Come si corrompe un ufficio del Giudice di Pace

Capretti, visite mediche, tamponi covid, casse di vino, buoni carburante, mazzette,  in cambio dell’assegnazione di consulenze: 15 le misure giudiziarie. Dove? A Sant’ Anastasia, Napoli.

Mazzette in denaro ma anche capretti appena macellati, casse di vino, pizze, buoni carburante, tamponi Covid, visite mediche e consulenze legali gratuite, ristrutturazioni di appartamenti: sono i corrispettivi che cancellieri e operatori giudiziari ricevevano per garantire l’affidamento di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio a medici, geometri e periti.

Il gip di Nola (Napoli) ha ordinato gli arresti domiciliati per tre cancellieri e tre avvocati; mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del giudice di pace di Sant’Anastasia e il divieto di dimora nel comune per otto professionisti.
Corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio. Sono quindici le persone indagate a vario titolo in un’inchiesta della procura di Nola (Napoli) che vede coinvolti cancellieri, operatori giudiziari, avvocati, medici e altri professionisti. Il gip di Nola ha ordinato gli arresti domiciliati per tre cancellieri e tre avvocati; mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del giudice di pace di Sant’Anastasia e il divieto di dimora nel medesimo Comune per otto professionisti (medici, geometri e periti assicurativi).Dalle indagini, che sono state condotte dai finanzieri di Napoli e ai carabinieri del Nucleo antifalsificazione monetaria di Roma, è emersa una “prassi costante e consolidata di gestione illecita degli affari penali presso l’Ufficio del giudice di pace di Sant’Anastasia con riferimento, in particolare, all’assegnazione delle consulenze tecniche d’ufficio (ctu). Cancellieri ed operatori giudiziari erano soliti garantire l’affidamento di incarichi di ctu a medici, geometri e periti assicurativi compiacenti, dietro ricompensa di denaro contante e utilità varie, quali visite mediche gratuite e tamponi covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione, generi alimentari vari; il tutto accadeva all’interno dell’Ufficio Giudiziario e presso il domicilio degli impiegati indagati”.

Secondo gli inquirenti “il sistema così realizzato, impenetrabile ai professionisti non conosciuti dai dipendenti pubblici in servizio presso l’Ufficio del giudice di pace di Sant’Anastasia, avrebbe consentito ai consulenti infedeli di eseguire prestazioni pagate con denaro pubblico. Il meccanismo fraudolento ricostruito dalle Fiamme Gialle è risultato così disinvolto che in un’occasione sarebbe stata persino documentata l’assegnazione di una consulenza per un incidente stradale a un geometra privo dei relativi titoli abilitativi. Il sistema illecito si è esteso anche ad alcuni avvocati legati da rapporti di stretta amicizia con i dipendenti pubblici i quali, dietro erogazione di periodiche utilità, si garantivano libero accesso agli Uffici e, in maniera indisturbata, sottraevano documentazione da fascicoli e, sempre con la compiacenza di cancellieri e operatori giudiziari, ottenevano l’anticipazione della pubblicazione delle sentenze alterando il normale ordine cronologico. Infine, nello stesso contesto investigativo, il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma ha anche accertato l’utilizzo di valori bollati contraffatti da parte di due avvocati”.

Sorgente: Visite mediche, tamponi Covid e buoni carburante in cambio dell’assegnazione di consulenze: 15 misure – Il Fatto Quotidiano

Ecco i nomi:

Altavilla Giovanni di Acerra (operatore giudiziario)
Marino Vincenzo di Marigliano (Direttore Amministrativo Giudice di Pace) Stefanile Rosanna Carmela residente a Nola (operatore giudiziario in pensione)
Tortora Rosanna Casamarciano
Perna Francesco di San Sebastiano al Vesuvio (fisiatra)
Romano Massimo di Ottaviano  (medico/nefrologo)
Coppola Giuseppina di Somma Vesuviana (medico)
Cutolo Michele residente ad Ottaviano (medico)
Tramontano Francesco  residente a Marigliano
Cozzolino Andrea  residente a Ercolano
Boccia Giovanni  residente a San Giuseppe (medico)
Chiricolo Pasquale residente a Cicciano
Demitry Senofonte residente a Somma Vesuviana
Aliperta Mario residente a Somma Vesuviana (avvocato)
Del Prete Mario residente a Volla (avvocato)

