Lettera dei Periti Assicurativi Riuniti alle Istituzioni Pubbliche

Marzo ha visto la ripresa dei lavori delle sigle riunite delle associazioni di Periti Assicurativi dopo la pausa dovuta al cambio di Governo. Come sapete eravamo andati vicini alla chiusura della proposta di DDL che avrebbe sostituito i Periti Assicurativi con la nuova categoria degli Esperti Danni e Valutazioni. Su quel fronte non siamo ancora ripartiti perché tutti i senatori, a maggioranza 5 Stelle non fanno più parte della commissione alla quale era stato assegnato il fascicolo.

Le ultime riunioni ci hanno visti impegnati per chiedere ad IVAS ed a CONSAP di attivarsi perchè la legge esistente in materia venga rispettata. In particolare per quanto riguarda l’accesso e l’espletamento delle perizie RCA.

Dopo varie riunioni e confronti questo è il documento definitivo inviato e le risposte che abbiamo ricevuto.

LETTERA A DIFESA DEL PERITO associazioni

Ruolo Periti Assicurativi: CONTRIBUTO DI GESTIONE 2022

A. ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2022

Ai sensi dell’art. 337 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i periti assicurativi che si iscrivono nel Ruolo sono tenuti al pagamento di un contributo di gestione, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.Con Decreto Ministeriale del 6.9.2022 il contributo per l’anno 2022 è stato determinato in € 85,00.

Il contributo è dovuto sia dai periti già iscritti nel Ruolo alla data del 30.5.2022, sia da quelli che si iscrivono successivamente a tale data ed entro il 31.12.2022.

Per effettuare il versamento dovrà essere utilizzata la piattaforma PagoPA, tramite la quale ciascun perito potrà scegliere se:

  1. pagare immediatamente on-line con carta di credito/debito, addebito sul conto corrente, altri metodi di pagamento;
  2. generare e scaricare un avviso con il quale effettuare il pagamento successivamente, ad esempio recandosi di persona presso il proprio sportello bancario od un tabaccaio abilitato.


Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di gestione è motivo di cancellazione dal Ruolo e comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.

Le spese per il Patrocinio Stragiudiziale vanno considerate SEMPRE, anche se il danneggiato può agire autonomamente !

    RIBADITO IL CONCETTO:

LE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI VANNO RISARCITE

Il 07/09/2022, un nostro associato (UPIS ndr) segnala in chat l’esistenza di una sentenza interessante per le spese di Patrocinio. L’indomani un altro socio la pubblica, avendola cercata e trovata.

Oggi un altro socio viene compulsato da un avvocato che nell’inviare la stessa sentenza, non ancora letta, scrive: “Sentenza da affiggere alle porte e meditare il giorno e la notte.”

Leggerete nei prossimi giorni tanti commenti di tanti siti specialistici ma, essendoci arrivati quasi subito, vi invito a leggere tutta la Sentenza di Cassazione Civile Sez. III Num. 26368 Anno 2022

Con essa la Suprema Corte di Cassazione, ribaltando i giudizi di primo e secondo grado, ha ribadito alcuni concetti fondamentali in merito al diritto al risarcimento delle spese stragiudiziali per l’assistenza legale sostenute dal danneggiato del sinistro stradale, ovvero:

  • l’assistenza stragiudiziale del legale è necessaria essendo comunque un presupposto sia all’azione legale nonchè avente lo scopo anche di evitare l’azione e raggiungere un accordo; 

“[…] confligge icto oculi con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore al giudizio, imposta nel caso in esame dal d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ovvero (conformemente a una strutturazione incrementata da anni e ormai, in sostanza, generale l’obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi, adeguando il contenzioso alle concrete potenzialità della giurisdizione, la ragionevole durata del processo pubblico.”

  • contrariamente a quanto sostenuto dalle corti di merito, non si può chiedere al danneggiato di effettuare senza l’assistenza di un legale tutte le incombenze previste dal Codice delle Assicurazioni nella fase stragiudiziale, la cui attività professionale non può confluire nelle spese liquidate con il giudizio trattandosi in realtà di danno emergente.

“[…] in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell’articolo 1223 c.c.”

Quanto sopra rafforza quanto argomentato nello Spatium Contradicendi… date uno sguardo !

Ad Maiora

Sorgente: Le spese per il Patrocinio Stragiudiziale vanno considerate SEMPRE, anche se il danneggiato può agire autonomamente !

ndr: UNA PERIZIA DI PARTE E’ ALLA BASE DELL’ ATTIVITÀ’ DI PATROCINIO

Ddl Concorrenza: 161 si, 21 no. CARD per le compagnie estere è LEGGE

Ddl Concorrenza: E’ legge. Nuove regole per spiagge, porti, taxi, gas, concessioni idroelettriche ed altre imprese.

Il provvedimento, legato al PNRR, ha visto lo stralcio della norma sui taxi, mentre l’art. 27 sulla CARD obbligatoria per le imprese estere non è stato stralciato.

Periti assicurativi. Drago (FdI): approvare al Senato legge su equo compenso

Tiziana Drago, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Mi auguro che la proposta di legge di Giorgia  sull’equo compenso sia al più presto esitata in Commissione  al Senato, visto il  già concluso alla Camera. In questo modo sarebbe possibile intervenire, anche indirettamente, per altre categorie di liberi professionisti come i periti assicurativi”.

A dirlo la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago, componente della Commissione  nel corso del convegno “Da perito assicurativo a esperto danni e valutazioni. Confronto sul nuovo ddl”, che inoltre ha aggiunto “sul fronte previdenziale e della Cassa Eppi il  che sto svolgendo in Commissione non ha riscontrato alcuna resistenza”.

Sorgente: Periti assicurativi. Drago (FdI): approvare al Senato legge su equo compenso

Equo compenso, spiraglio per la legge al Senato

Poco fa il confronto nella capigruppo sulla possibilità di inserire la legge a tutela dei professionisti tra i pochi provvedimenti da approvare a Camere sciolte. Decisivo il pressing del sottosegretario Sisto

È un varco che si è aperto grazie all’impegno del sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha seguito fin dall’inizio l’iter in Parlamento per conto dell’esecutivo. Manca ancora un ok definitivo, ma appunto si è aperta una finestra di opportunità.

Nella pre-riunione delle 14, Sisto ha sottoposto a tutte le forze politiche l’ipotesi di preservare il testo sull’equo compenso anche nel regime emergenziale delle Camere sciolte. Pochi minuti dopo i capigruppo si sono riuniti con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Si è stabilito che, per ora, si darà priorità alla conversione dei decreti legge, ma che una nuova riunione della “conferenza”, di qui a una settimana, fisserà il calendario per i ddl. Tra questi, è la linea prevalente fra i gruppi, si valuterà di accludere anche la legge sui professionisti. L’opzione insomma è sul tavolo, seppure in stand by.

