Contributo di vigilanza 2020: determinato l’importo dovuto a CONSAP | Ipsoa

Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2020 da parte dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo sono stabilite con decreto 11 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Precisamente, il contributo di vigilanza per l’anno 2020 è determinato nella misura di euro ottantacinque. Mentre il contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2020, è stabilito nella misura dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2020 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 dovuto alla società CONSAP, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo è determinato nella misura di euro ottantacinque.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, stabilisce che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2020e sono tenuti al versamenti del contributo di vigilanza sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.
I  soggetti che risultano iscritti al registro unico nel ruolo degli intermediari di assicurazione e riassicurazione alla data del 30 maggio 2020, devono pagare il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 all’IVASS.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 agosto 2020, pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, ha stabilito gli importi dovuti nella misura di:
– 47 euro per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
-47 euro per le persone fisiche iscritte nelle sezioni B del registro, mentre 270 euro per le persone giuridiche;
-18 euro per i produttori diretti iscritti nelle Sezione C;
-euro 10.000,00 per banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane: per banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane , mentre 8.170,00 per banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro e euro 2.760,00 per banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.
Inoltre è stato pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 agosto 2020, concernente la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Il decreto ha previsto che il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 all’IVASS è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2020 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione

Sorgente: Contributo di vigilanza 2020: determinato l’importo dovuto a CONSAP | Ipsoa

Sinistri, tre mesi per chiedere i danni

Il danneggiato deve chiedere il risarcimento nei tempi ristretti, pena la perdita di ogni diritto. Il nuovo termine di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione

gazzettaLa vittima di un sinistro stradale deve chiedere senza indugio il risarcimento del danno, pena la perdita di ogni diritto a ricevere il giusto ristoro del pregiudizio subito. Questa è, in estrema sintesi, una delle principali novità in tema di diritto delle assicurazioni inserite nel decreto legge n. 145 del 23 dicembre scorso.

Modificando il secondo comma dell’articolo 2947 del codice civile, infatti, si è previsto – relativamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli di ogni genere – che il danneggiato debba necessariamente presentare la richiesta del risarcimento del danno entro tre mesi dal verificarsi del fatto dannoso, pena la perdita di ogni diritto ad essere indennizzato.

Si tratta di un termine di decadenza, che va ad affiancarsi al termine di prescrizione biennale previsto dalla stessa norma del Codice civile. Un termine già breve rispetto a quelli ordinariamente previsti dal Codice, ma molto lungo se rapportato alla prassi moderna. E, soprattutto, utilizzato ad arte da chi vuol frodare le compagnie: denunciare un presunto danno a pochi giorni dalla scadenza autorizza di fatto a fornire ricostruzioni carenti, su cui la compagnia potrà effettuare pochi riscontri.

In ogni caso, se fino a pochi giorni fa la vittima di un sinistro stradale aveva, di regola, due anni di tempo per far valere i propri diritti, oggi ha l’onere di agire molto più in fretta, avendo a propria disposizione solo tre mesi per presentare la richiesta di risarcimento, salvo il caso in cui ricorra un’ipotesi di forza maggiore, come prevede espressamente il nuovo testo della norma in esame.

La differenza è più profonda di quel che sembra: il nuovo termine trimestrale, infatti, è un termine di decadenza e non di prescrizione, e come tale non è soggetto né ad interruzione né a sospensione.

Il nuovo testo normativo fa salvo il caso della forza maggiore, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il danneggiato versi in stato di incoscienza, e dunque nell’impossibilità di provvedere a formulare la domanda di risarcimento. Sembra di poter intendere ciò come impossibilità “assoluta“. Quindi rientrerebbe nel termine abbreviato a tre mesi, per esempio, il caso in cui la vittima sia semplicemente immobilizzata a letto da un’ingessatura agli arti superiori, posto che ciò non le impedisce di incaricare un terzo di formulare l’istanza risarcitoria.

La novità normativa è dichiaratamente rivolta a contrastare il preoccupante fenomeno delle frodi a danno delle compagnie di assicurazione nelle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri stradali. È noto che, nell’area della responsabilità da fatto illecito, i danni derivanti da circolazione stradale occupano un posto di assoluto rilievo dal punto di vista economico e che il fenomeno delle frodi a danno delle compagnie altera sensibilmente il costo dei premi assicurativi.