TRIBUNALE DI UDINE: Avviso di richieste di liquidazione on line

Fai clic per accedere a avvio-richieste-di-liquidazioni-on-line.pdf

Riceviamo e pubblichiamo:

———- Forwarded message ———
Da: Tribunale di Udine <tribunale.udine@giustizia.it>
Date: mer 28 apr 2021 alle ore 11:07
Subject: Avvio richieste di liquidazioni on line.
To: AGRONOMI E FORESTALI UD <ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it>, ARCHITETTI ORDINE <architetti@udine.archiworld.it>, BIOLOGI <protocollo@peconb.it>, C.C.I.A.A. Ruoli Vari <registro.imprese@ud.camcom.it>, CHIMICI <ordine.fvg@chimici.org>, COLLEGIO TSRM Tecnici Sanitari Radiologia Medica <friuliveneziagiulia@tsm.org>, COMMERCIALISTI UDINE <segreteria@odcecud.it>, CONSULENTI LAVORO UD <cpo.udine@consulentidellavoro.it>, ERGONOMIA <pierluigi.esposito@uniud.it>, FARMACISTI UD <segreteria@ordinefarmacistiud.it>, <segreteria@collegio.geometri.ud.it>, INGEGNERI UD <segreteria@ordineingegneri.ud.it>, IPASVI UDINE INFERMIERI <info@opiudine.it>, MEDICI UD <info@omceoudine.it>, ORDINE DEI VETERINARI DI UDINE <info@veterinari.udine.it>, OSTETRICI <segreteria@collegioostetricheud.pn.it>, PEDAGOGISTI <friuli@anpe.it>, PERITI AGRARI UD <info@peritiagrari.ud.it>, PERITI ASSICURATIVI <info@apaid.it>, PERITI INDUSTRIALI UD <info@periti-industriali.udine.it>, PROMOTORI FINANZIARI <albo.roma@organismocf.it>, PROPRIETA’ INDUSTRIALI <consiglio@ordine-brevetti.it>, PSICOTERAPEUTI <segreteria@ordinepsicologifvg.it>, TECNICI PUBBLICITARI <tp@associazione-tp.it>, TECNOLOGI ALIMENTARI <info@tecnologialimentari.it>

Avvio richieste di liquidazioni on line

Il CTU non invia la bozza della perizia ai consulenti di parte: conseguenze e rimedi

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 21984/2018 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dal mancato invio da parte del CTU della bozza della relazione peritale ai consulenti delle parti.

Il caso: D.P. propone ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che ha rigettato il ricorso ex art. 445 c.p.c., comma 6 proposto per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all’assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13.

In via pregiudiziale, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., nonchè in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c..:

– il Tribunale erroneamente non aveva rilevato la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per mancato rispetto dei termini dell’art. 195 c.p.c., determinata dal fatto che il c.t.u. non aveva mai inoltrato alle parti la bozza dell’elaborato ed aveva depositato direttamente nel fascicolo informatico la consulenza in data 9/6/2015, oltre la scadenza dei termini per il deposito;

– la nullità era stata fatta valere nel primo atto difensivo successivo la scadenza del termine, rappresentato dal ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.

La Corte di Cassazione ritiene fondata la doglianza e sul punto ribadisce quanto segue:

a) l’art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito dal comma 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta;

b) l’obiettivo è quello di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’ elaborazione dei risultati dell’indagine peritale, prima che gli esiti dell’indagine stessa vengano sottoposti al vaglio del giudice;

c) l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un’ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c.;

d) tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito;

e) la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all’esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell’art. 196 c.p.c., cioè valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.

Avv. Anna Andreani

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI – Lavoro Ordinanza n. 21984 del 11/09/2018

© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Il CTU non invia la bozza della perizia ai consulenti di parte: conseguenze e rimedi

COMPENSI C.T.U.: INSUSSISTENZA DEL DIRITTO AL COMPENSO PER NULLITÀ DELLA RELAZIONE PERITALE

  In tema di compensi dei Consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’insussistenza del diritto al compenso per la nullità della relazione peritale ed all’ambito della valutazione del giudice del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.

Con riferimento ai compensi del C.T.U., l’Ord. C. Cass. civ. 25/09/2018, n. 22725, precisa che il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso non sussiste nei casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo.

In proposito, la Suprema Corte ricorda che, secondo costante giurisprudenza, compete in via esclusiva al giudice di merito il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta dal C.T.U., idonea a determinare l’insussistenza del diritto al compenso di quest’ultimo.

