Puoi consultare EUROTAX giallo e blu gratis in internet

LISTINO USATO

Grazie a       alVolante.it       è possibile trovare in rete una “ampia” selezione di modelli di cui ci sono le quotazioni Eurotax di Sanguineti Editore (quasi tutti direi). 

al Volante: Fra tutti i modelli che si sono affacciati sul mercato italiano negli ultimi 9 anni abbiamo selezionato i più importanti in questo listino auto usate: le quotazioni Eurotax delle auto di seconda mano sono espresse in migliaia di euro e riferite a veicoli in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l’anno secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per parti meccaniche o di carrozzeria. I prezzi nel listino auto usate non considerano la presenza di eventuali optional presenti nell’auto, che possono far salire la quotazione in rapporto all’incidenza che avevano sul costo dell’auto nuova.

eurotax disco

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Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

Con il link di questa pagina si accede ad una selezione. Per avere la quotazione di tutte le auto è necessario essere iscritti.

Eurotax come Quattroruote pubblica le quotazioni delle auto con meno di 10 anni di età. Per quotazioni di auto più anziane bisogna usare i siti on line come autoscout, automobili.it, indicata o altri riservati ai professionisti

Interviene la polizza RCA anche se l’autogru sta sollevando un cassone

IN-CORMACH-2---METTERE-POSTO-DELL'AEREO La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 aprile 2015 ha emesso la sentenza n 8620.

La suddetta Sentenza ha come oggetto i danni causati dalle macchine operatrici, o da veicoli ad uso speciale, durante l’esercizio delle proprie attività. Come noto la copertura di tali danni, rientrava totalmente nell’ambito della garanzia RCT. Con l’emissione della indicata Sentenza viene ampliato l’ambito di operatività della garanzia RC Auto e di fatto riducendo correlativamente quello della garanzia RCT.

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del c.c è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o commesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la rca è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area a essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere». Questo è il principio di diritto con cui le sezioni unite hanno sciolto i dubbi sull’operatività della garanzia per la rca in caso di sosta del veicolo. Nella fattispecie, si trattava di un incidente causato da una autogru mentre stava sollevando un cassone metallico

Suprema Corte di Cassazione sentenza 8620

R.C. AUTO – Risarcimento diretto, spese legali risarcibili se sussiste un nesso causale tra sinistro e spesa

Spese legali nei sinistri       In tema di responsabilità civile automobilistica e, segnatamente, di danni consistenti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva, ai fini della risarcibilità, è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Lo ha affermato il giudice di legittimità con sentenza del 29 maggio 2015, n. 11154 relativa ad una controversia insorta a seguito del mancato pagamento da parte dell¿assicuratore, in sede di liquidazione del danno materiale, delle spese legali sostenute dal danneggiato a fronte di un sinistro stradale nell¿ambito di una richiesta di risarcimento diretto.

Cassazione: le spese per le consulenze tecniche (d’ufficio e di parte) gravano sul soccombente

 

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014. Principio generale di ogni provvedimento giudiziale – salvo i casi stabiliti dalla legge – è che ogni atto deve essere motivato. Il giudice di legittimità – oltre che al giudice del merito – può infatti procedere ad un controllo sulla logicità e la ragionevolezza della motivazione, individuando altresì i casi in cui la stessa sia del tutto carente. E’ ciò che ha fatto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, riguardante impugnazione di sentenza resa dal giudice del merito in esito a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare.

Secondo giurisprudenza costante, le spese per il c.t.u.rientrano “tra quelle al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa”. Non si capisce quindi come abbia potuto il giudice dell’opposizione, in fase di merito, pur accogliendo parzialmente l’opposizione e condannando di conseguenza il creditore procedente alla rifusione delle spese processuali, porre provvisoriamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d’ufficio. Va cassata la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia del giudice del merito, relativamente alla liquidazione delle spese di c.t.u. e consulenza di parte (poiché anche di queste spese la parte vittoriosa ha diritto al rimborso, stante la sua natura di allegazione difensiva tecnica). La mancata motivazione della liquidazione provvisoria a carico di entrambe le parti contrasta con il principio generale della soccombenza, relativamente al pagamento delle spese di lite.

Vai al testo della sentenza 1771/2014

Cassazione: L’efficacia probatoria del rapporto di sinistro stradale redatto dall’operatore di polizia municipale

Polizia municipale ImcLa Corte di Cassazione ritorna sull’efficacia probatoria del verbale redatto da un pubblico ufficiale, in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto di un sinistro stradale redatto da operatori di polizia municipale. Con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che “l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti“.

 

Tale decisione, valida anche per i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesima percorrenza: l’autoveicolo sorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra.

 

L’urto avviene tra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare a destra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destra dell’autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica del sinistro si evince che l’organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, e dell’articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), codice della strada.

 

In sintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:

 

  • Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio;
  • I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
  • I conducenti, devono altresì, per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

 

Nel caso di specie, l’autoveicolo ha sorpassato il ciclomotore, e nell’effettuare tale manovra di sorpasso e l’immediata successiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistro stradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altri utenti della strada; inoltre, nell’effettuare la svolta a destra, l’autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, altrimenti in sinistro non si sarebbe verificato.

 

Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l’articolo 149, codice della strada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal punto di vista della responsabilità per la causazione del sinistro, e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguito dell’urto, i giudici di legittimità rammentano che “in tema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“.

 

Autore: Marco Massavelli – Studio Cataldi (Articolo originale)

Truffa alle assicurazioni: il pm chiede 8 condanne

L’inchiesta del 2008: per altre posizioni i reati sono già prescritti. Sentenza a marzo
Benevento. Richieste di condanne, assoluzioni e prescrizioni per i 18 imputati di truffa e falso ai danni di assicurazioni per incassare risarcimenti per incidenti stradali in qualche caso mai avvenuti. Una vicenda che risale al gennaio 2008 quando vi furono anche cinque ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro ai domiciliari e una in carcere. Le indagini furono condotte dalla Squadra Mobile e l’operazione fu denomimata «Crime crash», incidenti criminosi. In alcuni casi, secondo l’accusa, c’erano sinistri del tutto falsi, in altri venivano aggravate le ferite che le persone coinvolte avevano riportato e anche i danni subiti dai veicoli.

Ieri il processo davanti al magistrato monocratico Fallarino. Il pubblico ministero Felaco (ha sostituito il pubblico ministero che aveva coordinato le indagini Clemente ora a Roma) ha chiesto otto condanne, per Antonio di Dio una pena a due anni di reclusione per Gabriella Addonizio 8 mesi, Antonio Calvanese 8 mesi, Giusy Ciriello 17 mesi, per Maria Girardi 9 mesi, Maurizio Luongo 13 mesi, Pio Tomaciello 8 mesi, Ugo Pruscino otto mesi. Inoltre assoluzione perchè il fatto non sussiste per Amalia Boccalone, Giulio Castiello, Nicola Castiello, Maria Festa, Giovanna Mazzariello, Luigi Napolitano. Per sopravvenuta prescrizione Raffaele Corbo, Sergio Ievolella, Emilia Mincione. Infine assoluzione perchè il fatto non è punibile per Pasquale Di Stefano. La sentenza è prevista per marzo.

Sentenza sul soccorso stradale in Autostrada

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Si porta a conoscenza che  il Consiglio di Stato ha  annullato il provvedimento conclusivo adottato dall’Antitrust in materia di accesso per il servizio di soccorso stradale  meccanico in Autostrada. Questo comporta  la riapertura dell’istruttoria per l’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo. L’ ANCSA, che è stata interlocutore dell’Antitrust ed ha partecipato alla causa davanti al giudice amministrativo, presenterà all’Antitrust  le sue osservazioni che dovranno andare nella direzione di garantire la massima partecipazione delle ditte interessate ma soltanto qualora queste siano in grado di dimostrare un elevato grado professionalità come è quello che hanno raggiunto i nostri associati  che hanno seguito i corsi organizzati dall’IFRS.

Ci  riserviamo di approfondire il tema con un articolo da pubblicare sul prossimo numero del nostro notiziario “Il Soccorso Stradale”.

http://www.ancsa.it/00news/Sentenza-sul-soccorso-stradale-in-Autostrada+252.asp

Fuga ed omissione di soccorso: valutazione comportamento del conducente dopo l’incidente

       La  Corte Appello di Firenze si è pronunciata al termine del processo tra le Parti A.A.  Presidente: Sirena – Relatore: Casella
Stabilendo che: Risponde del reato di “fuga” il conducente che dopo avere urtato un pedone si è fermato sul luogo dell’incidente ma non per il tempo necessario alla propria identificazione e alla ricostruzione dei fatti.
 
        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – 2 GENNAIO 2013, N. 33
 

Depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza che boccia la Mediazione obbligatoria

Depositata a dicembre la sentenza della Corte Costituzionale relativa  alla non obbligatorietà della Mediazione. Ricorrere alla Conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà.

Lo scorso 23 ottobre la Corte Costituzionale aveva dichiarato con un comunicato stampa l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della Mediazione.

Il procedimento finalizzato alla Conciliazione, opportunamente sfruttato da parti sensibili ai problemi della giustizia e da Mediatori adeguatamente preparati ad “aprire” l’ambito a interessi delle parti anche estranei al caso concreto esaminato, poteva essere una “scorciatoia” verso il risarcimento del danno, con notevole risparmio di tempo e denaro per tutti. Di contro lo stesso strumento, se utilizzato scorrettamente da menti esperte nel ricercare profitti da ingiustificabili ritardi nel risarcimento del danno e da Mediatori inesperti e/o scarsamente preparati, poteva condurre a un “allungamento” dei tempi del rimborso. In questo caso, dunque, sarebbe stato inutile l’aggravio di spese per una Mediazione destinata a fallire, a carico del povero – già tartassato – automobilista.

Bocciati inoltre gli emendamenti alla legge finanziaria che volevano reintrodurre l’obbligatorietà.