MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGOLAMENTO CONSAP N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015

Come sapete le sigle delle Associazioni Peritali Unite stanno lavorando con CONSAP per l’aggiornamento del REGOLAMENTO N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015 che regola la professione di Perito Assicurativo.

La prossima riunione e fissata a Roma il 10/5/2023 presso CONSAP.

Questo il Regolamento in vigore, a seguire le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti.

Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attività peritale) C O N S A P Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, con sede in Roma, Via Yser 14, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

· VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull’istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
· VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;
· VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
· VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157 comma 1 e 158 comma 3;
· VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
· VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – successivamente convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 – il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all’ISVAP;
· VISTO il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla Società stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, l’espletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art.19, comma 5, Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con Legge 3 agosto 2009, n. 102;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
I N D I C E
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Ruolo dei periti assicurativi)
Art. 4 (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
Art. 5 (Regole di comportamento dei periti)
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6 (Finalità del tirocinio)
Art. 7 (Obblighi del perito e del tirocinante)
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
Art. 9 (Prova di idoneità)
Art. 10 (Commissione esaminatrice)
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11 (Domanda di iscrizione nel Ruolo)
Art. 12 (Cancellazione dal Ruolo)
Art. 13 (Reiscrizione nel Ruolo)
Art. 14 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Art. 15 (Termini per la conclusione dei procedimenti)
Art. 16 (Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Art. 18 (Verifiche periodiche)
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19 (Sanzioni disciplinari)
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20 (Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento)
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 (Pubblicazione – Entrata in vigore)
Elenco allegati:
Allegato 1 (Comunicazione di inizio tirocinio)
Allegato 2 (Attestazione di compiuto tirocinio)
Allegato 3 (Domanda di iscrizione al Ruolo)
Allegato 4 (Domanda di cancellazione dal Ruolo)
Allegato 5 (Domanda di reiscrizione al Ruolo)
Allegato 6 (Comunicazione variazione dati informativi)
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “attività peritale”: l’attività professionale volta all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
d) “perito”: il perito assicurativo – iscritto al Ruolo – che svolge l’attività di cui alla lettera a);
e) “Ruolo”: il Ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) “IVASS”(già Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
g) “responsabile del procedimento”: il Titolare del Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
h) “Servizio competente”: il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come pubblicato nel sito internet CONSAP.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente articolo 1, lettera a).
2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 156 comma 2 del Codice. Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta nell’ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell’incarico, è necessario che il perito delegante ottenga l’accettazione della delega da parte del soggetto committente.
Art. 3
(Ruolo dei periti assicurativi)
1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l’attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.
2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC.
3. CONSAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 18.
4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, http://www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.
Art. 4
(Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
1. Ai fini dell’iscrizione nel Ruolo il perito deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 158, comma 1 del Codice;
b) avere superato la prova di idoneità di cui al successivo articolo 9;
c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Codice;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli o di natanti.
Art. 5
(Regole di comportamento dei periti)
1. Nell’esecuzione dell’incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni diconflitto di interessi.
2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.
3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:
a) la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il modello di cui all’allegato n. 6 scaricabile dal sito internet della CONSAP.
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6
(Finalità del tirocinio)
Lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice è finalizzato all’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale.
Art. 7
(Obblighi del perito e del tirocinante)
1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di quattro tirocinanti.
2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all’attività peritale.
3. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
4. Il perito informa CONSAP dell’inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale  comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all’allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo Periti Assicurativi – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova della partecipazione all’attività peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8
(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
1. Per l’ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l’aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice, risultante dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 7 comma 5.
Art. 9
(Prova di idoneità)
1. CONSAP indice, di norma una volta l’anno, una prova di idoneità con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.
2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalità di svolgimento dell’esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo e determina le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno.
Art. 10
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice della prova d’idoneità è nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;
b) due funzionari CONSAP;
c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito
assicurativo;
d) due o più componenti con funzioni di supplenza.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti CONSAP.
2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potrà avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
9
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11
(Domanda di iscrizione nel Ruolo)
1. La domanda di iscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. CONSAP procede all’iscrizione nel Ruolo sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
Art. 12
(Cancellazione dal Ruolo)
1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all’allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma;
c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), e d) del Codice;
d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158 comma 2 del Codice;
e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal Ruolo è disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all’interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato stesso.
3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso.
Art. 13
(Reiscrizione nel Ruolo)
1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall’articolo 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 158 commi 1 e 2, del Codice.
2. La domanda di reiscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 12.
Art. 14
(Unità organizzativa e responsabile del procedimento)
1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come riportato nel sito internet della Società.
2. Il Responsabile del procedimento è il Titolare preposto al Servizio di cui al comma precedente.
Art. 15
(Termini per la conclusione dei procedimenti)
1. Per il procedimento d’iscrizione previsto dall’art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall’art. 160 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall’art. 159 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 16
(Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione)
1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all’istante, tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa.
2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
1. CONSAP effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione nel Ruolo.
Art. 18
(Verifiche periodiche)
1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonché l’assenza delle altre cause di cancellazione di cui all’articolo 159 del Codice.
2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potrà richiedere all’interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonché ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno.
3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19
(Sanzioni disciplinari)
1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.
2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento
1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP, saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7 coma 8.
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
(Pubblicazione – Entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3.1.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Mauro Masi)

Come detto nel sottotitolo quelle che seguono sono le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti nei commenti del post originale https://peritiauto.wordpress.com/2023/04/23/modifiche-al-regolamento-regolamento-consap-n-1-del-23-ottobre-2015/ .

Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art 1 – Definizioni

  1. h) “Mandante” il soggetto che affida un mandato al perito per svolgere l’attività professionale.

i)” Le Parti” ciascuna delle persone fisiche e giuridiche (o gruppi di persone) che sono coinvolte e oggetto del mandato’

  1. l) Accertamento; Il perito al momento del rilievo fotografico “de visu” deve essere identificabile dal danneggiato o da chi questi ha demandato.

L’identificazione può avvenire attraverso esposizione del tesserino e del mandato/delega. Successivamente il perito dovrà rilasciare verbale di accertamento su richiesta.

Si ritiene che dopo l’emergenza COVID-19 la video perizia non sia accettabile, anche per non consentire una contrazione del mercato dei RNPA oltre a non fomentare il progetto di DISINTERMEDIAZIONE delle compagnie assicurative.

  1. m) Collegio di garanzia: assemblea composta da un titolare e da un vice titolare delegato da ogni associazione di categoria nota a CONSAP

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

  1. 2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3.

Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta direttamente dalla compagnia assicurativa come art 156 comma 2, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.

4.Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente, al danneggiato o da chi questi ha demandato.

Art. 3 – (Ruolo dei periti assicurativi)

  1. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
  2. a) cognome e nome;
  3. b) luogo e data di nascita;
  4. c) numero e data di iscrizione;
  5. d) codice fiscale;
  6. e) sedi operative;
  7. f) recapiti telefonici;
  8. g) e-mail;
  9. h) PEC
  10. i) regolarità del versamento del contributo annuale.

CONSAP rilascia un tesserino ed un timbro per ogni iscritto il Ruolo che riporta le seguenti informazioni:

  1. i) Tesserino con cognome e nome,  numero e data di iscrizione e foto identificativa.
  2. ii) Timbro con cognome e nome, numero iscrizione

Art. 4 – (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)

  1. e) Non esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, sia l’attività di perito  che sia l’attività di perito che  direttamente l’attività di riparatore di veicoli o di natanti  o quella di intermediario assicurativo.

Art. 5 – (Codice deontologico professionale)

Art 1 – Oggetto

1.1 Il presente codice disciplina le norme deontologiche essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale di tutti i periti assicurativi iscritti al Ruolo secondo l’art 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art 2 – Principi Generali

2.1 L’attività del Perito è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, chiunque eserciti è tenuto costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.

2.2 Tutti gli iscritti sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario del Perito svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale.

Art 3 – Doveri del Perito

3.1 Il Perito  sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 Il Perito accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 Il Perito deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 Il Perito ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art 4 – Correttezza

4.1 Il Perito rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.

4.2 Il Perito sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali svolte da altri professionisti.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento del Perito che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività professionale o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dal Perito deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 Il Perito non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

Art 5 – Legalità

5.1 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 – Obbligo di Formazione

6.1 Il Perito deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.

6.2 Il Perito deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie stabilite dalla commissione esaminatrice durante la prova di idoneità

6.3 Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.

6.4 Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.”

Art. 7 – Assicurazione professionale

7.1  Nei casi previsti dalla legge Il Perito, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

7.2 Il Perito, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 8 – Rapporti con le Parti

8.1 Il Perito deve sempre operare nel legittimo interesse di tutte le parti coinvolte, svolgendo la perizia con la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art. 9 – Incarichi e compensi

9.1 Il Perito al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.

9.2  Il Perito è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.

9.3 Il Perito  non può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito o ad importi inferiori alla parcella minima salvo solo in i casi particolari e quando sussistano valide motivazioni

9.4  La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente.

9.5 Consap che detiene il ruolo dei periti stabilisce un tariffario minimo da aggiornare annualmente  in considerazione all’andamento Istat

9.6 Nel caso il danneggiato non accetti la valutazione del danno deve poter incaricare un altro perito iscritto al ruolo e la parcella deve essere posta a carico del responsabile del sinistro. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro la cui parcella è posta a carico della parte soccombente o decisa in accordo tra le parti.

Art. 10 – Svolgimento delle prestazioni

10.1  L’incarico professionale deve essere svolto, tenendo conto degli interessi delle parti, con trasparenza, correttezza e diligenza..

10.2  Il Perito deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

10.3 Il Perito deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

10.4 Il perito  è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

10.5  Il perito  è tenuto a consegnare alle parti i documenti ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando le parti ne facciano richiesta.

10.6 Il perito è tenuto a consegnare una copia del mandato professionale ricevuto al danneggiato/assicurato che ne faccia richiesta.

10.7 Il perito è tenuto ad identificarsi tramite il tesserino di cui all’art. 3

Art. 11 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

11.1 Il perito  deve improntare i rapporti professionali con i colleghi o altri professionisti con la massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.

