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LISTINO USATO

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Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

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Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

LE OCCASIONI DI EUROPCAR

da Aute e Stima di gennaio 2009.

Apriamo il 2009 affrontando il tema molto attuale della vendita di auto usate e la dismissione di parchi auto aziendali e lo facciamo intervistando una persona estremamente esperta in materia, il Dott. Gaetano Fania, responsabile del settore “Remarketing” di Europecar. Buongiorno, Fania, Europcar è sicuramente fra le società leader nel noleggio autoveicoli ma non solo. Nello specifico voi di cosa vi occupate?

(nella foto: Gaetano Fania)

La sua affermazione è corretta. Siamo leader in Italia ed in Europa nel noleggio a breve termine. Noi, nello specifico, ci occupiamo di Remarketing, Ovvero, l’attività legata alla “dismissione” dei veicoli della nostra flotta. In termini tecnici parliamo quindi di dismissione, in quanto i veicoli che compongono la flotta Europcar autoveicoli e veicoli commerciali, rappresentano a tutti gli effetti beni strumentali necessari per l’esercizio dell’attività di impresa. In pratica, si tratta di vendita dei veicoli usati.

Come nasce l’idea del Remarketing Europcar ?
Per natura ed esigenza stessa del business del noleggio a breve termine. Infatti, la necessità di rinnovare costantemente il parco auto ci “induce” ad acquistare unità nuove per avere sempre prodotto “giovane”, e ad esitare le vetture in flotta attraverso due canali principali: il Buy Back, tramite cui le case costruttrici riacquistano una parte della flotta a condizioni già stabilite, ed il Remarketing, che attraverso un network dedicato, gestisce i volumi restanti.

Come è composto il network del Remarketing?
Da una rete capillare di validi agenti di vendita. Per esattezza, sette agenti monomandatari, che operano dalle loro sedi, su tutto il territorio nazionale con il compito di procacciare clienti, tra tutti gli operatori del settore auto.

Quali sono i vostri punti di forza?

Direi: la rete vendita, il nostro prodotto, decisamente in linea con le richieste del mercato e poi, in ultimo la nostra struttura di certo non ultima, per importanza. Dal punto di vista commerciale, come operate sul mercato?

Una buona percentuale dei nostri clienti è rappresentata da Dealers, venditori di auto multibrand, e vari salonisti. Per cui, la nostra politica commerciale è rivolta prevalentemente ad un target di commercianti di auto.

Come risponde il mercato?

La attuale congiuntura economica, le generali condizioni di incertezza che caratterizzano questo periodo, coinvolgono tutti i settori dell’economia. Il mercato dell’auto risente naturalmente, di tutto questo. La sostituzione dell’auto oggi è rimandata il più possibile, alla stessa si preferisce la riparazione ove possibile, o un acquisto meno “oneroso” con particolare orientamento all’usato in ottime condizioni. Quindi, mentre il nuovo fatica non poco rispetto al recente passato, il mercato dell’usato si mantiene sostanzialmente stabile, con una lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Gaetano Fania

Quali progetti avete per il futuro?

Avremo un crescente numero di vetture da vendere. Quindi implementeremo e potenzieremo la rete di vendita, incrementeremo la nostra offerta attraverso nuovi canali divendita,peresempioleasteonline, già in uso nel nostro business, ma con la consapevolezza che in futuro, rappresenteranno sempre di più uno strumento utile ed efficace in questo settore. E ancora; allargheremo la base clienti attraverso campagne di direct marketing e punteremo a diventeremo sempre più “europei” orientandoci soprattutto verso i mercati emergenti.

Qual è il vostro rapporto di collaborazione con Stima S.r.l ?
A parte una infinita…“stima” nei confronti dei soci fondatori, testimoniata da una crescente e comune “voglia di fare”, attualmente la nostra collaborazione ha come oggetto la verifica tecnica dei veicoli in tutte le condizioni possibili nell’ambito del noleggio a breve termine, quindi consegna, riparazione e vendita. Non si tratta però di una mera valutazione tecnica del danno, quanto più di un servizio di consulenza mirato al raggiungimento di prefissati obiettivi di certificazione, controllo del processo e quindi Qualità. Tale particolare declinazione di processo è frutto di un congiunto lavoro di analisi che ha visto le nostre aziende lavorare a stretto contatto per molti mesi di questo anno.

Allora: perché scegliere Europcar?

Se Europcar è leader in Italia ed Europa, abbiamo già risposto! Se devo convincerLa ulteriormente, la invito ad acquistare…una delle nostre auto!!!

Intervista realizzata nel dicembre 2008, presso la sede Europcar Italia S.p.a.