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LISTINO USATO

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al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

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Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

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Eurotax come Quattroruote pubblica le quotazioni delle auto con meno di 10 anni di età. Per quotazioni di auto più anziane bisogna usare i siti on line come autoscout, automobili.it, indicata o altri riservati ai professionisti

Tribunale di Milano, ecco le nuove tabelle 2014

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha reso noto, alcuni giorni fa, l’aggiornamento alle sua Tabelle del danno non patrimoniale, che sono il principale punto di riferimento nazionale per i danni da incidente stradale con lesioni oltre il 9% di invalidità permanente, nonché per le lesioni di qualunque entità che non trovino origine nella responsabilità per danni da circolazione di veicoli o natanti, ma da altre forme di responsabilità civile.

Vediamo quali siano state le modifiche.

1 PUNTO INVALIDITA’

Il valore del primo punto di invalidità permanente passa da 1.452,00 a 1.460,00.

Per fare un esempio concreto, prendendo un soggetto di 40 anni, che abbia riportato un danno biologico da invalidità permanente del 20%, con le tabelle 2013 percepiva € 69.561,00, con l’adeguamento del 2014 percepisce € 70.387,00.

INABILITA’ TEMPORANEA

L’importo per il giorno di inabilità temporanea assoluta rimane pressoché invariato, atteso che il minimo rimane pari ad € 96,00, mentre l’aumento arriva sino ad € 145,00 invece di 144,00.

PERDITA DEL CONGIUNTO

Per il danno da perdita del congiunto, che l’Osservatorio sulla Giustizia di Milano ribadisce essere disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria (il c.d. Danno tanatologico, sul cui destino pende ancora la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), gli importi passano da una forbice tra € 126.080,00 ed  326.150,00, a una forbice tra  126.990,00 ed  327.990,00.

PERDITA DI ALTRI PARENTI

Questi importi per il risarcimento di genitori, figli e coniugi o conviventi, mentre per il danno da perdita di fratelli o sorelle, oppure ai nonni per la morte di nipoti, la forbice passa da € 23.600,00 – 141.620,00 ad  23.740,00 – 142.420,00.

TABELLE

Chi necessitasse di scaricare il file delle tabelle, può cliccare qui:

TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO PER IL 2014

Avv. Antonio Benevento

www.studiolegalebenevento.it

 

http://www.assicuriamocibene.it/2014/07/22/tribunale-di-milano-ecco-le-nuove-tabelle-2014/

Indennizzi, vincono le tabelle milanesi

Sentenza - Giurisprudenza ImcLe tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d’Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. Di più. È legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.

Rilanciando l’importanza della personalizzazione del pregiudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, incorona gli standard meneghini come i parametri per eccellenza.

La terza sezione civile ha quindi respinto il ricorso dei figli di una donna che lamentavano una liquidazione del danno non patrimoniale inferiore rispetto a quella accordata al padre. Lamentavano inoltre l’invalidità delle tabelle milanesi. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha anzi affermato come le tabelle milanesi assumono rilievo come «fonti» in base alle quali è possibile considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa.

Autore: Debora Alberici – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)

Le microlesioni: Tabelle fìsse ma il giudice può concedere di più

Colpo di frusta (2) Imc  Per situazioni particolari il risarcimento può essere alzato fino al 20%

Decenni di incertezze e polemiche, poi finalmente parametri nazionali. Così il risarcimento del danno biologico di lieve entità ha smesso di essere il principale oggetto di polemica nei dibattiti sulla Rc auto e i suoi alti costi. Resta il problema delle truffe: in questo tipo di danno rientra anche il cosiddetto colpo di frusta, diffusissimo nelle richieste di risarcimento alle assicurazioni. Perciò, dall’anno scorso è obbligatorio che il danno sia dimostrato con un «accertamento clinico strumentale obiettivo».

Il calcolo va fatto su precisi parametri tabellari, fissati dal Codice delle assicurazioni private (Digs 209/2005, articolo 139), che però salvaguarda anche la discrezionalità del giudice: gli da la possibilità di aumentare fino al 20% il risarcimento in situazioni particolari, valutando «con equo e motivato apprezzamento» le «condizioni soggettive del danneggiato».

