Ddl Concorrenza: 161 si, 21 no. CARD per le compagnie estere è LEGGE

Ddl Concorrenza: E’ legge. Nuove regole per spiagge, porti, taxi, gas, concessioni idroelettriche ed altre imprese.

Il provvedimento, legato al PNRR, ha visto lo stralcio della norma sui taxi, mentre l’art. 27 sulla CARD obbligatoria per le imprese estere non è stato stralciato.

Periti assicurativi. Drago (FdI): approvare al Senato legge su equo compenso

Tiziana Drago, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Mi auguro che la proposta di legge di Giorgia  sull’equo compenso sia al più presto esitata in Commissione  al Senato, visto il  già concluso alla Camera. In questo modo sarebbe possibile intervenire, anche indirettamente, per altre categorie di liberi professionisti come i periti assicurativi”.

A dirlo la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago, componente della Commissione  nel corso del convegno “Da perito assicurativo a esperto danni e valutazioni. Confronto sul nuovo ddl”, che inoltre ha aggiunto “sul fronte previdenziale e della Cassa Eppi il  che sto svolgendo in Commissione non ha riscontrato alcuna resistenza”.

Sorgente: Periti assicurativi. Drago (FdI): approvare al Senato legge su equo compenso

Equo compenso, spiraglio per la legge al Senato

Poco fa il confronto nella capigruppo sulla possibilità di inserire la legge a tutela dei professionisti tra i pochi provvedimenti da approvare a Camere sciolte. Decisivo il pressing del sottosegretario Sisto

È un varco che si è aperto grazie all’impegno del sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha seguito fin dall’inizio l’iter in Parlamento per conto dell’esecutivo. Manca ancora un ok definitivo, ma appunto si è aperta una finestra di opportunità.

Nella pre-riunione delle 14, Sisto ha sottoposto a tutte le forze politiche l’ipotesi di preservare il testo sull’equo compenso anche nel regime emergenziale delle Camere sciolte. Pochi minuti dopo i capigruppo si sono riuniti con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Si è stabilito che, per ora, si darà priorità alla conversione dei decreti legge, ma che una nuova riunione della “conferenza”, di qui a una settimana, fisserà il calendario per i ddl. Tra questi, è la linea prevalente fra i gruppi, si valuterà di accludere anche la legge sui professionisti. L’opzione insomma è sul tavolo, seppure in stand by.

Nel caso dell’equo compenso va considerato un aspetto in particolare: il fatto che manchi solo il voto d’Aula. La commissione Giustizia ha licenziato il provvedimento (e dato mandato al relatore, Emanuele Pellegrini della Lega) senza modificare una virgola rispetto all’articolato approvato a Montecitorio nell’ottobre del 2021. Il che vuol dire che con il solo passaggio nell’Aula di Palazzo Madama, la legge andrebbe dritta in Gazzetta ufficiale.

Il “nuovo equo compenso” integra e rafforza i principi della legge approvata 5 anni fa, grazie alla spinta del Consiglio nazionale forense e alla volontà politica dell’allora guardasigilli Andrea Orlando. Rende inequivocabile il riferimento ai parametri ministeriali per il compenso relativo agli incarichi attribuiti a un professionista nel quadro delle convenzioni. Ma di fatto esclude i “liberi accordi” ultraribassisti ogni qual volta vi sia un “committente forte”.

Soprattutto, afferma con chiarezza tali vincoli anche per la Pubblica amministrazione e le partecipate, con due esclusioni di peso: l’Agenzia delle entrate-Riscossione e il settore delle cartolarizzazioni.

Tra le novità rispetto alle norme già in vigore, la più controversa riguarda le sanzioni disciplinari che gli Ordini potranno infliggere agli iscritti qualora questi ultimi accettassero compensi al di sotto dei parametri. Insieme con l’esclusione delle categorie non ordinistiche, proprio questo profilo ha determinato lo scetticismo del Pd, e qualche perplessità anche fra i 5 Stelle. Ma dalle professioni, e dall’avvocatura innanzitutto, la richiesta prevalente è di non sprecare la chance di rafforzare comunque le tutele.

