Puoi consultare EUROTAX giallo e blu gratis in internet

LISTINO USATO

Grazie a       alVolante.it       è possibile trovare in rete una “ampia” selezione di modelli di cui ci sono le quotazioni Eurotax di Sanguineti Editore (quasi tutti direi). 

al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

eurotax disco

http://www.alvolante.it/listino_auto/usato#accessori

Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

Con il link di questa pagina si accede ad una selezione. Per avere la quotazione di tutte le auto è necessario essere iscritti.

Eurotax come Quattroruote pubblica le quotazioni delle auto con meno di 10 anni di età. Per quotazioni di auto più anziane bisogna usare i siti on line come autoscout, automobili.it, indicata o altri riservati ai professionisti

Interviene la polizza RCA anche se l’autogru sta sollevando un cassone

IN-CORMACH-2---METTERE-POSTO-DELL'AEREO La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 aprile 2015 ha emesso la sentenza n 8620.

La suddetta Sentenza ha come oggetto i danni causati dalle macchine operatrici, o da veicoli ad uso speciale, durante l’esercizio delle proprie attività. Come noto la copertura di tali danni, rientrava totalmente nell’ambito della garanzia RCT. Con l’emissione della indicata Sentenza viene ampliato l’ambito di operatività della garanzia RC Auto e di fatto riducendo correlativamente quello della garanzia RCT.

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del c.c è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o commesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la rca è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area a essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere». Questo è il principio di diritto con cui le sezioni unite hanno sciolto i dubbi sull’operatività della garanzia per la rca in caso di sosta del veicolo. Nella fattispecie, si trattava di un incidente causato da una autogru mentre stava sollevando un cassone metallico

Suprema Corte di Cassazione sentenza 8620

R.C. AUTO – Risarcimento diretto, spese legali risarcibili se sussiste un nesso causale tra sinistro e spesa

Spese legali nei sinistri       In tema di responsabilità civile automobilistica e, segnatamente, di danni consistenti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva, ai fini della risarcibilità, è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Lo ha affermato il giudice di legittimità con sentenza del 29 maggio 2015, n. 11154 relativa ad una controversia insorta a seguito del mancato pagamento da parte dell¿assicuratore, in sede di liquidazione del danno materiale, delle spese legali sostenute dal danneggiato a fronte di un sinistro stradale nell¿ambito di una richiesta di risarcimento diretto.

Sinistro stradale, anche chi non è proprietario può chiedere i danni, ma solo a certe condizioni

corte cassazione Legittimato a domandare il risarcimento del danno, consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di un altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e ha provveduto a sue spese (avendovi interesse) alla riparazione del mezzo. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 3082/15.

Il caso In seguito ad un sinistro stradale, una donna conveniva in giudizio l’uomo che l’aveva tamponata e le compagnie assicuratrici. Il tribunale di Siracusa rigettava la domanda, avendo rilevato la mancanza di legittimazione da parte della donna. Quest’ultima ricorreva in Cassazione, contestando la decisione nella parte in cui aveva dichiarato la sua mancanza di legittimazione attiva. La Cassazione ricorda che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di un altro diritto reale sul bene mobile, ma anche il soggetto che, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e ha provveduto a sue spese, avendovi interesse alla riparazione del mezzo. Nel caso di specie, i giudici di merito non avevano negato che il risarcimento del danno potesse essere chiesto anche da chi non è proprietario, ma avevano sottolineato che, in tal caso, occorre la prova di aver sostenuto l’onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante. L’attrice non era proprietaria dell’autoveicolo e la fattura di riparazione del mezzo era intestata alla proprietaria (la figlia). Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Rc-Auto: Vicari & Renzi pro lobby assicurative

PRIMA SEDUTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI   Tutto in un decreto nel piano Destinazione Italia.