Inoltre, nell’ambito del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., secondo la disciplina recata dal D.P.R. 115/2002, art. 170, non possono proporsi questioni relative all’utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

FONTE

CONSAP e le associazioni di categoria contestano l’istanza di cancellazione dei Periti Assicurativi dall’Albo dei CTU pervenuta presso i Tribunali di Napoli e Napoli Nord.

Nel marzo scorso, venuti a conoscenza che, presso i due Tribunali di Napoli, si sarebbero tenute delle riunioni su alcuni aspetti legati alla Consulenza Tecnica d’Ufficio esercitata dai Periti Assicurativi, AICIS aveva chiesto udienza ai presidenti dott.ssa Elisabetta Garzo e dott. Ettore Ferrara, cui entrambi hanno dato riscontro, fissandoci un incontro.

Ieri si è svolto il primo dei programmati incontri, al quale ha partecipato, dietro esplicita richiesta di AICIS, anche CONSAP.

In tale contesto, il Comitato per la composizione dell’Albo dei CTU del Tribunale di Napoli Nord ha regolarmente ammesso le istanze di iscrizione pervenute da alcuni colleghi Periti Assicurativi e, con il Presidente Delegato, è stata chiarita e verbalizzata l’iscrivibilità del Perito Assicurativo. 

Presenti anche i rappresentanti di altre organizzazioni peritali con le quali si è verificata l’unità di intenti e di argomentazioni. A tal proposito, si ringraziano i colleghi insieme alla rappresentante CONSAP, alla quale va rivolto un particolare plauso per l’impegno profuso nel corso dell’incontro. 

FONTE: Aicis Notizie

I periti assicurativi esclusi dall’albo dei Ctu

legislatore  La sentenza del Tar Lazio

Bloccato il ruolo dei periti assicurativi dall’albo dei Ctu (consulenti tecnici di ufficio). A dirlo il Tar del Lazio che in una sentenza (9947/15) ha accolto il ricorso promosso dal Collegio dei periti industriali di Frosinone con l’intervento ad adiuvandum dello stesso Consiglio nazionale di categoria e del Consiglio nazionale degli ingegneri, implicitamente affermando (come prevede la legge) che in quell’elenco possono essere inseriti solo i professionisti iscritti a un ordine o un collegio professionale. La vicenda prende le mosse da un reclamo proposto dai periti industriali di Frosinone contro il presidente del tribunale di Cassino che, secondo i ricorrenti, aveva permesso l’iscrizione di sei periti assicurativi all’Albo dei Ctu senza che questi fossero in possesso dei requisiti previsti dalla legge, cioè l’iscrizione a un ordine o collegio professionale. In sostanza per il tribunale in questione era sufficiente far parte del ruolo nazionale dei periti assicurativi, istituito con la legge n. 166/92 e recepito dal dlgs 209/2005. Dopo aver presentato reclamo davanti alla Corte d’appello di Roma, che ha confermato la decisione del tribunale di Cassino, i periti industriali di Frosinone decidono di andare però davanti al giudice amministrativo. Secondo il tribunale capitolino «la decisione di non espungere dall’albo dei Ctu di Cassino i periti assicurativi è stata assunta da un collegio illegittimamente composto, attesa la presenza nello stesso di un rappresentante dell’Isvap».

Secondo la legge, infatti, l’albo dei Ctu è formato da un comitato, chiamato a decidere sui titoli e i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, costituito dal presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica, da un professionista designato dall’ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi ne richiede l’iscrizione e da un rappresentante della camera di commercio nel caso di periti estimatori. Nel caso specifico la convocazione era stata estesa anche ad un rappresentante designato dall’Isvap la cui presenza per il Tar è illegittima. E, seppure non ha un’influenza concreta, è sufficiente la mera presenza all’interno del comitato per invalidare l’intero processo decisionale. La conseguenza diretta è che i periti assicurativi non possono essere assimilati agli iscritti a un ordine o collegio professionale, i cui rappresentanti sono gli unici soggetti individuati dalla legge e legittimati a partecipare alle adunanze del comitato. Viene quindi ribadito, hanno affermato i consigli nazionali di periti industriali e ingegneri, «il ruolo degli ordini professionali, istituiti per legge come rappresentanti di una data categoria, contro i tentativi di ridimensionarne la funzione, o di confonderli con altri organismi, privi di rappresentanza degli iscritti».

