Firewall: un muro contro gli intrusi che hanno macchine danneggiate

firewall1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private,che recita allo

Art. 132
(Obbligo a contrarre)(Versione ante modifiche)
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto185.

sono statte apportate dall’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” pubblicato il 23/12/13. le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Per cui l’articolo 132 comma 1, nella nuova versione dice:

Art. 132
(Obbligo a contrarre)
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.

Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto.

Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo precedente, leimprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Quindi la prima parte di questo articolo, che sembrava aver introdotto una forma di sconto anche per chi sottopone la vettura ad ispezione prima della stipula di un contratto, non è cambiato ripsetto alla versione precedente. Mentre è cambiato dopo quando parla di scatole nere ed è stato anche indicata la percentuale di sconto. Vedi gli altri articoli al proposito:  https://peritiauto.wordpress.com/2013/12/15/forma-specifica-cessione-del-credito-scatola-nera-ecco-cosa-prevede-la-bozza-dellart-8-della-riforma-rc-auto/              e             https://peritiauto.wordpress.com/2013/12/28/gazzetta-ufficiale-e-in-vigore-il-decreto-legge-destinazione-italia/

Per la parte ispezione precontrattuale del veicolo non è cambiato nulla a parte della sostituzione nel nome del periodo da precedente a secondo per indicare comunque lo stesso.

Sta di fatto però che alcune compagnie hanno emanato delle circolari per i propri agenti con le quali indicano la percentuale di sconto da applicare per l’istallazione della scatola nera, della rinuncia alla cessione del credito, all’obbligo di usare le carrozzerie convenzionate, ma anche se sottopongono la vettura ad ispezione prima della stipula del contratto.

Fino ad oggi sono stati gli agenti di assicurazione che “scendevano” a vedere la vettura di propria iniziativa. Oggi pare che le compagnie pretendano la perizia fatta da un Perito Auto iscritto al Ruolo dei Periti Assicurativi. I risvolti penali dell’assunzione di un veicolo contraffatto potrebbero essere deleteri per l’agente di assicurazione.

Si apre quindi un mondo di lavoro nuovo per i Periti Auto. Gli agenti potrebbero cercare i periti delle loro compagnie, trattare un prezzo per i propri clienti oppure potrebbero rivolgersi ad una struttura nazionale che offre questo servizio, chiamato da alcune società che gia lo offrono FIREWALL, il muro di fuoco.

Le perizie di assunzione sono custodite sul server della società che le rende disponibili per anni alla Compagnia su internet e visibili in occasione dei sinistri nei quali saranno eventualmente coinvolte le vetture che si stanno assicurando. Questo anche a distanza di anni, mentre il rapporto col perito fiduciario potrebbe anche interrompersi.

 

PERITI AUTO PER PROVINCIA

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