Nel caso dell’equo compenso va considerato un aspetto in particolare: il fatto che manchi solo il voto d’Aula. La commissione Giustizia ha licenziato il provvedimento (e dato mandato al relatore, Emanuele Pellegrini della Lega) senza modificare una virgola rispetto all’articolato approvato a Montecitorio nell’ottobre del 2021. Il che vuol dire che con il solo passaggio nell’Aula di Palazzo Madama, la legge andrebbe dritta in Gazzetta ufficiale.

Il “nuovo equo compenso” integra e rafforza i principi della legge approvata 5 anni fa, grazie alla spinta del Consiglio nazionale forense e alla volontà politica dell’allora guardasigilli Andrea Orlando. Rende inequivocabile il riferimento ai parametri ministeriali per il compenso relativo agli incarichi attribuiti a un professionista nel quadro delle convenzioni. Ma di fatto esclude i “liberi accordi” ultraribassisti ogni qual volta vi sia un “committente forte”.

Soprattutto, afferma con chiarezza tali vincoli anche per la Pubblica amministrazione e le partecipate, con due esclusioni di peso: l’Agenzia delle entrate-Riscossione e il settore delle cartolarizzazioni.

Tra le novità rispetto alle norme già in vigore, la più controversa riguarda le sanzioni disciplinari che gli Ordini potranno infliggere agli iscritti qualora questi ultimi accettassero compensi al di sotto dei parametri. Insieme con l’esclusione delle categorie non ordinistiche, proprio questo profilo ha determinato lo scetticismo del Pd, e qualche perplessità anche fra i 5 Stelle. Ma dalle professioni, e dall’avvocatura innanzitutto, la richiesta prevalente è di non sprecare la chance di rafforzare comunque le tutele.

Pesa che il provvedimento abbia come firmatari innanzitutto la leader di FdI Giorgia Meloni, quindi Andrea Mandelli di FI e Jacopo Morrone della Lega. C’è insomma una valenza politica non marginale. Ma che, dal primo confronto di ieri, non sembrerebbe destinata a tagliare le gambe alla legge.

di Errico Novi

Sorgente: https://www.ildubbio.news/2022/07/26/equo-compenso-spiraglio-per-legge-al-senato/

DDL CONCORRENZA CARD OBBLIGATORIA

Lettera aperta dell’avv Giuntini, responsabile uff. legale APAID, al Governo

——– Messaggio originale ——–
Da: Avv. Fabio Giuntini
Data: ven 22 lug 2022, 13:52
A: segreteria.pichetto@mise.gov.itmassimo.greco@mise.gov.itdgmccvnt.segreteria@mise.gov.it
Cc: moretto_s@camera.itsqueri_l@camera.itmicheli_m@camera.itcolla_j@camera.itmorgoni_m@camera.it
Oggetto: DDL CONCORRENZA CARD OBBLIGATORIA

Egregio Onorevoli, ritengo necessario invitarVi ad una riflessione nell’auspicio di evitare di emanare una legge che otterrà l’effetto contrario a quello che dovrebbe essere il suo spirito, ossia aumentare la concorrenza a beneficio dei consumatori e non degli operatori del settore.

Sembra infatti che dal settore assicurativo le maggiori Compagnie, che in Italia detengono circa il 75% del mercato e che quindi operano in regime di oligopolio, abbiano chiesto al legislatore di rendere obbligatoria la CARD anche a quelle Compagnie che aventi sede all’estero ed abilitate ad esercitare in Italia, non hanno aderito alla CARD; ciò sull’assunto che le stesse Compagnie avrebbero la possibilità di vendere le polizze RCA con tariffe più basse di quelle che invece aderiscono alla CARD.  Il ragionamento, quindi, sarebbe che le Compagnie di cui sopra in tal modo subirebbero una concorrenza sleale. Di conseguenza per eliminare tale effetto sembra che abbiano chiesto al legislatore di obbligare anche le altre Compagnie (quelle straniere) ad aderire alla CARD, in modo che anche queste ultime siano costrette ad aumentare le proprie tariffe RCA.

Se tuttavia, infatti, siffatto suggerimento non fosse arrivato da quel settore, non si comprende perché il legislatore abbia pensato di dover inserire tale previsione nel Disegno di Legge concorrenza.

Il paradosso è evidente: tale norma non andrà a beneficio dei consumatori bensì di quelle Compagnie che in tal modo avranno ottenuto di limitare la concorrenza in pieno contrasto con lo spirito della legge sulla concorrenza.

Buon lavoro.

Distinti saluti.

Avv. Fabio Giuntini

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Via A. Rimassa 47/1A

16129-Genova

Tel. 010.860.09.90-010.860.33.41

 

Lunedi il parlamento approverà una legge che farà aumentare l’assicurazione della tua moto

———- Forwarded message ———
Da: Matteo Fossati | Motoplatinum <mfossati@24hassistance.com>
Date: ven 22 lug 2022 alle ore 11:09
Subject: Lunedi il parlamento approverà una legge che farà aumentare l’assicurazione della tua moto
To: <info@apaid.it>

Non leggi bene questa email?
In tutto questo caos politico Lunedi verrà approvato comunque il DDL concorrenza che obbliga (Art. 31) le compagnie straniere ad aderire al risarcimento diretto (CARD).

Dal 01.01.2023 le assicurazioni moto aumenteranno mediamente del 30%, con picchi dell’ 80% al Sud:

  • Fino al 2006 le assicurazioni moto avevano un costo accettabile
  • Poi è arrivato il risarcimento diretto (il cosiddetto CARD) che ha fatto esplodere il costo
  • Questo ha portato con se problemi anche alle vendite delle moto nuove al Sud dove l’assicurazione arrivava a costare 1/3 del valore del veicolo
  • Nel 2010 Confindustria ANCMA (associazione dei costruttori moto) si è accorta di questo ed insieme all’università LUISS ha capito che il risarcimento diretto penalizza gli assicurati a 2 ruote facendogli pagare in media il 30% in più di quello che dovrebbero pagare https://iris.luiss.it/bitstream/11385/174101/1/progetto_motor_online.pdf
  • Poiché la legge non obbligava le compagnie straniere ad aderire al risarcimento diretto nel 2012 abbiamo lanciato Motoplatinum, la prima assicurazione per moto che non aderisce al CARD
  • Negli anni successivi altri assicuratori hanno seguito la stessa idea tra cui Prima Assicurazioni, Wakam e più recentemente WeFox: insieme abbiamo creato una concorrenza che ha fatto abbassare i prezzi per i consumatori

Oggi il 20% di noi motociclisti risparmia perché è assicurato con una polizza che non aderisce al risarcimento diretto!