11.2  Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

11.3 Il perito deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

11.4 Il perito non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro perito o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

11.5 Il perito sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.

11.6 Il perito collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 12 – Rapporti con collaboratori

12.1   Il perito nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

12.2  Il perito deve improntare il rapporto con i tirocinanti con la massima chiarezza e trasparenza.

12.3  Nei rapporti con i tirocinanti,  Il perito è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

Art. 13 – Concorrenza

13.1  E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso,  Il perito potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

Art 14 – Attività in forma associativa o societaria

14.1  Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente.

14.2 I Periti che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della collaborazione, e devono risultare nell’elaborato peritale.

14.3  Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto il Perito a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

14.4  La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato del Perito nei confronti della committenza e delle parti in causa.. Del comportamento del Perito nell’ambito dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente il Perito che ha commesso il fatto specifico.

Art. 15 – Rapporti con Consap

15.1  L’appartenenza del Perito al Ruolo professionale comporta il dovere di collaborare con CONSAP. Ogni perito ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio CONSAP , di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

15.2 Il perito deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti della tenuta del Ruolo.. Dal canto suo CONSAP deve rendere pubblico nella scheda del perito consultabile tramite internet la regolarità del contributo annuale.

15.3 Il perito si adegua alle deliberazioni del Collegio di garanzia, se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.

Art. 16 – Incompatibilità

16.1  Il perito non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

16.2  Il perito  non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

Art. 17 – Responsabilità disciplinare

17.1 La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e alla deontologia costituiscono illeciti. Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni espressamente previste nell’art 20 del presente codice.

Art. 18 – Potestà disciplinare

18.1 Spetta alla Consap  la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa sentito il parere del Collegio di Garanzia..

18.2 Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del perito sottoposto a procedura di indaginel’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.

18,3 La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento del l’incolpatoperito sottoposto a procedura di indagine, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Art. 19 – Sanzioni

19.1. Le sanzioni disciplinari sono:

  1. a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
  2. b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
  3. c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Ruolo, è inflitta per violazioni molto gravi e dopo cinque avvertimenti non giustificati.

19.2 Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

  1. a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
  2. b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
  3. c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
  4. d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

Art. 7 – (Obblighi del perito e del tirocinante)

1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di due  tirocinanti.

Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ

Art. 9 – (Prova di idoneità) MODIFICA DA FARE CANNELLINI

  1. 3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno

Art. 10 – (Commissione esaminatrice)

  1. c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo, un perito con almeno 15 anni di iscrizione al Ruolo. Il Collegio di garanzia nomina un altro componente a rotazione con la stessa esperienza.
  2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, dovrà scegliere 3 delle materie obbligatorie per il raggiungimento dei crediti formativi  come stabilito nell’art 6 del codice deontologico professionale.

Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

nessuna modifica

Titolo V – VERIFICHE

nessuna modifica

Titolo VI – SANZIONI

Art. 19 – (Sanzioni disciplinari)

1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice deontologico professionale dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.

2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.

Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

nessuna modifica

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

nessuna modifica

Lettera dei Periti Assicurativi Riuniti alle Istituzioni Pubbliche

Marzo ha visto la ripresa dei lavori delle sigle riunite delle associazioni di Periti Assicurativi dopo la pausa dovuta al cambio di Governo. Come sapete eravamo andati vicini alla chiusura della proposta di DDL che avrebbe sostituito i Periti Assicurativi con la nuova categoria degli Esperti Danni e Valutazioni. Su quel fronte non siamo ancora ripartiti perché tutti i senatori, a maggioranza 5 Stelle non fanno più parte della commissione alla quale era stato assegnato il fascicolo.

Le ultime riunioni ci hanno visti impegnati per chiedere ad IVAS ed a CONSAP di attivarsi perchè la legge esistente in materia venga rispettata. In particolare per quanto riguarda l’accesso e l’espletamento delle perizie RCA.

Dopo varie riunioni e confronti questo è il documento definitivo inviato e le risposte che abbiamo ricevuto.

LETTERA A DIFESA DEL PERITO associazioni

Ruolo Periti Assicurativi: CONTRIBUTO DI GESTIONE 2022

A. ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2022

Ai sensi dell’art. 337 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i periti assicurativi che si iscrivono nel Ruolo sono tenuti al pagamento di un contributo di gestione, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.Con Decreto Ministeriale del 6.9.2022 il contributo per l’anno 2022 è stato determinato in € 85,00.

Il contributo è dovuto sia dai periti già iscritti nel Ruolo alla data del 30.5.2022, sia da quelli che si iscrivono successivamente a tale data ed entro il 31.12.2022.

Per effettuare il versamento dovrà essere utilizzata la piattaforma PagoPA, tramite la quale ciascun perito potrà scegliere se:

  1. pagare immediatamente on-line con carta di credito/debito, addebito sul conto corrente, altri metodi di pagamento;
  2. generare e scaricare un avviso con il quale effettuare il pagamento successivamente, ad esempio recandosi di persona presso il proprio sportello bancario od un tabaccaio abilitato.


Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di gestione è motivo di cancellazione dal Ruolo e comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.

Documento condiviso sugli emendamenti al DDL per i Periti Esperti Danni e Valutazioni

Dopo le riunioni di venerdì  1, sabato 2 e domenica 3 aprile di cui vi abbiamo in parte raccontato, dopo varie discussioni durante le quali alcune associazioni invitate si sono defilate, siamo riusciti ad elaborare il testo allegato che questa mattina è stato inviato alla 10° commissione del Senato che sta redigendo il testo finale del DDL da presentare al Parlamento.

