Napoli – Esercizio abusivo della professione, protestano i periti assicurativi

A seguito della sentenza di assoluzione di un CT querelato per abuso della professione come abbiamo riportato la settimana scorsa ( https://peritiauto.wordpress.com/2022/01/25/assolto-consulente-assicurativo-di-giugliano-era-accusato-di-esercizio-abusivo-della-professione/ ) i Periti Assicurativi di Napoli hanno dato vita ad un sit in davanti al Tribunale. Qui il servizio. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=lKs7bCHc1Zk&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DlKs7bCHc1Zk%26feature%3Dyoutu.be&ab_channel=ZeligOfficial)

http://www.pupia.tv – Napoli – Scendono in piazza, malgrado la pioggia, i periti assicurativi. Con un tavolini in via Foria, a Napoli, un gruppo aderente al sindacato Sipa Ugl, in segno di protesta contro le nomine dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, non iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi, ha manifestato con presidi e volantinaggio davanti alle sedi dei Tribunali e dei Giudici di Pace della Campania. Ecco le loro richieste, dalla viva voce del segretario nazionale del sindacato italiano periti assicurativi UGL Salvatore Miceli.

Come si determina la responsabilitá di un sinistro stradale?

screenshot_2016-12-08-08-08-26  Secondo il codice civile, la responsabilità é concorsuale se non ci sono prove contrarie. Le varie dinamiche sono poi valutate in base al codice della strada e alla norma che si é violata che ha causato il sinistro. Ad esempio in caso di tamponamento, chi tampona non ha tenuto la debita distanza di sicurezza, chi causa l’urto ad un incrocio ha omesso la precedenza, chi invade la corsia dell’altro è il responsabile perché ha violato la norma che lo vieta. Se il danneggiato non ha violato nessuna norma avrà ragione al 100%. Se anche lui ha commesso qualche infrazione la responsabilità sarà concorsuale.
Esiste un prontuario che fu distribuito dall’ ANIA in occasione dell’approvazione della legge sull’indennizzo diretto (CID) che ancora oggi é il riferimento dei liquidatori 8delle Compagnie di assicurazione. Lo trovi qui: barem_responsscreenshot_2016-12-08-08-35-46-1

L’ANIA (non) ha sempre ragione

Un intervento di dottrina legale critica il parere CONSAP sull’interpretazione dell’art 156/2 del Codice delle Assicurazioni

Dall’Archivio Giuridico della Circolazione e dei Sinistri Stradali un intervento di dottrina legale critica il parere CONSAP sull’interpretazione dell’art 156/2 del Codice delle Assicurazioni, relativo all’accertamento e stima dei danni, che risulta appiattito sulle richieste di ANIA che richiedeva il parere stesso. Le argomentazioni giuridiche proposte coincidono con gli analoghi riferimenti indicati da AICIS nella richiesta di rettifica a CONSAP. Ora l’intervento viene inviato a Consap ed ANIA e viene diffuso al mercato assicurativo. Se l’articolo di ogni legge, in Italia, è soggetto a varie interpretazioni, come espresso nella comunicazione a CONSAP, risulta quantomeno singolare che “l’Ente Esponenziale” esprima giudizi che possano pregiudicare il loro operare, mentre tace sugli interventi che le compagnie assicutrative attuano per condizionare l’operato del Perito che vuole applicare la tecnica con scienza e coscienza, secondo i principi di conformità alle regole del costruttore e nel rispetto del codice etico professionale.

Leggi l’intervento: Fonte: Esercizio diretto dell’attività peritale da parte di imprese assicurative: riflessioni a margine dell’art. 156 comma 2, Cod. Ass.Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali – Anno 2014 – Ed. La Tribuna

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GARANZIA  ACQUISTO  AUTO  USATA 

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Che  cos’  è?

Il Codice del Consumo prevede la garanzia  legale  di  conformità  anche  per  i  beni  usati.   Il Codice del consumo è entrato in vigore in data 23 ottobre 2005. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Stabilisce tra l’altro che il   venditore   ha   l’  obbligo   di   consegnare   al   consumatore  beni   conformi   al   contratto   di   vendita. Nel caso di auto  usate deve essere tenuto  nel  debito  conto  il  tempo  del  pregresso  utilizzo,  limitatamente ai  difetti  non  derivanti  dall’  uso  normale  della  vettura. In altre parole, il consumatore acquirente non dovrebbe  spendere,  per  la  manutenzione  del  veicolo  successiva  all’acquisto,  più  di  quanto  avrebbe speso  se  avesse  acquistato  a  suo  tempo  lo  stesso  veicolo  nuovo.  L  acquirente  deve  quindi  sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi  rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l  eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.

La garanzia  legale  di  conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l  auto  usata (concessionario,  rivenditore,  importatore  di  auto  usate,  ecc..),  tuttavia,  per  i  beni  usati,  la  legge prevede  che,  con  l  accordo  delle  parti,  possa  essere ridotta   a   12   mesi.  La  garanzia  non  può  essere limitata o negata e laddove nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili risulterebbero nulle.

La  garanzia  di  conformità  è  applicabile  solo  alle  vendite  tra  professionista  e  consumatore,  non  si applica  alle  vendite  tra  consumatori,  ovvero  quando  si  acquista  da  un  privato.  Se  però  la  vendita avviene attraverso la mediazione  di  un  professionista (che, ad es., espone nei propri locali la vettura) quest’  ultimo non può esimersi dal prestare  la  garanzia, anche se il passaggio di proprietà, sulla carta, avviene direttamente tra privati.

Diritti  del  consumatore

Se l’ autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:

• riparazione;

• sostituzione;

• riduzione del prezzo;

• risoluzione del contratto.

La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui. Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’  acquisto del ricambio nuovo.

Queste problematiche vengono affrontate a cura e spese dell’ente venditore che può delegare questa attività a società di servizi quali ad esempio Fidesa s.r.l. di Latina.

Spesso il venditore invece di gestire questa attività nella maniera imposta dalla legge citata, vende o regala al cliente una garanzia commerciale sia assicurativa (una polizza guasti) o di servizio.  Sono tante le società che offrono pacchetti di garanzie più o meno ampi. Parliamo di Mapfre, Car Garantie, TWG, Easy Drive, Allianz, TargaSys  solo per citarne alcune. Questi sono ottimi prodotti che dovrebbero però essere accessori alla garanzia di conformità, ma spesso il venditore cerca di indurre l’acquirente nel credere che quella è l’unica garanzia di cui il cliente ha diritto.

Adiconsum ed altre associazioni di consumatori offrono assistenza in questi frangenti. Periti Auto ed Avvocati curano molti casi specifici di consulenza, contraddittorio o contenzioso.

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

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Un codice QR Mercedes-Benz per le vittime di incidenti stradali

Grazie ad un codice QR il gruppo Mercedes-Benz è  ora più vicino alle vittime di incidenti stradali.

qr code

Mercedes-Benz è infatti la prima Casa automobilistica ad offrire accesso digitale ad una scheda di soccorso specifica del veicolo tramite codice QR. Rapidità e semplicità di accesso alle informazioni rilevanti del veicolo in caso di incidente. L’adesivo del codice QR è presente su tutte le vetture nuove Mercedes-Benz e smart e, da subito, applicabile a posteriori sui modelli precedenti. In caso di incidente con auto seriamente danneggiata, un’assoluta priorità è  liberare i passeggeri. L’operazione potrebbe rivelarsi pericolosa per tutti i soggetti coinvolti qualora non siano disponibili informazioni relative al veicolo. Per questo motivo un accesso rapido alla scheda di soccorso si rivela estremamente importante per il personale preposto. Ricordiamo ai nostri lettori che il codice QR (in inglese QR Code)è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata. Viene generalmente impiegato per memorizzare informazioni  destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici.

Pubblicato da FabioIzzo il 13 gennaio 2014 in MercedesNews

Incidenti stradali: 1.791 vittime nel 2013, calo 14%

2,1 milioni infrazioni codice strada.

1,7 milioni controlli alcol e droga

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(ANSA) – ROMA, 9 GEN – Meno vittime e meno incidenti stradali rispetto al 2012, più controlli, oltre trentatremila persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: è il bilancio di un anno di attività della polizia stradale.

INCIDENTI E VITTIME: nel 2013 gli incidenti stradali sono diminuiti del 2,4%, passando dagli 82.385 rilevati da polizia stradale e carabinieri nel 2012 agli 80.387 dell’anno appena concluso. Il calo è però maggiore se si considerano soltanto i sinistri con esisto mortale: in questo caso si è passati infatti dai 1906 del 2012 ai 1.616 del 2013, con una flessione percentuale del 15,2%. Il numero delle vittime è invece sceso del 14%: dalle 2082 del 2012 alle 1791 dell’anno scorso.