(di Benedetta Pacelli – ItaliaOggi)

QUANTO VALE LA PARCELLA DEL CTU

gazzetta      Decreto 30 maggio 2002 – Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.

30 maggio 2002

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002 )

Il Ministro della Giustizia

di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

(Art. 1 /16 altre merceologie)

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all’11,2741%;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall’1,4053% al 2,8106%;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all’1,8790%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all’entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l’onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Riteniamo che tali importi debbano essere adeguati secondo l’indice ISTAT dalla data del decreto sino a quella della liquidazione. Pertanto dall’importo emergente dalle tabelle presenti nel decreto (una per attività) vanno adeguati così:  http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/ (sempre al mese precedente)

Oltre a quanto sopra possono essere richieste le spese e le prestazioni di terzi.

APP per calcolare le parcelle: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/utility.php?ut=calcolo-compenso-onorario-ctu-liquidazione-tariffe&palette=celeste

PERIZIA ALLUVIONE GENOVA DEL COLLEGA TESSADRI. Il modello “non Ania”

perizia alluvione tessadri

 

Abitualmente compiliamo le perizie sul modello ANIA per le compagnie di assicurazioni o per le società abituate a leggerle. Ma per i privati o le aziende che non hanno dimestichezza con le quantificazioni con sigle e cifre incomprensibili ai più come SR 1,25 LA 2,5 VE 3,5 ME 1,05 MUC 50,  come dobbiamo relazionare?

Il collega Periti Industriale e Perito Assicurativo Domenico Tessadri, CTU del Tribunale di Genova, riferimento per i colleghi più giovani che a lui si rivolgono per aiuti e suggerimenti tecnici, ci ha fornito la perizia allegata. E’ inerente alla recente alluvione di Genova ed è un esempio di modello al quale attenersi per le relazioni non assicurative. In formato modificabile ce l’ha gentilmente donata da usare come “modello NON ANIA” di relazione di perizia auto.

Clicca QUI o sull’immagine per scaricare il modello di relazione in formato modificabile (.doc)

perizia alluvione tessadri

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
mockup

e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

registrazione-altre-categorie-periti-auto

IL CANTO DEL CIGNO DI UN PERITO

DA: Marco Liberatori <info@studioliberatori.com>,

A: info@peritiauto.it

DATA: 10/3/14 10:20

Salve Roberto,

Ti invio quanto in allegato, potresti pubblicarlo sul Tuo giornale?

Eventualmente fammi sapere, grazie e a presto sentirsi.

Un caro saluto.

Marco

Screenshot 2014-03-25 18.22.56 Comunic informativa

Cassazione: le spese per le consulenze tecniche (d’ufficio e di parte) gravano sul soccombente

 

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014. Principio generale di ogni provvedimento giudiziale – salvo i casi stabiliti dalla legge – è che ogni atto deve essere motivato. Il giudice di legittimità – oltre che al giudice del merito – può infatti procedere ad un controllo sulla logicità e la ragionevolezza della motivazione, individuando altresì i casi in cui la stessa sia del tutto carente. E’ ciò che ha fatto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, riguardante impugnazione di sentenza resa dal giudice del merito in esito a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare.

Secondo giurisprudenza costante, le spese per il c.t.u.rientrano “tra quelle al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa”. Non si capisce quindi come abbia potuto il giudice dell’opposizione, in fase di merito, pur accogliendo parzialmente l’opposizione e condannando di conseguenza il creditore procedente alla rifusione delle spese processuali, porre provvisoriamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d’ufficio. Va cassata la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia del giudice del merito, relativamente alla liquidazione delle spese di c.t.u. e consulenza di parte (poiché anche di queste spese la parte vittoriosa ha diritto al rimborso, stante la sua natura di allegazione difensiva tecnica). La mancata motivazione della liquidazione provvisoria a carico di entrambe le parti contrasta con il principio generale della soccombenza, relativamente al pagamento delle spese di lite.

Vai al testo della sentenza 1771/2014

Il Consulente tecnico d’ufficio: Consulenze tecniche, accertamenti

foto Notizia

17/01/2014 – Il corso si propone come guida per i professionisti che intendono occuparsi di perizie e consulenza tecnica giudiziaria specialmente in campo immobiliare. La consulenza d’ufficio sugli immobili è un particolare settore professionale che sta assumendo negli ultimi tempi un crescente rilievo parallelamente al notorio incremento del contenzioso civile e amministrativo.

Dopo avere affrontato le principali questioni di interesse generale (da come si ottiene l’iscrizione all’albo presso il Tribunale fino alla descrizione dei diversi ruoli che il consulente tecnico può generalmente assumere nelle procedure di giustizia), il corso dispiega i fondamenti di alcune materie base (catasto, estimo, urbanistica, tariffa professionale) la cui conoscenza è indispensabile per un corretto svolgimento dell’attività peritale.

Ampia parte è dedicata al laboratorio pratico in cui saranno trattati casi di studio (Stima del valore venale di un immobile, Stima del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, Stima del valore del diritto di uso e abitazione, Stima dei danni, …) ed esempi pratici di redazione atti ed elaborati (Istanza per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, Istanza di accesso agli atti presso una P.A., Istanza di autorizzazione a richiedere l’assistenza della forza pubblica e di personale specializzato, …).

Il corso si concluderà con un’analisi normativa e giurisprudenziale in tema di CTU e con un test di comprensione finale al quale seguirà dibattito con in partecipanti.

Docente
Massimo Aleo, architetto, si occupa da oltre due decenni di questioni territoriali ne rapporto con la P.A.. Esperto giudiziario e di governance dei sistemi locali, è autore di numerosi lavori, consulenza e pubblicazioni specialistiche.

Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili, periti agrari, agrotecnici) che desiderano approfondire il tema delle consulenze tecniche ed in particolare le consulenze tecniche, accertamenti e perizie sugli immobili.

Contenuti
– Il Ruolo dei consulenti e dei periti come ausiliari dell’autorità giudiziaria
– L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
– L’incarico di CTU nell’accertamento tecnico preventivo
– L’incarico di CTU nelle esecuzioni immobiliari
– L’incarico di CTU nella procedura fallimentare
– L’incarico di CTU nel rito amministrativo
– Il Consulente Tecnico di parte
– L’incarico di ausiliario dell’ufficiale giudiziario
– L’incarico di perito nel rito penale
– I dati identificativi degli immobili
– Cenni di Estimo
– Elementi di urbanistica
– Tariffe e compensi
– Modelli di perizie svolte
– Formulario
– Appendice normativa
– Giurisprudenza

Attestato e crediti formativi Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l’apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l’intero contenuto del corso fruito. È previsto l’attestato di formazione rilasciato da GRAFILL Formazione tecnica.
Ai fini della formazione continua per la professione dei Geometri è stata chiesta richiesta la valutazione preventiva del percorso formativo ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali.

Durata
33 ore

Modalità
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[Riproduzione riservata]

Perito Assicurativo Ramo Auto – CTP – AREZZO

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Come si diventa Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice

COSA E’
Presso ogni Tribunale e’ istituito un albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice puo’ affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.

L’albo e’ tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali.

Il Presidente del Tribunale esercita l’attivita’ di vigilanza e puo’ promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.

CHI PUO’ RICHIEDERLO
Possono essere iscritti all’Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
L’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice puo’ essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale o alla Camera di Commercio, l’indicazione della Categoria e della (o delle) specialita’ prescelte. Per le categorie non previste dagli albi professionali e’ necessaria la previa iscrizione nell’albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio. I documenti da presentare sono:

1) domanda di iscrizione all’Albo, in bollo da € 16,00, con indicazione specifica delle materie richieste;
2) fotocopia del documento di identita’ e del codice fiscale;
3) curriculum vitae firmato (con l’indicazione della propria mail/posta elettronica certificata (PEC));
4) titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attivita’ professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).

DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di apparteneza.
Palazzo di Giustizia
Orario di apertura: dal lunedi’ al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

QUANTO COSTA

– Marca da bollo da € 16,00 da allegare all’istanza di iscrizione

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, e’ dovuto il pagamento dell’importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- tasse di concessione governative.
Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l’effettiva iscrizione all’albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).

TEMPI
Alcuni mesi

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
Si

NOTE
Non e’ possibile essere iscritti all’albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.
Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la cessazione dell’attivita’ professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp. att. del c.p.c., NESSUNO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN PIU’ DI UN ALBO C.T.U.

Autore: Enrico Lanfossi – Milano – Varese – Lombardia
info@ilportaledelctu.it

Incidenti, per diventare consulenti del giudice servirà un patentino

Incidenti, per diventare consulenti del giudice servirà un patentino

Certificazione di qualità dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali attraverso il rilascio di un apposito patentino rilasciato dal ministero

Certificazione di qualità dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali attraverso il rilascio di un apposito patentino rilasciato dal ministero

Il nuovo progetto di norma Uni sulla qualificazione dei tecnici è arrivato alla fase di inchiesta pubblica preliminare, ma ha già incassato il consenso da parte delle varie componenti interne.

La futura norma serve a completare il quadro di riferimento dell’infortunistica stradale, e a uniformare, a livello nazionale, le modalità di rilievo degli incidenti stradali, dopo la recente pubblicazione della Uni 11472 sulle modalità di esecuzione degli incidenti.
Il documento “Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali” infatti revisiona e aggiorna nei contenuti la precedente norma Uni 11294 del 2008 e fissa procedure standard per effettuare i rilievi, oltre a dettare le competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano la ricostruzione degli incidenti stradali, delle cause tecniche che li hanno determinati e dei comportamenti delle persone coinvolte nell’evento.
L’obiettivo è districare la giungla delle diverse metodologie di rilevazioni, che poi alimenta controversie e speculazioni, sulla pelle dei consumatori, degli automobilisti, e dei parenti delle vittime della strada.

E’ nata proprio dal mondo delle professioni regolamentate e dalle associazioni dei familiari delle vittime della strada la spinta ad una revisione della norma: “È attraverso l’esame dei rilievi – si legge nella Uni 11472 – che si possono accertare le cause che hanno prodotto un incidente, risalire ai comportamenti dei protagonisti, stabilire se, e in quale misura, questi siano stati causa (o concausa) dell’evento. È importante per chi effettua i rilievi raccogliere, nella maniera più accurata e completa possibile, gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento. La presente norma illustra le fasi e le operazioni necessarie per l’esecuzione del rilievo attraverso modalità che garantiscano l’acquisizione di tutti gli elementi da utilizzare nella successiva ricostruzione di incidenti stradali“.

La maggiore novità introdotta dalla Uni 11472 stabilisce che, per una corretta riproduzione della dinamica del sinistro, i rilievi dovranno riferirsi alla segnaletica stradale esistente e non ai precedenti e tradizionali capisaldi, come edifici, alberi o altri manufatti stradali, partendo dalla posizione dei veicoli incidentati rispetto alla segnaletica orizzontale.
Il progetto di norma attualmente in inchiesta pubblica preliminare fornirà una garanzia in più stabilendo i requisiti che devono avere i tecnici professionisti che effettuano i rilevamenti.
Ora, ha spiegato Dario Vangi, il punto di riferimento del settore che ha contribuito alla nuova proposta, che sarà presentata a breve “inizia un processo di revisione della norma per adeguarsi ai criteri di qualifica di questi professionisti, in base al quadro europeo delle qualifiche sull’apprendimento permanente che specifica a quale livello devono essere possedute le varie competenze, in base alla classificazione europea di conoscenza, abilità, competenza“.

Con Evu Italia e Asais l’Uni sta ora organizzando un percorso di certificazione di “qualità” su base volontaria: dovrebbe dare garanzia delle qualità della prestazioni di un tecnico inserito in un processo di aggiornamento e formazione professionale permanente, previsto appunto e reso obbligatorio dalla nuova norma. Si tratta di una tutela in più nei confronti dei consumatori anche se non preclude l’accesso ai tecnici non certificati agli elenchi dei ctu dei tribunali. “Tuttavia – ha spiegato Vangi – con successive circolari si farà in modo di incidere sulla formazione degli elenchi“. Dà la garanzia che un tecnico professionale è inserito in un processo di formazione che ne garantisce le prestazioni.
Il passo successivo sarà una sorta di patentino che i tecnici iscritti agli elenchi dei ctu potranno ottenere dopo aver sostenuto un esame obbligatorio davanti ad una commissione ministeriale: un po’ sulla scia di quanto avviene agli ingegneri per ottenere l’abilitazione a rilasciare la certificazione energetica.

Il ministero ha dimostrato interesse, ha detto Vangi: un decreto ministeriale dovrebbe inserire la novità dell’obbligo del patentino. Ma la strada è in salita.
Intanto l’inchiesta pubblica preliminare terminerà il 28 marzo 2013, data entro la quale è possibile inviare commenti e segnalare il proprio interesse a partecipare ai lavori normativi attraverso le specifiche pagine web sul sito Uni.

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