veniva venduta solo in alcune agenzia convenzionate ed ai posti di frontiera. Poi è stato fatto un accordo con le associazioni delle compagnie ed infine è stato regolamentato per legge.
Sul nostro sito è possibile trovare ulteriori informazioni sull’UCI: www.ucimi.it
Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo
STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI
VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com
Circolare ai clienti,
Circolare n. 10
7 novembre 2012
Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo
INDICE
1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3
1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3
2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3
3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3
4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4
5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4
6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4
6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4
6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5
6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5
7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5
8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5
8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6
8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6
9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6
9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6
9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6
1 PREMESSA
L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).
1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Con il DM 11.10.2012:
sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;
è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.
Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:
esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;
revocarne gli effetti.
1.2 DECORRENZA
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.
1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME
Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.
2 SOGGETTI INTERESSATI
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.
Calcolo del volume d’affari
Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:
sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;
sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
3 EFFETTI DELL’OPZIONE
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:
l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Detrazione IVA da parte del cessionario o committente
A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:
– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:
– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.
Separazione delle attività
Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.
5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
gli acquisti intracomunitari di beni;
le importazioni di beni;
le estrazioni di beni dai depositi IVA.
6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.
Indicazione di un’apposita dicitura in fattura
Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).
L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.
6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA
Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA
Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:
è incassato il corrispettivo;
ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Incasso parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:
la somma incassata e
il corrispettivo complessivo dell’operazione.
7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:
a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
– nel momento del pagamento del corrispettivo;
– ovvero, alla scadenza dell’anno.
Pagamento parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:
la somma pagata e
il corrispettivo complessivo dell’operazione.
8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.
In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.
8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE
L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:
dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.
Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.
8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME
Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.
In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):
in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;
ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.
9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE
Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
9.1 OPERAZIONI PASSIVE
Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.
9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA
In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:
deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
Cordiali saluti
Studio Dottori Commercialisti Associati
Assicurazioni, l’Isvap diventa Ivass
29 Ott 16:51
(Finanza.com) Contro l’aumento dei prezzi delle tariffe Rca, arriva l’Ivass. Almeno nelle intenzioni del governo. “Ivass” non è altro che il nuovo istituto di diritto pubblico che si sostituirà ? e ingloberà ? l’Isvap, l’ente di vigilanza sulle tariffe assicurative. Il nuovo organo di vigilanza ha lo scopo di instaurare una vigilanza unica e di intensificare i controlli per abbattere i costi del settore assicurativo e, di conseguenza, delle tariffe. “C’e’ molto da fare in questo settore, perché c’è bisogno di un più attento controllo sulla stabilità finanziaria delle compagnie assicurative e sui cambiamenti di gestione e di governance”, ha affermato a Corriere Economia Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Bankitalia e futuro presidente del nuovo ente. “Si pensa spesso che le assicurazioni non corrano rischi o comunque che ne corrano meno delle banche. Non è così, come purtroppo anche episodi recenti mostrano”. L’Ivass diverrà ufficiale il prossimo 4 novembre, data entro la quale si metterà a punto lo statuto e saranno definite le nomine, mentre la piena operatività sarà raggiunta alla fine dell’anno. Il nuovo istituto avrà ampi poteri contro le frodi e migliorerà l’efficienza dei sistemi di liquidazione dei sinistri.
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CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI
Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012
CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI
Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .
L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.
La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.
Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.
Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.
DURATA :
ORARI:
SEDE:
INIZIO: TERMINE: MATERIE:
160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina
dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.
Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.
indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013
– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.
20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI
LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia
– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a
quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.
REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).
ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.
COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla
segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata
DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità
– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.
Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).
Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –
Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.
Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.
IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)
20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154
PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI
Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo. La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE) Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche. In particolare le nozioni giuridiche riguardano: a) elementi di diritto e di procedura civile e penale; b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni; c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione). Le nozioni tecniche riguardano: a) elementi di fisica e di meccanica; b) elementi di topografia e di fotografia; c) elementi di estimo; d) veicoli a motore. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: A) NOZIONI GIURIDICHE 1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale: a) definizione di responsabilità; b) nesso causale; c) regime della prova; d) consulenza tecnica e perizia. 2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni: a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992); b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche); c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità; d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko). 3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione). B) NOZIONI TECNICHE 1) Elementi di fisica e di meccanica: a) grandezze scalari e vettoriali; b) forza e massa; c) lavoro e potenza; d) composizione e scomposizione delle forze; e) baricentro; f) momento di inerzia; g) urti; h) attriti; i) calore e temperatura; j) isolamento termico nei veicoli; k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione; l) materiali metallici non ferrosi; m) materiali metallici ferrosi; n) leghe; o) materie plastiche; p) legnami; q) resistenza dei materiali; r) saldatura e unione dei materiali; s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali; t) classificazione delle macchine elettriche; u) generatori di corrente; v) accumulatori di corrente. 2) Elementi di topografia e di fotografia: a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro; b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature. 3. Veicoli a motore: a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura; b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici; c) organi meccanici, elettrici ed elettronici; d) componenti non funzionali al movimento; e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti; f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo. 4) Elementi di estimo: a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione; b) prontuari dei tempi per le riparazioni; c) determinazione del costo orario della mano d’opera; d) perizia estimativa: redazione e considerazioni; e) stima dei danni da furto e da incendio; f) fermo tecnico. |