Questa concorrenza non piaceva a tutti, i prezzi stavano scendendo troppo, ed ecco allora che qualcuno è andato a Roma ed ha fatto inserire un articolo nel disegno di legge sulla concorrenza che impedirà alle compagnie straniere di vendere assicurazioni senza aderire al risarcimento diretto.

Alcuni parlamentari di Forza Italia, Lega, PD e Italia Viva avevano presentato degli emendamenti per consentire di escludere le 2 ruote da questo obbligo, ma il Governo ha detto no e glieli ha fatti ritirare: vedi gli emendamenti.

Vuoi chiedergli di continuare a sostenere le loro proposte per i motociclisti? Puoi scrivere a:

Confindustria ANCMA, Federmoto, Associazioni di consumatori e pure l’ordine degli attuari (quelli che calcolano i prezzi delle assicurazioni) hanno provato a spiegare al Governo che stava facendo una legge contro la concorrenza, non a favore, ma niente da fare!
Lo sapete che le prime 5 compagnie in Italia assicurano il 76,4% dei veicoli? In nessuno dei paesi occidentali evoluti c’è una situazione simile…
Vuoi chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico perché ha chiesto di ritirare gli emendamenti?
Puoi scrivere al Viceministro Gilberto Pichetto Fratin segreteria.pichetto@mise.gov.it
Oppure al dirigente della divisione Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi Massimo Greco massimo.greco@mise.gov.it che risponde a Loredana Gulino dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it.
Fino ad oggi avevamo la possibilità di scegliere (come accade in tutti i paesi europei!!), dal 01.01.2023 questa possibilità ci sarà tolta in nome di una legge sulla concorrenza che è invece un puro atto di protezionismo a favore delle grandi compagnie italiane e contro i consumatori. Se l’intento era quello di fare veramente concorrenza perché il governo ha chiesto di ritirare l’emendamento che proponeva di permettere anche alle compagnie italiane di non aderire al risarcimento diretto?

Non possiamo farci nulla, ma quando tra qualche mese ti incazzerai per l’aumento dell’assicurazione della tua moto riprendi questa email e ricordati come è nata questa fregatura ai danni delle tasche di noi motociclisti. Anzi, rileggila prima di andare a votare tra qualche mese…

Matteo Fossati

Inventore di Motoplatinum

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NDR: Anche delle auto, camion, camper, barche e tutte quelle per le quali l’ RC è obbligatoria. CONDIVIDETE E SCRIVETE!!!

Il DDL 1217 va avanti

  • IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri.  –  Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri.  –  Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il senatore ANASTASI (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1217, preannuncia l’esigenza di apportare ulteriori correzioni al testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 2 marzo scorso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

Fonte: https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/51623_comm.htm

 

DA PERITO ASSICURATIVO A ESPERTO DANNI E VALUTAZIONI. ROMA 23 GIUGNO 2022. FILMATI DELL’EVENTO

Istituzione Albo Esperti danni e valutazioni la nuova figura del Perito Assicurativo,  confronto sui Ddl 1217 e 1666  in discussione al Senato

Il 23 giugno 2022 dalle 10:00 alle 13:00 a Roma alla sala Capranichetta di Piazza Monte Ciborio si è tenuto un congresso straordinario dei Periti Assicurativi. Straordinario perché per la prima volta da quando esiste la figura del Perito Assicurativo sei sigle che rappresentano la quasi totalità della categoria si sono unite per iniziare un percorso condiviso di salvaguardia degli interessi della categoria dei Periti Assicurativi. Erano stati presentati congiuntamente buona parte dei 115 emendamenti  all’esame della 10° Commissione del Senato ed è stato organizzato questo confronto coi Senatori promotori di questo Disegno di Legge.

Ha preso la parola il Senatore Anastasi che ci ha avvisati di quelle che sono le due spade di Damocle che incombono sul DDL:

  1. Siamo a fine legislatura e non è certa la tempistica utile per arrivare alla legge finale;
  2. Gli interessi di quello che ha definito Il comitato di pietra riferendosi ad ANIA ed UNIPOL che vogliono continuare a farsi le perizie da soli e usare di tutto fuorché dei professionisti che possono contribuire a far loro i conti in tasca.

Ha poi preannunciato che si è già rinunciato ad alcune cose che erano previste nel disegno iniziale quali l’assegnazione degli incarichi a rotazione gestiti da CONSAP, cosa che le compagnie non vogliono, o il ricorso anche per RCA all’arbitrato a spese del soccombente. Un accenno sull’intelligenza artificiale per la quantificazione dei danni che è stato ripreso dal nostro presidente.

Ha poi proseguito in videocollegamento la senatrice Drago, che ha ribadito l’iter che sta curando per far confluire i nostri risparmi pensionistici, passati e futuri,  versati a INPS nel Fondo pensione dei Periti Industriali (EPPI)

E’ stato poi il turno del senatore Lorefice che si è soffermato sugli argomenti politici del DDL riprendendo quelli che sono le origini del progetto,

Sono poi intervenuti i rappresentanti delle varie sigle  che sono quelli presenti nella locandina che hanno approfondito gli emendamenti da loro inseriti nel documento congiunto che è stato presentato alla commissione.

Tutto il congresso è stato trasmesso in diretta su YouTube. Purtroppo l’audio ha avuto dei problemi e alcuni interventi ne sono stati penalizzati. Noi abbiamo ripreso direttamente solo gli interventi del nostro presidente, il Perito Auto Roberto Marino  e del segretario del Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti, Gaetano Tappino che ha ribadito l’importanza di avere una quarta subcategoria dell’albo Esperti danni e Valutazioni riservata ai danni nel settore nautica da diporto anch’essa soggetta alla obbligatorietà dell’RCA.

In sintesi il Perito Marino ha sottolineato l’esiguità delle parcelle dei periti che basterebbe assoggettare al valore del danno e non delle spese generali della compagnia per essere digerite facilmente dalle compagnie che non hanno interesse a limitare il costo dei sinistri ma solo delle spese generali, in quanto i loro profitti sono una percentuale del valore complessivo dei danni e del costo delle polizze su questi tarati.

Per l’attribuzione degli incarichi, meglio della CONSAP o dell’arbitrato ventilato potrebbe essere il Collegio dei Periti Esperti in Danni e Valutazioni, ente indispensabile per la gestione e la tutela dell’albo al pari di tutti quelli che esistono per tutte le categorie professionali.

La necessità di periziare tutti i danni anche quelli di importo minimo che sono poi i più frequenti e che quindi incidono significativamente sul totale e quindi sulla determinazione dei prezzi delle polizze.

Anche le parcelle dovrebbero essere stabilite in accordo con il Collegio che ci rappresenta e non dalle compagnie come avviene ora.

Abbiamo confermato l’accoglimento dell’idea della senatrice Drago di dare ad EPPI ed ai Periti Industriali la nostra cassa mutua e previdenza ed abbiamo aggiunto che anche la formazione delle nuove generazioni di periti debbano seguire il percorso dei periti industriali.

