Quando il semaforo all’incrocio non funziona, l’eventuale incidente stradale deve essere risarcito dal Comune!
Deve essere addebitata al Comune tutta la colpa dell’incidente all’incrocio se anche uno solo dei semafori non funzionava: il guasto di un impianto potrebbe essere la causa esclusiva del sinistro, specie se la lampada dell’altro dava luce verde all’automobilista.
Pertanto, se l’incidente è causato dal malfunzionamento di due semafori (per esempio: uno dei due è verde mentre l’altro è giallo lampeggiante), dell’eventuale incidente tra le automobili risponde il Comune, proprietario della strada. In altre parole, l’amministrazione risarcisce entrambi i mezzi che si sono scontrati senza averne colpa.
Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza. ( così Cass. sent. n. 18916/13)La luce intermittente (o spenta) dell’impianto che regola una parte dell’incrocio costituisce infatti un’insidia per gli automobilisti (specie se l’impatto avviene in piena notte). Se, invece, questi ultimi hanno avuto una parte di responsabilità nel sinistro (per esempio, un eccesso di velocità) è necessario dimostrarlo con prove rigorose.
Secondo la Suprema Corte, la luce gialla intermittente della lampada, così come l’assenza totale di segnale, costituisce un “trabocchetto” vero e proprio che rende responsabile di ogni eventuale danno la pubblica amministrazione tenuta alla gestione del servizio.
Avv. Eugenio Gargiulo
Il Comune non deve risarcire il sinistro causato dall’ asfalto rialzato per le radici degli alberi!
Per le radici dell’albero che fuoriescono dalla strada, l’ente pubblico non risarcisce in caso di incidente.
Comune e Provincia non sempre sono responsabili dei danni causati dalle cattive condizioni delle strade. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per cose in custodia scatta solo quando l’ostacolo presente sulla carreggiata è stato causa determinante dell’incidente stradale, nonostante il conducente abbia fatto di tutto per evitarlo.
Diversamente, la responsabilità risarcitoria dell’ente è esclusa se l’incidente stradale è dipeso dalla condotta negligente del danneggiato che, se fosse stato più attento e prudente, avrebbe potuto evitare le insidie (rigonfiamenti del manto stradale, buche, fango ecc.).
È quanto recentemente ribadito dalla Cassazione che ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista caduto a causa dall’asfalto gonfio per le radici degli alberi al bordo della strada. Secondo i giudici, la Provincia non è responsabile quando i rigonfiamenti dell’asfalto sono ben visibili (come nel caso di radici di albero). Nel caso di specie, se il motociclista fosse stato più attento e avesse proceduto a velocità moderata, avrebbe evitato l’incidente.
Dunque, in tema di responsabilità risarcitoria dell’ente locale per danni da cose in custodia (strade, alberi ecc.) la prova ricade sul danneggiato: questi deve provare l’esistenza del rapporto di causalità diretta fra la cosa in custodia e l’evento lesivo subito. ( in tal senso Cass. ord. n. 24744/13).
Egli deve, cioè, dimostrare che il danno è dipeso direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non era visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile.
Al contrario, l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente negligente e disattento.
Avv. Eugenio Gargiulo
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