Documento condiviso sugli emendamenti al DDL per i Periti Esperti Danni e Valutazioni

Dopo le riunioni di venerdì  1, sabato 2 e domenica 3 aprile di cui vi abbiamo in parte raccontato, dopo varie discussioni durante le quali alcune associazioni invitate si sono defilate, siamo riusciti ad elaborare il testo allegato che questa mattina è stato inviato alla 10° commissione del Senato che sta redigendo il testo finale del DDL da presentare al Parlamento.

Fai clic per accedere a emendamenti-congiunzioni-al-testo-dei-ddl-n.-1217-1666-condiviso-dalle-sigle-.pdf

Come si può vedere leggendo il documento alcuni argomenti da noi portati avanti quali la quarta sezione dell’Albo dedicata ai periti che si occupano di nautica (ex Art. 157 lettera d), le norme transitorie che assicurano l’iscrizione automatica degli attuali iscritti al Ruolo dei periti assicurativi al nuovo Albo degli esperti Danni e Valutazioni (Art. 7) che abbiamo chiesto di mantenere con la definizione di Periti, l’introduzione di un corso di diploma di scuola media superiore per accedere in futuro alla professione (Art. 8), la creazione del Collegio Nazionale dei Periti esperti Danni e Valutazioni (Art. 7), il passaggio dalla CONSAP al costituendo Collegio della gestione dell’Albo (Art. 7) sono stati accettati dai colleghi ed inseriti tra i vari emendamenti presentati dalle altre associazioni firmatarie.

Riteniamo che sia stato un lavoro prezioso che se accolto potrà veramente migliorare di molto la nostra professione. Siamo contenti di aver colto questa prima occasione di collaborare con le altre Associazioni firmatarie per il bene della categoria anche se anche qui abbiamo dimostrato che non siamo una categoria unita ma le divergenze che ci sono legate ai reciprochi interessi, soprattutto tra periti che si occupano del passivo per conto delle compagnie e periti che si occupano dell’attivo facendo i patrocinatori, sono ovviamente diversi. Dovremmo imparare dalle altre categorie professionali legate al mondo del danno assicurativo quali medici legali ed avvocati che passano con disinvoltura, giustamente riteniamo, da una parte all’altra della barricata senza crearsi e senza dar adito ad alcuna problematica.

 

 

 

Professioni: periti assicurativi, sì ad albo esperti danni – Fisco & Lavoro – ANSA.it

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Apaid,ok affidamento a Eppi (Ente previdenza periti industriali)

Redazione ANSA ROMA 

Quanto, poi, all’affidamento della categoria professionale all’Eppi (Ente di previdenza dei periti industriali), invece che all’Inps, ciò viene definito “una tutela per una categoria che rende un servizio sociale a tutela della equità e legalità, in questo settore che rappresenta grandi interessi economici e di sicurezza”, ha concluso. (ANSA).

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Assicurazioni. Drago (FdI): iniziato iter ddl tutela periti assicurativi. Dare maggiore dignità e professionalità a categoria

“E’  incardinato in Commissione  il disegno di legge che ho presentato per ridefinire le  che disciplinano l’inquadramento previdenziale dei periti assicurativi. Un esame che porterà all’elaborazione di un testo unico grazie al contributo degli ddl presentati in Commissione”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Tiziana Drago.

“L’obiettivo del disegno di legge è di ridefinire le  che disciplinano l’inquadramento previdenziale per ricondurre la categoria all’interno di un sistema di tutele maggiormente consono alle esigenze dei professionisti. Per questo è allo studio un progetto complessivo ed organico che, grazie ad una serie di proposte fra le quali spiccano l’istituzione di un albo professionale e la revisione del  previdenziale, ha l’obiettivo preciso di dare alla categoria maggiore dignità e professionalità” conclude la senatrice Drago.

Sorgente: Assicurazioni. Drago (FdI): iniziato iter ddl tutela periti assicurativi. Dare maggiore dignità e professionalità a categoria | La Voce del Patriota

Disegno di Legge a Modifica del Codice delle Assicurazioni in Tema di Perizie e Periti

L’8 Aprile scorso, il Senatore Cristiano Anastasi del Movimento 5 Stelle ha presentato un DDL contenente norme a modifica della Legge sui Periti Assicurativi.