Ciò comporta inevitabilmente un conseguente aggravio di spesa a carico di chiunque si trovi a dover assicurare un veicolo contro la responsabilità civile. Ed è bene ricordare che non di scelta si tratta, ma di obbligo che grava su chiunque intenda porre in circolazione un veicolo a motore, posto che, fin dalla fine degli anni Sessanta, il nostro ordinamento prevede tale forma di assicurazione obbligatoria.

Considerando lo scopo perseguito dal legislatore (ovvero quello di razionalizzare e rendere più efficiente la fase dell’accertamento del sinistro e della liquidazione del danno), pare potersi ritenere sufficiente una richiesta del risarcimento anche priva di una specifica quantificazione del danno subito, purché tale da consentire l’individuazione del fatto dannoso e una descrizione sufficientemente precisa dei danni subiti.

L’intervento del legislatore appare senza dubbio energico: la perentorietà del termine di decadenza non lascia altra scelta che quella di reagire con celerità per presentare la richiesta risarcitoria.

Di ciò è bene che si ricordino coloro che dovessero trovarsi ad essere vittime di un sinistro stradale, posto che la nuova normativa impone loro di richiedere la tutela dei loro diritti entro soli tre mesi dal fatto dannoso.

Autore: Emanuele Lucchini Guastalla – Il Sole 24 Ore (Articolo originale, via Quotidiano del Diritto)

Gazzetta Ufficiale: E’ in vigore il decreto-legge “Destinazione Italia”

foto Notizia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, che tratta sulle norme di vari settori ed anche per quello assicurativo RC Auto che dovrebbe portare alla riduzione dei premi RC-auto,  il cosiddetto “Destinazione Italia”.

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 dicembre e già in vigore dal 24 dicembre è costituito da 15 articoli che dettano disposizioni per l’attuazione ad alcune misure fondamentali per il piano “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre scorso.
Qui di seguito i principali punti del decreto-legge riguardanti il nostro settore.

Art. 8 – Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto – Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

  • installazione scatola nera con uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica con una riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno con una riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese con la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento.

La bozza del testo integrale, già pubblicato, è stato approvato e pubblicato senza ulteriori modifiche e si può trovare qui.

In arrivo gli incentivi per l’acquisto di auto ecologiche

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Cento milioni, salvo imprevisti

Potrebbero essere presto disponibili oltre 100 milioni di euro per l’acquisto di auto a basse emissioni. Se non ci saranno imprevisti dell’ultimo minuto, il decreto ministeriale attuativo delle misure per promuovere la mobilità sostenibile contenute nella Legge Sviluppo dello scorso anno dovrebbe diventare realtà in tempi brevi, entro fine marzo. Per ora il provvedimento è all’esame della Corte dei Conti in attesa prima della registrazione e poi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che ne darà il via libera agli incentivi. Intanto è già online il sito dedicato ai contributi per i veicoli a basse emissioni www.bec.mise.gov.it Vediamo come sono strutturate le agevolazioni operative nel triennio 2013-2015 per un ammontare di 120 milioni, di cui 40 milioni relativi al 2013, 35 al 2014 e 45 al 2015: le facilitazioni sono rivolte per la maggior parte a veicoli aziendali o a quelli ad uso pubblico e si riferiscono a tutti i veicoli a basse emissioni complessive, compresi quelli a trazione elettrica, ibrida, a Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibile e a idrogeno, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 gkm e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. Il fondo previsto per il 2013 sarà a sua volta suddiviso in due ulteriori importi: 4,5 milioni e 35,5 milioni. La prima quota è destinata all’acquisto da parte di privati di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, la seconda va, invece, a coloro che acquistano veicoli ecologici con emissioni non superiori a 120 g/km da parte di aziende o destinati all’uso di terzi (tra cui taxi, noleggio e liberi professionisti) a patto che venga rottamato un veicolo di oltre 10 anni di cui si sia in possesso da almeno 12 mesi. Il contributo previsto per ogni nuova auto sarà il 20% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 5.000 euro per le vetture che emettono meno di 50 g/km di CO2; il 20% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro per le auto che emettono tra 51 e 95 g/km di CO2, il 20% sul prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro per le auto che emettono tra 96 e 120 g/km di CO2. Nel 2015 il contributo sul prezzo di acquisto scenderà al 15% e gli importi erogati si ridurranno rispettivamente a 3.500, 3.000 e 1.800 euro. (C.Ca.)

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

SEDE:

INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo.
La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE)
Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
A) NOZIONI GIURIDICHE
1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilità;
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
B) NOZIONI TECNICHE
1) Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2) Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
4) Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d’opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.