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LISTINO USATO

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al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

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Eurotax come Quattroruote pubblica le quotazioni delle auto con meno di 10 anni di età. Per quotazioni di auto più anziane bisogna usare i siti on line come autoscout, automobili.it, indicata o altri riservati ai professionisti

IVASS: risarcimento diretto, nuovi criteri di calcolo per le compensazioni tra compagnie

Rc Auto - Incidente - Risarcimento diretto Imc

L’Ivass ha pubblicato il Provvedimento recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. L’obiettivo è quello di individuare modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione. Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi

Dopo procedura di pubblica consultazione conclusasi lo scorso 31 maggio l’Ivass ha pubblicato il Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.

L’Ivass rammenta come la procedura di risarcimento diretto dei danni è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e interessa circa il 79 per cento del numero dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative con un’incidenza, in termini di importi, di circa il 46 per cento del totale dell’onere sinistri r.c. auto.

Il focus sui sinistri nella Relazione annuale

E’ utile anche riprendere brevemente per completezza di esposizione, i richiami ai sinistri rc auto che erano contenuti nella recente Relazione annuale dell’Ivass.

Segnali positivi arrivano dalla riduzione della frequenza dei sinistri, ridottasi del 30 per cento negli ultimi quattro anni anche per la riduzione dell’uso dei veicoli privati a motore come effetto della crisi economica.

E’ aumentato però il costo medio totale di ciascun sinistro nel quadriennio in esame, da circa 3.900 euro nel 2009 a 4.700 lo scorso anno, per effetto dei più forti accantonamenti a fronte dei sinistri già denunciati ma non ancora liquidati.

L’entrata in vigore del decreto legge “Concorrenza” nel 2012, sottolinea l’Ivass, ha concorso a contenere gli esborsi.

Le nuove norme consentono il risarcimento delle cosiddette “microlesioni” solo in caso di accertamento medico-legale visivo o strumentale; una riga appena nella produzione legislativa complessiva, una rivoluzione nel sistema dei rimborsi per i sinistri RC auto, sottolinea l’Autorità di Vigilanza.

Nell’arco di pochi mesi, il livello medio dei punti d’invalidità permanente liquidati, in particolare per i “colpi di frusta”, è sceso del 20 per cento, confermando il sospetto che si annidassero in quel comparto numerose frodi, a danno della collettività.

L’altra variabile calmierante per la dinamica dei costi dei sinistri RC auto è proprio il sistema CARD.

Dal 2009, con meno sinistri, pur con un costo medio in aumento, si è ridotto il premio “puro”, teorico, cumulativamente del 16 per cento; tuttavia, il premio medio effettivo è aumentato di quasi il 6 per cento.

Nell’ultimo biennio si sono ridotti entrambi, ma il primo (-11 per cento) più del secondo (-4 per cento).

Sembra esservi, sottolinea l’Autorità di Vigilanza, una difficoltà di trasmissione delle positive dinamiche di mercato sui prezzi delle polizze.

Alla fine del 2013 secondo l’indagine dell’Ivass la distribuzione dei premi effettivamente pagati è fortemente asimmetrica; la media semplice è di oltre 500 euro con una variabilità molto elevata.

Solo il 5 per cento degli assicurati paga un premio paragonabile a quello medio europeo, intorno ai 250 euro.

Nel primo trimestre di quest’anno, seguitando nella tendenza discendente, il prezzo effettivo medio e quello mediano sono scesi rispettivamente del 3,8 e del 3,4 per cento rispetto al trimestre finale del 2013.

La ratio del Provvedimento

Così come rammentato dalla Autorità di Vigilanza nella Relazione di presentazione, il Provvedimento dà attuazione all’articolo 29 del Decreto concorrenza (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Le nuove disposizioni si propongono di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

La ratio delle disposizioni parte dalla considerazione per cui il sistema CARD doveva costituire uno strumento per migliorare la qualità del servizio assicurativo, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, un mezzo per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto.

In effetti, osservava l’Ivass nella Relazione alla pubblica consultazione, il trend dei principali indicatori tecnici ha evidenziato che la procedura di risarcimento diretto, nel suo complesso, ha avuto un positivo effetto di contenimento dei costi dei risarcimenti.

Tuttavia l’attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato sul sistema dei forfait, ha evidenziato alcune carenze nel meccanismo redistributivo interaziendale degli incentivi o disincentivi e ha indotto comportamenti distorsivi arrivando, in alcuni casi, a non penalizzare o addirittura a “premiare” comportamenti “opportunistici” da parte di imprese inefficienti sotto il profilo del contenimento dei costi.

L’obiettivo che l’Autohotiry si è allora prefisso nel definire il nuovo modello dei rimborsi, è stato quello di individuare, in conformità a quanto richiesto dal legislatore, modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione.

Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015, si compone di 9 articoli.

Quali sono le principali previsioni?

Dopo le disposizioni di carattere generale viene stabilito il criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CID, riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo.

Il sistema delle compensazioni previsto dal Provvedimento per tale componente, che rappresenta circa il 90 per cento, in termini di onere sinistri, dell’intero sistema CARD, si basa, in analogia con il sistema vigente, su rimborsi forfettari all’impresa gestionaria dei sinistri liquidati per conto delle altre imprese.

Viene poi introdotto, in aggiunta al meccanismo dei forfait, un sistema di incentivi/penalizzazioni basato su un modello matematico, che tiene conto delle principali variabili del sistema rappresentative delle capacità gestionali delle compagnie con riferimento particolare all’ andamento dei costi medi della singola impresa rispetto al mercato, vista come capacità dell’impresa di contenere i propri costi rispetto alle altre compagnie, alla dinamica temporale del costo medio sinistri, intesa come capacità dell’azienda di ridurre progressivamente nel tempo i propri costi e alla velocità di liquidazione sinistri, vista come indicatore di efficienza gestionale in relazione alla liquidazione dei sinistri e nei confronti degli assicurati.

Per favorire la corretta gestione da parte delle imprese dell’attività di contrasto alle frodi, è stato inoltre previsto che il calcolo degli incentivi/penalizzazioni tenga conto anche degli indicatori dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA), operativi non appena il sistema entrerà in vigore.

Ulteriore previsione è poi quella legata al criterio di calcolo per le compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CTT (pari a circa il 10 per cento in termini di onere sinistri dell’intero sistema CARD), riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà.

Con riferimento a tale aspetto, rammenta l’Ivass, si è innovato il sistema delle compensazioni, considerata la disponibilità delle tabelle ministeriali sulle microlesioni e l’introduzione di criteri più stringenti e obiettivi per la valutazione delle lesioni personali di minore entità, prevedendo rimborsi basati sul valore reale dell’importo risarcito (c.d. piè di lista), calcolato al netto di un’eventuale franchigia assoluta e/o percentuale.

Il Provvedimento estende poi, anche alle imprese comunitarie che hanno scelto di aderire alla Convenzione CARD, l’obbligo di tenere, limitatamente ai sinistri CARD, gli appositi registri assicurativi e i dati da trasmettere all’Ivass.

Autore: Giuseppe Rocco – Ipsoa Impresa (Articolo originale)

ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona

danno da morte

A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.

Continua il dibattito sulla riforma delle RC Auto e sull’introduzione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo del risarcimento in caso di sinistro stradale. Unica costante nella vicenda, però, sembra essere il tentativo di favorire la lobby delle compagnie assicurative a spese dei contribuenti e delle vittime.Il Gruppo Pd, infatti, anziché concentrarsi sui punti contenuti nella Carta di Bologna, sostenuta da oltre 30 associazioni del settore, ha deciso di sposare l’emendamento presentato in Parlamento da CNA e le Confederazioni, tramite rete Imprese Italia che obbligherà i riparatori a concordare preventivamente il costo della riparazione con il perito assicurativo.E’ stata inoltre manifestata la volontà di intervenire sulle lesioni gravi e gravissime e sul danno da morte.

“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”

“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.

Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”

Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”

Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:

1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )

2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici

3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust

4. Rottamazione risarcimento diretto

5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )

6. Libera circolazione dei diritti di credito

7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti

8. Libertà di scelta nelle cure

9. Libertà di valutazione del medico legale

10. Pene certe per i pirati della strada

11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva

12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada

(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il

Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione

Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.

Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del

Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,

Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,

Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,

Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria

Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore

Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi

Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di

Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

IL LAVORO DEL PERITO AUTO

Queste sono le attività che ci segnalano i nostri iscritti. Se ne fate altre aggiungetele nei commenti.

• Perizie Assuntive ramo auto Verifica del veicolo da assicurare con determinazione del preciso valore del bene. Particolarmente importante per veicoli speciali o storici.

• Perizie Guasti/Avarie Accertamento e stima dei danni su veicoli terrestri, con determinazione di guasti meccanici o avarie in genere ed eventuale applicazione di norme contrattuali prestabilite.    Molto richieste dalle compagnie e società che danno garanzie guasti.

• Perizie “Auto” Accertamento e stima dei danni su autovetture in ottemperanza alle norme del Codice delle Assicurazioni.

• Perizie “Autocarri” Accertamento e stima dei danni su autocarri, autobus, trattori stradali, macchine agricole, filoveicoli, rimorchi, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.

• Perizie “due ruote” Accertamento e stima dei danni a ciclomotori, motocicli, velocipedi di pregio. • Perizie veicoli da collezione

• Perizie Assicurative danni

• Perizie Assicurative danni Trasporti Constatazione dei danni subiti dalle merci trasportate.

• Ricostruzioni Cinematiche Accertamento della dinamica di sinistri stradali.

• Simulazioni grafiche Simulazioni grafiche digitali del sinistro con calcolo di tutti i parametri richiesti

• Perizie Ergonomiche Simulazione grafica o perizia tradizionale inerente le accelerazioni subite da passeggeri di un veicolo sottoposta ad urto o sinistro stradale.

• Giudizi di Congruità circa il valore dei Beni sul Mercato dell’usato. Valutazione specifica di ogni bene sul proprio mercato di riferimento.

• Planimetrie Planimetrie in CAD con rilievi sul posto mediante ns attrezzatura o semplici restituzioni in scala di rilevamenti eseguiti da altri enti.

• Certificazioni Perizie relative alla certificazione di veicoli secondo la specifica direttiva di riferimento.

• Consulenza Tecnica in ambito Giudiziario Consulenza Tecnica in sede Civile o Penale, per conto di Enti Assicurativi o per la Magistratura.

• Consulenza Centrale Consulenza Tecnica presso direzioni Generali di Compagnie