Pesa che il provvedimento abbia come firmatari innanzitutto la leader di FdI Giorgia Meloni, quindi Andrea Mandelli di FI e Jacopo Morrone della Lega. C’è insomma una valenza politica non marginale. Ma che, dal primo confronto di ieri, non sembrerebbe destinata a tagliare le gambe alla legge.

di Errico Novi

Sorgente: https://www.ildubbio.news/2022/07/26/equo-compenso-spiraglio-per-legge-al-senato/

DDL CONCORRENZA CARD OBBLIGATORIA

Lettera aperta dell’avv Giuntini, responsabile uff. legale APAID, al Governo

——– Messaggio originale ——–
Da: Avv. Fabio Giuntini
Data: ven 22 lug 2022, 13:52
A: segreteria.pichetto@mise.gov.itmassimo.greco@mise.gov.itdgmccvnt.segreteria@mise.gov.it
Cc: moretto_s@camera.itsqueri_l@camera.itmicheli_m@camera.itcolla_j@camera.itmorgoni_m@camera.it
Oggetto: DDL CONCORRENZA CARD OBBLIGATORIA

Egregio Onorevoli, ritengo necessario invitarVi ad una riflessione nell’auspicio di evitare di emanare una legge che otterrà l’effetto contrario a quello che dovrebbe essere il suo spirito, ossia aumentare la concorrenza a beneficio dei consumatori e non degli operatori del settore.

Sembra infatti che dal settore assicurativo le maggiori Compagnie, che in Italia detengono circa il 75% del mercato e che quindi operano in regime di oligopolio, abbiano chiesto al legislatore di rendere obbligatoria la CARD anche a quelle Compagnie che aventi sede all’estero ed abilitate ad esercitare in Italia, non hanno aderito alla CARD; ciò sull’assunto che le stesse Compagnie avrebbero la possibilità di vendere le polizze RCA con tariffe più basse di quelle che invece aderiscono alla CARD.  Il ragionamento, quindi, sarebbe che le Compagnie di cui sopra in tal modo subirebbero una concorrenza sleale. Di conseguenza per eliminare tale effetto sembra che abbiano chiesto al legislatore di obbligare anche le altre Compagnie (quelle straniere) ad aderire alla CARD, in modo che anche queste ultime siano costrette ad aumentare le proprie tariffe RCA.

Se tuttavia, infatti, siffatto suggerimento non fosse arrivato da quel settore, non si comprende perché il legislatore abbia pensato di dover inserire tale previsione nel Disegno di Legge concorrenza.

Il paradosso è evidente: tale norma non andrà a beneficio dei consumatori bensì di quelle Compagnie che in tal modo avranno ottenuto di limitare la concorrenza in pieno contrasto con lo spirito della legge sulla concorrenza.

Buon lavoro.

Distinti saluti.

Avv. Fabio Giuntini

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Via A. Rimassa 47/1A

16129-Genova

Tel. 010.860.09.90-010.860.33.41

 

COMUNICATO STAMPA: ROMA 23 giugno 2022

DDL Disegno di Legge di Modifica del capo VI del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni.

I 115 Emendamenti al DDL sui Periti Assicurativi recepiti dalla 10° Commissione del Senato alla data del 17/6/2022

Nelle ultime  riunioni della 10° Commissione del Senato, dove è in preparazione il testo della nuova legge che riguarda i Periti Assicurativi e l’attività di valutazione dei danni relativi alla circolazione stradale, sono stati recepiti i 115 emendamenti che sono stati presentati dalle varie associazioni dei periti, dell’ANIA, della CONSAP e dalle Associazioni dei consumatori.

Il Testo del DDL 1217

Il documento condiviso dalle varie associazioni peritali degli emendamenti da noi presentati

Qui trovi l’elenco completo degli emendamenti presentati da tutti gli enti interessati

Per prendere in esame i vari emendamenti e discuterne con alcuni dei senatori della commissione redigente, le associazioni dei Periti Assicurativi hanno organizzato un congresso a Roma il 23 giugno 2022, dalle ore 10:00 presso l’Hotel Nazionale di Via Monte Citorio in ROMA.

Per partecipare e possibile contattare le segreterie delle varie sigle. I posti in sala sono limitati ma sarà possibile assistere collegandosi al link YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=8U7amrdhuug&ab_channel=SNAPISSEGRETERIA

Fissata data incontro a Roma tra Periti e Senatori per discutere del DDL Periti Esperti Danni e Valutazioni

Alla riunione on line di ieri erano presenti 14 colleghi delle varie sigle di categoria che hanno presentato gli emendamenti che abbiamo condiviso nei precedenti articoli.

Di comune accordo, sentiti anche i membri della 10° commissione del Senato che ha elaborato il progetto della nuova legge, è stata fissata la data di giovedì 23 giugno 2022 a Roma per presentare il Disegno di Legge e gli emendamenti ricevuti da tutte le fonti e discutere sui dettagli del testo finale.

Abbiamo chiesto al presidente di ACI, Automobile Club d’Italia la disponibilità della sede di Via Marsala che è proprio vicino alla stazione Termini. Attendiamo conferma per la sede, ma la data è da mettere in agenda. 23/6/22 ore 10:00- 13:00.

La presenza è importante per partecipare alla scrittura della legge che ci riguarda e che può cambiarci la vita. E’ gradita la conferma della partecipazione, scrivendo a: info@apaid.it, bastano 2 righe con nome cognome e città di provenienza, l’iscrizione è gratuita, ma i posti sono limitati.

Le Box junction

L’uso scorretto della box junction può creare ingorghi a catena, come in questo tipico gridlock a New York

La box junction o yellow box junction[1] (letteralmente: “area (gialla) di intersezione”), chiamata anche yellow box (“area gialla”) oppure semplicemente box soprattutto negli Stati Uniti d’America, è un particolare tipo di segnaletica orizzontale tracciata per il controllo del traffico veicolare e in particolare per la prevenzione della congestione stradale nelle intersezioni più trafficate e degli ingorghi a scacchiera (gridlock). La box junction fu introdotta nel Regno Unito nel 1967, in seguito ad una positiva sperimentazione condotta a Londra[2].
Regola di funzionamento
Schema di una Yellow box junction
Schema di una Yellow box junction

La superficie centrale dell’incrocio trafficato viene dipinta con un grande quadrilatero (box) al cui interno vi è una griglia di linee diagonali oppure una grande croce baricentrica che parte dagli angoli. Le strisce possono essere tracciate con vernice di colore giallo o bianco a seconda delle norme di circolazione dello Stato.

Box junction gialla a Londra nel 1969
Box junction gialla a Londra nel 1969

La regola di funzionamento è semplice: «se non puoi attraversarla, non entrare nella “gabbia”». I veicoli non possono cioè entrare nella zona delimitata fino a quando la propria uscita non è libera[3]; nel caso di svolta che preveda l’attraversamento del flusso in direzione opposta, per esempio la svolta a destra in Inghilterra, un solo veicolo può entrare nell’area gialla se la via di uscita è libera ed aspettare il suo turno finché non si esaurisce il traffico passante nella direzione opposta.

Diffusione
Sia in Irlanda sia nel Regno Unito dove i veicoli circolano a sinistra, gli automobilisti possono entrare nella box e aspettare per svoltare a destra, ma solo quando il traffico proviene dalla direzione opposta o vi sono altri veicoli in attesa di svoltare nella stessa direzione.[4]Simile segnaletica a griglia può essere dipinta anche in altri ambiti stradali che devono mantenersi liberi dal traffico congestionato, come ad esempio le uscite e i passi carrai dei depositi dei veicoli di emergenza oppure in prossimità dei passaggi a livello.La box junction è molto utilizzata nelle strade di alcuni paesi europei come CiproIrlandaMaltaPortogalloRegno UnitoRepubblica Ceca[5] e Serbia; è altresì presente in alcune zone degli Stati Uniti d’America, tra cui la città di New York e il Colorado[6], e altri paesi tra cui BrasileCanadaFilippineHong KongIndonesia[7]MalaysiaSingaporeSudafrica e Taiwan.

Le box junction si trovano anche nei punti di transito pedonale più affollati delle stazioni della metropolitana di Londra.

Sanzioni
(EN)«You MUST NOT enter the box until your exit road or lane is clear.» (IT)«NON BISOGNA entrare nell’area finché la propria uscita o corsia non è libera.»
(Highway Code – article 174[8])

Entrare illecitamente in una box junction, cioè quando la via d’uscita non è libera oppure accodandosi ad un altro veicolo già fermo all’interno oppure fermandosi anche solo parzialmente nella griglia, ad esempio solo con le ruote anteriori, è sanzionato dall’articolo 174 del codice della strada del Regno Unito con una sanzione pecuniaria di 120 sterline (circa 138,80 euro), ridotte a 60 £ (69,40 €) se pagate entro 14 giorni[9].

Negli incroci più trafficati della città di Londra sono state installate numerose telecamere e sensori che rilevano automaticamente le infrazioni commesse degli automobilisti[10]. Nel 2015 l’ente Transport for London ha incassato 6,5 milioni di sterline con le contravvenzioni automatizzate e, per questo motivo, è stata accusata di “mungere” gli automobilisti[11]. Dal 2010 al 2016 la municipalità di Hammersmith e Fulham ha incassato 12 milioni di sterline in sette anni con questo sistema automatizzato.[12]

Equivalenti
Segnale stradale usato in Cile che impone il divieto di bloccare gli incroci.
Segnale stradale usato in Cile che impone il divieto di bloccare gli incroci.

Sempre nel Regno Unito è diffusa per finalità simili anche un altro tipo di segnaletica orizzontale costituita dalla scritta bianca “KEEP CLEAR” (tenere sgombro).

In AustraliaNuova Zelanda e Unione europea le norme di circolazione prevedono che ogni intersezione stradale sia equivalente ad una box junction: l’automobilista infatti non può impegnare l’incrocio finché lo spazio di uscita dall’altro lato è occupato, a prescindere che vi sia o no una specifica segnaletica. Nell’Unione europea questa regola si applica anche negli incroci semaforici in cui la corsia d’attesa si interseca con altre strade minori precedenti il semaforo. Analogamente in caso di traffico congestionato non è mai consentito ad alcun veicolo di fermarsi sulle strisce pedonali e, per ovvi motivi di sicurezza, al passaggio a livello sui binari ferroviari o tranviari.[13]

Box junction a Padova
Box junction a Padova

Ad esempio, in Italia l’articolo 145, comma 7 del Nuovo codice della strada stabilisce che:

«È vietato impegnare un’intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.»

Per la violazione di questa norma di circolazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 162 a euro 646 e in caso di reiterazione della stessa violazione, in un periodo di due anni, consegue anche la sospensione della patente da uno a tre mesi[14]

Nel caso di arresto della circolazione, in Svizzera il conducente non può fermarsi sul passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale[15]. In caso di infrazione è prevista una multa disciplinare di 60 franchi svizzeri (pari a 55 euro circa)[16].

La stessa regola si applica in ogni incrocio della Russia[17].

     
Segnali utilizzati negli Stati Uniti d’America

Al fine di prevenire gli ingorghi stradali, in molti stati degli USA le normative stradali vietano di impegnare incroci, passaggi a livello e attraversamenti pedonali fino a quando l’autista non è sicuro di liberare subito l’area interessata[18][19]. Non vi è una speciale segnaletica per indicare questa regola, tranne a New York e altre città, ma alcune amministrazioni hanno lanciato la campagna Don’t block the box (“non bloccare l’area”) e installato avvisi e pannelli informativi in prossimità di incroci problematici, per aumentare la consapevolezza dell’esistenza di questa norma che prevede sanzioni fino a 500 dollari e sottrazione di due punti dalla patente di guida, o altre sanzioni a seconda del singolo Stato.

NDR: Su Google Maps si possono trovare varie intersezioni con diverse scacchiere di intersezione come questa a Montecarlo

Seduta del 5 aprile 10° Commissione ICT sul ddl Periti Assicurativi

Presidenza del Presidente
GIROTTO
Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REDIGENTE
(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni (1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell’inquadramento ai
fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo (Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 108 emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in titolo.
Riferisce tuttavia che sono state avanzate richieste di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) si associa a tale richiesta, chiedendo di fissare il nuovo termine a maggio, data la sovrapposizione
con altri provvedimenti all’esame della Commissione.
Il senatore ANASTASI (M5S) prende atto della esigenza da piu` parti pervenuta, sottolineando tuttavia la necessità di non protrarre troppo nel
tempo la discussione.
La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato
in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), adottato dalla Commissione quale testo base. Il nuovo termine è fissato a martedì 3 maggio,
alle ore 16.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Sorgente: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/368596.pdf

Riunione delle associazioni peritali sulla nuova legge sui Periti Assicurativi: Nuovo Testo della congiunzione n. 1217, 1666

Si è svolto questa sera una riunione, tra le associazioni che rappresentano a livello nazionale la categoria dei Periti Assicurativi ex D.Lgs. 209/05,  per confrontarsi su Nuovo Testo della congiunzione n. 1217, 1666.

Da mesi vi teniamo aggiornati sugli sviluppi dell’iter parlamentare di questi due progetti di modifica, ora unificati, della legge che ci riguarda.

Come potete vedere sono modifiche che potranno cambiare la vita di tutti noi. APAID Periti Auto ha già espresso il suo parere sia in riunioni in teleconferenza con la commissione parlamentare e con i senatori promotori dei progetti di legge, Tiziana Drago (FdI), Sergio Vaccaro (M5S) e Cristiano Anastasi (M5S) e presentando le nostre proposte di emendamenti alla commissione parlamentare che trovate qui.

Nella riunione di questa sera eravamo d’accordo su quasi tutto anche se il  Vice Presidente di AICIS Massimiliano Canellini si è trovato a discutere animatamente con Elios Castagnola, segretario di SNAPIS, sull’art. 3 della proposta di legge che attribuirebbe alla CONSAP la distribuzione degli incarichi con un criterio di rotazione tra gli iscritti. Secondo SNAPIS è possibile ed auspicabile, secondo AICIS è un sogno utopico che non vale neanche la pena di sperare che passi.

Canellini inoltre, che ha già presentato alla 10° Commissione parlamentare la proposta di AICIS di emendamenti al testo attuale, ha chiesto che la tenuta del nuovo Albo sia affidata al Ministero dei Trasporti e tolto alla CONSAP.

Il nostro presidente, Roberto Marino, si è dichiarato d’accordo con le posizioni assunte da SNAPIS su tutti i punti trattati: Affidamento degli incarichi, terzietà della figura del perito, fissazione della parcella minima, previdenza ecc. ed ha aggiunto che bisogna cominciare a pensare di inserire la nostra figura  all’interno delle specializzazioni dei Periti Industriali a cominciare dalla scuola. Dopo il biennio gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale, tra le varie specializzazioni, devono poter trovare anche quella dei Periti Esperti Danni e Valutazioni.

Utili sono stati anche i contributi di Luigi Giugliano di SIPA-UGL, Fabio Scansetti di AIPED, Ciro Gammone di UPIS e di altri colleghi che sono intervenuti. Domani vi aggiorneremo sul seguito e sul documento unico che auspichiamo possa essere redatto entro il termine fissato per la sua presentazione, di lunedì 4 aprile.

La riunione è aggiornata a domani, sabato 2/4/2022 ore 12 sempre in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet con invito esteso a:

AICIS segreteria.aicis@aicispec.it
AIPAI info@aipai.org
AIPED associazione.aiped@pec.it
ANEIS aneis@aneis.it aneis@pec.it
APAID info@apaid.it
ASAIS-EVU IT asais-evuitalia@pec.asais-evuitalia.eu
EPPI info@pec.eppi.it
SIPA-UGL info@sipa-ugl.com segreteriasipa@pec.sipa-ugl.com
SNAPIS snapis@pec.it
UPIS upis.web@gmail.com

Proposte-apaid-modifiche-legge-esperto-danni-e-valutazioni-

Roberto Marino

21 mar 2022, 23:54 (0 minuti fa)
daniela.maffucciniAPAID

Buongiorno dottoressa, seguendo il suo invito allego una nostra proposta di emendamenti alla legge in oggetto.

Scusandoci per la frammentazione e per la non omogeneità delle varie note data dallo scarso lasso di tempo concesso e dalle varie istanze dei nostri associati, si porge quanto redatto con la speranza di aver fornito validi elementi costruttivi della nuova legge.

Si resta a disposizione per i prossimi sviluppi dell’argomento in oggetto.

Cordiali saluti.

APAID

Associazione Periti Auto

ed Ispettori Danni

Presidente
Roberto Marino
Piazza Dante 8/7 GENOVA 16121
Tel +39 010 899 24 09

e-mail: r.marino@apaid.it

allegato: proposte APAID modifiche legge Esperto Danni e Valutazioni

Finalmente chiarezza sulla Targa Prova

  1. Sulla G.U. 217 dello scorso venerdì 10/9 è stato pubblicato il Decreto Legge 121 di pari data, cosiddetto “Infrastrutture”, in vigore da sabato 11/9 e allegato in stralcio (del quale alcuni contenuti sono stati anticipati con il comunicato associativo prot. 675/SNS del 6/9 u.s.) che, per quanto di interesse immediato, contiene

  • al comma 3 la conferma legislativa dell’utilizzo della targa prova, e della relativa assicurazione, ai veicoli targati, anche in deroga all’art. 80 del Codice della Strada (cioè in assenza di revisione), e il testo della disposizione è il seguente 3. L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui  all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,  n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli gia’ muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30  aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto  legislativo,  anche  in  deroga  agli  obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n.  285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche,  sperimentali   o   costruttive,   dimostrazioni   o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.  Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura   assicurativa   da   parte   del   titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova,  ai  sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde,   ove   ne   ricorrono   i   presupposti,    l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.”

Rivalutazione veicoli dell’impresa. La migliore consulenza nelle perizie tecniche di valutazione

L’articolo 110 del decreto legge 104/2020 da alle aziende la possibilità di rivalutare i propri asset ai fini patrimoniali, fiscali e bilancistici.

La settimana scorsa mi chiama il commercialista e mi dice: c’è la possibilità di alzare il valore a bilancio dell’immobile della società. Basta solo una perizia giurata, il resto è senza spese. Chiamo il geometra e mi conferma che è la moda del momento, ne sta facendo un sacco. Sono da fare prima della chiusura del bilancio 2020. Danno la possibilità alle aziende di rivalutare tutti i beni aziendali, quindi anche i macchinari, gli impianti e tutte le attrezzatture.

Ieri mi chiama l’amministratore di una grossa società di noleggio e mi dice: devo fare la rivalutazione del parco veicoli, mi ha detto il commercialista di chiamare un perito del tribunale, tu le puoi fare?

Si è aperto un mondo, noi periti assicurativi, iscritti tra i consulenti del tribunale, per la prima volta a memoria d’uomo siamo chiamati a svolgere un servizio pubblico facile, comodo e ben remunerato.