Abbiamo ribadito la contrarietà di tutti, dagli agenti di assicurazione ai clienti, dai periti agli avvocati e da tutti gli operatori del settore e dai cittadini con la sola esclusione delle compagnie alla gestione della CARD recentemente resa obbligatoria anche per le compagnie straniere perché erano troppo concorrenziali. Le compagnie hanno accusato le compagnie straniere di concorrenza sleale perché non facendo parte della CARD potevano pagare i danni procurati quello che in effetti valgono e non gonfiati dal sistema CARD. Primo esempio in Italia dove per eliminare la concorrenza sleale si ostacola chi è più economico lavorando bene ed onestamente a favore di che è più costoso.

In conclusione, parere unanime in vista della fine della legislatura, meglio approvare una legge da rivedere che non avere nessuna legge.

TUTTE LE FOTO DELL’EVENTO inviate da: Riccardo Nicotra Catania che ci ha fornito anche i seguenti filmati:

#DDLPeritiAssicurativi

#DDLEspertiDanni

SARA Assicurazioni e la stima dei danni affidata all’intelligenza artificiale ed altre chicche

Michele Grilli Head of Motor Claims spiega quali sono le soluzioni digitali introdotte da Sara Assicurazioni nel processo di stima dei danni.

L’intervento di Grilli descrive un perito che non serve fino a 2.500 euro per “mancanza di necessità dell’intervento“, ben sostituito da un PC  o da un carrozziere e il servizio di authority affidato ai dipendenti o a società che non usano periti. Presenta il “perito fast” che in 48 ore deve tappare le falle del processo e le sue carrozzerie fiduciarie “che offrono i migliori servizi sul mercato“, il “perito che è abilitato alle valutazioni da remoto” ed “Il cliente può fare le foto in modo molto semplice da inviare ad un motore di intelligenza artificiale…e la pratica è pronta per essere liquidata

Così si forma la lobby delle compagnie italiane, sempre più grandi e sempre di meno che non vogliono ingerenze delle compagnie straniere e le hanno obbligate di aderire al clan della CARD. Tante belle cose intanto il risultato è sempre lo stesso, far costare tanto i sinistri. In tutte le aziende il margine di profitto è una percentuale del costo del prodotto o del servizio. Più costa il servizio, che nelle assicurazioni sono i danni, più costa il prodotto finale, la polizza, più alto è il margine.

Volete un esempio. Il ramo incendio fabbricati con il tasso del 0,2% (due per mille), perché il costo della polizza assicurativa casa scoppio incendio è calcolato in base al costo del servizio. Non è un costo elevato perché l’incendio è un evento raro ed i costo totale per le compagnie è basso. Provate a pensare a quei paesi dove gli incendi sono più frequenti ed i pompieri non efficienti come i nostri. Bè i costi sono doppi, così i tassi ma anche i profitti, che sono una percentuale sui prezzi.

Anche di questo si parlerà domani nel congresso di Roma con le rappresentanze dei Periti e del Senato. Quando la legge sarà pronta questo andazzo non sarà più possibile.

baxeico

Cosa pensano di noi i Senatori che hanno presentato il DDL istitutivo dell’Albo Esperti Danni e Valutazioni

Mi sono riletto la presentazione del DDL che ci riguarda da parte dei Senatori che l’hanno redatto. Casa dire? PAROLE SANTE!!!

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1217
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ANASTASICASTALDIDRAGOLANZIGALLICCHIOLANNUTTIDONNOMATRISCIANODESSÌCORBETTAGAUDIANOVACCARO e LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2019

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca modifiche al codice delle assicurazioni private, istituendo l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l’obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.
Il codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, disciplina l’attività peritale e regola l’istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni: istituita con l’iscrizione al ruolo dei periti dalla legge n. 166 del 1992, valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua consulenze. Da essi dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie. Per tale ragione è sempre necessario garantire che l’attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e indipendenza.
Il perito, pertanto, in considerazione del ruolo super partes che è chiamato a ricoprire, è soggetto terzo nella valutazione del danno, poiché, nel corretto esercizio della professione, fissando il valore del risarcimento, partecipa, con il proprio pronunciamento, anche all’aumento del costo della polizza assicurativa.
Negli anni, contrariamente, si sono diffuse pratiche che hanno compromesso la garanzia di terzietà, limitando il libero accertamento e la libera stima del danno. Le imprese assicuratrici usano, sempre più spesso, ricorrere a personale dipendente per l’esercizio della valutazione e i periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie. Nell’immaginario collettivo ne è scaturito l’erroneo convincimento che il perito sia vero e proprio rappresentante delle compagnie assicurative.
Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli e interviene sul codice delle assicurazioni private al fine di rivedere la normativa attualmente vigente, tutelando la terzietà della figura del perito, anche attraverso il ricorso alla definizione di « esperto », mutuando la terminologia in uso in molti Paesi europei.
In particolare, si intende intervenire attraverso tre linee di azione: accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno, quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di accordo fra compagnie ed associazioni di categoria.
Sono, inoltre, estese le motivazioni di incompatibilità fra l’appartenenza all’albo ed altri incarichi o lavori.
L’articolo 1 reca modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private. Abroga di fatto il ruolo dei periti assicurativi e istituisce l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l’esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall’accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
Disciplina l’organizzazione dell’albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP: alla prima sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subìti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.
Sono altresì esclusi dall’iscrizione all’albo e dunque dall’esercizio dell’attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.
L’articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del testo, modificando – tra gli altri – alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private.
L’articolo 3 assegna ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l’affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, d’accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi.
L’articolo 4 reca misure per la determinazione delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.

Sorgente: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1113610/all

 

COMUNICATO STAMPA: ROMA 23 giugno 2022

DDL Disegno di Legge di Modifica del capo VI del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni.

I 115 Emendamenti al DDL sui Periti Assicurativi recepiti dalla 10° Commissione del Senato alla data del 17/6/2022

Nelle ultime  riunioni della 10° Commissione del Senato, dove è in preparazione il testo della nuova legge che riguarda i Periti Assicurativi e l’attività di valutazione dei danni relativi alla circolazione stradale, sono stati recepiti i 115 emendamenti che sono stati presentati dalle varie associazioni dei periti, dell’ANIA, della CONSAP e dalle Associazioni dei consumatori.

Il Testo del DDL 1217

Il documento condiviso dalle varie associazioni peritali degli emendamenti da noi presentati

Qui trovi l’elenco completo degli emendamenti presentati da tutti gli enti interessati

Per prendere in esame i vari emendamenti e discuterne con alcuni dei senatori della commissione redigente, le associazioni dei Periti Assicurativi hanno organizzato un congresso a Roma il 23 giugno 2022, dalle ore 10:00 presso l’Hotel Nazionale di Via Monte Citorio in ROMA.

Per partecipare e possibile contattare le segreterie delle varie sigle. I posti in sala sono limitati ma sarà possibile assistere collegandosi al link YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=8U7amrdhuug&ab_channel=SNAPISSEGRETERIA

Proposta modifiche Nuovo testo AS 1217 – Istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni (d’iniziativa Sen. Cristiano Anastasi)

———-Riceviamo e Pubblichiamo ———
Da: <campania.claims@gmail.com>
Date: dom 20 mar 2022 alle ore 23:14
Subject: Proposta modifiche Nuovo testo AS 1217 – Istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni (d’iniziativa Sen. Cristiano Anastasi) –
To: <daniela.maffuccini@senato.it>
Cc: <info@apaid.it>

Buonasera, in riferimento all’oggetto colgo l’occasione per proporre alcuni spunti che ritengo debbano essere tenuti in debita considerazione. L’impianto della legge è sostanzialmente attuale e si auspica possa colmare le lacune della soppiantanda normativa. Vi sarebbero tuttavia alcune criticità da tenere in considerazione, soprattutto al fine di evitare che a seguito della promulgazione si generino ricorsi e controricorsi all’italiana che alla lunga vanificherebbero i propositi sottesi l’iniziativa di modifica.

  • Invero secondo la lettura del testo, così come proposto verrebbero escluse figure che oggigiorno operano in settori quale la ricostruzione di un evento infortunistico e nautico. Per meglio chiarire, è certo che si leverà un’alzata di scudi dall’ordine dei per.ind. e da quello degli ingegneri (aggiungo pure a giusta ragione), quantomeno per quanto attiene l’aspetto della ricostruzione degli incidenti stradali. Sono del parere che salvo l’esame previsto, potrebbero essere acclusi nel futuro albo chi dimostrerà di aver operato nel settore delle ricostruzioni o nautico negli ultimi 5 anni, previo opportuna verifica documentale da parte di un’apposita commissione di esperti. Ad oggi, parecchie figure quali ad esempio ingegneri che abbiano ad esempio ricostruito il tristemente noto “Incidente stradale del viadotto Acqualonga”, compierebbero un abuso di professione.
  • Per quanto attiene le categorie annoverata sarebbe il caso di ampliarle al settore nautico, la cui disciplina, sia tecnica sia normativa, differisce non poco dalle ordinarie competenze degli attuali periti assicurativi. S’immagini la “gente di mare” chiamata per ricostruzioni o quantificazione danni di elevato grado di competenza, costoro da domani verrebbero esclusi da qualsivoglia attività poiché non acclusi nell’albo, sebbene siano pacificamente le figure maggiormente competenti in codesto settore.  Sarebbe opportuno dunque aggiungersi tale categoria, oppure valutare l’opportunità di sostituire essa al posto di quella degli esperti veicoli d’epoca. Quest’ultima non appare infatti esser di prospettiva rispetto quelle che possono essere le necessità dell’attuale società civile. Anche in questo caso è paradossale, ma ad oggi, parecchie figure quali ad esempio ingegneri che abbiano ad esempio ricostruito il tristemente noto “naufragio della Costa Concordia”, compierebbero un abuso di professione.
  • In ultimo di fondamentale importanza va rimarcato il perimetro di riserva della legge, segnatamente integrando che essa valga sia per i rapporti di tipo privatistico che pubblico, quali incarichi di C.T.U., C.T.P., procedure arbitrali ed affini.  Vi sono infatti recentissime sentenze in ambito penale che, sebbene opinabili, ascrivono l’attività di perito assicurativo ad un obbligo di natura privatistico fra enti assicuratori e tecnici incaricati per le codeste attività.

Al fine di bilanciare gli interessi di tutti gli attori coinvolti e le attuali prerogative attualmente riservate ai vari ordini, si propongono in definitiva le seguenti modifiche:

art. 156. – (Attività di accertamento danni e valutazioni) – 1. L’attività professionale di esperto danni e valutazioni per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti……. aggiungere (E GARANZIE DIRETTE NONCHÉ RICOSTRUZIONE INCIDENTI STRADALI E NAUTICI), soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all’albo di cui all’articolo 157……aggiungere.. A PRESCINDERE DA QUALE SIA L’AMBITO OVVERO CIVILISTICO, PENALE O PRIVATO.

  1. L’albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in ……..sostituire…. (QUATTRO) sezioni:
  2. a)alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli aggiungere (STRADALI)…. ESCLUDERE A MOTORE ……..ESCLUDERE …. (E DEI NATANTI) e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;
  3. b)alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli aggiungere (STRADALI)…. ESCLUDERE A MOTORE……..escludere …. (E DEI NATANTI), compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;
  4. c)alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all’articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.

  Aggiungere….   D) ALLA QUARTA SEZIONE SONO ISCRITTI COLORO CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E STIMA DEL VALORE DELLE UNITÀ NAUTICHE, DEI DANNI SUBITI E LA RICOSTRUZIONE DELLA MECCANICA DEGLI INCIDENTI, COMPRESI I RILIEVI DEGLI ELEMENTI ALLO SCOPO DESTINATI;

  1. Ai fini dell’iscrizione, l’esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

aggiungere…….  I PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI AD OGGI NEL RUOLO E COLORO I QUALI SIANO RISULTATI IDONEI ALL’ULTIMO ESAME, RISULTANO AUTOMATICAMENTE INSERITI NELLA  PRIMA SEZIONE DEL COSTITUENDO ALBO “ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI”. PER QUANTO CONCERNE LE RESTANTI SEZIONI, OVVERO RICOSTRUZIONE INCIDENTI, VEICOLI D’EPOCA E NAUTICA, RISULTERÀ SUFFICIENTE PER I PERITI ASSICURATIVI, PERITI INDUSTRIALI ED INGEGNERI, DIMOSTRARE DI AVER OPERATO NEL SETTORE DELLE RICOSTRUZIONI O AMBITO NAUTICO NEGLI ULTIMI 5 ANNI, PREVIO OPPORTUNA VERIFICA DOCUMENTALE DA PARTE DI UN’APPOSITA COMMISSIONE DI ESPERTI.

Speranzoso di aver fornito un valido contributo, mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti

Dr. Per.Ass. Davide Masullo

c/o Claims Services Campania S.r.l.s.                

