A pochi giorni dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea che si pronuncia negativamente sugli accordi tra compagnie assicurative e carrozzerie fiduciarie, in Italia l’AGCM va controcorrente.
Gaetano Leanza
25/03/2013 | L’Agcm nega la vessatorietà delle clausole sulla cessione del credito di Vittoria Assicurazioni. Rimangono dunque inascoltate le posizioni di chi, in seguito alla richiesta dell’assicurazione si era rivolto al’Agcm
In Retecar Consorzio, Consorzio Carrozzieri Cesena, Associazione Nazionale Carrozzieri di Confartigianato, CNA servizi per la Comunità Autoriparatori, Casartigiani – insieme a Federcarrozzieri Nazionale, Assoutenti, Associazione Carrozzieri Provinciale di Cagliari, B.D.V. Banca del Veicolo, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio Carrozzieri Bresciani, Consorzio Carrozzieri Italiani, Rete Tutela Genova -, Federcarrozzieri nazionale sede di Bologna, Banca del Veicolo di Macerata, due associazioni di consumatori (Adiconsum Latina, Codacons) e due imprese operanti nel settore delle autoriparazioni. tante le segnalazioni e i pareri riguardo la vessatorietà delle clausole poste in alcuni contratti da Vittoria Assicurazioni che, lo scorso 7 dicembre chiedeva un interpello all’Acgm sull’argomento.
Stando a quanto riporta l’Agcom “nei predetti contributi resi vengono mosse critiche alla clausola oggetto di consultazione, evidenziando anche l’impatto negativo che la sua introduzione produrrebbe nel mercato degli autoriparatori indipendenti”. Richieste e chiarimenti che evidentemente non sono state sufficienti all’Agcm per dare un parere negativo sulle clausole in oggetto.
In sostanza, infatti, nonostante la clausola presenti “costi aggiuntivi” (tradotti come “eventuali maggiori oneri, non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge utilizzati per valutare l’entità del risarcimento del danno riparato”) a carico dell’assicurato consumatore, qualora questi decida di cedere il credito al proprio carrozziere di fiducia invece che a un fiduciario di Vittoria Assicurazioni la clausola non sembra avere carattere vessatorio per l’Agcm.
Sul danneggiamento agli operatori indipendenti l’Agcom sembra invece posizionarsi su indicazioni che vedono, nella riparazione indipendente, solo una concentrazione dei ruoli, ribaltando così le ultime sentenze dell’Alta Corte.
Secondo quanto indicato dall’IVASS e riportato nella motivazione della risposta all’interpello, infatti, “la diffusione dell’istituto della cessione del credito risponde, da un lato, all’interesse del consumatore ad ottenere la riparazione del veicolo senza anticipare le spese e senza doversi occupare di una procedura liquidativa; dall’altro lato, all’interesse dei carrozzieri ad assumere la titolarità del diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicurativa, con possibilità di intervenire nel processo di quantificazione del danno in quanto ne accertano l’entità, predispongono il preventivo, effettuano la riparazione, determinando autonomamente la tipologia di intervento da eseguire, la manodopera necessaria e i servizi aggiuntivi (es. autoveicolo sostitutivo) e richiedono infine all’assicuratore la liquidazione del quantum da risarcire”
“Questa concentrazione di ruoli, funzioni e interessi in capo ai carrozzieri, in parte in conflitto tra loro, – conclude quindi l’Agcm- può favorire fenomeni speculativi o fraudolenti, dando origine a preventivi e fatture non sempre conformi all’effettività dei danni subiti dai veicoli, all’entità delle riparazioni ed alla necessità di servizi aggiuntivi”
Nella visione dell’Agcom, insomma sono le carrozzerie indipendenti a concentrare un potere decisionale maggiore della limitazione delle clausole dell’assicurazione. La clausola, inoltre, non è limitante, secondo l’Agcm, perché l’assicurato è comunque libero di cedere il credito al carrozziere che, a questo punto, risponde direttamente della riparazione.
L’Agcm, inoltre, dichiara che la clausola non è vessatoria, perché, nonostante limiti la libertà dell’assicurato di far riparare l’auto dove preferisce, tale limitazione è operativa solo nell’ipotesi di risarcimento diretto e non opera qualora “Vittoria non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dal ricevimento dell’assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata”
L’utente, secondo l’Agcm è inoltre tutelato perché cedendo il credito al carrozziere di fiducia non è più responsabile, mentre quest’ultimo può riscattare il credito concordando la cifra con il perito di Vittoria, che in ogni caso ha due giorni di tempo per recarsi in loco e valutare il danno.
La terza motivazione lascia invece più stupiti, perché riguarda il fatto che, la limitazione della libertà contrattuale dell’assicurato contrasterebbe, come da indicazioni dell’IVASS, una soluzione ai comportamenti fraudolenti delle carrozzerie (punto piuttosto opinabile).
Articolo tratto da http://www.carrozzeria.it
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