(Il giorno 10/5/2023 le sette associazioni peritali riunite si sono incontrate con i funzionari di CONSAP dedicati alla gestione del Ruolo Periti Assicurativi. E’ stato presentato il seguente documento frutto di numerose riunioni in videoconferenza che è stato recepito da Consap che ha promesso un comunicato a commento di quanto esposto ed ha dato appuntamento per la prossima seduta a settembre)
I N D I C E
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Definizioni) Proposta di modifica
Art. 2 (Ambito di applicazione) Proposta di modifica
Art. 3 (Ruolo dei periti assicurativi) Proposta di modifica
Art. 5 (Regole di comportamento dei periti) Proposta di sostituire con “Codice deontologico professionale “
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità) Suggerimento
Art. 9 (Prova di idoneità) Suggerimento
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
(Definizioni)
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)“attività peritale”: l’attività professionale volta all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
d) “perito”: il perito assicurativo – iscritto al Ruolo – che svolge l’attività di cui alla lettera a);
e) “Ruolo”: il Ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
f) “IVASS” (già Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
g) “responsabile del procedimento”: il Titolare del Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
h) “Servizio competente”: il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come pubblicato nel sito internet CONSAP.
PROPOSTE DI MODIFICHE
i) “Mandante” il soggetto che affida un mandato al perito per svolgere l’attività professionale.
l)” Le Parti” ciascuna delle persone fisiche e giuridiche (o gruppi di persone) che sono coinvolte e oggetto del mandato’
m) “Accertamento” Ispezione fotografica e verifica “de visu” dei danni eseguita dal perito iscritto al ruolo secondo art. 156 comma 1 e 2 CdA e non da soggetti terzi.
n) “CFP” Crediti Formativi Professionali per ogni credito equivale ad 1 ora di attività formativa.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
- CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente articolo 1, lettera a).
- L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 156 comma 2 del Codice. Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta nell’ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
- In caso di delega dell’incarico, è necessario che il perito delegante ottenga l’accettazione della delega da parte del soggetto committente.
PROPOSTE DI MODIFICHE
2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3. Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta direttamente dalla compagnia assicurativa come previsto dall’art. 156 comma 2, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
4.L’incarico professionale dalle imprese assicurative non può essere conferito sotto forma associativa o societaria, ma deve essere conferito esclusivamente al perito iscritto al ruolo come persona fisica. Gli incaricati professionisti potranno svolgere la loro attività anche all’interno di strutture societarie, restando però gli unici riferimenti per la loro mandante.
Art. 3 (Ruolo dei periti assicurativi)
- Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l’attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.
- Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC
3. CONSAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 18.
4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, http://www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.
PROPOSTE DI MODIFICHE
Integrazione comma 2: CONSAP rilascia un tesserino ed un timbro per ogni iscritto al Ruolo che riporta le seguenti informazioni:
i) cognome e nome, codice fiscale, numero ruolo e foto identificativa.
l) aggiornamenti professionale riconosciuto
Art. 5 (Regole di comportamento dei periti)
PROPOSTE DI SOSTITUZIONE
Art. 5 con “Codice deontologico professionale”
Comma 1 – Oggetto
1.1 Il presente codice disciplina le norme deontologiche essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale di tutti i periti assicurativi iscritti al Ruolo secondo l’art 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Comma 2 – Principi Generali
2.1 L’attività del Perito è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, chiunque eserciti è tenuto costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.
2.2 Tutti gli iscritti sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario del Perito svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale.
Comma 3 – Doveri del Perito
3.1 Il Perito sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
3.2 Il Perito accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
3.3 Il Perito deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
3.4 Il Perito ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
Comma 4 – Correttezza
4.1 Il Perito rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.
4.2 Il Perito sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali svolte da altri professionisti.
4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento del Perito che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività professionale o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dal Perito deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
4.5 Il Perito non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
Comma 5 – Legalità
5.1 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.
Comma 6 – Obbligo di Formazione/Aggiornamento
6.1 Il Perito deve obbligatoriamente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.
6.2 Il Perito deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CFP, di cui 9 CFP nelle materie obbligatorie stabilite dalla commissione esaminatrice durante la prova di idoneità.
6.3 Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi Professionali, di cui n. 3 Crediti Formativi Professionali nelle materie obbligatorie.
6.4 Il numero di Crediti Formativi Professionali conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi Professionali da conseguire nel triennio.”
Comma 7 – Rapporti con le Parti
7.1 Il Perito deve sempre operare nel legittimo interesse di tutte le parti coinvolte, svolgendo la perizia con la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
Comma 8 – Incarichi e compensi
8.1 Il Perito al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.
8.2 Il Perito è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.
8.3 Il Perito non può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito o ad importi inferiori alla parcella minima salvo solo in i casi particolari e quando sussistano valide motivazioni.
8.4 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente.
8.5 Consap che detiene il ruolo dei periti, stabilisce un tariffario minimo da aggiornare annualmente in considerazione all’andamento Istat.
Comma 9 – Svolgimento delle prestazioni
9.1 L’incarico professionale deve essere svolto, tenendo conto degli interessi delle parti, con trasparenza, correttezza e diligenza.
9.2 Il Perito deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.
9.3 Il Perito deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.
9.4 Il perito è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
9.5 Il perito è tenuto a consegnare alle parti i documenti ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando le parti ne facciano richiesta.
9.6 Il perito è tenuto ad identificarsi tramite il tesserino di cui all’art. 3, ed è tenuto a consegnare una copia del mandato professionale ricevuto al danneggiato/assicurato che ne faccia richiesta.
Comma 10 – Rapporti con colleghi e altri professionisti
10.1 Il perito deve improntare i rapporti professionali con i colleghi o altri professionisti con la massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.
10.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.
10.3 Il perito deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
10.4 Il perito non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro perito o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
10.5 Il perito sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
10.6 Il perito collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.
Comma 11 – Rapporti con collaboratori
11.1 Il perito nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
11.2 Il perito deve improntare il rapporto con i tirocinanti con la massima chiarezza e trasparenza.
11.3 Nei rapporti con i tirocinanti, Il perito è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.
Comma 12 – Concorrenza
12.1 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. Il perito potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.
Comma 13 – Attività in forma associativa o societaria
13.1 Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente.
13.2 I Periti che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della collaborazione, e devono risultare nell’elaborato peritale.
13.3 Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto il Perito a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
13.4 La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato del Perito nei confronti della committenza e delle parti in causa. Del comportamento del Perito nell’ambito dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente il Perito che ha commesso il fatto specifico.
Comma 14 – Rapporti con Consap
14.1 L’appartenenza del Perito al Ruolo professionale comporta il dovere di collaborare con CONSAP. Ogni perito ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio CONSAP, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
14.2 Il perito deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti della tenuta del Ruolo.
14.3 Il perito si adegua alle deliberazioni del Collegio di garanzia, se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.
Comma 15 – Incompatibilità
15.1 Il perito non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
15.2 Il perito non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
Comma 16 – Responsabilità disciplinare
16.1 La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e alla deontologia costituiscono illeciti. Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni espressamente previste dal comma 18 del presente codice.
Comma 17 – Potestà disciplinare
17.1 Spetta alla Consap la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
17.2 Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del perito sottoposto a procedura di indagine; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
17.3 La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento del perito sottoposto a procedura di indagine, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
Comma 18 – Sanzioni
- Le sanzioni disciplinari sono:
a) Richiamo: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
c) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Ruolo, è inflitta per violazioni molto gravi e dopo cinque richiami non giustificati.
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
SUGGERIMENTO
Le associazioni suggeriscono il ripristino all’esame orale.
Art. 9 (Prova di idoneità)
SUGGERIMENTO
Pubblicazione delle risposte corrette dopo l’esito dell’esame.
Roma 10/05/2023

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