E’ bastato togliere un avverbio dalla norma firmata da Monti per spazzare via colpo di frusta, danni psichici, ferite e lesioni non riscontrabili con radiografie. La prescrizione passa da due anni a tre mesi. UnipolSai, leader del mercato, aveva lamentato “l’impatto significativo dei sinistri sulla redditività” del gruppo. Altro elemento di battaglia dell’Ania presente nel nuovo testo è il richiamo al famigerato risarcimento in forma specifica. Il preludio affinché si possa finalmente consentire alle compagnie di determinare le modalità di riparazione e non ultimo promuovere la categoria dei carrozzieri a “terzisti di pura manovalanza”, ai quali imporre il costo orario di manodopera e la lavorazione del veicolo con ricambi triangolati direttamente dalle compagnie. Inoltre, e questo non è da poco, se nell’erogazione dell’intervento riparativo si presentano due possibili soluzioni tecniche, il carrozziere convenzionato sarà sempre costretto dalla compagnia a scegliere quello meno costoso. Ultimo elemento: la clausola contrattuale in polizza per limitare – nonostante le varie pronunce avverse sentenziate dalla Corte Suprema di Cassazione – l’utilizzo dell’istituto della cessione del credito, unica arma oggi a tutela dell’autoriparatore e dell’automobilista danneggiato, che di fatto e di diritto, dovrebbe liberamente scegliere l’autoriparatore di fiducia ed ottenere da quest’ultimo una riparazione a regola d’arte del bene danneggiato.

Per il risarcimento del danno fisico alla persona, nel testo che dovrà essere convertito in legge entro il 21 febbraio, si stabilisce che l’infortunato “è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Una norma precedente, firmata dal governo Monti che già aveva aperto la strada a dubbi e contestazioni alleggerendo i costi delle compagnie (-22% la stima dell’Ivass per un risparmio di 120 milioni nel 2012) in affanno per gli effetti sulle polizze del calo delle auto in circolazione, affiancava a “strumentalmente” l’avverbio “visivamente” che l’esecutivo Letta ha invece deciso di togliere di mezzo. Addio, quindi, non solo al colpo di frusta, ma anche a danni psichici come lo stress post traumatico o a ferite e lesioni non riscontrabili via Tac e radiografia. Questo significa ammazzare per intero qualsiasi possibilità di ottenere un risarcimento per danni come per esempio il classico colpo di frusta. Quindi è una norma fatta per tagliare via tutta una serie di risarcimenti, giusti o sbagliati che siano, semplicemente per sollevare le assicurazioni. E’ rassicurante sapere che finalmente i testimoni di un sinistro, non indicati nel frettoloso e spesso incompleto rapporto della Polizia intervenuta per i rilievi, non saranno ammessi in questo modo mettendo uno stop alle testimonianze di comodo e ci regala serenità sapere che il diritto al risarcimento decadrà in caso di richiesta presentata oltre novanta giorni dal fatto e così, finalmente, le compagnie potranno archiviare il caso in modo da evitare le denunce tardive. Insomma, giustizia è fatta. Ma ci sono gli sconti per gli assicurati! Ci si chiede cosa c’entra quanto paga l’assicurato con la posizione dell’infortunato che non sempre coincidono? E poi gli sconti sono irrisori rispetto all’aumento delle polizze nell’ultimo decennio. In ogni caso il legislatore non ha bloccato i prezzi delle polizze – che non sarebbe possibile -, quindi basta aumentarli e annullare il beneficio degli sconti: non c’è alcuna garanzia su questo punto, quindi abbiamo una lesione certa dei diritti delle persone e forse degli sconticini sulle polizze ma che non si equiparano in alcun modo con quelli che sono i maggiori utili per le compagnie. Quanto ci guadagnano le assicurazioni? Difficile fare un conto preciso, ma tenendo conto che il risarcimento del colpo di frusta rappresenta tra il 60 e il 70% del risarcimento delle compagnie che quindi possono aspirare ad avere un risparmio almeno del 50% della loro esposizione complessiva sul ramo Rc Auto. Un risparmio di proporzioni enormi. Tutto all’insegna dell’incostituzionalità, ma la Corte potrebbe impiegare anni per pronunciarsi in merito. In tutto questo “teatro italico” noi tutti vorremmo capire meglio la nuova posizione assunta nel merito da Matteo Renzi, che giorno dopo giorno incarna sempre più chiaramente l’ambito ruolo a tutor dei poteri forti.

tempario.it

Sinistro stradale: niente danno edonistico, è compreso in quello morale

 

Schermata 03-2456376 alle 10.11.09 Nessun ristoro autonomo per il “c.d. “danno edonistico” per la perdita del rapporto parentale; tale danno – infatti – deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio“.

A deciderlo è la Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 15491 dell’8 luglio 2014, rigettando il ricorso dei genitori di un ragazzo deceduto a seguito di un incidente stradale che avevano agito per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e iure hereditatis.

Condividendo le statuizioni della Corte d’appello, la quale ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando sia lo stretto vincolo parentale che il grandissimo dolore per la perdita dell’unico figlio e l’estrema intensità della sofferenza subita, la S.C. ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti in ordine alla mancata liquidazione di un danno edonistico autonomo e distinto rispetto al pretium doloris, trattandosi di lesioni della persona costituzionalmente protetti.

