Come sapete le sigle delle Associazioni Peritali Unite stanno lavorando con CONSAP per l’aggiornamento del REGOLAMENTO N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015 che regola la professione di Perito Assicurativo.
La prossima riunione e fissata a Roma il 10/5/2023 presso CONSAP.
Questo il Regolamento in vigore, a seguire le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti.
Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attività peritale) C O N S A P Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, con sede in Roma, Via Yser 14, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
· VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull’istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
· VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;
· VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
· VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157 comma 1 e 158 comma 3;
· VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
· VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – successivamente convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 – il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all’ISVAP;
· VISTO il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla Società stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, l’espletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art.19, comma 5, Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con Legge 3 agosto 2009, n. 102;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
I N D I C E
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Ruolo dei periti assicurativi)
Art. 4 (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
Art. 5 (Regole di comportamento dei periti)
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6 (Finalità del tirocinio)
Art. 7 (Obblighi del perito e del tirocinante)
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
Art. 9 (Prova di idoneità)
Art. 10 (Commissione esaminatrice)
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11 (Domanda di iscrizione nel Ruolo)
Art. 12 (Cancellazione dal Ruolo)
Art. 13 (Reiscrizione nel Ruolo)
Art. 14 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Art. 15 (Termini per la conclusione dei procedimenti)
Art. 16 (Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Art. 18 (Verifiche periodiche)
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19 (Sanzioni disciplinari)
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20 (Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento)
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 (Pubblicazione – Entrata in vigore)
Elenco allegati:
Allegato 1 (Comunicazione di inizio tirocinio)
Allegato 2 (Attestazione di compiuto tirocinio)
Allegato 3 (Domanda di iscrizione al Ruolo)
Allegato 4 (Domanda di cancellazione dal Ruolo)
Allegato 5 (Domanda di reiscrizione al Ruolo)
Allegato 6 (Comunicazione variazione dati informativi)
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “attività peritale”: l’attività professionale volta all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
d) “perito”: il perito assicurativo – iscritto al Ruolo – che svolge l’attività di cui alla lettera a);
e) “Ruolo”: il Ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) “IVASS”(già Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
g) “responsabile del procedimento”: il Titolare del Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
h) “Servizio competente”: il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come pubblicato nel sito internet CONSAP.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente articolo 1, lettera a).
2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 156 comma 2 del Codice. Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta nell’ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell’incarico, è necessario che il perito delegante ottenga l’accettazione della delega da parte del soggetto committente.
Art. 3
(Ruolo dei periti assicurativi)
1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l’attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.
2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC.
3. CONSAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 18.
4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, http://www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.
Art. 4
(Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
1. Ai fini dell’iscrizione nel Ruolo il perito deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 158, comma 1 del Codice;
b) avere superato la prova di idoneità di cui al successivo articolo 9;
c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Codice;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli o di natanti.
Art. 5
(Regole di comportamento dei periti)
1. Nell’esecuzione dell’incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni diconflitto di interessi.
2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.
3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:
a) la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il modello di cui all’allegato n. 6 scaricabile dal sito internet della CONSAP.
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6
(Finalità del tirocinio)
Lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice è finalizzato all’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale.
Art. 7
(Obblighi del perito e del tirocinante)
1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di quattro tirocinanti.
2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all’attività peritale.
3. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
4. Il perito informa CONSAP dell’inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all’allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo Periti Assicurativi – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova della partecipazione all’attività peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8
(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
1. Per l’ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l’aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice, risultante dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 7 comma 5.
Art. 9
(Prova di idoneità)
1. CONSAP indice, di norma una volta l’anno, una prova di idoneità con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.
2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalità di svolgimento dell’esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo e determina le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno.
Art. 10
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice della prova d’idoneità è nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;
b) due funzionari CONSAP;
c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito
assicurativo;
d) due o più componenti con funzioni di supplenza.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti CONSAP.
2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potrà avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
9
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11
(Domanda di iscrizione nel Ruolo)
1. La domanda di iscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. CONSAP procede all’iscrizione nel Ruolo sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
Art. 12
(Cancellazione dal Ruolo)
1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all’allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma;
c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), e d) del Codice;
d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158 comma 2 del Codice;
e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal Ruolo è disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all’interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato stesso.
3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso.
Art. 13
(Reiscrizione nel Ruolo)
1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall’articolo 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 158 commi 1 e 2, del Codice.
2. La domanda di reiscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 12.
Art. 14
(Unità organizzativa e responsabile del procedimento)
1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come riportato nel sito internet della Società.
2. Il Responsabile del procedimento è il Titolare preposto al Servizio di cui al comma precedente.
Art. 15
(Termini per la conclusione dei procedimenti)
1. Per il procedimento d’iscrizione previsto dall’art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall’art. 160 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall’art. 159 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 16
(Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione)
1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all’istante, tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa.
2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
1. CONSAP effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione nel Ruolo.
Art. 18
(Verifiche periodiche)
1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonché l’assenza delle altre cause di cancellazione di cui all’articolo 159 del Codice.
2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potrà richiedere all’interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonché ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno.
3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19
(Sanzioni disciplinari)
1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.
2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento
1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP, saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7 coma 8.
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
(Pubblicazione – Entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3.1.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Mauro Masi)
Come detto nel sottotitolo quelle che seguono sono le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti nei commenti del post originale https://peritiauto.wordpress.com/2023/04/23/modifiche-al-regolamento-regolamento-consap-n-1-del-23-ottobre-2015/ .
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art 1 – Definizioni
- h) “Mandante” il soggetto che affida un mandato al perito per svolgere l’attività professionale.
i)” Le Parti” ciascuna delle persone fisiche e giuridiche (o gruppi di persone) che sono coinvolte e oggetto del mandato’
- l) Accertamento; Il perito al momento del rilievo fotografico “de visu” deve essere identificabile dal danneggiato o da chi questi ha demandato.
L’identificazione può avvenire attraverso esposizione del tesserino e del mandato/delega. Successivamente il perito dovrà rilasciare verbale di accertamento su richiesta.
Si ritiene che dopo l’emergenza COVID-19 la video perizia non sia accettabile, anche per non consentire una contrazione del mercato dei RNPA oltre a non fomentare il progetto di DISINTERMEDIAZIONE delle compagnie assicurative.
- m) Collegio di garanzia: assemblea composta da un titolare e da un vice titolare delegato da ogni associazione di categoria nota a CONSAP
Art. 2 – (Ambito di applicazione)
- 2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3.
Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta direttamente dalla compagnia assicurativa come art 156 comma 2, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
4.Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente, al danneggiato o da chi questi ha demandato.
Art. 3 – (Ruolo dei periti assicurativi)
- Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) numero e data di iscrizione;
- d) codice fiscale;
- e) sedi operative;
- f) recapiti telefonici;
- g) e-mail;
- h) PEC
- i) regolarità del versamento del contributo annuale.
CONSAP rilascia un tesserino ed un timbro per ogni iscritto il Ruolo che riporta le seguenti informazioni:
- i) Tesserino con cognome e nome, numero e data di iscrizione e foto identificativa.
- ii) Timbro con cognome e nome, numero iscrizione
Art. 4 – (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
- e) Non esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, sia l’attività di perito che sia l’attività di perito che direttamente l’attività di riparatore di veicoli o di natanti o quella di intermediario assicurativo.
Art. 5 – (Codice deontologico professionale)
Art 1 – Oggetto
1.1 Il presente codice disciplina le norme deontologiche essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale di tutti i periti assicurativi iscritti al Ruolo secondo l’art 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art 2 – Principi Generali
2.1 L’attività del Perito è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, chiunque eserciti è tenuto costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.
2.2 Tutti gli iscritti sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario del Perito svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale.
Art 3 – Doveri del Perito
3.1 Il Perito sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
3.2 Il Perito accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
3.3 Il Perito deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
3.4 Il Perito ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
Art 4 – Correttezza
4.1 Il Perito rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.
4.2 Il Perito sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali svolte da altri professionisti.
4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento del Perito che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività professionale o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dal Perito deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
4.5 Il Perito non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
Art 5 – Legalità
5.1 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.
Art. 6 – Obbligo di Formazione
6.1 Il Perito deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.
6.2 Il Perito deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie stabilite dalla commissione esaminatrice durante la prova di idoneità
6.3 Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.
6.4 Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.”
Art. 7 – Assicurazione professionale
7.1 Nei casi previsti dalla legge Il Perito, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
7.2 Il Perito, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.
Art. 8 – Rapporti con le Parti
8.1 Il Perito deve sempre operare nel legittimo interesse di tutte le parti coinvolte, svolgendo la perizia con la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
Art. 9 – Incarichi e compensi
9.1 Il Perito al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.
9.2 Il Perito è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.
9.3 Il Perito non può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito o ad importi inferiori alla parcella minima salvo solo in i casi particolari e quando sussistano valide motivazioni
9.4 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente.