84, Via Castello – 83012 Cervinara (AV)

campania.claims@gmail.com

claims.services@pec.it

 

Fermo tecnico

Con l’espressione “fermo tecnico” o “danno da fermo tecnico” si definisce quel particolare pregiudizio di natura patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina. Ipotesi classica in cui viene in rilievo è quella del fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

di Valentino Aventaggiato


1. Introduzione

2. Definizione

Bibliografia

1. Introduzione

L’origine di questa posta di danno è marcatamente giurisprudenziale e piuttosto datata, tanto che le prime pronunce si rinvengono già negli anni ’50, quando però il risarcimento del “danno da fermo tecnico” era limitato al solo pregiudizio patito dalle vetture del trasporto pubblico (taxi) che venivano coinvolte in un sinistro e che, non potendo essere utilizzate nel tempo della riparazione, erano fonte di una perdita di guadagno (lucro cessante).

Con l’evoluzione della giurisprudenza, il risarcimento per “la sosta forzata in officina” è stato progressivamente esteso anche alle vetture private e non solo in riferimento al lucro cessante (cominciava infatti a farsi largo l’idea per la quale l’inutilizzabilità del veicolo fosse di per sé fonte di un pregiudizio), così che l’espressione “danno da fermo tecnico” ha inevitabilmente assunto un significato atecnico e generico, tanto da perdere univocità in termini di presupposti risarcitori e regime probatorio.

Alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, infatti, non è più revocabile in dubbio che l’espressione “danno da fermo tecnico” non identifichi delle conseguenze pregiudizievoli ben specifiche e determinate ma che sia riferibile, a seconda dei casi, a danni diversi tra loro.

E’ assolutamente opportuno, pertanto, operare un’attenta disamina delle diverse definizioni che la giurisprudenza ha ricondotto al “danno da fermo tecnico”.

2. Definizione

Essenzialmente, per la giurisprudenza, il “danno da fermo tecnico” può assumere due significati (e natura) diversi, ai quali si ricollegano altrettanti regimi probatori.

2.1. Il danno da fermo tecnico può consistere nelle spese fisse che il proprietario del veicolo ha dovuto sostenere nonostante il mancato uso della vettura, come ad esempio il pagamento dell’assicurazione e del bollo auto, la svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata in officina e, infine, il pregiudizio consustanziale al mancato godimento del bene.

La giurisprudenza di legittimità è stata negli ultimi anni piuttosto ondivaga in ordine al regime probatorio di tale pregiudizio, alternando pronunce – più risalenti – in cui si riteneva che la mera privazione del veicolo fosse ex se prova del danno ad altre – più recenti – in cui si richiedeva la prova precisa e puntuale del pregiudizio.

Con riguardo alla prima impostazione (dalla sosta forzata deriva de plano un danno), che si può definire “classica”, si consideri

Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 ottobre 2013, n. 22687: “è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Inteso in questi termini, il danno da fermo tecnico sarebbe risarcibile in via automatica, nel senso che il danneggiato che ne chiede il ristoro è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova dei pregiudizi patiti poiché questi sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo (Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato). Ovviamente, in seno a tale corrente giurisprudenziale è ammessa sul punto la prova contraria, nel senso di escludere il risarcimento di tale posta di danno qualora la parte controinteressata fornisca in giudizio idonea prova contraria.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907: “L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Inteso in questi termini, il danno da fermo tecnico è risarcibile in via automatica, nel senso che il danneggiato che ne chiede il ristoro è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova dei pregiudizi patiti poiché questi sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo (Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato). La giurisprudenza di legittimità, comunque, ammette sul punto la prova contraria, nel senso di escludere il risarcimento di tale posta di danno qualora la parte controinteressata fornisca in giudizio idonea prova contraria.

“Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica (…..). Resta salvo il diritto della parte controinteressata di fornire la prova contraria” (Cass. Civ., sentenza n. 25558/2008).

Inoltre, la quantificazione del danno e del relativo risarcimento può essere fatta dal giudice in via equitativa cioè una tantum, senza la necessità di calcolarne il preciso ammontare.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907: “è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.

Per completezza appare il caso di evidenziare che tale corrente giurisprudenziale prende le mosse da un’impostazione più risalente e ben “più radicale”, in base alla quale non sarebbe necessario neppure dimostrare il periodo di sosta forzata.

La giurisprudenza degli anni 70/80 faceva ricorso al parametro dell’equità non solo per la quantificazione del danno, ma per il suo accertamento (an debeatur).

Tuttavia, il parametro dell’equità ex art. 1226 c.c. è applicabile solo sul piano del quantum, come espressamente previsto dalla norma, sicché non pare condivisibile quanto sostenuto dalla giurisprudenza più risalente (ex multis Cass. Civ., sentenza n. 4009/1978, Cass. Civ., sentenza n 3079/1983), secondo la quale l’esistenza di tale posta di danno potesse essere “valutata nella fattispecie dal giudice secondo equità e/o esperienza”, così aprendo la strada ad una concezione di danno in re ipsa, per il solo fatto del coinvolgimento in un sinistro.

Sempre in tema di equità e quantificazione del danno, i più critici (D’ARGINE) ritengono che il danneggiato sia tenuto comunque a fornire in giudizio le informazioni basilari sulle spese sostenute, affinché il giudice eserciti la propria discrezionalità nel modo migliore, rimanendo agganciato alla peculiarità della fattispecie concreta.

Sarebbe quindi utile produrre in giudizio copia dei pagamenti del bollo di circolazione e dei premi assicurativi versati, nonché valida documentazione attestante il valore di mercato del veicolo incidentato: in questo modo il giudice sarebbe in grado di liquidare un danno da fermo tecnico il più possibile vicino alla realtà, senza giungere a liquidazioni inverosimili. Nella prassi giudiziaria, tuttavia, non viene dato rilievo alcuno a tale esigenza.

In base alla seconda e più recente impostazione giurisprudenziale, il danno da fermo tecnico deve essere sempre provato, non essendo sufficiente presumerne l’esistenza per il semplice fatto che il veicolo sia stato sottoposto ad un fermo forzato.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 maggio 2017, n. 13718: “In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita”.

Le argomentazioni a sostegno di tale conclusione sono lucidamente illustrate nella sentenza di Cassazione n. 20620/2015 del 14.10.2015, in cui si è precisato che:

a) il pagamento della tassa di circolazione è sempre dovuto, in quanto a seguito delle modifiche legislative, è stata trasformata in tassa sulla proprietà e prescinde dalla circolazione del veicolo;

b) il pagamento dell’assicurazione è sempre dovuto, in quanto il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione e, dunque ha un senso il pagamento del premio. Inoltre, durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione della polizza;

c) il deprezzamento del veicolo non può considerarsi automatica conseguenza della sosta della vettura per il limitatissimo periodo necessario alle riparazioni.

Tale recente impostazione si sottopone ad evidenti critiche (la proprietà dell’auto è comunque finalizzata alla circolazione; è impossibile sospendere l’assicurazione per brevissimi periodi; la svalutazione della vettura è una conseguenza connaturata alle vetture, tranne per quelle da collezione) e pertanto, benché il limitato valore economico del c.d. danno da fermo tecnico dissuade l’operatore dalla devoluzione della questione al giudice nomofilattico, il coinvolgimento di basilari questioni di diritto rende praticamente certo che nel futuro la Corte di Cassazione sarà nuovamente chiamata a rispondere sul tema.