Secondo la Cassazione, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione”.

Anche in ordine all’ulteriore censura formulata con riferimento all’errata quantificazione del danno biologico da postumi permanenti che andava, secondo i ricorrenti, commisurata a tutta la durata della vita, i Supremi Giudici hanno ritenuto corretta la sentenza impugnata.

È pacifico, infatti, per la S.C. che “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi ‘iure hereditatis’; in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte“.

Pertanto, la statuizione della Corte d’appello, è conforme ai principi della stessa giurisprudenza di legittimità secondo i quali “l’ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”.

Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.
Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Indennizzi, vincono le tabelle milanesi

Sentenza - Giurisprudenza ImcLe tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d’Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. Di più. È legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.

Rilanciando l’importanza della personalizzazione del pregiudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, incorona gli standard meneghini come i parametri per eccellenza.

La terza sezione civile ha quindi respinto il ricorso dei figli di una donna che lamentavano una liquidazione del danno non patrimoniale inferiore rispetto a quella accordata al padre. Lamentavano inoltre l’invalidità delle tabelle milanesi. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha anzi affermato come le tabelle milanesi assumono rilievo come «fonti» in base alle quali è possibile considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa.

Autore: Debora Alberici – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)

Cassazione: L’efficacia probatoria del rapporto di sinistro stradale redatto dall’operatore di polizia municipale

Polizia municipale ImcLa Corte di Cassazione ritorna sull’efficacia probatoria del verbale redatto da un pubblico ufficiale, in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto di un sinistro stradale redatto da operatori di polizia municipale. Con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che “l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti“.

 

Tale decisione, valida anche per i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesima percorrenza: l’autoveicolo sorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra.

 

L’urto avviene tra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare a destra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destra dell’autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica del sinistro si evince che l’organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, e dell’articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), codice della strada.

 

In sintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:

 

  • Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio;
  • I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
  • I conducenti, devono altresì, per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

 

Nel caso di specie, l’autoveicolo ha sorpassato il ciclomotore, e nell’effettuare tale manovra di sorpasso e l’immediata successiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistro stradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altri utenti della strada; inoltre, nell’effettuare la svolta a destra, l’autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, altrimenti in sinistro non si sarebbe verificato.

 

Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l’articolo 149, codice della strada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal punto di vista della responsabilità per la causazione del sinistro, e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguito dell’urto, i giudici di legittimità rammentano che “in tema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“.

 

Autore: Marco Massavelli – Studio Cataldi (Articolo originale)

Incidenti stradali: il Comune deve risarcire se la causa è il semaforo non funzionante ma non lo deve se è causato dall’asfalto sconnesso per le radici degli alberi

  Quando il semaforo all’incrocio non funziona, l’eventuale incidente stradale deve essere risarcito dal Comune!

Deve essere addebitata al Comune tutta la colpa dell’incidente all’incrocio se anche uno solo dei semafori non funzionava: il guasto di un impianto potrebbe essere la causa esclusiva del sinistro, specie se la lampada dell’altro dava luce verde all’automobilista.

Pertanto, se l’incidente è causato dal malfunzionamento di due semafori (per esempio: uno dei due è verde mentre l’altro è giallo lampeggiante), dell’eventuale incidente tra le automobili risponde il Comune, proprietario della strada. In altre parole, l’amministrazione risarcisce entrambi i mezzi che si sono scontrati senza averne colpa.

Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza. ( così Cass. sent. n. 18916/13)La luce intermittente (o spenta) dell’impianto che regola una parte dell’incrocio costituisce infatti un’insidia per gli automobilisti (specie se l’impatto avviene in piena notte). Se, invece, questi ultimi hanno avuto una parte di responsabilità nel sinistro (per esempio, un eccesso di velocità) è necessario dimostrarlo con prove rigorose.

Secondo la Suprema Corte, la luce gialla intermittente della lampada, così come l’assenza totale di segnale, costituisce un “trabocchetto” vero e proprio che rende responsabile di ogni eventuale danno la pubblica amministrazione tenuta alla gestione del servizio.

Avv. Eugenio Gargiulo

Il Comune non deve risarcire il sinistro causato dall’ asfalto rialzato per le radici degli alberi!

Per le radici dell’albero che fuoriescono dalla strada, l’ente pubblico non risarcisce in caso di incidente.

