CONTRIBUTO DI GESTIONE 2022

       Ai sensi dell’art. 337 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i periti assicurativi che si iscrivono nel Ruolo sono tenuti al pagamento di un contributo di gestione, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Con Decreto Ministeriale del 6.9.2022 il contributo per l’anno 2022 è stato determinato in € 85,00.

Il contributo è dovuto sia dai periti già iscritti nel Ruolo alla data del 30.5.2022, sia da quelli che si iscrivono successivamente a tale data ed entro il 31.12.2022.

Per effettuare il versamento dovrà essere utilizzata la piattaforma PagoPA, tramite la quale ciascun perito potrà scegliere se:

  1. pagare immediatamente on-line con carta di credito/debito, addebito sul conto corrente, altri metodi di pagamento;
  2. generare e scaricare un avviso con il quale effettuare il pagamento successivamente, ad esempio recandosi di persona presso il proprio sportello bancario od un tabaccaio abilitato.


Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di gestione è motivo di cancellazione dal Ruolo e comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.

SORGENTE: https://www.consap.it/ruolo-dei-periti-assicurativi/informazioni-per-gli-iscritti/

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGOLAMENTO CONSAP N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015

Come sapete le sigle delle Associazioni Peritali Unite stanno lavorando con CONSAP per l’aggiornamento del REGOLAMENTO N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2015 che regola la professione di Perito Assicurativo.

La prossima riunione e fissata a Roma il 10/5/2023 presso CONSAP.

Questo il Regolamento in vigore, a seguire le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti.

Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attività peritale) C O N S A P Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, con sede in Roma, Via Yser 14, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

· VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull’istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
· VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;
· VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
· VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157 comma 1 e 158 comma 3;
· VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
· VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – successivamente convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 – il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all’ISVAP;
· VISTO il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla Società stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, l’espletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art.19, comma 5, Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con Legge 3 agosto 2009, n. 102;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
I N D I C E
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Ruolo dei periti assicurativi)
Art. 4 (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
Art. 5 (Regole di comportamento dei periti)
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6 (Finalità del tirocinio)
Art. 7 (Obblighi del perito e del tirocinante)
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
Art. 9 (Prova di idoneità)
Art. 10 (Commissione esaminatrice)
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11 (Domanda di iscrizione nel Ruolo)
Art. 12 (Cancellazione dal Ruolo)
Art. 13 (Reiscrizione nel Ruolo)
Art. 14 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Art. 15 (Termini per la conclusione dei procedimenti)
Art. 16 (Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
Art. 18 (Verifiche periodiche)
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19 (Sanzioni disciplinari)
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20 (Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento)
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 (Pubblicazione – Entrata in vigore)
Elenco allegati:
Allegato 1 (Comunicazione di inizio tirocinio)
Allegato 2 (Attestazione di compiuto tirocinio)
Allegato 3 (Domanda di iscrizione al Ruolo)
Allegato 4 (Domanda di cancellazione dal Ruolo)
Allegato 5 (Domanda di reiscrizione al Ruolo)
Allegato 6 (Comunicazione variazione dati informativi)
Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “attività peritale”: l’attività professionale volta all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
d) “perito”: il perito assicurativo – iscritto al Ruolo – che svolge l’attività di cui alla lettera a);
e) “Ruolo”: il Ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
f) “IVASS”(già Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
g) “responsabile del procedimento”: il Titolare del Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
h) “Servizio competente”: il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come pubblicato nel sito internet CONSAP.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente articolo 1, lettera a).
2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 156 comma 2 del Codice. Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta nell’ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell’incarico, è necessario che il perito delegante ottenga l’accettazione della delega da parte del soggetto committente.
Art. 3
(Ruolo dei periti assicurativi)
1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l’attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.
2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC.
3. CONSAP assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 18.
4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, http://www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.
Art. 4
(Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)
1. Ai fini dell’iscrizione nel Ruolo il perito deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 158, comma 1 del Codice;
b) avere superato la prova di idoneità di cui al successivo articolo 9;
c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Codice;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli o di natanti.
Art. 5
(Regole di comportamento dei periti)
1. Nell’esecuzione dell’incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni diconflitto di interessi.
2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.
3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:
a) la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il modello di cui all’allegato n. 6 scaricabile dal sito internet della CONSAP.
Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6
(Finalità del tirocinio)
Lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice è finalizzato all’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale.
Art. 7
(Obblighi del perito e del tirocinante)
1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di quattro tirocinanti.
2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all’attività peritale.
3. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
4. Il perito informa CONSAP dell’inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale  comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all’allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo Periti Assicurativi – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova della partecipazione all’attività peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.
Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ
Art. 8
(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)
1. Per l’ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l’aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il tirocinio di cui all’articolo 158 comma 1 lettera f) del Codice, risultante dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 7 comma 5.
Art. 9
(Prova di idoneità)
1. CONSAP indice, di norma una volta l’anno, una prova di idoneità con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.
2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalità di svolgimento dell’esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo e determina le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno.
Art. 10
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice della prova d’idoneità è nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed è composta da:
a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;
b) due funzionari CONSAP;
c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito
assicurativo;
d) due o più componenti con funzioni di supplenza.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti CONSAP.
2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potrà avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
9
Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11
(Domanda di iscrizione nel Ruolo)
1. La domanda di iscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. CONSAP procede all’iscrizione nel Ruolo sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
Art. 12
(Cancellazione dal Ruolo)
1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
a) a seguito dell’emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;
b) in caso di rinuncia all’iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all’allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma;
c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), e d) del Codice;
d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158 comma 2 del Codice;
e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all’articolo 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal Ruolo è disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all’interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato stesso.
3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso.
Art. 13
(Reiscrizione nel Ruolo)
1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall’articolo 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158 comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 158 commi 1 e 2, del Codice.
2. La domanda di reiscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all’allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 12.
Art. 14
(Unità organizzativa e responsabile del procedimento)
1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il Servizio competente secondo l’organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come riportato nel sito internet della Società.
2. Il Responsabile del procedimento è il Titolare preposto al Servizio di cui al comma precedente.
Art. 15
(Termini per la conclusione dei procedimenti)
1. Per il procedimento d’iscrizione previsto dall’art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall’art. 160 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall’art. 159 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 16
(Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione)
1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all’istante, tramite Raccomandata A.R. inviata all’indirizzo comunicato dall’interessato, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa.
2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.
Titolo V – VERIFICHE
Art. 17
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)
1. CONSAP effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione nel Ruolo.
Art. 18
(Verifiche periodiche)
1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonché l’assenza delle altre cause di cancellazione di cui all’articolo 159 del Codice.
2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potrà richiedere all’interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonché ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno.
3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.
Titolo VI – SANZIONI
Art. 19
(Sanzioni disciplinari)
1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.
2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.
Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento
1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser 14, 00198 Roma.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP, saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7 coma 8.
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
(Pubblicazione – Entrata in vigore)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3.1.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Mauro Masi)

Come detto nel sottotitolo quelle che seguono sono le proposte di variazione in via di redazione. Sino a venerdi 5 maggio aspettiamo i vostri suggerimenti nei commenti del post originale https://peritiauto.wordpress.com/2023/04/23/modifiche-al-regolamento-regolamento-consap-n-1-del-23-ottobre-2015/ .

Titolo I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art 1 – Definizioni

  1. h) “Mandante” il soggetto che affida un mandato al perito per svolgere l’attività professionale.

i)” Le Parti” ciascuna delle persone fisiche e giuridiche (o gruppi di persone) che sono coinvolte e oggetto del mandato’

  1. l) Accertamento; Il perito al momento del rilievo fotografico “de visu” deve essere identificabile dal danneggiato o da chi questi ha demandato.

L’identificazione può avvenire attraverso esposizione del tesserino e del mandato/delega. Successivamente il perito dovrà rilasciare verbale di accertamento su richiesta.

Si ritiene che dopo l’emergenza COVID-19 la video perizia non sia accettabile, anche per non consentire una contrazione del mercato dei RNPA oltre a non fomentare il progetto di DISINTERMEDIAZIONE delle compagnie assicurative.

  1. m) Collegio di garanzia: assemblea composta da un titolare e da un vice titolare delegato da ogni associazione di categoria nota a CONSAP

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

  1. 2. L’attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo articolo 3.

Nel caso in cui l’attività peritale sia svolta direttamente dalla compagnia assicurativa come art 156 comma 2, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.

4.Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente, al danneggiato o da chi questi ha demandato.

Art. 3 – (Ruolo dei periti assicurativi)

  1. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
  2. a) cognome e nome;
  3. b) luogo e data di nascita;
  4. c) numero e data di iscrizione;
  5. d) codice fiscale;
  6. e) sedi operative;
  7. f) recapiti telefonici;
  8. g) e-mail;
  9. h) PEC
  10. i) regolarità del versamento del contributo annuale.

CONSAP rilascia un tesserino ed un timbro per ogni iscritto il Ruolo che riporta le seguenti informazioni:

  1. i) Tesserino con cognome e nome,  numero e data di iscrizione e foto identificativa.
  2. ii) Timbro con cognome e nome, numero iscrizione

Art. 4 – (Requisiti per l’iscrizione nel Ruolo)

  1. e) Non esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, sia l’attività di perito  che sia l’attività di perito che  direttamente l’attività di riparatore di veicoli o di natanti  o quella di intermediario assicurativo.

Art. 5 – (Codice deontologico professionale)

Art 1 – Oggetto

1.1 Il presente codice disciplina le norme deontologiche essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale di tutti i periti assicurativi iscritti al Ruolo secondo l’art 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art 2 – Principi Generali

2.1 L’attività del Perito è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, chiunque eserciti è tenuto costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale.

2.2 Tutti gli iscritti sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario del Perito svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell’attività professionale.

Art 3 – Doveri del Perito

3.1 Il Perito  sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 Il Perito accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 Il Perito deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 Il Perito ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art 4 – Correttezza

4.1 Il Perito rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.

4.2 Il Perito sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali svolte da altri professionisti.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento del Perito che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività professionale o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dal Perito deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 Il Perito non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

Art 5 – Legalità

5.1 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 – Obbligo di Formazione

6.1 Il Perito deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.

6.2 Il Perito deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie stabilite dalla commissione esaminatrice durante la prova di idoneità

6.3 Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.

6.4 Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.”

Art. 7 – Assicurazione professionale

7.1  Nei casi previsti dalla legge Il Perito, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

7.2 Il Perito, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 8 – Rapporti con le Parti

8.1 Il Perito deve sempre operare nel legittimo interesse di tutte le parti coinvolte, svolgendo la perizia con la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art. 9 – Incarichi e compensi

9.1 Il Perito al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.

9.2  Il Perito è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.

9.3 Il Perito  non può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito o ad importi inferiori alla parcella minima salvo solo in i casi particolari e quando sussistano valide motivazioni

9.4  La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente.

9.5 Consap che detiene il ruolo dei periti stabilisce un tariffario minimo da aggiornare annualmente  in considerazione all’andamento Istat

9.6 Nel caso il danneggiato non accetti la valutazione del danno deve poter incaricare un altro perito iscritto al ruolo e la parcella deve essere posta a carico del responsabile del sinistro. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo arbitro la cui parcella è posta a carico della parte soccombente o decisa in accordo tra le parti.

Art. 10 – Svolgimento delle prestazioni

10.1  L’incarico professionale deve essere svolto, tenendo conto degli interessi delle parti, con trasparenza, correttezza e diligenza..

10.2  Il Perito deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

10.3 Il Perito deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

10.4 Il perito  è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

10.5  Il perito  è tenuto a consegnare alle parti i documenti ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando le parti ne facciano richiesta.

10.6 Il perito è tenuto a consegnare una copia del mandato professionale ricevuto al danneggiato/assicurato che ne faccia richiesta.

10.7 Il perito è tenuto ad identificarsi tramite il tesserino di cui all’art. 3

Art. 11 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

11.1 Il perito  deve improntare i rapporti professionali con i colleghi o altri professionisti con la massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.

11.2  Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

11.3 Il perito deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

11.4 Il perito non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro perito o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

11.5 Il perito sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.

11.6 Il perito collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 12 – Rapporti con collaboratori

12.1   Il perito nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

12.2  Il perito deve improntare il rapporto con i tirocinanti con la massima chiarezza e trasparenza.

12.3  Nei rapporti con i tirocinanti,  Il perito è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

Art. 13 – Concorrenza

13.1  E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso,  Il perito potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

Art 14 – Attività in forma associativa o societaria

14.1  Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, rimane chiaro che i nomi di tutti i soci/associati devono essere comunicati al committente.

14.2 I Periti che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della collaborazione, e devono risultare nell’elaborato peritale.

14.3  Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto il Perito a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

14.4  La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato del Perito nei confronti della committenza e delle parti in causa.. Del comportamento del Perito nell’ambito dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente il Perito che ha commesso il fatto specifico.

Art. 15 – Rapporti con Consap

15.1  L’appartenenza del Perito al Ruolo professionale comporta il dovere di collaborare con CONSAP. Ogni perito ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio CONSAP , di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

15.2 Il perito deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti della tenuta del Ruolo.. Dal canto suo CONSAP deve rendere pubblico nella scheda del perito consultabile tramite internet la regolarità del contributo annuale.

15.3 Il perito si adegua alle deliberazioni del Collegio di garanzia, se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.

Art. 16 – Incompatibilità

16.1  Il perito non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

16.2  Il perito  non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

Art. 17 – Responsabilità disciplinare

17.1 La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e alla deontologia costituiscono illeciti. Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni espressamente previste nell’art 20 del presente codice.

Art. 18 – Potestà disciplinare

18.1 Spetta alla Consap  la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa sentito il parere del Collegio di Garanzia..

18.2 Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del perito sottoposto a procedura di indaginel’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.

18,3 La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento del l’incolpatoperito sottoposto a procedura di indagine, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Art. 19 – Sanzioni

19.1. Le sanzioni disciplinari sono:

  1. a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
  2. b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
  3. c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Ruolo, è inflitta per violazioni molto gravi e dopo cinque avvertimenti non giustificati.

19.2 Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

  1. a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
  2. b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
  3. c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
  4. d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Titolo II – DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

Art. 7 – (Obblighi del perito e del tirocinante)

1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell’aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuità e ne assicura l’effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di due  tirocinanti.

Titolo III – PROVA DI IDONEITÀ

Art. 9 – (Prova di idoneità) MODIFICA DA FARE CANNELLINI

  1. 3. La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno

Art. 10 – (Commissione esaminatrice)

  1. c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo, un perito con almeno 15 anni di iscrizione al Ruolo. Il Collegio di garanzia nomina un altro componente a rotazione con la stessa esperienza.
  2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, dovrà scegliere 3 delle materie obbligatorie per il raggiungimento dei crediti formativi  come stabilito nell’art 6 del codice deontologico professionale.

Titolo IV – PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

nessuna modifica

Titolo V – VERIFICHE

nessuna modifica

Titolo VI – SANZIONI

Art. 19 – (Sanzioni disciplinari)

1. CONSAP, ai sensi dell’art. 331 comma 1-bis del Codice, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice deontologico professionale dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.

2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 331 del Codice.

Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

nessuna modifica

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

nessuna modifica

SARA Assicurazioni e la stima dei danni affidata all’intelligenza artificiale ed altre chicche

Michele Grilli Head of Motor Claims spiega quali sono le soluzioni digitali introdotte da Sara Assicurazioni nel processo di stima dei danni.

L’intervento di Grilli descrive un perito che non serve fino a 2.500 euro per “mancanza di necessità dell’intervento“, ben sostituito da un PC  o da un carrozziere e il servizio di authority affidato ai dipendenti o a società che non usano periti. Presenta il “perito fast” che in 48 ore deve tappare le falle del processo e le sue carrozzerie fiduciarie “che offrono i migliori servizi sul mercato“, il “perito che è abilitato alle valutazioni da remoto” ed “Il cliente può fare le foto in modo molto semplice da inviare ad un motore di intelligenza artificiale…e la pratica è pronta per essere liquidata

Così si forma la lobby delle compagnie italiane, sempre più grandi e sempre di meno che non vogliono ingerenze delle compagnie straniere e le hanno obbligate di aderire al clan della CARD. Tante belle cose intanto il risultato è sempre lo stesso, far costare tanto i sinistri. In tutte le aziende il margine di profitto è una percentuale del costo del prodotto o del servizio. Più costa il servizio, che nelle assicurazioni sono i danni, più costa il prodotto finale, la polizza, più alto è il margine.

Volete un esempio. Il ramo incendio fabbricati con il tasso del 0,2% (due per mille), perché il costo della polizza assicurativa casa scoppio incendio è calcolato in base al costo del servizio. Non è un costo elevato perché l’incendio è un evento raro ed i costo totale per le compagnie è basso. Provate a pensare a quei paesi dove gli incendi sono più frequenti ed i pompieri non efficienti come i nostri. Bè i costi sono doppi, così i tassi ma anche i profitti, che sono una percentuale sui prezzi.

Anche di questo si parlerà domani nel congresso di Roma con le rappresentanze dei Periti e del Senato. Quando la legge sarà pronta questo andazzo non sarà più possibile.

baxeico

COMUNICATO STAMPA: ROMA 23 giugno 2022

DDL Disegno di Legge di Modifica del capo VI del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni.

I 115 Emendamenti al DDL sui Periti Assicurativi recepiti dalla 10° Commissione del Senato alla data del 17/6/2022

Nelle ultime  riunioni della 10° Commissione del Senato, dove è in preparazione il testo della nuova legge che riguarda i Periti Assicurativi e l’attività di valutazione dei danni relativi alla circolazione stradale, sono stati recepiti i 115 emendamenti che sono stati presentati dalle varie associazioni dei periti, dell’ANIA, della CONSAP e dalle Associazioni dei consumatori.

Il Testo del DDL 1217

Il documento condiviso dalle varie associazioni peritali degli emendamenti da noi presentati

Qui trovi l’elenco completo degli emendamenti presentati da tutti gli enti interessati

Per prendere in esame i vari emendamenti e discuterne con alcuni dei senatori della commissione redigente, le associazioni dei Periti Assicurativi hanno organizzato un congresso a Roma il 23 giugno 2022, dalle ore 10:00 presso l’Hotel Nazionale di Via Monte Citorio in ROMA.

Per partecipare e possibile contattare le segreterie delle varie sigle. I posti in sala sono limitati ma sarà possibile assistere collegandosi al link YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=8U7amrdhuug&ab_channel=SNAPISSEGRETERIA

Come si corrompe un ufficio del Giudice di Pace

Capretti, visite mediche, tamponi covid, casse di vino, buoni carburante, mazzette,  in cambio dell’assegnazione di consulenze: 15 le misure giudiziarie. Dove? A Sant’ Anastasia, Napoli.

Mazzette in denaro ma anche capretti appena macellati, casse di vino, pizze, buoni carburante, tamponi Covid, visite mediche e consulenze legali gratuite, ristrutturazioni di appartamenti: sono i corrispettivi che cancellieri e operatori giudiziari ricevevano per garantire l’affidamento di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio a medici, geometri e periti.

Il gip di Nola (Napoli) ha ordinato gli arresti domiciliati per tre cancellieri e tre avvocati; mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del giudice di pace di Sant’Anastasia e il divieto di dimora nel comune per otto professionisti.
Corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio. Sono quindici le persone indagate a vario titolo in un’inchiesta della procura di Nola (Napoli) che vede coinvolti cancellieri, operatori giudiziari, avvocati, medici e altri professionisti. Il gip di Nola ha ordinato gli arresti domiciliati per tre cancellieri e tre avvocati; mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del giudice di pace di Sant’Anastasia e il divieto di dimora nel medesimo Comune per otto professionisti (medici, geometri e periti assicurativi).Dalle indagini, che sono state condotte dai finanzieri di Napoli e ai carabinieri del Nucleo antifalsificazione monetaria di Roma, è emersa una “prassi costante e consolidata di gestione illecita degli affari penali presso l’Ufficio del giudice di pace di Sant’Anastasia con riferimento, in particolare, all’assegnazione delle consulenze tecniche d’ufficio (ctu). Cancellieri ed operatori giudiziari erano soliti garantire l’affidamento di incarichi di ctu a medici, geometri e periti assicurativi compiacenti, dietro ricompensa di denaro contante e utilità varie, quali visite mediche gratuite e tamponi covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione, generi alimentari vari; il tutto accadeva all’interno dell’Ufficio Giudiziario e presso il domicilio degli impiegati indagati”.

Secondo gli inquirenti “il sistema così realizzato, impenetrabile ai professionisti non conosciuti dai dipendenti pubblici in servizio presso l’Ufficio del giudice di pace di Sant’Anastasia, avrebbe consentito ai consulenti infedeli di eseguire prestazioni pagate con denaro pubblico. Il meccanismo fraudolento ricostruito dalle Fiamme Gialle è risultato così disinvolto che in un’occasione sarebbe stata persino documentata l’assegnazione di una consulenza per un incidente stradale a un geometra privo dei relativi titoli abilitativi. Il sistema illecito si è esteso anche ad alcuni avvocati legati da rapporti di stretta amicizia con i dipendenti pubblici i quali, dietro erogazione di periodiche utilità, si garantivano libero accesso agli Uffici e, in maniera indisturbata, sottraevano documentazione da fascicoli e, sempre con la compiacenza di cancellieri e operatori giudiziari, ottenevano l’anticipazione della pubblicazione delle sentenze alterando il normale ordine cronologico. Infine, nello stesso contesto investigativo, il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma ha anche accertato l’utilizzo di valori bollati contraffatti da parte di due avvocati”.

Sorgente: Visite mediche, tamponi Covid e buoni carburante in cambio dell’assegnazione di consulenze: 15 misure – Il Fatto Quotidiano

Ecco i nomi:

Altavilla Giovanni di Acerra (operatore giudiziario)
Marino Vincenzo di Marigliano (Direttore Amministrativo Giudice di Pace) Stefanile Rosanna Carmela residente a Nola (operatore giudiziario in pensione)
Tortora Rosanna Casamarciano
Perna Francesco di San Sebastiano al Vesuvio (fisiatra)
Romano Massimo di Ottaviano  (medico/nefrologo)
Coppola Giuseppina di Somma Vesuviana (medico)
Cutolo Michele residente ad Ottaviano (medico)
Tramontano Francesco  residente a Marigliano
Cozzolino Andrea  residente a Ercolano
Boccia Giovanni  residente a San Giuseppe (medico)
Chiricolo Pasquale residente a Cicciano
Demitry Senofonte residente a Somma Vesuviana
Aliperta Mario residente a Somma Vesuviana (avvocato)
Del Prete Mario residente a Volla (avvocato)

RC auto: Ania e Ivass propongono la revisione del sistema “bonus-malus” 

Nel corso della più recente assemblea dell’Ania, L’associazione nazionale fra le imprese assicurativi, la presidente Maria Bianca Farina ha confermato che i premi RC auto sono calati, negli ultimi 10 anni, di circa il 35%, colmando il gap rispetto agli altri Paesi europei per quasi l’80% e, tra nord e sud, del 40%. Inoltre, si è registrato un calo complessivo dei sinistri pari al 20% nel 2020.

Secondo Ania, in forza di tali dati il bilancio per le compagnie relativo al ramo RC auto nel 2021 è destinato a vedere un netto peggioramento perché i premi continuano a scendere, mentre il numero di sinistri stradali rilevati nell’ultimo semestre è già sensibilmente più alto rispetto all’anno scorso, anche se ciò appare del tutto evidente, visto il lungo periodo di lockdown al quale sono stati sottoposti tutti i cittadini lo scorso anno.

La presidente Farina auspica, quindi, una corposa riforma nel sistema RC auto, in particolare del sistema “bonus/malus”, necessaria anche in considerazione dei sempre più rapidi cambiamenti nel settore della mobilità, soprattutto per il diffondersi di veicoli elettrici e a guida autonoma.

Dello stesso parere anche il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, il quale ha affermato che le attuali regole di funzionamento del sistema bonus/malus sono ormai obsolescenti e non più adatte a misurare in modo attendibile il rischio della guida riferito al singolo assicurato.

Sia Ania che Ivass, dunque, propongono lo studio di una riforma del settore, con riguardo anche alle procedure di risarcimento diretto nonché alle regole in materia di risarcimento dei danni conseguenti a lesioni fisiche di grave entità.

Sul punto è decisamente critico Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, il quale sottolinea come il sistema bonus-malus sia stato introdotto per “premiare” i guidatori più virtuosi, riservando loro il premio più basso qualora non causassero incidenti. Ora che la sinistrosità è calata in linea generale, con conseguente diminuzione dei premi per un numero sempre maggiore di automobilisti proprio in virtù di tale meccanismo (si stima che circa l’84% degli assicurati sia in prima classe di merito), le compagnie sostengono che il bonus-malus è superato e, quindi, da rivedere.

Anche il Codacons è critico sui progetti di revisione proposti da Ania e Ivass, ritenendo che i premi assicurativi siano ancora troppo alti, soprattutto in considerazione dei considerevoli risparmi sul pagamento dei sinistri che le compagnie hanno registrato durante i lunghi periodi di lockdown del 2020 e alla limitata mobilità degli italiani negli ultimi mesi.

Ebbene, siamo curiosi di sapere quale sarà la proposta di riforma che Ania e Ivass hanno in mente.

Date le premesse, sembra prospettarsi una lotta ancora un confronto delicatissimo tra gli interessi della lobby assicurativa e degli assicurati (in particolare dei danneggiati), nella quale auspichiamo che, oltre alle associazioni dei consumatori, possano avere un ruolo anche altre strutture e realtà associative di categoria per contribuire ad instaurare un contraddittorio utile e costruttivo. Non va dimenticato, infatti, che sono protagonisti nel sistema risarcitorio e nella gestione dei sinistri anche avvocati, patrocinatori stragiudiziali, periti, medici legali, carrozzieri e intermediari assicurativi, figure professionali che non possono rimanere estranee ad un confronto paritario.

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CLAIMATE – IL GESTIONALE ONLINE PER TUTTE LE PRATICHE (PERIZIE, SINISTRI, RIPARAZIONI)

Quest’oggi abbiamo incontrato il dott. Peter Marino, amministratore di Rentek Srl, la software house che ha realizzato Claimate  www.claimate.com

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Buongiorno dott. Marino, può dirci cos’è Claimate e a chi è rivolto?

Claimate è l’ultima piattaforma web che abbiamo realizzato per consentire a qualunque operatore del settore automotive di sfruttare le potenzialità di uno strumento nato per soddisfare le esigenze di clienti internazionali. Da parecchi anni infatti collaboriamo con importanti partner quali ad esempio Dekra, Tuv Sud, Mercedes, Arval. Per loro abbiamo curato la struttura software legata alla gestione dei sinistri acquisendo in questo campo un solido know-how.

Claimate si rivolge ai periti, agli studi legali, alle officine, alle carrozzerie e più in generale a chiunque abbia la necessità di gestire i sinistri in modo preciso, sistematico e veloce.

 Com’ è fatto?

Claimate racchiude in una nuvola virtuale, per sua natura disponibile ovunque, la propria attività. Diviene possibile in questo modo avere sempre con se la documentazione contenuta in un intero archivio cartaceo.

La realizzazione di Claimate si è sviluppata fin da subito secondo 3 punti fondamentali:

–      Innanzitutto Claimate è semplice, non ci sono schermate ripetitive o pulsanti nascosti, Claimate mostra fin dalla prima pagina ciò che sa fare. Bastano pochi click per capire lo stato di avanzamento di ciascun sinistro o per trovare l’allegato di una pratica gestita anche parecchio tempo prima.

–      Claimate è veloce, grazie alla sua struttura riduce al minimo i tempi di caricamento. Esigenza fondamentale dei nostri clienti è sempre stata quella di avere un programma che non solo funzionasse bene ma che lo facesse subito. Per questa ragione abbiamo eliminato l’inutile ed il superfluo raggiungendo tempi da record nell’apertura degli allegati, nell’inserimento di dati o anche nella semplice ricerca di pratiche. Proprio nella ricerca abbiamo adottato soluzioni innovative grazie alle quali Claimate comincia a cercare fin dal primo carattere che viene inserito, per dare in millesimi di secondo il risultato.

–      Claimate è anche flessibile, questo perché è personalizzabile, si adatta al cliente e non viceversa. Ai nostri clienti, offriamo infatti, anche la possibilità di modificarlo secondo le loro esigenze.

Come funziona?

 Una volta entrati la prima pagina visualizzata è quella dello SCADENZIARIO in cui vengono evidenziate tutte le scadenze per settimana, mese o anche giornalmente. La gestione della singola pratica si divide in 5 schede:

  1. DATI, in cui vengono inserite tutte le informazioni della pratica.
  2. ALLEGATI, dove è possibile caricare la documentazione di ciascun sinistro.
  3. CONTROPARTI, per la gestione delle singole parti coinvolte.
  4. DIARIO DI TRATTAZIONE, una sorta di agenda in cui viene registrata tutta la storia e gli aggiornamenti di ciascuna pratica con la possibilità di inviare notifiche via mail alle parti interessate.
  5. SCADENZE. In questa pagina è possibile impostare dei remainder, dei promemoria che compariranno alla scadenza impostata nello scadenziario.

Con la pagina RICERCA è possibile ricercare le singole pratiche (anche per più campi) oltre ovviamente esportare i report delle pratiche filtrate.

È possibile avere un accesso dimostrativo?

Certamente, proprio perché crediamo nel nostro prodotto, siamo lieti di farlo provare prima dell’acquisto. È possibile registrarsi ed avere un accesso gratuito all’indirizzo http://rentek.it/claimate/private/index.php?page=register_form&register_versione=Free . Oltre alla versione gratuita offriamo 3 versioni misurate in base alle dimensioni del business del cliente. Con queste versioni diviene anche possibile la gestione multiutente dei sinistri.

Forio (NA), short list per periti assicurativi 

Una short list di di professionisti esperti, nello specifico di periti assicurativi, per il conferimento di incarichi professionali a tutela degli interessi del Comune di Forio in ambito giudiziale ed extragiudiziale. L’ente ha infatti lanciato, tramite apposita determina del responsabile del settore affari generali, il relativo avviso pubblico per formare un elenco di professionisti che dovranno fronteggiare le richieste di risarcimento danni. Contestualmente è stato pubblicato anche lo schema di domanda per inoltrare la propria candidatura. Gli interessati all’inserimento nell’ elenco, dovranno far pervenire la domanda di candidatura redatta secondo il Modello pubblicato on line, corredata da una copia di un documento d’identità in corso di validità e dal curriculum datato e firmato entro il temine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web dello stesso, pena l’esclusione. L’istanza, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.forio.na.it con specifica del seguente oggetto: “istanza per la formazione di una short list di periti assicurativi”. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede la data di invio delle pec. La formazione della short list non intende porre in essere nessuna procedura concorsuale e non prevede graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente individua soggetti aventi i requisiti richiesti. Pertanto, i professionisti saranno inseriti nell’elenco secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e le competenze saranno valutate sulla base dei curriculum con riferimento alle esperienze in essi contenute L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere incarico dall’Ente, non sussistendo per quest’ultimo obbligo di avvalersi delle prestazioni degli iscritti nella lista, né obbligo di chiamata nei confronti di tutti i nominativi inseriti. La short list potrà essere integrata e aggiornata periodicamente , a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, e sarà a disposizione del Comune di Forio, il quale si riserva di affidare gli incarichi professionali secondo le proprie specifiche esigenze. I compensi per l’esecuzione delle prestazioni sono così stabiliti: valutazione del danno con relazione scritta € 80,00; nomina CTP (con perizia di parte) e partecipazione CTU (con perizia di parte) € 200,00. I suddetti importi si intendono esclusi di Iva e accessori di legge, ove dovuti, e saranno liquidati con atto dirigenziale, a seguito di presentazione parcelle e/o fattura da parte del professionista a conclusione dell’incarico.

Ruolo dei Periti Assicurativi, rinvio della prova di idoneità 2019

Dal sito della Consap:

Si comunica che la prova d’idoneità per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi si svolgerà presumibilmente nella seconda metà del mese di novembre 2021, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma.

Ulteriori comunicazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito Consap.

Si invitano pertanto i candidati a monitorare periodicamente questo sito, per informarsi tempestivamente sulla fissazione dell’effettiva data d’esame e sugli specifici adempimenti e comportamenti che potrebbero essere eventualmente richiesti per poter partecipare alla prova.

Assicurazioni. Drago (FdI): iniziato iter ddl tutela periti assicurativi. Dare maggiore dignità e professionalità a categoria

“E’  incardinato in Commissione  il disegno di legge che ho presentato per ridefinire le  che disciplinano l’inquadramento previdenziale dei periti assicurativi. Un esame che porterà all’elaborazione di un testo unico grazie al contributo degli ddl presentati in Commissione”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Tiziana Drago.

“L’obiettivo del disegno di legge è di ridefinire le  che disciplinano l’inquadramento previdenziale per ricondurre la categoria all’interno di un sistema di tutele maggiormente consono alle esigenze dei professionisti. Per questo è allo studio un progetto complessivo ed organico che, grazie ad una serie di proposte fra le quali spiccano l’istituzione di un albo professionale e la revisione del  previdenziale, ha l’obiettivo preciso di dare alla categoria maggiore dignità e professionalità” conclude la senatrice Drago.

Sorgente: Assicurazioni. Drago (FdI): iniziato iter ddl tutela periti assicurativi. Dare maggiore dignità e professionalità a categoria | La Voce del Patriota

Latina, My-Rec, la app pontina che dà un voto alle assicurazioni

Tre professionisti di Pontinia danno vita al primo portale che permette di recensire le compagnie in Italia

Ormai c’è un “Advisor” per tutto: per i ristoranti, gli hotel, le località turistiche e chi più ne ha, più ne metta. Basta poco: si accede alla app o al portale di riferimento e si dà un voto alla categoria di riferimento. Perché non farlo anche con le assicurazioni? Deve essere questa la domanda che si sono posti tre periti assicurativi di Pontinia, Christian Testa, Alberto Ciotti e Walter Malizia, poco prima di dare vita al portale my-rec.it, una piattaforma nata lo scorso gennaio il cui scopo è principalmente quello di permettere agli utenti di valutare la propria esperienza con una determinata assicurazione. Ma c’è di più, perché il sito in realtà offre anche altri servizi e, soprattutto, scava più a fondo di un qualsiasi altro “Advisor” presente sul web.Per esempio, con “Trip Advisor” un utente può dare un giudizio complessivo sulla sua esperienza in un determinato hotel, condensando in un voto da 1 a 5 stelle tutti i servizi di cui ha usufruito in una determinata struttura. My-Rec, invece, va più a fondo: permette ad un utente di valutare ogni singolo servizio offerto da un’assicurazione. Per esempio, una persona che ha usufruito dei servizi offerti dalla propria compagnia dopo un sinistro stradale, potrebbe voler dare (ipoteticamente) 5 stelle al servizio di Call Center, 2 stelle al Carroattrezzi, 3 stelle alle Carrozzerie Convenzionate e così via. Insomma, è come se con Food Advisor si avesse la possibilità di valutare ogni singolo piatto anziché l’intera permanenza in un ristorante. I singoli voti, poi, confluiscono anche in una valutazione complessiva della compagnia. L’utilità del sistema? Permettere agli utenti di confrontarsi sulla qualità di un’agenzia, cosa che potrebbe tornare utile a molti, visto che oggi tutti possiedono almeno una polizza. Ma come già preannunciato, il sito My-Rec non è soltanto recensioni: la home page viene costantemente aggiornata con notizie relative al tema centrale, ossia testimonianze anonime degli utenti. Poi c’è una raccolta di agenzie assicurative, attraverso cui un utente può fare diversi preventivi direttamente da casa, oltre ad un elenco in ordine alfabetico di tutte le compagnie italiane. Consultare il portale è semplicissimo: basta connettersi sulla pagina my-rec.it, senza dimenticare che il portale è anche su Facebook, Instagram, Youtube e ha un contatto WhatsApp diretto da cui è possibile accedere tramite la pagina web. L’obiettivo finale, come spiegano i professionisti, è quello di dare finalmente voce a tutti gli utenti assicurativi italiani tramite un unico portale.

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Avvocati, Vizzino: Via all’Osservatorio per il monitoraggio delle truffe assicurative

Martedì 13 aprile 2021, si è tenuto via web un convegno avente ad oggetto “Il contenzioso e le frodi assicurative (anche) in tempo di pandemia: dati, riflessioni e proposte. Atto III” promosso dal Movimento Forense – Sezioni di Napoli, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord e col coordinamento organizzativo dello Studio legale Vizzino, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Procura della Repubblica di Napoli Nord e delle Compagnie assicurative e ha registrato numero importante di partecipanti: oltre 300.
Anche quest’anno, in un contesto estremamente critico, si sono cimentati, in un confronto costruttivo, i maggiori esponenti degli organi, delle autorità e delle diverse figure professionali che operano nel settore assicurativo, contribuendo, ciascuno dal proprio punto di vista, a focalizzare le problematiche ed a richiamare al senso di responsabilità per la individuazione di azioni tese a contribuire alla deflazione del contenzioso pendente e ad arginare il dilagante fenomeno delle truffe assicurative.
Dagli interventi dei partecipanti, subito si sono registrate preoccupazioni scaturenti dalle inefficienze degli Uffici giudiziari, dalla inadeguatezza del Sistema, in piena crisi pandemica, a gestire il contenzioso e smaltire l’arretrato, nonché si è lamentata una inadeguata gestione e circolazione delle informazioni per contrastare le frodi.
Sono state attentamente analizzate fattispecie concretizzanti “le nuove truffe assicurative” e si è costatata, col supporto dei dati statistici, una certa riduzione delle richieste di risarcimento delle lesioni- a ragione della meno agevole accessibilità della strutture di PS in vigenza della misure di contenimento covid 19- e contemperamento un costante aumento di vertenze aventi ad oggetto sinistri multipli, coinvolgenti per lo più motoveicoli di significativo valore economico, di fattispecie dannose coinvolgenti biciclette e velocipedi o ancora di eventi dubbi di furti parziali o di sinistri tra natanti, o ancora di incidenti con veicoli circolanti in modo illegittimo, perché privi di copertura assicurativa rca o con targa estera o con targa prova in assenza dei requisiti di legge.
Su tale evidenze, è stato significativo l’intervento dell’avv. Riccardo Vizzino, esponente dei fiduciari delle imprese assicurative ed impegnato principalmente nell’ambito dei procedimenti “antifrode” che, dopo aver proceduto all’analisi dei fenomeni offrendo dati empirici, si è fatto promotore di importanti iniziative, sostenendo l’opportunità che le compagnie assicurative assumano l’iniziativa processuale in via preventiva facendo ricorso, in particolare, a due tipologie di azioni contemplate nel codice di rito e cioè all’accertamento negativo del credito ed all’accertamento tecnico preventivo, al fine di evitare la dispersione della prova.
Ha inoltre presentato, con il favore dei partecipanti, la costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio delle truffe assicurative, i cui obiettivi sono: tracciare un quadro più accurato della situazione delle frodi; trattare questioni relative sia all’offerta sia alla domanda (individuando la ricorrenza di soggetti noti alla base della creazione di finti sinistri); individuare le tendenze emergenti in una fase precoce; condividere informazioni oggettive sulle migliori prassi per la pianificazione e l’organizzazione di interventi; fornire a chi ha potere decisionale l’evidenza necessaria a supportare il progetto e la valutazione di strategie ad hoc.
In tale prospettiva, l’avvocato Riccardo Vizzino ha sollecito l’IVASS ad aggiornare le proprie banche dati sinistri con i dati del contenzioso ed elaborare soluzioni per contrastare il fenomeno di attribuzione dei premi ad altre regioni per veicoli circolanti in Campania, in cui è contabilizzato il sinistro.
Con attinenza a ciò si è anche discusso del malcostume che afferisce al fenomeno dello Shopping del foro: il dott. Iannuzzi, Giudice di Pace del mandamento di Marano, ha sottolineato che la maggior parte del contenzioso che alimenta gli uffici giudiziari campani è rappresentato da falsi sinistri.
E con specifico riferimento ai finti sinistri con lesioni, si è palesata l’urgenza di verificare la genuinità della documentazione medica, respingendo quella non corredata da idonea documentazione fiscale inerente alle prestazioni professionali eseguite per i presunti danneggiati.
Al contempo, si è discusso in ordine alla possibilità evitare la migrazione dei processi penali a migliaia di chilometri dai luoghi in cui vengono perpetrati i reati. La Procura di Treviso è, infatti, paralizzata da querele e cause penali provenienti da Napoli.
Altresì si è riflettuto sulla necessità di potenziare l’attività antifrode sul FGVS, incrementando la remunerazione dei fiduciari.
Il dott. Capuano di Generali Italia ha invitato ad investire nella prevenzione delle frodi che impattano sulla fiducia dei clienti sani e per accelerare la trasformazione digitale. Si è dunque rimarcata l’esigenza di contrastare sia il fenomeno della speculazione per l’aggravamento del danno che quello fraudolento.
L’avvocato Cipolloni, responsabile della Stanza di Compensazione e del Ruolo Periti Assicurativi di Consap, ha condiviso la necessità di interventi mirati ad eliminare ogni possibile appiglio volto a generare frodi o speculazioni che provochino danni non solo a chi li subisce ma a tutta la collettività.
Inoltre, ha evidenziato come la Legge n° 27 del 24 marzo 2012 , che ha modificato l’art.139 del C.a.p., – introdotta con l’obiettivo di contrastare le speculazioni sulle microlesioni ed in particolare sui colpi di frusta – ha avuto come risultato quello di ridurre la frequenza dei sinistri con danni lievi alla persona. A livello complessivo, nel periodo dal 2012 ad oggi, i sinistri Card con danno a persona entrati in stanza di Compensazione hanno avuto una flessione del 39,3% .
Ha altresì posto l’attenzione sul fenomeno dei cd.“ sinistri fantasmi”, quei sinistri disconosciuti dai responsabili ed effettuati da personaggi senza scrupoli che si sono adeguati anche alla pandemia da Sars-19 per i quali si potrebbe intervenire interrompendo, per esempio, la procedura di liquidazione.
L’Avvocato Cipolloni ha poi ricordato l’importanza della funzione dei periti assicurativi nell’ambito della lotta alle frodi assicurative sottolineando come solo i periti iscritti al Ruolo , gestito da Consap, abbiano per specifica previsione di Legge, quella competenza e professionalità all’accertamento e stima dei danni derivanti da circolazione necessarie sia per combattere i sinistri fraudolenti sia per contenere i costi medi dei sinistri al fine di evitare l’aumento delle polizze assicurative che interessano tutti i consumatori.
Il dott. Carmine D’Antonio, intervenuto quale relatore per l’IVASS ha dichiarato che l’Istituto svolge un sistematico monitoraggio del contenzioso assicurativo r.c.auto e natanti sensibilizzando il mercato verso l’impegno ad una politica di deflazione delle cause pendenti.
Inoltre, ha presentato i numeri del contenzioso in Campania e il confronto con i dati nazionali, richiamato i positivi risultati ottenuti nel triennio 2017-2019 ed evidenziato quali positivi potenziali vantaggi possono derivare dalla ricerca di efficienza della Giustizia per gli assicurati virtuosi.
Gli esponenti dell’avvocatura, nell’esprimere l’esigenza di riaffermare l’educazione alla legalità, sono stati concordi anche sull’importanza di intervenire sui propri iscritti quando deviano dalla condotta lecita ed esaminare fatti distorsivi. Le frodi, dal loro punto di vista, alterano il mercato, incidono sulle aspettative dei cittadini, sono un danno per la collettività virtuosa, danneggiano chi il sinistro lo ha subito realmente e rallentano il contenzioso lecito.
Un espresso invito a tutti è stato quello di agire durante la pandemia con grande responsabilità sociale, creando sinergie per superare le incertezze, cooperando per gli auspicati interventi normativi e organizzativi.

