I periti assicurativi esclusi dall’albo dei Ctu

legislatore  La sentenza del Tar Lazio

Bloccato il ruolo dei periti assicurativi dall’albo dei Ctu (consulenti tecnici di ufficio). A dirlo il Tar del Lazio che in una sentenza (9947/15) ha accolto il ricorso promosso dal Collegio dei periti industriali di Frosinone con l’intervento ad adiuvandum dello stesso Consiglio nazionale di categoria e del Consiglio nazionale degli ingegneri, implicitamente affermando (come prevede la legge) che in quell’elenco possono essere inseriti solo i professionisti iscritti a un ordine o un collegio professionale. La vicenda prende le mosse da un reclamo proposto dai periti industriali di Frosinone contro il presidente del tribunale di Cassino che, secondo i ricorrenti, aveva permesso l’iscrizione di sei periti assicurativi all’Albo dei Ctu senza che questi fossero in possesso dei requisiti previsti dalla legge, cioè l’iscrizione a un ordine o collegio professionale. In sostanza per il tribunale in questione era sufficiente far parte del ruolo nazionale dei periti assicurativi, istituito con la legge n. 166/92 e recepito dal dlgs 209/2005. Dopo aver presentato reclamo davanti alla Corte d’appello di Roma, che ha confermato la decisione del tribunale di Cassino, i periti industriali di Frosinone decidono di andare però davanti al giudice amministrativo. Secondo il tribunale capitolino «la decisione di non espungere dall’albo dei Ctu di Cassino i periti assicurativi è stata assunta da un collegio illegittimamente composto, attesa la presenza nello stesso di un rappresentante dell’Isvap».

Secondo la legge, infatti, l’albo dei Ctu è formato da un comitato, chiamato a decidere sui titoli e i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, costituito dal presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica, da un professionista designato dall’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi ne richiede l’iscrizione e da un rappresentante della camera di commercio nel caso di periti estimatori. Nel caso specifico la convocazione era stata estesa anche ad un rappresentante designato dall’Isvap la cui presenza per il Tar è illegittima. E, seppure non ha un’influenza concreta, è sufficiente la mera presenza all’interno del comitato per invalidare l’intero processo decisionale. La conseguenza diretta è che i periti assicurativi non possono essere assimilati agli iscritti a un ordine o collegio professionale, i cui rappresentanti sono gli unici soggetti individuati dalla legge e legittimati a partecipare alle adunanze del comitato. Viene quindi ribadito, hanno affermato i consigli nazionali di periti industriali e ingegneri, «il ruolo degli ordini professionali, istituiti per legge come rappresentanti di una data categoria, contro i tentativi di ridimensionarne la funzione, o di confonderli con altri organismi, privi di rappresentanza degli iscritti».

(di Benedetta Pacelli – ItaliaOggi)