I calcoli sulle “micropermanenti

Al danneggiato viene riconosciuto un importo che cresce – in modo più che proporzionale – in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Il numero di punti viene determinato dai medici in base a una tabella fissata dal Dm Salute del 3 luglio 2003, che attribuisce un punteggio a ciascun tipo di menomazione; il Codice delle assicurazioni prevede l’emanazione di un Dpr, in attesa del quale si continua ad applicare il decreto ministeriale del 2003, “figlio” della disciplina precedente (legge 57/2001).

L’importo da risarcire si calcola applicando a ciascun punto percentuale di invalidità un coefficiente stabilito dall’articolo 139 (che cresce in modo più che proporzionale rispetto ai punti d’invalidità). Al risultato, infine, si applica una riduzione tanto più alta quanto maggiore è l’età del soggetto. Il taglio è dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’11esimo anno di età. Il valore del primo punto è di 791,95 euro ed è soggetto ad adeguamenti annuali in base all’inflazione (variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat). L’ultimo adeguamento è stato fissato col decreto emanato dal ministero dello Sviluppo economico il 6 giugno, che ha previsto un aumento dell’1,1% rispetto al 2012.

Il danno temporaneo

L’articolo 139 regola pure la quantificazione del danno biologico quando è temporaneo: 46,20 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Per esempio, qualora venisse accertata un’inabilità temporanea del 50%, il risarcimento giornaliero sarebbe di 23,10 euro (il 50% dell’importo pieno).

L’accertamento obiettivo

Da aprile 2012, con la conversione in legge del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012, articolo 32, comma 3-quater), il danno alla persona per lesioni di lieve entità non può essere risarcito se non viene dimostrato con un «riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». Un tentativo di frenare le truffe, favorite del fatto che spesso queste lesioni sono riscontrabili solo con dispendio di tempo e soldi eccessivo in rapporto all’entità del risarcimento.

Secondo le prime stime dell’Ania questa stretta ha funzionato, determinando l’1,1% del ribasso tariffario del 4,5% registrato finora nel 2013 rispetto al 2012. Ma le truffe restano possibili, anche perché ci sono oggettivi problemi tecnico-giuridici nell’applicare l’obbligo di accertamento obiettivo.

Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore Supplemento

L’applicazione del principio di equità nella liquidazione del danno biologico

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 08.11.2012 n° 19376 (Michele Iaselli)

L’ordinanza in argomento fornisce un ulteriore ed importante contributo alla corretta liquidazione del danno biologico e del conseguente danno morale, argomento questo molto delicato che solo di recente sta trovando un orientamento comune della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, difatti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della parte danneggiata a seguito di un incidente, ricorda che la liquidazione del danno biologico non può violare il principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La Corte d’Appello, in effetti, ha utilizzato un metodo di quantificazione equivoco, non avendo ben specificato i criteri seguiti per la determinazione del valore punto, né chiarito se il relativo importo fosse stato o meno aggiornato al momento della liquidazione. In tal modo la stessa Corte territoriale non ha rispettato il prevalente orientamento giurisprudenziale che accoglie il criterio della liquidazione secondo equità, conforme alle disposizioni normative del codice (art. 1226 c.c.), qualora manchino criteri obiettivi per la esatta quantificazione del pregiudizio considerato (Cassazione 4 settembre 1990, n. 9118 e ss.).

Per offrire, poi, un orientamento comune ad ogni singolo giudice ed evitare quindi ingiustificate disparità di trattamento, la giurisprudenza di merito milanese ha elaborato e diffuso delle tabelle di calcolo, frutto di un’operazione di ricerca compiuta da presidenti e giudici di varie sezioni interessate. Queste tabelle nascono dal confronto tra i vari criteri elaborati dai giudici di tribunale che si sono occupati della materia del danno alla persona e tendono alla affermazione di criteri uniformi che superino le diversità dei parametri usati presso vari uffici ed eliminino le conseguenti incertezze tra gli operatori e le possibili disparità di trattamento.

In concreto, quindi, il danno biologico viene liquidato con riferimento all’invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività ed all’invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al “danno biologico”, uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti).

La stessa Corte di Cassazione aggiunge che, nel caso specifico, negando l’applicazione delle tabelle milanesi, il giudice territoriale ha illegittimamente frustrato l’aspettativa della parte all’applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi, e ciò anche in considerazione del fatto che il diniego risulta motivato con una pretesapersonalizzazione della valutazione che tuttavia, per la sua assoluta astrattezza e apoditticità, si risolve in una mera formula di stile.

(Altalex, 3 dicembre 2012. Nota di Michele Iaselli)