Comune e Provincia non sempre sono responsabili dei danni causati dalle cattive condizioni delle strade. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per cose in custodia scatta solo quando l’ostacolo presente sulla carreggiata è stato causa determinante dell’incidente stradale, nonostante il conducente abbia fatto di tutto per evitarlo.

Diversamente, la responsabilità risarcitoria dell’ente è esclusa se l’incidente stradale è dipeso dalla condotta negligente del danneggiato che, se fosse stato più attento e prudente, avrebbe potuto evitare le insidie (rigonfiamenti del manto stradale, buche, fango ecc.).

È quanto recentemente ribadito dalla Cassazione che ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista caduto a causa dall’asfalto gonfio per le radici degli alberi al bordo della strada. Secondo i giudici, la Provincia non è responsabile quando i rigonfiamenti dell’asfalto sono ben visibili (come nel caso di radici di albero). Nel caso di specie, se il motociclista fosse stato più attento e avesse proceduto a velocità moderata, avrebbe evitato l’incidente.

Dunque, in tema di responsabilità risarcitoria dell’ente locale per danni da cose in custodia (strade, alberi ecc.) la prova ricade sul danneggiato: questi deve provare l’esistenza del rapporto di causalità diretta fra la cosa in custodia e l’evento lesivo subito. ( in tal senso Cass. ord. n. 24744/13).

Egli deve, cioè, dimostrare che il danno è dipeso direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non era visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile.

Al contrario, l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente negligente e disattento.

Avv. Eugenio Gargiulo

Fuga ed omissione di soccorso: valutazione comportamento del conducente dopo l’incidente

       La  Corte Appello di Firenze si è pronunciata al termine del processo tra le Parti A.A.  Presidente: Sirena – Relatore: Casella
Stabilendo che: Risponde del reato di “fuga” il conducente che dopo avere urtato un pedone si è fermato sul luogo dell’incidente ma non per il tempo necessario alla propria identificazione e alla ricostruzione dei fatti.
 
        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – 2 GENNAIO 2013, N. 33
 

L’applicazione del principio di equità nella liquidazione del danno biologico

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 08.11.2012 n° 19376 (Michele Iaselli)

L’ordinanza in argomento fornisce un ulteriore ed importante contributo alla corretta liquidazione del danno biologico e del conseguente danno morale, argomento questo molto delicato che solo di recente sta trovando un orientamento comune della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, difatti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della parte danneggiata a seguito di un incidente, ricorda che la liquidazione del danno biologico non può violare il principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La Corte d’Appello, in effetti, ha utilizzato un metodo di quantificazione equivoco, non avendo ben specificato i criteri seguiti per la determinazione del valore punto, né chiarito se il relativo importo fosse stato o meno aggiornato al momento della liquidazione. In tal modo la stessa Corte territoriale non ha rispettato il prevalente orientamento giurisprudenziale che accoglie il criterio della liquidazione secondo equità, conforme alle disposizioni normative del codice (art. 1226 c.c.), qualora manchino criteri obiettivi per la esatta quantificazione del pregiudizio considerato (Cassazione 4 settembre 1990, n. 9118 e ss.).

Per offrire, poi, un orientamento comune ad ogni singolo giudice ed evitare quindi ingiustificate disparità di trattamento, la giurisprudenza di merito milanese ha elaborato e diffuso delle tabelle di calcolo, frutto di un’operazione di ricerca compiuta da presidenti e giudici di varie sezioni interessate. Queste tabelle nascono dal confronto tra i vari criteri elaborati dai giudici di tribunale che si sono occupati della materia del danno alla persona e tendono alla affermazione di criteri uniformi che superino le diversità dei parametri usati presso vari uffici ed eliminino le conseguenti incertezze tra gli operatori e le possibili disparità di trattamento.

In concreto, quindi, il danno biologico viene liquidato con riferimento all’invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività ed all’invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al “danno biologico”, uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti).

La stessa Corte di Cassazione aggiunge che, nel caso specifico, negando l’applicazione delle tabelle milanesi, il giudice territoriale ha illegittimamente frustrato l’aspettativa della parte all’applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi, e ciò anche in considerazione del fatto che il diniego risulta motivato con una pretesapersonalizzazione della valutazione che tuttavia, per la sua assoluta astrattezza e apoditticità, si risolve in una mera formula di stile.

(Altalex, 3 dicembre 2012. Nota di Michele Iaselli)