Scrivo questo breve articolo solo per consigliarvi di contattare velocemente tutte le aziende che conoscete che gestiscono parchi veicolari di camion, bus, auto, furgoni, moto, veicoli attrezzati, macchine edili, movimento terra e di tutto quanto si muove per fare le perizie di stima che andranno riferite al valore del 31/12/2020 ed asseverate in cancelleria.

Buon lavoro!

 

Art. 110 

 
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.

Stiamo seguendo l’iter parlamentare delle modifiche della legge sui Periti Assicurativi

Ieri due passi in avanti sono stati fatti nel percorso di approvazione della nuova legge sui Periti Assicurativi di cui vi abbiamo parlato nell’articolo del 14 aprile 2019 

Disegni di legge

Atto Senato n. 1217

XVIII Legislatura

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’isitituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni


Iter

16 luglio 2019:  assegnato (non ancora iniziato l’esame)

Successione delle letture parlamentari
S.1217 assegnato (non ancora iniziato l’esame) 16 luglio 2019

Iniziativa Parlamentare

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Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 8 aprile 2019; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

ALBI ELENCHI E REGISTRI , PERITI TECNICI , DANNI , ASSICURAZIONI
Classificazione provvisoria

Assegnazioni

  1. Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente il 16 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.
  2. Assegnazione in sede consultiva Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione),8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

Segui l’iter sulla spalla in alto a destra di questo blog.

Disegno di Legge a Modifica del Codice delle Assicurazioni in Tema di Perizie e Periti

L’8 Aprile scorso, il Senatore Cristiano Anastasi del Movimento 5 Stelle ha presentato un DDL contenente norme a modifica della Legge sui Periti Assicurativi.

Come sappiamo la legge sul Ruolo dei Periti ( Legge 17 febbraio 1992, n. 166: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi.
(Pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1992) ) è stata abrogata e sostituita da 5 articoli contenuti nel codice delle Assicurazioni, DL 209/2005. La modifica principale in quel codice, rispetto alla precedente legge sul Ruolo Periti era la concessione alle compagnie di stimare in proprio i danni da circolazione, cosa che prima era riservata ai soli Periti Assicurativi. Questo ha generato i famori Centri di authority dove dipendenti o consulenti stimano i danni su documentazione fornita dai carrozzieri o dai danneggiati.

Bene, il DDL S1217 cerca di mettere le cose a posto e quindi di ridare al Perito Assicurativo la funzione super partes  che gli spetta di diritto, come avviene peraltro in buona parte del resto d’Europa.

Puoi seguire l’Iter della legge controllando su peritiauto.it  che gli ha riservato un widget in prima posizione sulla colonna di spalla destra.

Il testo completo del DDL Istituzione dell’Albo esperti danni e valutazioni e modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 lo trovi nel pdf a fondo pagina.

iter: DDL S. 1217

testo: Senato della Repubblica testo ddl S1217 (1)

Rivoluzione assicurata

La Mifid delle polizze

(ndb:: La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE (conosciuta anche come direttiva MiFID, ove MiFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive)

Stanno per partire le norme Idd sulla distribuzione dei contratti, che mettono al centro la tutela dei clienti. Nel Regno Unito hanno provocato un calo delle commissioni e del numero di intermediari

Il countdown è iniziato. All’avvio della nuova direttiva dell’Unione Europea sulla distribuzione assicurativa (Idd) mancano 14 giorni. Il primo ottobre saranno operative le nuove norme che promettono di cambiare radicalmente l’industria delle polizze, modificando i modelli di business delle imprese. Si va da una stretta sui conflitti d’interesse ad un aumento delle multe comminate dall’Ivass, l’autorità di controllo del settore, in caso di violazioni. Ma non solo. La grande novità delle Idd è il cosiddetto Pog che introdurre un sistema generalizzato di governo e controllo del prodotto, allineando il settore assicurativo a quanto già previsto da Mifid 2 per i fondi comuni e le gestioni patrimoniali.
In pratica le imprese dovranno accertarsi che le polizze siano tagliate su misura per una certa tipologia di consumatore già al momento dell’ideazione del prodotto, e per verificarlo dovranno anche effettuare una sorta di test pre vendita. Ma dovranno anche selezionare attentamente i canali di vendita tenendo conto dei prodotti assicurativi da distribuire e adottare misure per verificare che i distributori agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto. Una stretta rilevante per l’intero mercato, che non coinvolge solo le reti di agenti ma riguarda allo stesso modo le polizze vendute in banca o alle Poste, o quelle legate al noleggio di un’autovettura o ad un pacchetto viaggi. Un modo nuovo di guardare il business che arriva subito dopo la mega rivoluzione di Solvency II, partita a gennaio 2016, che negli ultimi anni ha già radicalmente cambiato le assicurazione europee. Ma se in quel caso bisognava rivedere le regole sul capitale, e riposizionare asset e investimenti, ora in ballo c’è la relazione con il cliente e in discussione c’è il modello distributivo che le imprese hanno seguito finora.

La sensazione è di essere alla vigilia di grandi cambiamenti come quelli che si sono avuti in altri mercati che hanno già adottato norme simile a quelle contenute nella Idd. Nel Regno Unito, per esempio, dove nel 2102 è stata introdotta la Rdt (la retail distribution review) da un anno all’altro c’e stata una riduzione del 20% del numero di intermediari e broker, con un’evidente pressione sulle commissioni di remunerazione, costantemente calate dal 2012 al 2016, come emerge dalle analisi della società di consulenza Boston Consulting Group (Bcg). Tendenze che ovviamente agitano gli agenti di assicurazioni. «Il grande interrogativo è capire come cambierà il modello di business delle assicurazioni e un valido aiuto può arrivare dalle esperienze di Paesi partiti prima dell’Italia, come Uk, Olanda o Polonia», dice Lorenzo Fantini, Principal di Boston Consulting Group. In quei mercati c’è stata una forte «spinta alla semplificazione dei prodotti e alla creazione di reti di vendita dedicate esclusivamente ai clienti di fascia alta, come il cosiddetto private insurance, mentre gli assicurati mass market hanno iniziato a rivolgersi a canali di vendita più standardizzati», continua il consulente.

Un po’ come sta avvenendo già da tempo nel settore dei fondi comuni e della consulenza finanziaria, sulla spinta di Mifid II. Cambiamenti che provocheranno inevitabilmente una pressione sui margini, provocata dalla maggiore trasparenza prevista dalla Idd sulle commissioni che vengono pagate dai clienti al momento della sottoscrizione di una polizza. Rivoluzione di cui le imprese non sembrano essere ancora pienamente coscienti. Perché se dal punto di vista della documentazione da rilasciare ai clienti le compagnie sembrano già essere perfettamente allineate (almeno le big), visto che tra l’altro la Idd sarebbe dovuta partire già sette mesi fa, se si guarda all’offerta assicurativa il cambiamento è solo alle battute iniziali. «I prodotti assicurativi restano ancora complicati», aggiunge Fantini, «e in pochi hanno iniziato a segmentare i clienti per offrire prodotti maggiormente tagliati su misura». Per capire come cambierà il mercato bisognerà poi verificare le mosse dell’Ivass. La Idd è una normativa che fissa dei principi che puntano alla massima tutela dei clienti ma che andranno poi calati nella realtà e gli interventi dell’autorità di controllo guidata dal direttore della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, saranno determinati per capire quanto intensa sarò la stretta. Dalla sua Ivass ha armi più convincenti visto che con la Idd ha anche inasprito le sanzioni, con la possibilità di interventi più efficaci anche sulle persone fisiche oltre che su quelle giuridiche.

(riproduzione riservata)

di Anna Messia