Per situazioni particolari il risarcimento può essere alzato fino al 20%
Decenni di incertezze e polemiche, poi finalmente parametri nazionali. Così il risarcimento del danno biologico di lieve entità ha smesso di essere il principale oggetto di polemica nei dibattiti sulla Rc auto e i suoi alti costi. Resta il problema delle truffe: in questo tipo di danno rientra anche il cosiddetto colpo di frusta, diffusissimo nelle richieste di risarcimento alle assicurazioni. Perciò, dall’anno scorso è obbligatorio che il danno sia dimostrato con un «accertamento clinico strumentale obiettivo».
Il calcolo va fatto su precisi parametri tabellari, fissati dal Codice delle assicurazioni private (Digs 209/2005, articolo 139), che però salvaguarda anche la discrezionalità del giudice: gli da la possibilità di aumentare fino al 20% il risarcimento in situazioni particolari, valutando «con equo e motivato apprezzamento» le «condizioni soggettive del danneggiato».
I calcoli sulle “micropermanenti“
Al danneggiato viene riconosciuto un importo che cresce – in modo più che proporzionale – in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Il numero di punti viene determinato dai medici in base a una tabella fissata dal Dm Salute del 3 luglio 2003, che attribuisce un punteggio a ciascun tipo di menomazione; il Codice delle assicurazioni prevede l’emanazione di un Dpr, in attesa del quale si continua ad applicare il decreto ministeriale del 2003, “figlio” della disciplina precedente (legge 57/2001).
L’importo da risarcire si calcola applicando a ciascun punto percentuale di invalidità un coefficiente stabilito dall’articolo 139 (che cresce in modo più che proporzionale rispetto ai punti d’invalidità). Al risultato, infine, si applica una riduzione tanto più alta quanto maggiore è l’età del soggetto. Il taglio è dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’11esimo anno di età. Il valore del primo punto è di 791,95 euro ed è soggetto ad adeguamenti annuali in base all’inflazione (variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat). L’ultimo adeguamento è stato fissato col decreto emanato dal ministero dello Sviluppo economico il 6 giugno, che ha previsto un aumento dell’1,1% rispetto al 2012.
Il danno temporaneo
L’articolo 139 regola pure la quantificazione del danno biologico quando è temporaneo: 46,20 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Per esempio, qualora venisse accertata un’inabilità temporanea del 50%, il risarcimento giornaliero sarebbe di 23,10 euro (il 50% dell’importo pieno).
L’accertamento obiettivo
Da aprile 2012, con la conversione in legge del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012, articolo 32, comma 3-quater), il danno alla persona per lesioni di lieve entità non può essere risarcito se non viene dimostrato con un «riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». Un tentativo di frenare le truffe, favorite del fatto che spesso queste lesioni sono riscontrabili solo con dispendio di tempo e soldi eccessivo in rapporto all’entità del risarcimento.
Secondo le prime stime dell’Ania questa stretta ha funzionato, determinando l’1,1% del ribasso tariffario del 4,5% registrato finora nel 2013 rispetto al 2012. Ma le truffe restano possibili, anche perché ci sono oggettivi problemi tecnico-giuridici nell’applicare l’obbligo di accertamento obiettivo.
Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore Supplemento
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