L’articolo 110 del decreto legge 104/2020 da alle aziende la possibilità di rivalutare i propri asset ai fini patrimoniali, fiscali e bilancistici.
La settimana scorsa mi chiama il commercialista e mi dice: c’è la possibilità di alzare il valore a bilancio dell’immobile della società. Basta solo una perizia giurata, il resto è senza spese. Chiamo il geometra e mi conferma che è la moda del momento, ne sta facendo un sacco. Sono da fare prima della chiusura del bilancio 2020. Danno la possibilità alle aziende di rivalutare tutti i beni aziendali, quindi anche i macchinari, gli impianti e tutte le attrezzatture.
Ieri mi chiama l’amministratore di una grossa società di noleggio e mi dice: devo fare la rivalutazione del parco veicoli, mi ha detto il commercialista di chiamare un perito del tribunale, tu le puoi fare?
Si è aperto un mondo, noi periti assicurativi, iscritti tra i consulenti del tribunale, per la prima volta a memoria d’uomo siamo chiamati a svolgere un servizio pubblico facile, comodo e ben remunerato.
Scrivo questo breve articolo solo per consigliarvi di contattare velocemente tutte le aziende che conoscete che gestiscono parchi veicolari di camion, bus, auto, furgoni, moto, veicoli attrezzati, macchine edili, movimento terra e di tutto quanto si muove per fare le perizie di stima che andranno riferite al valore del 31/12/2020 ed asseverate in cancelleria.
Buon lavoro!
Art. 110
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, puo' essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al
comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un
massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata
ai sensi del comma 3.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
114.