2,1 MILIONI INFRAZIONI A CODICE STRADA: Complessivamente, polizia e carabinieri hanno schierato 4.576.861 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 2.180.825 infrazioni al codice della strada. Sono stati invece 2.354.942 i punti patente complessivamente decurtati nel 2013. Potenziati anche i controlli nel settore dell’autotrasporto con 241.024 veicoli controllati e l’accertamento di 72.418 infrazioni.

TUTOR E VERGILUS: Con 2.900 km di rete autostradale vigilata, il sistema Tutor ha funzionato per 439.725 ore e si è registrata una diminuzione del 12,43% delle violazioni accertata. Tra l’altro, nelle tratte in cui il Tutor è attivo da più tempo, la mortalità è stata abbattuta del 51% e il numero dei feriti del 27%. Il sistema Vergilus – che controlla la velocità media sulle strade statali – ha invece registrato 31.450 violazioni in 10.901 ore di funzionamento (quasi il doppio rispetto all’anno precedente), con una riduzione delle violazioni di circa il 10%.

ALCOL E DROGA: Nel 2013 sono stati controllati con etilometri e/o precursori 1.716.437 conducenti, 31.205 dei quali sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 2.416 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sequestrati complessivamente 994 veicoli.

STRAGI SABATO SERA: I conducenti controllati per prevenire il fenomeno sono stati 303.464, 16.848 dei quali sono risultati in stato di ebbrezza, dato che tradotto in termini percentuali indica che circa il 6% di loro è risultato positivo all’alcoltest.

SICUREZZA ALIMENTARE: La polizia stradale ha organizzato una serie di operazioni volte a contrastare comportamenti illeciti nel trasporto di animali vivi: 770 pattuglie della Polstrada hanno controllato nel 2013 circa 2200 veicoli, portando all’accertamento di 1400 violazioni ed a 604mila euro di sanzioni amministrative.

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

30 all’ora in tutta la città: Mobilità Nuova torna alla carica

30 all'ora  “Ridurre la velocità in ambito urbano è l’unica misura in grado di far diminuire in maniera consistente il numero di incidenti stradali con morti e feriti. Una misura, senza controindicazioni, che tutela sia gli utenti vulnerabili – pedoni e ciclisti – sia
chi usa i veicoli a motore”

Sulla riforma del codice della strada e sulle misure da adottare per ridurre in maniera consistente il numero di incidenti stradali gravi si è parlato a Roma al convegno Una velocità nuova per la sicurezza organizzato dalla Rete Mobilità Nuova, coalizione che raggruppa circa 200 sigle nazionali e locali. Un’occasione per confrontarsi sulle proposte delle associazioni – in particolare sul limite dei 30 km orari in città previsto nella proposta di legge presentata da Rete Mobilità Nuova – e capire se pedoni, ciclisti e automobilisti hanno trovato un punto in comune o continuano ad avere posizioni contrapposte.

Tra i numerosi partecipanti, il sottosegretario ai trasporti Erasmo D’Angelis, il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, Andrea Colombo di Anci, Paolo Gandolfi della commissione trasporti della Camera, Vittorio Cogliati Dezza presidente Legambiente, Francesco Ferrante di Green Italia e Anna Donati di Co.Mo.Do.

Ogni anno perdono la vita in Italia quasi 4000 persone a causa degli incidenti stradali. Secondo l’ultimo rapporto ACI ISTAT, distrazione ed eccesso di velocità sono i principali responsabili degli incidenti che si verificano sulle strade. La riduzione dei limiti di velocità è il principale strumento utilizzato a livello internazionale per ridurre la mortalità sulle strade poiché una velocità ridotte consente tempi di reazione più brevi e quindi una maggiore capacità di evitare situazioni di pericolo.

È questa la logica che ha spinto il Parlamento europeo ad adottare la risoluzione del 27 settembre 2011 con la quale “raccomanda fortemente alle autorità responsabili di introdurre limiti di velocità di 30 km/h in tutte le aree residenziali e sulle strade a corsia unica in aree urbane che non hanno corsie ciclabili”. Peraltro anche l’OMS segnala che la velocità è una delle priorità da affrontare in chiave sicurezza e stima che una riduzione del 5% della velocità media sarebbe in grado di ridurre di 1/3 i morti sulle strade.

E in questa direzione va la proposta di legge presentata da Rete Mobilità Nuova – sostenuta da una petizione che ha raccolto oltre 90mila firme – che all’articolo 6, sui limiti di velocità, chiede la modifica dell’articolo 142 del codice della strada. Sostituendo le parole «e i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali» con «e i 30 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per tutte le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano e dove l’amministrazione locale è in grado di garantire che a un aumento della velocità non corrisponda un aumento dell’insicurezza, previa installazione degli appositi segnali».

Una soluzione sempre più diffusa nelle città europee. Graz, in Austria, è stata la prima al mondo, nel 1992, a introdurre il limite di 30 km/h su tutto il territorio comunale. A Berlino, le zone 30 introdotte inizialmente nei dintorni di scuole e asili , oggi coprono circa l’80% delle strade secondarie. A Londra a partire dal 2000 sono state introdotte più di 400 zone 30 (limite di 20 miglia orarie) che al momento rappresentano l’11% dell’intera rete stradale cittadina e il prossimo passo sarà quello di rendere il limite di 20 miglia orarie lo standard nella città.

In Italia, la prima città ad aver introdotto il limite di 30 km/h su tutto il territorio comunale è stato il comune di Saronno all’inizio del 2011. Altre città ad essere intervenute in tal senso sono state Udine, Reggio Emilia, Ferrara, Catanzaro, Arezzo e Caserta. Il punto principale è la sicurezza. E 20 km orari fanno la differenza. Perché se un’automobile investe un pedone alla velocità di 50 km/h, l’impatto generato con il veicolo sarà equivalente a una caduta dal terzo piano di un palazzo con una probabilità di morte pari al 70%, mentre uno scontro tra un’auto e un pedone alla velocità di 30 km/h è l’equivalente di una caduta dal primo piano di un palazzo con una probabilità di esito mortale del 10%.

Difficile trovare un solo svantaggio all’introduzione di questo limite di velocità in città. Non aumenterà i tempi di percorrenza. L’esperienza mostra che per percorrere 500 metri all’interno di una zona 30 si impiegano solo 5,1 secondi in più rispetto allo stesso percorso con il limite di 50 km/h. Paradossalmente il principale motivo dei rallentamenti nel traffico è proprio la velocità massima troppo elevata che, generando accelerazioni brusche e frenate improvvise, crea un effetto a singhiozzo e impedisce il regolare fluire del traffico.
Non farà salire i consumi di carburante, anzi li ridurrà così come le emissioni inquinanti. Secondo alcuni studi, infatti, diminuire la velocità da 50 km/h a 30 km/h comporterebbe una riduzione del 30% degli ossidi di azoto, del 20% il monossido di carbonio e del 10% gli idrocarburi, ma anche una riduzione dell’inquinamento acustico.

Non è un provvedimento contro gli automobilisti, è una misura che salvaguarda bambini e anziani che, in questo modo, non dovranno più temere per la propria vita ogni volta che attraversano la strada. Non è una sfida persa in partenza: contrariamente a quanto ci si possa aspettare, i conducenti che non rispettano i limiti di velocità sono una minoranza e in molti casi sostituire un cartello “50” con un cartello “30” può già apportare delle sostanziali differenze.

A.A.A. vendesi veicoli sequestrati da oltre 2 anni

Emendamento del governo in Legge Stabilità

A.A.A. vendesi veicoli sequestrati da oltre 2 anni  A.A.A. vendesi veicoli sequestrati da oltre 2 anni

 

ROMA – A.A.A Vendesi veicoli sequestrati per violazioni del codice della Strada. E’ quanto prevede un emendamento presentato dai Relatori alla Legge di Stabilita’che punta a fare cassa liberando dagli appositi depositi i veicoli custoditi da oltre 2 anni, indipendente dallo stato di conservazione. Per la vendita non importa che l’autovettura sia stata confiscata, basterà il sequestro o il fermo amministrativo (le cosiddette Ganasce Fiscali). In ogni caso, i veicoli che non riusciranno ad essere venduti saranno rottamati.

L’emendamento fissa tempi precisi per la vendita. Dall’entrata in vigore della legge i ‘prefetti avranno 30 giorni per stilare l’elenco che verrà poi pubblicato, indicando anche i dati del proprietario che risulta dal Pra. Quest’ultimo avrà tempo 60 giorni dalla pubblicazione per riprendere la custodia del veicolo, pagando anche le somme dovute alla depositeria, estinguendo cosi’ il debito dello Stato. In caso contrario l’auto verrà messa in vendita. Le modalità per la cessione saranno comunque fissate dal ministro dell’interno di concerto con l’agenzia del Demanio.