Sorgente: Avvocati, Vizzino: Via all’Osservatorio per il monitoraggio delle truffe assicurative – Ildenaro.it

Aiped propone periti assicurativi indipendenti con disegno legge

“Periti assicurativi, una storia da riscrivere”. Così racconta a ClubAlfa Luigi Mercurio, presidente  dell’Associazione italiana periti estimatori danni (Aiped). Che propone periti assicurativi indipendenti con disegno legge. Una normativa snella, chiara, uniforme può, per certi versi, risultare maggiormente auspicabile proprio per non dar luogo a confusioni ed errori interpretativi.

La disciplina dell’area professionale dei periti assicurativi è invece ancora ricca di lacune, dice Mercurio. Vuoti che prestano il fianco a sgradevoli deformazioni alle quali occorre porre pronto rimedio.

Norma sui periti assicurativi indipendenti: obiettivi

Target numero uno: l’imparzialità del professionista quando fa la stima dei danni all’auto. Un’indipendenza totale.

Invece, nel 2004, l’allora Isvap (Ivass, il vigilante sulle assicurazioni) invia al Garante della concorrenza, l’accordo, datato 2003, tra Ania (Assicurazioni) e alcune associazioni di periti. Oggetto: le tariffe dei periti assicurativi stessi.

Cosa diceva la normativa in merito? Che le tariffe in questione fossero determinate con decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la commissione nazionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione. Ma il decreto (di cui poi doveva occuparsi l’Ivass) non è mai arrivato.

L’accordo in esame si configura quale intesa realizzata dalle imprese di assicurazione aderenti all’Ania e dai periti aderenti alla maggioranza delle organizzazioni peritali. Target: determinare non solo le tariffe dei servizi rese dai periti alle imprese di assicurazione, ma anche ulteriori aspetti di rilievo dell’attività di perizia.

Ecco i risultati delle regole sui periti di oggi, denuncia Mercurio

  • Le imprese di assicurazione attive nei rami auto, attraverso l’Ania, hanno concordato di remunerare in maniera analoga i servizi resi dai periti assicurativi. Omogeneizzando un’importante voce dei costi di liquidazione delle imprese di assicurazione.
  • I periti, attraverso la maggioranza delle organizzazioni peritali, hanno concordato di ricevere i medesimi corrispettivi dalle imprese di assicurazione a fronte dei servizi a esse resi.
  • Occhio. L’accordo regolamenta le modalità e l’entità degli accertamenti del danno, richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed i prezzari delle parti di ricambio.
  • Così, si va a incidere sul mercato delle perizie, e sulle condizioni di concorrenza nel settore dell’assicurazione auto.
  • Alla fine, ecco un’intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali. Con uniformi parametri di costo per la determinazione dell’entità dei risarcimenti per danni a cose. Con violazione, secondo Mercurio, dei princìpi della libera concorrenza. Ecco perché l’Aiped mira a un disegno legge affinché ci siano periti assicurativi indipendenti. La palla passa alla politica.

Sorgente: Aiped propone periti assicurativi indipendenti con disegno legge – ClubAlfa.it

Un aiuto concreto ai lavoratori dei servizi finanziari e assicurativi (tra i quali i Periti Assicurativi)

NARDO’ – Allargato l’accesso al credito anche a questa categoria di lavoratori che, non meno di altre, ha dovuto sopportare il peso di una crisi sanitaria che purtroppo presenta anche ripercussioni economiche.

Approvato in via definitiva alla Camera il dl Agosto che prevede, grazie al lavoro congiunto svolto con il collega senatore Cristiano Anastasi, un aiuto concreto alle persone fisiche che forniscono servizi finanziari e assicurativi.
Abbiamo infatti inserito nel decreto un emendamento – che è stato approvato nella prima lettura del Senato e oggi confermato con il voto finale – che consentirà di erogare finanziamenti non solo agli intermediari del credito ma anche ai periti assicurativi e agenti in attività finanziaria (cioè a tutte le persone fisiche esercenti attività della sezione K del codice ATECO).

Abbiamo dunque allargato l’accesso al credito anche a questa categoria di lavoratori che, non meno di altre, ha dovuto sopportare il peso di una crisi sanitaria che purtroppo presenta anche ripercussioni economiche.

Il Paese riparte davvero solo se nessuno è lasciato indietro!

Soave Alemanno, deputata MoVimento 5 Stelle – Commissione Attività produttive e Finanze

Sorgente: Porta di Mare – Un aiuto concreto ai lavoratori dei servizi finanziari e assicurativi

Contributo di vigilanza 2020: determinato l’importo dovuto a CONSAP | Ipsoa

Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2020 da parte dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo sono stabilite con decreto 11 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Precisamente, il contributo di vigilanza per l’anno 2020 è determinato nella misura di euro ottantacinque. Mentre il contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2020, è stabilito nella misura dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2020 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 dovuto alla società CONSAP, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo è determinato nella misura di euro ottantacinque.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, stabilisce che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2020e sono tenuti al versamenti del contributo di vigilanza sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.
I  soggetti che risultano iscritti al registro unico nel ruolo degli intermediari di assicurazione e riassicurazione alla data del 30 maggio 2020, devono pagare il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 all’IVASS.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 agosto 2020, pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, ha stabilito gli importi dovuti nella misura di:
– 47 euro per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
-47 euro per le persone fisiche iscritte nelle sezioni B del registro, mentre 270 euro per le persone giuridiche;
-18 euro per i produttori diretti iscritti nelle Sezione C;
-euro 10.000,00 per banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane: per banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane , mentre 8.170,00 per banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro e euro 2.760,00 per banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.
Inoltre è stato pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, concernente la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Il decreto ha previsto che il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 all’IVASS è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2020 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione

Sorgente: Contributo di vigilanza 2020: determinato l’importo dovuto a CONSAP | Ipsoa