STOP ai PERITI NAUTICI

Ci eravamo illusi!

Malgrado l’anno scorso e in questo primo quadrimestre ci siamo interfacciati più volte con CONSAP ed avevamo creduto alla possibilità prospettata nel disegno di legge portato avanti dal precedente governo e da CONSAP, in particolare negli ultimi incontri, è arrivata la seguente comunicazione che è una doccia fredda. Questo non ci fermerà dal sostenere che, anche se collegate dall’obbligatorietà della copertura assicurativa il settore della nautica e quella dei veicoli stradali non hanno altro collegamento. Impedire quindi ai periti specializzati nel settore nautico l’attività di stima e valutazione dei danni alle imbarcazioni, e chiedere di farla ai periti assicurativi che nella maggior parte dei casi conoscono il settore solo a livello teorico, è proprio un’incongruenza.

Da: consap@pec.consap.it <consap@pec.consap.it>
Inviato: martedì 16 aprile 2024 13:12
A: segreteriasipa@pec.sipa-ugl.comsegreteria.aicis@aicispec.it;
info@collegioligureperiti.itinfo@pec.upisweb.itr.marino@apaid.it;
associazione.aiped@pec.itsnapis@pec.it
Oggetto: PROT. N. 0074165/24 – MODIFICA REGOLAMENTO N. 1/2015

Con riferimento all’oggetto, si fa seguito alle pec ed emails inviate in data 5 aprile u.s.
In detta comunicazione è stato anticipato che Consap stava svolgendo un approfondimento giuridico “sulla possibilità di integrare, nell’attuale ruolo periti, la figura del c.d. “perito nautico”, ciò al fine di venire incontro alle richieste della specifica categoria. Tale approfondimento giuridico è finalizzato a valutare se sia sufficiente apportare modifiche unicamente al regolamento o sia necessario intervenire attraverso la norma primaria”.
Al riguardo si rappresenta che l’Ufficio legale di Consap ha chiarito che la creazione, all’interno del Ruolo Periti Assicurativi, di una sezione riservata ai c.d. “periti nautici” nella quale inserire i professionisti che abbiano superato una specifica prova di idoneità (con la conseguente possibilità per questi ultimi di effettuare le perizie ex art. 156 del c.a.p. sui soli natanti), non è realizzabile modificando unicamente la norma del Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015 ma richiede anche la modifica della norma primaria del Codice delle assicurazioni private.

In particolare il citato Ufficio legale ha precisato che, dal tenore letterale delle previsioni della norma primaria, si può inferire l’intendimento del legislatore di istituire un ruolo unitario e apparentemente non suscettibile di alcuna sotto ripartizione; si fa riferimento, nello specifico, alle disposizioni di cui agli artt. 157, commi 1 e 2 (in tema di competenze regolamentari in capo a Consap) e 158, comma 1, lett. f) e comma 2 (concernenti i requisiti che devono possedere gli aspiranti all’iscrizione) il cui contenuto depone nel senso di una configurazione non atomistica del predetto albo.

Ne consegue, dunque, come – una volta ottenuta la relativa e unitaria abilitazione – i soggetti iscritti possano indifferentemente espletare le proprie attività professionali sia nel campo dell’assicurazione dei veicoli a motore che in quello dei natanti, senza che la normativa
secondaria possa imporre alcun vincolo al libero agone concorrenziale.
Nel comunicare quanto sopra, si conferma la disponibilità di Consap ad una continuativa e proficua collaborazione con codeste Associazioni.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Carlo D’Andrea)

CONSAP SPA
DIREZIONE FUNZIONI ASSICURATIVE
Amministrazione Fondi e Fondo Brokers
Settore Ruolo Periti Assicurativi
Via Yser, 14 – 00198 Roma

FOTO: tavolo-lavoro-permanente-consap-abi-ania-ivass

Informazioni su APAID - Associazione Periti Auto Ispettori Danni

https://peritiauto.wordpress.com/periti-auto-per-provincia/liguria/genova/marino-roberto/

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