9.5 Consap che detiene il ruolo dei periti stabilisce un tariffario minimo da aggiornare annualmente in considerazione all’andamento Istat
9.6 Nel caso il danneggiato non accetti la valutazione del danno deve poter incaricare un altro perito iscritto al ruolo e la parcella deve essere posta a carico del responsabile del sinistro. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro la cui parcella è posta a carico della parte soccombente o decisa in accordo tra le parti.
Art. 10 – Svolgimento delle prestazioni
10.1 L’incarico professionale deve essere svolto, tenendo conto degli interessi delle parti, con trasparenza, correttezza e diligenza..
10.2 Il Perito deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.
10.3 Il Perito deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.
10.4 Il perito è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
10.5 Il perito è tenuto a consegnare alle parti i documenti ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando le parti ne facciano richiesta.
10.6 Il perito è tenuto a consegnare una copia del mandato professionale ricevuto al danneggiato/assicurato che ne faccia richiesta.
10.7 Il perito è tenuto ad identificarsi tramite il tesserino di cui all’art. 3
Art. 11 – Rapporti con colleghi e altri professionisti
11.1 Il perito deve improntare i rapporti professionali con i colleghi o altri professionisti con la massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.
11.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.
11.3 Il perito deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
11.4 Il perito non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro perito o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
11.5 Il perito sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
11.6 Il perito collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.
Art. 12 – Rapporti con collaboratori
12.1 Il perito nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
12.2 Il perito deve improntare il rapporto con i tirocinanti con la massima chiarezza e trasparenza.
12.3 Nei rapporti con i tirocinanti, Il perito è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.
Art. 13 – Concorrenza
13.1 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, Il perito potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.
Art 14 – Attività in forma associativa o societaria
14.1 Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente.
14.2 I Periti che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della collaborazione, e devono risultare nell’elaborato peritale.
14.3 Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto il Perito a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
14.4 La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato del Perito nei confronti della committenza e delle parti in causa.. Del comportamento del Perito nell’ambito dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente il Perito che ha commesso il fatto specifico.
Art. 15 – Rapporti con Consap
15.1 L’appartenenza del Perito al Ruolo professionale comporta il dovere di collaborare con CONSAP. Ogni perito ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio CONSAP , di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
15.2 Il perito deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti della tenuta del Ruolo.. Dal canto suo CONSAP deve rendere pubblico nella scheda del perito consultabile tramite internet la regolarità del contributo annuale.
15.3 Il perito si adegua alle deliberazioni del Collegio di garanzia, se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.
Art. 16 – Incompatibilità
16.1 Il perito non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
16.2 Il perito non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
Art. 17 – Responsabilità disciplinare
17.1 La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e alla deontologia costituiscono illeciti. Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni espressamente previste nell’art 20 del presente codice.
Art. 18 – Potestà disciplinare
18.1 Spetta alla Consap la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa sentito il parere del Collegio di Garanzia..
18.2 Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del perito sottoposto a procedura di indaginel’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
18,3 La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento del l’incolpatoperito sottoposto a procedura di indagine, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
Art. 19 – Sanzioni
19.1. Le sanzioni disciplinari sono:
- a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
- b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
- c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Ruolo, è inflitta per violazioni molto gravi e dopo cinque avvertimenti non giustificati.
19.2 Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
- a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
- b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
- d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 7 – (Obblighi del perito e del tirocinante)
1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di due tirocinanti.
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 9 – (Prova di idoneità) MODIFICA DA FARE CANNELLINI
- 3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno
Art. 10 – (Commissione esaminatrice)
- c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo, un perito con almeno 15 anni di iscrizione al Ruolo. Il Collegio di garanzia nomina un altro componente a rotazione con la stessa esperienza.
- La commissione esaminatrice, in totale autonomia, dovrà scegliere 3 delle materie obbligatorie per il raggiungimento dei crediti formativi come stabilito nell’art 6 del codice deontologico professionale.
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
nessuna modifica
Titolo V – VERIFICHE
nessuna modifica
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19 – (Sanzioni disciplinari)
1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice deontologico professionale dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.
2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
nessuna modifica
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
nessuna modifica
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