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25 novembre, 07:43

Cartafreccia Trenitalia per avere accesso a tutte le promozioni

Cartafreccia di Trenitalia è il programma fedeltà che permette di ottenere punti per ogni viaggio in treno. Con questi punti, come in ogni programma fedeltà,  si è ricompensati con  dei premi, tra cui anche biglietti ferroviari. Non va però  dimenticato che si può usufruire di alcune promozioni solo inserendo il numero della propria carta in fase di prenotazione.  Se non la si possiede ottenerla e facile ed immediato, ed inserendo nel momento dell’iscrizione  il codice promozionale TIWB0200351 è possibile ottenere subito 100 punti extra.

Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali

I termini obbligatori salgono da due a cinque giorni.
Modificato l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni – Procedura di risarcimento

 

Con l’entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.

E’ evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l’obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.
 
Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all’accertamento del danno ai fini dell’offerta risarcitoria, l’organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull’opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.
 
Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita “Bis”) modifica nuovamente l’art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto “Liberalizzazioni” (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.
 
 
 
Fonti:
Assinews
Gazzetta Ufficiale

Così cambiano le regole sulle patenti di guida

In vigore da sabato 19 gennaio la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce nuovi esami

ROMA – La nuova direttiva Si chiama Terza Direttiva Patenti il nuovo protocollo dell’Unione Europea che entrerà in vigore sabato 19 gennaio e cambierà completamente, dal punto di vista normativo, le prospettive e gli obblighi dei motociclisti: interesserà tutti i centauri con l’unica eccezione di chi, a oggi, è già in possesso della patente A senza limitazioni.
Le età – Per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata occorreranno non più 21 bensì 24 anni di età. Se invece si è già titolari di patente A2 (ottenibile come in passato dai 18 anni) serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con una sostanziale differenza: il passaggio alla A “senza limiti” non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pratici (con tanto di visita medica) saranno sempre obbligatori per tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della categoria superiore a quella guidata fino a quel momento. Resta invece invariata l’età necessarie a conseguire la A1 (16 anni, abilita a condurre scooter e moto di 125 cc fino a 11 kW/15 Cv di potenza).
Patentino addio, arriva la Am – La nuova patente Am per i ciclomotori si conseguirà a 14 anni (ma all’estero sarà valida solo a partire dai 16 anni), vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si voglia guidare il motorino o la minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera e propria licenza di guida, soggetta alla decurtazione di punti in caso di infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni di portare passeggeri su moto, ciclomotori, tricicli e minicar.
Più potenza per i diciottenni – I cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la patente A2: i limiti di potenza si alzano in modo consistente, per cui i diciottenni potranno guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli 0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non dovranno derivare da modelli che, in versione «full power», superino i 70 kW: misura che dovrebbe limitare una pratica diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di maximoto “depotenziate” solo sul libretto e non nei fatti.
Limiti per i neopatentati – Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i neopatentati dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su strade extraurbane i 90 km/h.

Fabio Cormio

14 gennaio 2013 (modifica il 15 gennaio 2013)

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LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

Logo-Consap.pngI periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.

Ruolo dei Periti Assicurativi

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.

Aspetti Generali

Il Ruolo (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex legge 17.2.1992 n. 166) è stato istituito con Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla citata Legge 17 febbraio 1992 n.166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art.344 del Codice delle Assicurazioni.

Informazioni e Procedure

A. Per il cittadino

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

Consap, attraverso il ruolo dei periti assicurativi, detiene i dati dei soggetti (persone fisiche) abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, Consap assicura l’aggiornamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale, sedi operative) contenuti nel Ruolo, attraverso un’applicazione web presente sul sito aziendale. È possibile pertanto, consultare l’elenco degli iscritti al Ruolo secondo le seguenti chiavi di ricerca:

  • nome e cognome;
  • numero di iscrizione al Ruolo;
  • regione o provincia della sede operativa.

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

B. Per i candidati al Ruolo

Al Ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritti i soggetti che esercitano attività peritale in proprio e che abbiano effettuato il previsto tirocinio e superato la specifica prova di idoneità formalmente prevista al comma 3 dell’art. 158 del Codice delle Assicurazioni.

Per ottenere informazioni relativamente ai requisiti e alle modalità di iscrizione al ruolo e al tirocinio clicca qui.

Per visualizzare l’esito della prova di idoneità 2011 accedi all’area riservata dell’applicazione web.

C. Per gli iscritti al Ruolo

Per ottenere informazioni relativamente agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione, nonché sul tirocinio e sulla prova di idoneità clicca qui.