Fai clic per accedere a emendamenti-congiunzioni-al-testo-dei-ddl-n.-1217-1666-condiviso-dalle-sigle-.pdf

Come si può vedere leggendo il documento alcuni argomenti da noi portati avanti quali la quarta sezione dell’Albo dedicata ai periti che si occupano di nautica (ex Art. 157 lettera d), le norme transitorie che assicurano l’iscrizione automatica degli attuali iscritti al Ruolo dei periti assicurativi al nuovo Albo degli esperti Danni e Valutazioni (Art. 7) che abbiamo chiesto di mantenere con la definizione di Periti, l’introduzione di un corso di diploma di scuola media superiore per accedere in futuro alla professione (Art. 8), la creazione del Collegio Nazionale dei Periti esperti Danni e Valutazioni (Art. 7), il passaggio dalla CONSAP al costituendo Collegio della gestione dell’Albo (Art. 7) sono stati accettati dai colleghi ed inseriti tra i vari emendamenti presentati dalle altre associazioni firmatarie.

Riteniamo che sia stato un lavoro prezioso che se accolto potrà veramente migliorare di molto la nostra professione. Siamo contenti di aver colto questa prima occasione di collaborare con le altre Associazioni firmatarie per il bene della categoria anche se anche qui abbiamo dimostrato che non siamo una categoria unita ma le divergenze che ci sono legate ai reciprochi interessi, soprattutto tra periti che si occupano del passivo per conto delle compagnie e periti che si occupano dell’attivo facendo i patrocinatori, sono ovviamente diversi. Dovremmo imparare dalle altre categorie professionali legate al mondo del danno assicurativo quali medici legali ed avvocati che passano con disinvoltura, giustamente riteniamo, da una parte all’altra della barricata senza crearsi e senza dar adito ad alcuna problematica.

 

 

 

Riunione delle associazioni peritali sulla nuova legge sui Periti Assicurativi: Nuovo Testo della congiunzione n. 1217, 1666

Si è svolto questa sera una riunione, tra le associazioni che rappresentano a livello nazionale la categoria dei Periti Assicurativi ex D.Lgs. 209/05,  per confrontarsi su Nuovo Testo della congiunzione n. 1217, 1666.

Da mesi vi teniamo aggiornati sugli sviluppi dell’iter parlamentare di questi due progetti di modifica, ora unificati, della legge che ci riguarda.

Come potete vedere sono modifiche che potranno cambiare la vita di tutti noi. APAID Periti Auto ha già espresso il suo parere sia in riunioni in teleconferenza con la commissione parlamentare e con i senatori promotori dei progetti di legge, Tiziana Drago (FdI), Sergio Vaccaro (M5S) e Cristiano Anastasi (M5S) e presentando le nostre proposte di emendamenti alla commissione parlamentare che trovate qui.

Nella riunione di questa sera eravamo d’accordo su quasi tutto anche se il  Vice Presidente di AICIS Massimiliano Canellini si è trovato a discutere animatamente con Elios Castagnola, segretario di SNAPIS, sull’art. 3 della proposta di legge che attribuirebbe alla CONSAP la distribuzione degli incarichi con un criterio di rotazione tra gli iscritti. Secondo SNAPIS è possibile ed auspicabile, secondo AICIS è un sogno utopico che non vale neanche la pena di sperare che passi.

Canellini inoltre, che ha già presentato alla 10° Commissione parlamentare la proposta di AICIS di emendamenti al testo attuale, ha chiesto che la tenuta del nuovo Albo sia affidata al Ministero dei Trasporti e tolto alla CONSAP.

Il nostro presidente, Roberto Marino, si è dichiarato d’accordo con le posizioni assunte da SNAPIS su tutti i punti trattati: Affidamento degli incarichi, terzietà della figura del perito, fissazione della parcella minima, previdenza ecc. ed ha aggiunto che bisogna cominciare a pensare di inserire la nostra figura  all’interno delle specializzazioni dei Periti Industriali a cominciare dalla scuola. Dopo il biennio gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale, tra le varie specializzazioni, devono poter trovare anche quella dei Periti Esperti Danni e Valutazioni.

Utili sono stati anche i contributi di Luigi Giugliano di SIPA-UGL, Fabio Scansetti di AIPED, Ciro Gammone di UPIS e di altri colleghi che sono intervenuti. Domani vi aggiorneremo sul seguito e sul documento unico che auspichiamo possa essere redatto entro il termine fissato per la sua presentazione, di lunedì 4 aprile.

La riunione è aggiornata a domani, sabato 2/4/2022 ore 12 sempre in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet con invito esteso a:

AICIS segreteria.aicis@aicispec.it
AIPAI info@aipai.org
AIPED associazione.aiped@pec.it
ANEIS aneis@aneis.it aneis@pec.it
APAID info@apaid.it
ASAIS-EVU IT asais-evuitalia@pec.asais-evuitalia.eu
EPPI info@pec.eppi.it
SIPA-UGL info@sipa-ugl.com segreteriasipa@pec.sipa-ugl.com
SNAPIS snapis@pec.it
UPIS upis.web@gmail.com

(CONSAP) Contributo dovuto per l’anno 2021 dai periti assicurativi

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 agosto 2021 – Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l’anno 2021 dai periti assicurativi

Ruolo dei Periti Assicurativi, rinvio della prova di idoneità 2019

Visto l’art. 1 del decreto-legge n. 44/2021 che ha confermato fino al 30 aprile 2021 il divieto, già più volte stabilito, di svolgimento delle prove scritte delle procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni, e considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, si comunica che la prova d’idoneità per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi, fissata per il 13 maggio 2021 presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, è rinviata a data da definirsi.

Ulteriori comunicazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito Consap successivamente all’entrata in vigore di nuove disposizioni che consentano lo svolgimento della prova.

Si invitano pertanto i candidati a monitorare periodicamente questo sito, per informarsi tempestivamente sulla fissazione della nuova data d’esame e su specifici adempimenti e comportamenti che potrebbero essere eventualmente richiesti per poter partecipare alla prova.

Avvocati, Vizzino: Via all’Osservatorio per il monitoraggio delle truffe assicurative

Martedì 13 aprile 2021, si è tenuto via web un convegno avente ad oggetto “Il contenzioso e le frodi assicurative (anche) in tempo di pandemia: dati, riflessioni e proposte. Atto III” promosso dal Movimento Forense – Sezioni di Napoli, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord e col coordinamento organizzativo dello Studio legale Vizzino, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Procura della Repubblica di Napoli Nord e delle Compagnie assicurative e ha registrato numero importante di partecipanti: oltre 300.
Anche quest’anno, in un contesto estremamente critico, si sono cimentati, in un confronto costruttivo, i maggiori esponenti degli organi, delle autorità e delle diverse figure professionali che operano nel settore assicurativo, contribuendo, ciascuno dal proprio punto di vista, a focalizzare le problematiche ed a richiamare al senso di responsabilità per la individuazione di azioni tese a contribuire alla deflazione del contenzioso pendente e ad arginare il dilagante fenomeno delle truffe assicurative.
Dagli interventi dei partecipanti, subito si sono registrate preoccupazioni scaturenti dalle inefficienze degli Uffici giudiziari, dalla inadeguatezza del Sistema, in piena crisi pandemica, a gestire il contenzioso e smaltire l’arretrato, nonché si è lamentata una inadeguata gestione e circolazione delle informazioni per contrastare le frodi.
Sono state attentamente analizzate fattispecie concretizzanti “le nuove truffe assicurative” e si è costatata, col supporto dei dati statistici, una certa riduzione delle richieste di risarcimento delle lesioni- a ragione della meno agevole accessibilità della strutture di PS in vigenza della misure di contenimento covid 19- e contemperamento un costante aumento di vertenze aventi ad oggetto sinistri multipli, coinvolgenti per lo più motoveicoli di significativo valore economico, di fattispecie dannose coinvolgenti biciclette e velocipedi o ancora di eventi dubbi di furti parziali o di sinistri tra natanti, o ancora di incidenti con veicoli circolanti in modo illegittimo, perché privi di copertura assicurativa rca o con targa estera o con targa prova in assenza dei requisiti di legge.
Su tale evidenze, è stato significativo l’intervento dell’avv. Riccardo Vizzino, esponente dei fiduciari delle imprese assicurative ed impegnato principalmente nell’ambito dei procedimenti “antifrode” che, dopo aver proceduto all’analisi dei fenomeni offrendo dati empirici, si è fatto promotore di importanti iniziative, sostenendo l’opportunità che le compagnie assicurative assumano l’iniziativa processuale in via preventiva facendo ricorso, in particolare, a due tipologie di azioni contemplate nel codice di rito e cioè all’accertamento negativo del credito ed all’accertamento tecnico preventivo, al fine di evitare la dispersione della prova.
Ha inoltre presentato, con il favore dei partecipanti, la costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio delle truffe assicurative, i cui obiettivi sono: tracciare un quadro più accurato della situazione delle frodi; trattare questioni relative sia all’offerta sia alla domanda (individuando la ricorrenza di soggetti noti alla base della creazione di finti sinistri); individuare le tendenze emergenti in una fase precoce; condividere informazioni oggettive sulle migliori prassi per la pianificazione e l’organizzazione di interventi; fornire a chi ha potere decisionale l’evidenza necessaria a supportare il progetto e la valutazione di strategie ad hoc.
In tale prospettiva, l’avvocato Riccardo Vizzino ha sollecito l’IVASS ad aggiornare le proprie banche dati sinistri con i dati del contenzioso ed elaborare soluzioni per contrastare il fenomeno di attribuzione dei premi ad altre regioni per veicoli circolanti in Campania, in cui è contabilizzato il sinistro.
Con attinenza a ciò si è anche discusso del malcostume che afferisce al fenomeno dello Shopping del foro: il dott. Iannuzzi, Giudice di Pace del mandamento di Marano, ha sottolineato che la maggior parte del contenzioso che alimenta gli uffici giudiziari campani è rappresentato da falsi sinistri.
E con specifico riferimento ai finti sinistri con lesioni, si è palesata l’urgenza di verificare la genuinità della documentazione medica, respingendo quella non corredata da idonea documentazione fiscale inerente alle prestazioni professionali eseguite per i presunti danneggiati.
Al contempo, si è discusso in ordine alla possibilità evitare la migrazione dei processi penali a migliaia di chilometri dai luoghi in cui vengono perpetrati i reati. La Procura di Treviso è, infatti, paralizzata da querele e cause penali provenienti da Napoli.
Altresì si è riflettuto sulla necessità di potenziare l’attività antifrode sul FGVS, incrementando la remunerazione dei fiduciari.
Il dott. Capuano di Generali Italia ha invitato ad investire nella prevenzione delle frodi che impattano sulla fiducia dei clienti sani e per accelerare la trasformazione digitale. Si è dunque rimarcata l’esigenza di contrastare sia il fenomeno della speculazione per l’aggravamento del danno che quello fraudolento.
L’avvocato Cipolloni, responsabile della Stanza di Compensazione e del Ruolo Periti Assicurativi di Consap, ha condiviso la necessità di interventi mirati ad eliminare ogni possibile appiglio volto a generare frodi o speculazioni che provochino danni non solo a chi li subisce ma a tutta la collettività.
Inoltre, ha evidenziato come la Legge n° 27 del 24 marzo 2012 , che ha modificato l’art.139 del C.a.p., – introdotta con l’obiettivo di contrastare le speculazioni sulle microlesioni ed in particolare sui colpi di frusta – ha avuto come risultato quello di ridurre la frequenza dei sinistri con danni lievi alla persona. A livello complessivo, nel periodo dal 2012 ad oggi, i sinistri Card con danno a persona entrati in stanza di Compensazione hanno avuto una flessione del 39,3% .
Ha altresì posto l’attenzione sul fenomeno dei cd.“ sinistri fantasmi”, quei sinistri disconosciuti dai responsabili ed effettuati da personaggi senza scrupoli che si sono adeguati anche alla pandemia da Sars-19 per i quali si potrebbe intervenire interrompendo, per esempio, la procedura di liquidazione.
L’Avvocato Cipolloni ha poi ricordato l’importanza della funzione dei periti assicurativi nell’ambito della lotta alle frodi assicurative sottolineando come solo i periti iscritti al Ruolo , gestito da Consap, abbiano per specifica previsione di Legge, quella competenza e professionalità all’accertamento e stima dei danni derivanti da circolazione necessarie sia per combattere i sinistri fraudolenti sia per contenere i costi medi dei sinistri al fine di evitare l’aumento delle polizze assicurative che interessano tutti i consumatori.
Il dott. Carmine D’Antonio, intervenuto quale relatore per l’IVASS ha dichiarato che l’Istituto svolge un sistematico monitoraggio del contenzioso assicurativo r.c.auto e natanti sensibilizzando il mercato verso l’impegno ad una politica di deflazione delle cause pendenti.
Inoltre, ha presentato i numeri del contenzioso in Campania e il confronto con i dati nazionali, richiamato i positivi risultati ottenuti nel triennio 2017-2019 ed evidenziato quali positivi potenziali vantaggi possono derivare dalla ricerca di efficienza della Giustizia per gli assicurati virtuosi.
Gli esponenti dell’avvocatura, nell’esprimere l’esigenza di riaffermare l’educazione alla legalità, sono stati concordi anche sull’importanza di intervenire sui propri iscritti quando deviano dalla condotta lecita ed esaminare fatti distorsivi. Le frodi, dal loro punto di vista, alterano il mercato, incidono sulle aspettative dei cittadini, sono un danno per la collettività virtuosa, danneggiano chi il sinistro lo ha subito realmente e rallentano il contenzioso lecito.
Un espresso invito a tutti è stato quello di agire durante la pandemia con grande responsabilità sociale, creando sinergie per superare le incertezze, cooperando per gli auspicati interventi normativi e organizzativi.

Sorgente: Avvocati, Vizzino: Via all’Osservatorio per il monitoraggio delle truffe assicurative – Ildenaro.it

Contributo di vigilanza 2020: determinato l’importo dovuto a CONSAP | Ipsoa

Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2020 da parte dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo sono stabilite con decreto 11 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Precisamente, il contributo di vigilanza per l’anno 2020 è determinato nella misura di euro ottantacinque. Mentre il contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2020, è stabilito nella misura dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2020 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 dovuto alla società CONSAP, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo è determinato nella misura di euro ottantacinque.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, stabilisce che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2020e sono tenuti al versamenti del contributo di vigilanza sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.
I  soggetti che risultano iscritti al registro unico nel ruolo degli intermediari di assicurazione e riassicurazione alla data del 30 maggio 2020, devono pagare il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 all’IVASS.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 agosto 2020, pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, ha stabilito gli importi dovuti nella misura di:
– 47 euro per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
-47 euro per le persone fisiche iscritte nelle sezioni B del registro, mentre 270 euro per le persone giuridiche;
-18 euro per i produttori diretti iscritti nelle Sezione C;
-euro 10.000,00 per banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane: per banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane , mentre 8.170,00 per banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro e euro 2.760,00 per banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.
Inoltre è stato pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, concernente la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Il decreto ha previsto che il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 all’IVASS è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2020 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione

Sorgente: Contributo di vigilanza 2020: determinato l’importo dovuto a CONSAP | Ipsoa

Al via domenica notte le iscrizioni all’esame CONSAP 2020 per Perito Assicurativo

Modulo on line

Al via domenica notte dopo le 24.00 (alle ore 00.00 di lunedì 15 Giugno 2020) le iscrizioni on-line al prossimo esame CONSAP 2020.

