Mi sono riletto la presentazione del DDL che ci riguarda da parte dei Senatori che l’hanno redatto. Casa dire? PAROLE SANTE!!!
Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2019
Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca modifiche al codice delle assicurazioni private, istituendo l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l’obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.
Il codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, disciplina l’attività peritale e regola l’istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni: istituita con l’iscrizione al ruolo dei periti dalla legge n. 166 del 1992, valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua consulenze. Da essi dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie. Per tale ragione è sempre necessario garantire che l’attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e indipendenza.
Il perito, pertanto, in considerazione del ruolo super partes che è chiamato a ricoprire, è soggetto terzo nella valutazione del danno, poiché, nel corretto esercizio della professione, fissando il valore del risarcimento, partecipa, con il proprio pronunciamento, anche all’aumento del costo della polizza assicurativa.
Negli anni, contrariamente, si sono diffuse pratiche che hanno compromesso la garanzia di terzietà, limitando il libero accertamento e la libera stima del danno. Le imprese assicuratrici usano, sempre più spesso, ricorrere a personale dipendente per l’esercizio della valutazione e i periti stessi hanno, frequentemente, operato come fiduciari delle compagnie. Nell’immaginario collettivo ne è scaturito l’erroneo convincimento che il perito sia vero e proprio rappresentante delle compagnie assicurative.
Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli e interviene sul codice delle assicurazioni private al fine di rivedere la normativa attualmente vigente, tutelando la terzietà della figura del perito, anche attraverso il ricorso alla definizione di « esperto », mutuando la terminologia in uso in molti Paesi europei.
In particolare, si intende intervenire attraverso tre linee di azione: accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno, quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di accordo fra compagnie ed associazioni di categoria.
Sono, inoltre, estese le motivazioni di incompatibilità fra l’appartenenza all’albo ed altri incarichi o lavori.
L’articolo 1 reca modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private. Abroga di fatto il ruolo dei periti assicurativi e istituisce l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l’esercizio della professione. Esclude le imprese di assicurazione dall’accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
Disciplina l’organizzazione dell’albo in due sezioni e ne affida la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP: alla prima sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subìti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.
Sono altresì esclusi dall’iscrizione all’albo e dunque dall’esercizio dell’attività di valutazione e stima, oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.
L’articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del testo, modificando – tra gli altri – alcuni articoli del capo VIII del titolo XVIII e dei capi II e III del titolo XIX del codice delle assicurazioni private.
L’articolo 3 assegna ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l’affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, d’accordo con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e la designazione degli stessi per la valutazione dei casi.
L’articolo 4 reca misure per la determinazione delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.
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