2.2. In un’altra accezione di “danno da fermo tecnico” sono ricomprese anche le ulteriori ed eventuali poste di danno ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata della vettura, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o l’impossibilità di eseguire una particolare attività con il veicolo, come quella lavorativa (lucro cessante). Tali poste di danno, diverse da quelle “canoniche” di cui si è già detto, non potranno essere risarcite in via automatica, dovendo il proprietario fornire la prova specifica in merito.

Vedi Cass. Civ., sez. II, sentenza 9 agosto 2011, n. 17135: “il c.d. danno da fermo tecnico (inteso in questa seconda accezione) non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”.

In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’escludere con fermezza il ricorso a qualsiasi criterio di carattere presuntivo che ricolleghi in via automatica alla sosta forzata del veicolo tali ulteriori poste di danno. Il danneggiato, quindi, oltre a provare “l’inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla (sua) disponibilità” e il danno, dovrà anche provare il nesso eziologico di causa tra l’impossibilità dell’utilizzazione del veicolo e il danno patito.

E’ evidente pertanto che, nel caso di sosta forzata del veicolo e in presenza di danni ulteriori rispetto a quelli (modesti) legati alle spese fisse (bollo auto e assicurazione) e alla svalutazione del mezzo, è sempre opportuno acquisire e conservare tutta la documentazione che dimostri adeguatamente gli ulteriori danni subiti (fattura dell’autonoleggio ecc.), senza la quale in giudizio non si potrà essere adeguatamente risarciti.

Sorgente: Fermo tecnico

Diligenza del buon padre di famiglia: significato

La condotta del buon padre di famiglia riveste il ruolo di criterio oggettivo di valutazione di un comportamento. La diligenza del buon padre di famiglia è un canone di lealtà, impegno, rigore, onestà. 

Il buon padre di famiglia è un’icona esistente nella nostra società. Che cosa dovrebbe fare una persona per essere tale, per essere considerato “buon padre di famiglia”? Si tratta di una semplice etichetta? Quali sono i criteri di valutazione? E’ un concetto che s’incontra anche nelle vicende di carattere legale. Svariati sono i riferimenti normativi a tale espressione. Cosa significa, dunque, comportarsi da buon padre di famiglia, anche fuori dalle “mura” domestiche? Mentre nella vita familiare, nella vita di ogni giorno, quando si chiude la porta di casa al mondo esterno, si scopre l’essenza di un buon padre, la sua persona, il suo cuore. Ti è stato contestato di non aver adempiuto una prestazione, cui sei tenuto per contratto o per vicenda di altra natura, secondo la diligenza del buon padre di famiglia? Hai necessità di conoscere il significato attribuito a tale espressione in campo normativo? In questo articolo ti spiegheremo diligenza del buon padre di famiglia: significato.

Indice

Il buon padre di famiglia: il significato normativo

Il buon padre di famiglia è una figura storica della società. E’ quell’uomo considerato di alto rigore, lealtà, onestà, impegno, determinazione, cura e dedizione per la famiglia. Un uomo di alta considerazione e stima sociale.

L’espressione “buon padre di famiglia” assume un significato pregnante anche nel mondo giuridico, nell’ambito di svariate norme di legge, così come nella giurisprudenza. Qual è il suo significato? Chi è il buon padre di famiglia nell’ambito dei rapporti contrattuali o di altra natura? La variegata e innumerevole mole di fattispecie che si sviluppano nella società, non può che esigere un metodo di osservazione oggettivo. Ne consegue che il buon padre di famiglia rappresenta un criterio oggettivo, generale e astratto di valutazione di un comportamento. Un metro di valutazione di una condotta.

Diligente come il buon padre di famiglia è chi esegue la prestazione cui è obbligato per contratto o per vicende di altra natura, con il livello di rigore, impegno, correttezza, cura, lealtà che si possa pretendere e attribuire a un uomo medio. Un livello, dunque, di diligenza non straordinario ed eccezionale bensì di medio livello, proprio di un uomo normale. Il buon padre di famiglia può definirsi, dunque, come un canone di riferimento oggettivo, avente funzione di misurazione della qualità di condotta assunta dall’uomo medio normale, nell’ambito dei rapporti di natura contrattuale o di altra differente natura.

Il buon padre di famiglia e la diligenza nell’amministrare

Il buon padre di famiglia s’incontra nell’istituto della “Tutela del minore”. Il tutore di un minore è nominato, laddove entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale. Rileva la responsabilità del tutore nell’amministrare il patrimonio del minore, in quanto la detta amministrazione deve essere conforme alla diligenza del buon padre di famiglia [1].

Una condotta, pertanto, diligente, corretta, leale e secondo buona fede, finalizzata alla piena e fedele realizzazione degli interessi del minore, siano essi di natura materiale che spirituale.

Altro ruolo di gestione e amministrazione tenuto a conformarsi alla diligenza del buon padre di famiglia è rivestito dall’esecutore testamentario, il quale è tenuto a curare e tutelare l’esecuzione esatta delle disposizioni di ultima volontà del defunto [2]. I beni dell’eredità devono essere gestiti con la diligenza del buon padre di famiglia, nel pieno rispetto delle volontà del testatore e per la piena ed efficiente gestione della massa ereditaria.

Il buon padre di famiglia e la diligenza nell’adempimento

L’importanza della diligenza del buon padre di famiglia è rimarcata anche nella sfera dell’adempimento delle obbligazioni [3]. Una qualità di condotta che il debitore è tenuto ad osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni, siano esse di natura contrattuale [4] o derivanti atto illecito [5], è l’onestà e la correttezza.

Non è diligente, il lavoratore che, nell’esecuzione delle mansioni proprie del suo lavoro, adotti un atteggiamento distratto, negligente, superficiale, poco preciso e di scarso rendimento, determinando, così facendo, una reale compromissione degli interessi dell’impresa, anche nei confronti di soggetti terzi. Non conforme alla diligenza del buon padre di famiglia è, per porre un esempio, la condotta del banchiere che, dinanzi ad un documento di riconoscimento, grossolanamente falsificato, procede all’accensione di un conto corrente con rilascio contestuale del libretto di assegni al nuovo cliente. Il banchiere si rileva non diligente in quanto trascura un attento esame del documento suddetto che, gli consentirebbe di notare immediatamente la falsificazione, omettendo i più elementari controlli atti ad evitare il rischio di rilascio del libretto di assegni a persona non autorizzata.

La diligenza nell’adempimento è dovuta anche dal soggetto obbligato a risarcire il danno a persona lesa, per aver posto in essere una condotta illecita che abbia determinato un danno ingiusto in capo al soggetto leso.

Per porre un esempio, nell’ipotesi di tamponamento tra due veicoli, il soggetto responsabile dell’incidente è obbligato a risarcire il danno in favore del conducente dell’altro veicolo; una condotta risarcitoria che consiste nel pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare dipende dalla stima dei danni subiti, di natura materiale (danni a veicolo) o di natura personale (danni fisici, ad esempio distorsioni, fratture, traumi di vario tipo). Il soggetto obbligato deve, pertanto, comportarsi secondo il buon padre di famiglia, prodigandosi con impegno, lealtà, correttezza e buona fede per porre rimedio ai danni provocati dall’evento lesivo. Così come, il mandatario [6] è tenuto ad adempiere ed eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché l’agente nell’adempimento della propria prestazione lavorativa [7].

Un caso pratico è la condotta dello spedizioniere, il quale è obbligato, nell’eseguire il contratto di trasporto, nonché ogni altra attività accessoria ad esso connessa, a conformarsi alla diligenza del buon padre di famiglia, seguendo con impegno e rigore ogni istruzione impartita dal committente e nell’interesse di quest’ultimo. In ogni caso, in assenza di istruzioni specifiche, è tenuto a comportarsi secondo correttezza e  “buon senso”.

In tale ambito, rilievo assume la diligenza richiesta all’esercente attività professionale, come ad esempio un medico, un avvocato o un notaio, in quanto non è richiesta la sola e semplice diligenza media del buon padre di famiglia, bensì una diligenza di natura professionale [8], in quanto l’esercente deve adeguare l’esecuzione della prestazione ai parametri di valutazione specifici richiesti dalla natura dell’attività posta in essere.  Si tratta in questo caso di una diligenza qualificata, di carattere tecnico, ove anche il risultato raggiunto ha la sua rilevanza. Ad esempio, colui che esercita professioni sanitarie è tenuto, nello svolgimento della propria attività, ad attenersi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Il buon padre di famiglia e la diligenza nel godimento, nella custodia e nella conservazione della cosa

La legge [9] delinea la condotta del buon padre di famiglia in capo al possessore della cosa che, è colui che esercita sulla cosa un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, come ad esempio il possesso di servitù o l’usucapione.

Un possesso in buona fede dei frutti naturali e dei frutti civili, fino alla restituzione della cosa stessa, usando la diligenza propria del buon padre di famiglia. Allo stesso modo, tra le principali obbligazioni del conduttore [10], rileva l’utilizzo della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, nel pieno rispetto dell’uso determinato nel contratto o per l’uso che può, altrimenti, presumersi dalle circostanze. Rilevanza assume la diligenza del buon padre di famiglia anche, nell’istituto del deposito [11], ovvero il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. E’ nella custodia che, il depositario deve essere diligente come il buon padre di famiglia.

Per porre un esempio: il proprietario di un’auto che deposita la stessa presso un’autofficina per la riparazione, si attende una condotta del depositario tale da prevenire furti e rapine, come l’installazione di porte e finestre di ferro, di un sistema di allarme, nonché di un servizio di vigilanza anche notturno. Sulla medesima linea, s’inserisce anche il contratto di comodato [12], con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché ne faccia uso per un determinato periodo o per una finalità determinata, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodatario, infatti, deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò comporta che, lo stesso, non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, e non può, altresì, concedere a terzi il godimento della cosa, senza il consenso del comodante. L’inosservanza di tale diligenza nell’adempimento degli obblighi assunti comporterebbe la richiesta di immediata restituzione della cosa da parte del comodante, nonché l’eventuale risarcimento del danno.

Per porre un esempio, lo studente universitario che, riceve in comodato d’uso gratuito una camera nel campus universitario, è tenuto ad essere diligente nella conservazione e nella custodia di detta camera e di ogni suo componente, ad utilizzarla per le finalità strettamente connesse alle esigenze di studio e non può, altresì, concedere il proprio diritto a terzi.

Il buon padre di famiglia: la sua figura agli occhi di un figlio 

La figura del padre nell’ambito familiare riveste un’importanza fondamentale che non deve passare inosservata. Una figura, in tal caso, dai connotati strettamente personali e privati che, ad ogni modo, assume la sua rilevanza in eventuali procedimenti e controversie che attengono alla famiglia, ai rapporti tra coniugi e i figli.

Insegna a vivere

Il padre è una figura di riferimento per ogni persona. Fin dalla nascita, le sue braccia, la sua voce, il suo sguardo trasmettono sicurezza, protezione, calore. Il padre accompagna il proprio figlio nella crescita di ogni giorno, insegna le piccole cose, conduce il figlio alla scoperta del mondo. Il ruolo del padre è centrale nella crescita e nello sviluppo della personalità del figlio. Un buon padre è docile e paziente, conduce il figlio alla scoperta di sensazioni ed emozioni nuove. E’ colui che non alza la voce, bensì porge la mano e con calma e pazienza ridona il sorriso.

E’ l’esempio da seguire

Il buon padre è colui che, in famiglia, porta l’esempio. Un esempio di onestà, impegno, rispetto. Un figlio guarda il mondo attraverso gli occhi del proprio padre. Il modo di essere di un padre trasmette al proprio figlio i valori di ogni giorno. La bellezza di un abbraccio al mattino e di un bacio della buonanotte sono attimi che non si dimenticano. La dolcezza e il rispetto del buon padre nei confronti della propria madre e della famiglia tracciano linee importanti del carattere di un figlio.

E’ il faro nella tempesta 

Il buon padre rappresenta il faro, la luce, il bastone. Il mondo esterno è, talvolta, troppo rude. Il buon padre è colui che mantiene quel filo sottile tra sè e la libertà del proprio figlio. Un filo che, giorno dopo giorno, lascia correre con fiducia. Un filo sempre vigile, che talvolta, non può che tornare indietro, al punto di partenza, nelle sue mani. Mani che rigenerano, mani che danno calore, speranza, coraggio. Un filo che, nonostante gli inevitabili nodi, non si spezzerà mai. Il buon padre è colui che accarezza, ama e tiene per mano.

Di LAURA GAGLIARDI

note

[1] Art. 382 cod. civ.

[2] Art. 703 cod. civ.

[3] Art. 1176 cod. civ.

[4] Art. 1218 cod. civ.

[5] Art. 2043 cod. civ.

[6] Art. 1710 cod. civ.

[7] Art. 1746 cod. civ.

[8] Art. 1176 co. 1 cod. civ.

[9] Art. 1148 cod. civ.

[10] Art. 1587 cod. civ.

[11] Art.1766 cod. civ.

[12] Art. 1803 cod. civ.

Sorgente: Diligenza del buon padre di famiglia: significato

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