La CONSAP pubblicherà il link all’applicazione informatica per la compilazione e l’invio on-line della domanda di ammissione alla prova di idoneità. Vi ricordiamo che la domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica.

Vi invitiamo quindi ad acquistare oggi la marca da bollo da € 16,00 necessaria per compilare la domanda (la stessa marca dovrà essere poi consegnata il giorno d’esame, per cui va conservata).

Vi ricordiamo che sarà possibile iscriversi fino alle ore 24:00 del 15 luglio 2020.

Qui potete scaricare il bando d’esame di quest’anno.

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:

a) il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
b) l’aver svolto il tirocinio biennale.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Per iscriversi basterà scrivere il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail. Il sistema invierà all’indirizzo indicato una e-mail di conferma contenente un link mediante il quale è possibile confermare l’iscrizione e procedere con il successivo inserimento delle informazioni.

In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla stessa un numero identificativo univoco composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica consentirà la stampa del modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati. Lo stesso modulo sarà inviato via posta elettronica al candidato all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale a conferma dell’intervenuta iscrizione.

Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dalla CONSAP e fatto firmare al candidato il giorno dell’esame prima dell’inizio della prova. Sullo stesso dovrà essere apposta la marca da bollo con cui vi siete iscritti. Il giorno della prova il candidato dovrà esibire anche un documento di riconoscimento in corso di validità.

La dichiarazione di compiuto tirocinio, conforme al modello scaricabile qui, dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata a.r. indirizzata a CONSAP S.p.A. Ruolo Periti Assicurativi – via Yser 14 – 00198 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 2020, in originale o in copia autenticata, con allegata copia fotostatica del documento d’identità del perito che l’ha rilasciata.
Le dichiarazioni di compiuto tirocinio prodotte dai candidati resteranno acquisite agli atti di CONSAP, anche in caso di mancata partecipazione alla prova d’idoneità.
Coloro che hanno già presentato, nelle sessioni precedenti, il predetto attestato in originale o in copia autenticata, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione di aver già prodotto l’attestato di compiuto tirocinio, precisando la sessione d’esame di riferimento.

Vi ricordiamo che la CONSAP non pubblica la lista completa dei candidati ammessi a sostenere l’esame dopo il termine di iscrizione per motivi di privacy, pertanto dopo la presentazione della domanda ci si può considerare automaticamente ammessi all’esame (a meno che la CONSAP non vi invii un esplicito messaggio di diniego) e inclusi nelle liste dei candidati che potranno accedere alla prova scritta.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:

a) Test a risposta multipla di 80 domande in 90 minuti.

b) Redazione di una perizia su documentazione fotografica, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.

Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo elaborato. Entrambi le prove verranno svolte lo stesso giorno.

L’esito delle prove sarà comunicato dopo circa 3 mesi.

La data, il luogo e l’orario delle prove scritte saranno comunicati entro il 12 novembre 2020.

Per ricevere un e-mail di avviso sulla data e il luogo dell’esame vi invitiamo a iscrivervi sul nostro sito, lasciando la vostra e-mail di riferimento nell’apposito riquadro qui a destra. Già oltre 600 candidati all’esame ci seguono!

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento non esitate a scriverci su questo blog. Buono studio!

Sorgente: https://esameperito.it/2020/06/11/al-via-domenica-notte-le-iscrizioni-allesame-consap-2020-per-perito-assicurativo/

Iscriviti ad ALLYmobile, gratis per te 10 video perizie

 

ALLYmobile è una piattaforma di video perizie online pensata per migliorare alcune dinamiche lavorative in ambito peritale.
In questa fase di emergenza sanitaria che l’Italia si trova ancora ad affrontare, la modalità di video perizie online risulta essere la soluzione migliore per poter continuare a lavorare da casa o dal proprio ufficio senza doversi recare personalmente dal cliente che ha richiesto una vostra perizia.


Con ALLYmobile ci siamo resi conto di quanto fosse importante trovare una soluzione ai problemi più comuni nel settore peritale, soprattutto in questo periodo.
Per questo, con la nostra piattaforma, abbiamo sviluppato un servizio semplice e intuitivo accessibile online da qualsiasi computer o tablet e, attraverso un cloud based, ALLYmobile è facilmente utilizzabile da smartphone, iOS e Android.
I periti che hanno iniziato ad utilizzare allymobile.it, in accordo con le compagnie, hanno potuto verificare come, in alcuni semplici passaggi, è possibile effettuare e concludere una perizia da remoto in soli 10 minuti.


Grazie all’efficienza di ALLYmobile siamo riusciti a coinvolgere, nell’utilizzo della nostra
piattaforma di video perizie, circa 70 studi peritali di tutta Italia, di cui la metà sono studi di periti auto e la restante parte sono studi peritali rami elementari e RCt. Siamo riusciti a dare alla nostra categoria un ottimo prodotto e ci impegneremo ad implementarlo in base alle esigenze dei nostri clienti.


ALLYmobile si basa sulla video chiamata da remoto e per poter effettuare la nostra perizia a distanza abbiamo bisogno semplicemente di uno smartphone e di una connessione ad internet. Il professionista può iscriversi gratuitamente alla piattaforma e offrire così il suo servizio ai clienti attraverso una video perizia online.
Con ALLYmobile potrai, oltre ad acquisire foto e video, acquisire, inviare e scaricare documenti da firmare come ad esempio accettazioni e quietanze, tutto tramite il tuo smartphone.


Grazie alla possibilità di utilizzare tecnologie in grado di geo localizzare il dispositivo del danneggiato con una precisione impeccabile, e grazie al video a supporto della customer service, si possono interfacciare in un’unica piattaforma tutti gli attori del sinistro, dall’assicurato al perito, dal riparatore al liquidatore velocizzando il processo di assistenza clienti.


Per i periti che si stanno chiedendo se la modalità di video perizia è consentita e regolamentata dal ruolo periti, riportiamo che “ il Regolamento Consap n.1 del 23 ottobre 2015 disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e lo svolgimento della stessa non entrando nel merito della perizia che rimane attualmente –sia per il contenuto che per le modalità di estensione- di totale pertinenza del Perito Assicurativo.”

Non ti resta che provare! Iscriviti gratuitamente cliccando su questo link allymobile.it/register.php,
riceverai in omaggio 10 video chiamate per provare il sistema di video perizie online pensato da ALLYmobile.


www.allymobile.it la piattaforma delle VIDEO PERIZIE ONLINE.

NEWS DA CONSAP

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Come noto, nell’ambito del Processo Civile Telematico, è stato istituito il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – cosiddetto ReGIndE – gestito dal Ministero della Giustizia (art. 7 del D.M. 21.2.2011 n. 44).

Il ReGIndE contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni a dialogare ed interagire con il Tribunale, quali, tra gli altri, i consulenti del Giudice.

In sostanza, dal 30 giugno 2014, i Tribunali ricevono gli atti endoprocessuali (relazioni peritali, ecc.) non più in formato cartaceo, ma esclusivamente con trasmissione telematica attraverso la posta elettronica certificata (PEC) e comunicano con i CTU esclusivamente con lo stesso mezzo.

Pertanto i periti assicurativi che svolgono funzioni di CTU devono procedere autonomamente alla registrazione al ReGIndE (“Registrazione in proprio di un soggetto”) secondo le modalità indicate sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al seguente link:

http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR355

Ciò premesso, su invito dei Tribunali, si sollecitano gli interessati ad effettuare la registrazione al ReGIndE nonché a comunicare l’indirizzo PEC anche a ruoloperitiassicurativi@consap.it al fine di consentire l’aggiornamento dei dati di iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi.

Albo CTU Telematico

AVVISO PUBBLICO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Tribunale di Bologna comunica che a breve verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra gli ordini/collegi professionali e il lo stesso Tribunale, avente ad oggetto il regolamento per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo dei CTU e Periti.

Le domande presentate nelle forme tradizionali dovranno essere riformulate nelle modalità indicate nel prossimo protocollo.

Si prega, pertanto, di contattare la segreteria dell’Albo CTU d Bologna.

 

I RECAPITI DI TUTTI I PERITI ASSICURATIVI

Leggendo il provvedimento del 23 ottobre 2015 relativo al Regolamento concernente la disciplina dell’attivita’ peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attivita’ peritale). (Regolamento n. 1). (15A09311) (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2015)

all'Art. 3 si dice:
Ruolo dei periti assicurativi 
1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita' peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. 
2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) numero e data di iscrizione; 
d) codice fiscale; e) sedi operative; 
f) recapiti telefonici; 
g) e-mail; 
h) PEC. 
3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, nonche' delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 18. 

Abbiamo verificato ed effettivamente da poche settimane al link 
http://ruoloperiti.consap.it/web/M/Ricerca sono visibili i recapiti degli iscritti, indirizzo, telefono ed email.
Si invitano i colleghi a verificare la correttezza dei propri ed eventualmente ad aggiornarli con comunicazione alla Consap con questo modello alla email riportata in intestazione del modello stesso.

Ruolo dei Periti Assicurativi: avviso agli iscritti (11.11.2015)

Consap, ai sensi dell’art. 159 lettera E del Decreto legislativo 209/2005, ha recentemente avviato la procedura di cancellazione dal Ruolo dei periti assicurativi che non hanno provveduto al pagamento dei contributi di vigilanza per gli anni 2013 e 2014.

Equitalia Sud, giusta Convenzione stipulata con Consap, ha provveduto ad inviare agli interessati lettere di sollecito al pagamento dei contribuiti arretrati.

Il pagamento, cui deve aggiungersi l’importo di € 10,00 a titolo di spese, dovrà essere effettuatoesclusivamente con le modalità indicate nelle citate lettere, utilizzando il bollettino allegato alle stesse.

In caso di inadempimento entro la data di scadenza fissata, oltre alla cancellazione dal Ruolo, si darà luogo alla riscossione coattiva dei contributi dovuti tramite la stessa Equitalia Sud, con ulteriore aggravio di spese, ai sensi dell’art. 337 comma 4 del richiamato Decreto legislativo.