Come sappiamo la legge sul Ruolo dei Periti ( Legge 17 febbraio 1992, n. 166: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi.
(Pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1992) ) è stata abrogata e sostituita da 5 articoli contenuti nel codice delle Assicurazioni, DL 209/2005. La modifica principale in quel codice, rispetto alla precedente legge sul Ruolo Periti era la concessione alle compagnie di stimare in proprio i danni da circolazione, cosa che prima era riservata ai soli Periti Assicurativi. Questo ha generato i famori Centri di authority dove dipendenti o consulenti stimano i danni su documentazione fornita dai carrozzieri o dai danneggiati.

Bene, il DDL S1217 cerca di mettere le cose a posto e quindi di ridare al Perito Assicurativo la funzione super partes  che gli spetta di diritto, come avviene peraltro in buona parte del resto d’Europa.

Puoi seguire l’Iter della legge controllando su peritiauto.it  che gli ha riservato un widget in prima posizione sulla colonna di spalla destra.

Il testo completo del DDL Istituzione dell’Albo esperti danni e valutazioni e modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 lo trovi nel pdf a fondo pagina.

iter: DDL S. 1217

testo: Senato della Repubblica testo ddl S1217 (1)

BOLLETTINO SEMESTRALE DI RICHIAMO DEI VEICOLI DIFETTOSI

Ogni sei mesi è reso pubblico il  “Bollettino semestrale di richiamo dei veicoli difettosi” che il Ministero dei Trasporti stampa semestralmente in applicazione degli accordi relativi alle norme di autodisciplina sui difetti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

In base a tali accordi, i costruttori e concessionari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori comunicano al Dipartimento dei trasporti terrestri la notizia dell’avvio di “campagne di richiamo” dei veicoli per i quali siano stati accertati difetti di sicurezza tali – per rilevanza e per il numero delle unità coinvolte – da comportare la necessità di una verifica di stato d’uso e di eventuali interventi di ripristino; si sono inoltre obbligati a rendere noto, trimestralmente e sino al completamento di ogni campagna di richiamo, il tasso di risposta dell’Utenza.

Nel sito INTERNET www.mit.gov.it del Dipartimento vengono di volta in volta pubblicate le schede delle singole campagne, contenenti più dettagliate informazioni, alla cui consultazione si rinvia: avendo l’elencazione carattere meramente riassuntivo e sintetico.

https://www.mit.gov.it/documentazione/bollettino-semestrale-di-richiamo-dei-veicoli-difettosi

Ogni pubblicazione del BOLLETTINO riporta le precedenti segnalazioni per cui è sufficiente consultare l’ultima che al momento è il 34.

Interessante anche l’albo dei richiami dello stesso Ministero dove, in collaborazione con le case automobilistiche e l’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), pubblica all’interno di un apposito database le azioni di richiamo relative a veicoli in circolazione affetti da anomalie o difetti di costruzione che metterebbero a rischio l’incolumità dei conducenti.

È possibile raggiungere l’applicativo con il database tramite il link seguente. Per consultare l’elenco delle comunicazioni bisogna prima selezionare la casa costruttrice e, in seguito, effettuare la ricerca per modello e periodo di produzione. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric

ERRORE!!

Da: sito internet
Inviato: venerdì 28 gennaio 2022 10:38
A: Roberto Marino
Oggetto: R: Albo dei richiami – pagina non trovata

La ringrazio per la segnalazione, ma l’albo dei richiami era presente sul sito precedente ora offline.

Siamo in attesa di decisioni dalla struttura competente per l’eventuale messa online ed aggiornamento sul portale attuale.

Cordiali saluti

Staderini Paolo
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Da: Roberto Marino <ro.marino@outlook.it>
Inviato: giovedì 27 gennaio 2022 14:54
A: sito internet <sito.internet@mit.gov.it>
Oggetto: pagina non trovata

Buongiorno, questa pagina non funziona: https://www.mit.gov.it/albo-richiami

Roberto Marino

+39 349 1919090

Che fine ha fatto l’Albo Nazionale degli Esperti di Veicoli e Danni a Cose?

albo periti esperti

A maggio del 2014 la senatrice Adele Gambaro, quando era tra le file dei senatori M5S aveva presnetato quest DDL.

Ora è nel gruppo misto e sembra essersi dimenticata del lavoro fatto.

Chissà se qualcuno ne sa qualcosa di più.

DDL PERITI TESTO DEFINITIVO (1)

AICIS al Senato

 

 

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Aicis Lazio di Facebook

albo periti

albo periti 2

Disegno di Legge

ALBO PERITI
(Albo Nazionale degli Esperti di Veicoli e Danni a Cose)
Giovedì 3 luglio 2014
Incontro in Senato
a Roma Lunedì 7 luglio 2014
Riunione dei Periti
in varie città d’Italia
La costituzione di un ALBO PERITI è un significativo momento di svolta a garanzia della collettività per la trasparenza di indennizzi e risarcimenti conseguenti a qualsiasi tipo di evento dannoso. Attraverso l’istituzione dell’Albo degli Esperti di Veicoli e danni a cose, il Perito diventa una reale figura di garanzia, terza rispetto agli interessi delle parti, con le tutele, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Per poter concretizzare le garanzie che le attività peritali sono in grado di offrire alla collettività, occorre una disciplina che renda possibile armonizzare il modus operandi degli esperti, garantendo al tempo stesso al Perito la possibilità di respingere ogni forma di condizionamento esterno, attraverso la previsione di sanzioni nei confronti dei committenti che provino a violare l’indipendenza ed oggettività di giudizio del tecnico iscritto all’Albo.Il mercato ha bisogno di professionisti che garantiscano la sicurezza e la conformità di ogni tipo di ripristino dei danneggiamenti subiti da beni mobili o immobili, registrati e non.
Le linee guida dell’etica e deontologia professionale devono essere dettate dagli operatori di settore, secondo le normative internazioni sulla libera prestazione dei servizi in ambito comunitario e verificate puntualmente dall’Albo, con poteri di richiamo e sanzionatori nei confronti degli iscritti. Terzietà, professionalità, oggettività ed equidistanza devono essere le caratteristiche della quotidiana operatività di ogni iscritto all’Albo, indipendentemente dal committente.

Trasparenza e dialogo tecnico costruttivo con le parti, i riparatori ed i colleghi, secondo i criteri di conformità dettati dai produttori di veicoli e cose, al fine di garantire la sicurezza di ogni bene che abbia subito danni, devono essere le caratteristiche operative di ogni specialista.
La denuncia di ogni tentativo di condizionamento, l’aggiornamento permanente ed il rispetto del codice etico e deontologico sono gli strumenti attraverso i quali realizzare il servizio alla collettività, svolto attraverso l’attività professionale di ogni iscritto all’Albo.

 

Incontro in Senato Giovedì 3.7.2014
Il 3 luglio prossimo, AICIS sarà in un’aula del SENATO per illustrare il progetto di legge che è stato presentato con l’intento di avvicinare la professione dell’esperto di veicoli e danni a cose alle reali necessità ed ai diritti del cittadino. Ciò garantirà, attraverso professionalità ed oggettività di giudizio, tutte le parti coinvolte in un evento dannoso, così come quelle che pur non avendo subito alcun sinistro, ma godendo di garanzie assicurative, hanno interesse all’assenza di speculazioni e frodi, che si ripercuotono negativamente sui premi assicurativi.

 

Riunioni di Periti in varie città d’Italia Lunedì 7.7.2014

Il primo attore che deve maturare consapevolezza sul proprio modo di operare ed agire deve essere il PERITO , il quale è invitato a valutare ed intervenire il 7 luglio 2014 in incontri organizzati simultaneamente su tutto il territorio italiano con un collegamento in diretta.

Rc professionali al via

20130618-075446.jpgDal 15 agosto 2013 diventa obbligatoria la polizza per i professionisti

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imprerizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non coppre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale dì competenza.

Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modificata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per rutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che «nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese» e che «gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto». Infine, la legge specifica che «se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale» e che «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare».

L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece la Riforma forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense.

La consulenza del broker

Con l’arrivo delle nuove norme, il professionista si trova perciò a dover scegliere la soluzione assicurativa a lui più confacente, anche se può capitare che le formule presenti sul mercato o le coperture proposte dagli Ordini, frutto di convenzioni con compagnie assicurative, non siano modificabili e che la differenza principale risieda, ad esempio, nel massimale indicato. «Le coperture assicurative offerte dalle convenzioni sono molto differenziate fra loro: alcuni Ordini professionali hanno scelto dì offrire coperture essenziali e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità di integrare individualmente la copertura assicurativa, altri Ordini hanno scelto soluzioni più complete – spiega Francesco G. Paparella, presidente di AIBA, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione -. E’ importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza perché gli elementi da valutare sono molteplici e non tutti di immediata comprensione».

Infatti, per barcamenarsi nel mare delle Rc professionali, può essere strategico avvalersi dell’aiuto di un broker. Il broker d’assicurazioni è un intermediario indipendente e specializzato che offre consulenza mirata aiutando il cliente a individuare, sul mercato nazionale ed estero, la soluzione a lui più adatta e lo rappresenta di fronte alle compagnie per ottenere la copertura assicurativa più idonea e vantaggiosa. Oltre ad agire dunque nell’interesse del cliente, poiché non ha vincoli con le società assicurative, il broker consente di risparmiare su tempi e costi in quanto percepisce le commissioni dalla compagnia assicurativa prescelta al termine delle valutazioni. Un’attività che viene sempre più apprezzata, conferma Paparella: «Se è vero che anche nel 2012 il mercato assicurativo italiano ha chiuso, complice la crisi, con una raccolta premi in diminuzione del 4,3%, i broker di assicurazione hanno aumentato la loro quota di mercato, dimostrando di aver saputo dare concreta percezione alla clientela del proprio valore professionale e della capacità di guidarla nelle scelte consapevoli di tutela: non è un caso che almeno il 70% dei rischi riferìbili al comparto industriale sia gestito dai broker».

Come si concretizza, dunque, il lavoro del broker? «Con procedure di risk management e continui scambi di informazioni identifichiamo con precisione le reali esigenze e le aree di rischio che devono essere assicurate» spiega Mauro Oriana, responsabile risk management di Mansutti, società di brokeraggio assicurativo con specializzazione nel settore delle Rc professionali per avvocati e commercialisti. «Inoltre – continua Oriana – offriamo servizi mirati quale, ad esempio, l’Insurance Compliance and Cost Review che permette di analizzare le coperture in essere identificando eventuali lacune e ottimizzando al massimo i costi delle polizze. Molte compagnie, poi, non offrono una corretta Deeming clause (clausola secondo la quale vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato), il che rende conseguentemente la polizza non adatta a coprire queste tipologie di rischio». La pensa così anche Gioacchino Acampora, broker assicurativo per importanti associazioni di categoria, che aggiunge come «valutare attentamente le esigenze del cliente è possibile solo attraverso un’attenta analisi dei rischi basata, ad esempio, sulle esperienze assicurative del professionista, su eventuali sinistri che hanno colpito la sua attività professionale, sulla verifica degli incarichi in essere o futuri. Ciò rende possibile un’offerta tailor made che rispetti il criterio fondamentale dell’adeguatezza».

A ciascuno la sua polizza

In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste.

Come orientarsi? «I prodotti sono generalmente All Risk – spiega il presidente di AIBA, Paparella – ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o Funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifici e quindi diventa molto importante verificare l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli». A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che «garanzie importanti per valutare una polizza sono: la Claims made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza».

L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che «sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifiche rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono cadidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente efficaci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente».

Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? «La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifiche esigenze del professionista – chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker -. La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio».

Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. «In generale – precisa Callarà – un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fisiche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto: Franchigia, prediligere un importo fìsso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze».

Autore: Barbara Lacchini – Il Sole 24 Ore

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT