Rivoluzione assicurata

La Mifid delle polizze

(ndb:: La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE (conosciuta anche come direttiva MiFID, ove MiFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive)

Stanno per partire le norme Idd sulla distribuzione dei contratti, che mettono al centro la tutela dei clienti. Nel Regno Unito hanno provocato un calo delle commissioni e del numero di intermediari

Il countdown è iniziato. All’avvio della nuova direttiva dell’Unione Europea sulla distribuzione assicurativa (Idd) mancano 14 giorni. Il primo ottobre saranno operative le nuove norme che promettono di cambiare radicalmente l’industria delle polizze, modificando i modelli di business delle imprese. Si va da una stretta sui conflitti d’interesse ad un aumento delle multe comminate dall’Ivass, l’autorità di controllo del settore, in caso di violazioni. Ma non solo. La grande novità delle Idd è il cosiddetto Pog che introdurre un sistema generalizzato di governo e controllo del prodotto, allineando il settore assicurativo a quanto già previsto da Mifid 2 per i fondi comuni e le gestioni patrimoniali.
In pratica le imprese dovranno accertarsi che le polizze siano tagliate su misura per una certa tipologia di consumatore già al momento dell’ideazione del prodotto, e per verificarlo dovranno anche effettuare una sorta di test pre vendita. Ma dovranno anche selezionare attentamente i canali di vendita tenendo conto dei prodotti assicurativi da distribuire e adottare misure per verificare che i distributori agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto. Una stretta rilevante per l’intero mercato, che non coinvolge solo le reti di agenti ma riguarda allo stesso modo le polizze vendute in banca o alle Poste, o quelle legate al noleggio di un’autovettura o ad un pacchetto viaggi. Un modo nuovo di guardare il business che arriva subito dopo la mega rivoluzione di Solvency II, partita a gennaio 2016, che negli ultimi anni ha già radicalmente cambiato le assicurazione europee. Ma se in quel caso bisognava rivedere le regole sul capitale, e riposizionare asset e investimenti, ora in ballo c’è la relazione con il cliente e in discussione c’è il modello distributivo che le imprese hanno seguito finora.

La sensazione è di essere alla vigilia di grandi cambiamenti come quelli che si sono avuti in altri mercati che hanno già adottato norme simile a quelle contenute nella Idd. Nel Regno Unito, per esempio, dove nel 2102 è stata introdotta la Rdt (la retail distribution review) da un anno all’altro c’e stata una riduzione del 20% del numero di intermediari e broker, con un’evidente pressione sulle commissioni di remunerazione, costantemente calate dal 2012 al 2016, come emerge dalle analisi della società di consulenza Boston Consulting Group (Bcg). Tendenze che ovviamente agitano gli agenti di assicurazioni. «Il grande interrogativo è capire come cambierà il modello di business delle assicurazioni e un valido aiuto può arrivare dalle esperienze di Paesi partiti prima dell’Italia, come Uk, Olanda o Polonia», dice Lorenzo Fantini, Principal di Boston Consulting Group. In quei mercati c’è stata una forte «spinta alla semplificazione dei prodotti e alla creazione di reti di vendita dedicate esclusivamente ai clienti di fascia alta, come il cosiddetto private insurance, mentre gli assicurati mass market hanno iniziato a rivolgersi a canali di vendita più standardizzati», continua il consulente.

Un po’ come sta avvenendo già da tempo nel settore dei fondi comuni e della consulenza finanziaria, sulla spinta di Mifid II. Cambiamenti che provocheranno inevitabilmente una pressione sui margini, provocata dalla maggiore trasparenza prevista dalla Idd sulle commissioni che vengono pagate dai clienti al momento della sottoscrizione di una polizza. Rivoluzione di cui le imprese non sembrano essere ancora pienamente coscienti. Perché se dal punto di vista della documentazione da rilasciare ai clienti le compagnie sembrano già essere perfettamente allineate (almeno le big), visto che tra l’altro la Idd sarebbe dovuta partire già sette mesi fa, se si guarda all’offerta assicurativa il cambiamento è solo alle battute iniziali. «I prodotti assicurativi restano ancora complicati», aggiunge Fantini, «e in pochi hanno iniziato a segmentare i clienti per offrire prodotti maggiormente tagliati su misura». Per capire come cambierà il mercato bisognerà poi verificare le mosse dell’Ivass. La Idd è una normativa che fissa dei principi che puntano alla massima tutela dei clienti ma che andranno poi calati nella realtà e gli interventi dell’autorità di controllo guidata dal direttore della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, saranno determinati per capire quanto intensa sarò la stretta. Dalla sua Ivass ha armi più convincenti visto che con la Idd ha anche inasprito le sanzioni, con la possibilità di interventi più efficaci anche sulle persone fisiche oltre che su quelle giuridiche.

(riproduzione riservata)

di Anna Messia

Dal 2016 test per i colpi di sonno, ne soffri? Patente a rischio

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I colpi di sonno alla guida sono una delle principali cause di incidenti stradali, e possono spesso rivelarsi fatali sia per il conducente del veicolo (e chi lo accompagna al suo interno), sia per gli altri automobilisti che possono trovarsi ad incrociare la sua strada. Per questo dal 2016 entreranno in vigore dei veri propri test ai quali dovranno sottoporsi tutti i conducenti di veicoli a motore con sospetta OSAS (Sindrone delle Apnee Ostruttive del Sonno), e sarà a rischio la patente di chi non riuscirà a superarli.

L’Italia è infatti chiamata a mettersi al passo con le direttive europee, anche per quel che concerne la direttiva del 1° Luglio 2014, n. 2014/85/UE, che dovrà essere messa in pratica da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea entro e non oltre il 31 Dicembre 2015. Dal 2016 infatti, anche in Italia saranno obbligatori interventi diagnostici, terapeutici e follow-up allo scopo di stabilire l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. Solo così sarà possibile ottenere o rinnovare la propria patente di guida.

Ma vale davvero la pena mettere in discussione la patente di chi soffre di colpi di sonno? Gli esperti dicono di sì. A spiegare quanto l’OSAS possa essere pericolosa per chi è alla guida ci ha pensato il professor Sergio Garbarino, neurologo nonché rappresentante per l’Italia della Commissione Europea di esperti preposta ad approfondire il tema: “Circa il 22% degli incidenti stradali in Italia è causata da problemi di sonnolenza diurna alla guida, prevalentemente originati dall’OSAS; quest’ultima determina un costo di circa 1 miliardo di euro all’anno (tra costi diretti ed indiretti) per l’intera comunità”.

Al professor Garbarino ha fatto eco la dottoressa Loreta Di Michele, pneumologo esperto in disturbi del sonno, che ha spiegato: “Stiamo parlando di numeri altissimi, se solo pensiamo al fatto che sono circa 4.400.000 i soggetti affetti da apnee notturne, di cui oltre 2.000.000 quelli in cui la malattia si presenta con sonnolenza diurna. E’ importante poi sottolinearte che la patologia si manifestanella fsacia di età maggiormente produttiva, ed interessa soprattutto il sesso maschile. Tradotto in cifre, in base alle ultime statistiche Istat si tratta di 40.000 sinistri in Italia, e circa 240.000 in tutta l’Unione Europea. Un vero e proprio bollettino di guerra”.

Fonte della notizia : fidelityhouse

Incidenti mortali: Italia sopra la media europea

Incidenti mortali: Italia sopra la media europea   L’Italia occupa l’11° posto nelle graduatorie europee per i decessi causati dagli incidenti stradali. Nel 2013 ci sono state 58 vittime per milione di abitanti, contro una media europea di 52

Nel 2013 in Italia i decessi causati da incidenti stradali sono stati circa 3400, mentre i feriti ammontano a circa 259.500 (dati Istat)
Rispetto al 2012 si è riscontrato comunque un calo: le “vittime della strada” si sono ridotte del 6,9% e del 2% i feriti. Nel 2013 la media europea per i decessi causati da incidenti stradali è pari a 52 morti ogni milione di abitanti. L’Italia si colloca all’11° posto nella graduatoria europea con 58 vittime per milione di abitanti, preceduta dalla Germania (41) e dalla Spagna con (37). L’Italia risulta pertanto peggiore rispetto alla media europea, ma migliore rispetto a Paesi come la Romania, dove i decessi registrati sono di 92 morti per milione di abitanti, la Polonia (87 ) e la Lettonia (86). La causa principale degli incidenti stradali è la distrazione.

Il mercato unico assicurazioni? Un miraggio secondo la commissione UE

Il mercato unico assicurazioni? Un miraggio secondo la commissione UE   Le differenze tra le diverse normative in materia di contratti di assicurazione ostacolano il commercio transfrontaliero delle polizze assicurative, rc auto compresa

L’Europa è ancora lontana dall’essere unita, anche per quanto riguarda le assicurazioni. L’auspicato mercato unico delle assicurazioni, dove le polizze possono essere sottoscritte anche in paesi diversi da quello di residenza, resta infatti un miraggio. Ad affermarlo è il gruppo di esperti incaricato dalla Commissione europea di analizzare gli impedimenti al commercio transfrontaliero in materia di diritto dei contratti di assicurazione tra Stati membri. Il gruppo ha presentato la sua relazione finale dove si conclude, secondo quanto riporta un comunicato della Commissione, che le differenze esistenti tra le diverse normative in materia di contratti di assicurazione ostacolano il commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi, a causa dei costi elevati e della mancanza di certezza giuridica, con la conseguenza che per i consumatori e le imprese risulta svantaggioso sottoscrivere contratti assicurativi in altri Stati membri.

Attualmente, un cittadino che si trasferisce in un altro paese dell’Ue per motivi di lavoro potrebbe essere costretto a stipulare una nuova assicurazione auto. Analogamente le imprese con succursali in diversi paesi dell’Ue devono sottoscrivere polizze distinte a condizioni diverse in ogni paese, invece di una polizza unica valida per tutta l’Unione. La Commissione europea darà un seguito alla relazione, consultando i consumatori, le imprese e il settore assicurativo alla ricerca di possibili soluzioni.
“Sebbene siano trascorsi più di venti anni dal completamento del nostro Mercato unico, il commercio transfrontaliero nel settore delle assicurazioni è tutt’altro che agevole”, ha dichiarato Viviane Reding, vicepresidente e Commissario responsabile della Giustizia. “I dati parlano chiaro. Soltanto pochissimi clienti possono comprare prodotti assicurativi in altri paesi: nell’Ue appena lo 0,6 per cento dei premi delle assicurazioni sugli autoveicoli vengono pagati oltrefrontiera”.

 
 

Così cambiano le regole sulle patenti di guida

In vigore da sabato 19 gennaio la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce nuovi esami

ROMA – La nuova direttiva Si chiama Terza Direttiva Patenti il nuovo protocollo dell’Unione Europea che entrerà in vigore sabato 19 gennaio e cambierà completamente, dal punto di vista normativo, le prospettive e gli obblighi dei motociclisti: interesserà tutti i centauri con l’unica eccezione di chi, a oggi, è già in possesso della patente A senza limitazioni.
Le età – Per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata occorreranno non più 21 bensì 24 anni di età. Se invece si è già titolari di patente A2 (ottenibile come in passato dai 18 anni) serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con una sostanziale differenza: il passaggio alla A “senza limiti” non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pratici (con tanto di visita medica) saranno sempre obbligatori per tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della categoria superiore a quella guidata fino a quel momento. Resta invece invariata l’età necessarie a conseguire la A1 (16 anni, abilita a condurre scooter e moto di 125 cc fino a 11 kW/15 Cv di potenza).
Patentino addio, arriva la Am – La nuova patente Am per i ciclomotori si conseguirà a 14 anni (ma all’estero sarà valida solo a partire dai 16 anni), vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si voglia guidare il motorino o la minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera e propria licenza di guida, soggetta alla decurtazione di punti in caso di infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni di portare passeggeri su moto, ciclomotori, tricicli e minicar.
Più potenza per i diciottenni – I cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la patente A2: i limiti di potenza si alzano in modo consistente, per cui i diciottenni potranno guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli 0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non dovranno derivare da modelli che, in versione «full power», superino i 70 kW: misura che dovrebbe limitare una pratica diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di maximoto “depotenziate” solo sul libretto e non nei fatti.
Limiti per i neopatentati – Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i neopatentati dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su strade extraurbane i 90 km/h.

Fabio Cormio

14 gennaio 2013 (modifica il 15 gennaio 2013)

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Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT