Accertamento tecnico preventivo | cos’ è e a cosa serve

L’accertamento tecnico preventivo (Atp) è un procedimento cautelare, ex art. 696 c.p.c., volto a stabilire le cause oggettive che hanno determinato un vizio

Cos’è l’accertamento tecnico preventivo

L’articolo 696 del codice di procedura civile dispone che, nel caso in cui si verifichino condizioni di urgenza (per esempio, la possibilità di cambiamento dei luoghi, il pericolo di alterazione o deperimento delle prove, ecc.), i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono chiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo.

In sostanza, ad esso si ricorre quando si manifesta la necessità di eseguire interventi di ogni genere (per esempio il condizionamento dei macchinari, la sistemazione dei luoghi, eccetera) che permettano di ripristinare lo status quo ante con urgenza, o in ogni caso rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata dall’evento contestato.

Il procedimento

Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte.
A questo punto, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti.

Al consulente che accetta l’incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta.

La relazione del consulente

Il consulente tecnico d’ufficio nominato, a differenza di quanto accadeva in passato, può oggi estendere notevolmente il proprio accertamento, fornendo valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto occorre verificare.

Nello svolgimento dell’incarico, il CTU deve procedere in maniera autonomaacquisendo ove occorra la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi e andando a ricoprire un ruolo istruttorio che normalmente spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio.

In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti.

Egli deve inoltre enunciare e chiarire anche i principi sulla base dei quali si è mosso e che lo hanno portato al raggiungimento di determinate conclusioni.

Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.

Istanza in corso di causa

Da tutto quanto visto risulta evidente che l’accertamento tecnico preventivo rappresenta un procedimento di urgenza cui tendenzialmente si ricorre prima del giudizio di merito.

In ogni caso, è possibile presentare istanza di istruzione preventiva anche in corso di causa, ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito.

Inoltre è possibile ricorrervi durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice, secondo quanto disposto dall’articolo 699 c.p.c., provvede sulla richiesta con ordinanza. Deve ritenersi che il provvedimento vada emesso previa audizione delle parti.

Conclusione del procedimento

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del CTU. Ad essa segue la liquidazione del compenso al consulente, ma il giudice non può provvedere al regolamento delle spese tra le parti.

Ctp ai fini della composizione della lite

L’articolo 696 bis del codice di procedura civile prevede la possibilità di espletare una consulenza tecnica preventiva  anche quando non sussistono i presupposti normalmente necessari (indicati nel primo comma dell’art. 696 cpc) per richiedere un accertamento tecnico preventivo ossia anche quando non c’è “l’urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose“.

Tale possibilità viene riconosciuta per l’accertamento e la relativa determinazione “dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Se si presenta un ricorso per la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite il Consulente Tecnico d’Ufficio prima di depositare la sua relazione tenta di condurre le parti a una conciliazione. E se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a cui seguirà un decreto de giudice che attribuisce al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Proprio per favorire la conciliazione tra le parti il codice prevede che il verbale di conciliazione sia esente dall’imposta di registro.

Ma cosa accade se le parti non raggiungono un accordo?

Il codice di procedura prevede che in un eventuale successivo giudizio di merito, ciascuna delle parti può richiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti.

Modelli ricorso accertamento tecnico preventivo

Di seguito i fac-simili di ricorso per accertamento tecnico preventivo e per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, sulla base dell’art. 696 del codice di procedura civile:

» Ricorso per accertamento tecnico preventivo (sulla base dell’art. 696 cpc)
Data aggiornamento guida: 20 dicembre 2021

Fonte: L’accertamento tecnico preventivo https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/laccertamento-tecnico-preventivo.asp#ixzz7FtFYb5FV
(www.StudioCataldi.it)

Sorgente: Accertamento tecnico preventivo | cos’ è e a cosa serve

Diffida alle imprese di assicurazione per l’incarico di perizie in c.d. authority in difetto di regolare iscrizione RPA

Oggi, dal sito dell’associazione AICIS

Diffida:

La presidenza Aicis, avendo notizia di perizie in authority effettuate da soggetti in difetto della regolare iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi, ha trasmesso opportuna diffida.
Il testo:

Alla C.a.    dei Sigg. Presidenti

                   dei Sigg. Direttori Generali

                   dei Sigg. Direttori Sinistri                

                   delle Imprese di Assicurazione

e. p c.       Sigg.ri Pesidenti di:

                 ISVAP

                      ANIA

                     CONSAP

 

e. p c.     ADICONSUM

            ADUSBEF

            CODACONS

            ADOC

            ALTROCUNSUMO

            CONFCONSUMATORI

            FEDERCONSUMATORI

Milano, 20.12.2012                                                              

Oggetto: Cosiddetta authority, cioè perizia a distanza, sui sinistri RCA-CVT


Buongiorno,

con riferimento all’oggetto, con la presente, preso atto che il mercato assicurativo RCA-CVT sta cominciando ad utilizzare per l’accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di RCA di cui al Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, metodologie informatiche di verifica a distanza di fotografie e/o preventivi, senza l’accesso al veicolo per la reale verifica dei danneggiamenti, premesso che riteniamo tale pratica estremamente rischiosa rispetto all’effettivo e reale accertamento e stima del danno, con la presente siamo a comunicarvi che anche l’attività di accertamento e/o stima a distanza dei danni, rientra a tutti gli effetti tra le attività  riservate dal capo VI del Titolo X del sopra richiamato Codice delle Assicurazioni ed è pertanto di competenza del Perito iscritto nel Ruolo Nazionale.

Nel richiamare la Vs. attenzione sulla problematica, con la presente vogliamo segnalarVi che, qualora verificassimo che in qualche circostanza o comunemente, la richiamata attività sia svolta da personale non iscritto nel richiamato Ruolo, sarà nostro impegno morale segnalare la problematica alla Competente Procura della Repubblica affinché indaghi ed intervenga nei confronti tanto dell’operatore quanto del Legale Rappresentante dell’Impresa che lo ha incaricato.

La segnalazione di cui sopra sarà ovviamente effettuata anche in tutti i casi nei quali l’impresa, avvalendosi della collaborazione di Periti iscritti al Ruolo, permetta che i propri collaboratori utilizzino per interventi di accertamento o di stima, collaboratori non abilitati ai sensi di legge.

Certi del Vs. cortese e sollecito interessamento, a garanzia degli assicurati che non provocano danni e sui quali ricadono i costi di qualsiasi  mala gestio assicurativa, con l’occasione si inviano

Distinti Saluti ed i migliori Auguri per un sereno 2013

Il Presidente Aicis

Marco Mambretti                                      

IL LAVORO DEL PERITO AUTO

Queste sono le attività che ci segnalano i nostri iscritti. Se ne fate altre aggiungetele nei commenti.

• Perizie Assuntive ramo auto Verifica del veicolo da assicurare con determinazione del preciso valore del bene. Particolarmente importante per veicoli speciali o storici.

• Perizie Guasti/Avarie Accertamento e stima dei danni su veicoli terrestri, con determinazione di guasti meccanici o avarie in genere ed eventuale applicazione di norme contrattuali prestabilite.    Molto richieste dalle compagnie e società che danno garanzie guasti.

• Perizie “Auto” Accertamento e stima dei danni su autovetture in ottemperanza alle norme del Codice delle Assicurazioni.

• Perizie “Autocarri” Accertamento e stima dei danni su autocarri, autobus, trattori stradali, macchine agricole, filoveicoli, rimorchi, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.

• Perizie “due ruote” Accertamento e stima dei danni a ciclomotori, motocicli, velocipedi di pregio. • Perizie veicoli da collezione

• Perizie Assicurative danni

• Perizie Assicurative danni Trasporti Constatazione dei danni subiti dalle merci trasportate.

• Ricostruzioni Cinematiche Accertamento della dinamica di sinistri stradali.

• Simulazioni grafiche Simulazioni grafiche digitali del sinistro con calcolo di tutti i parametri richiesti

• Perizie Ergonomiche Simulazione grafica o perizia tradizionale inerente le accelerazioni subite da passeggeri di un veicolo sottoposta ad urto o sinistro stradale.

• Giudizi di Congruità circa il valore dei Beni sul Mercato dell’usato. Valutazione specifica di ogni bene sul proprio mercato di riferimento.

• Planimetrie Planimetrie in CAD con rilievi sul posto mediante ns attrezzatura o semplici restituzioni in scala di rilevamenti eseguiti da altri enti.

• Certificazioni Perizie relative alla certificazione di veicoli secondo la specifica direttiva di riferimento.

• Consulenza Tecnica in ambito Giudiziario Consulenza Tecnica in sede Civile o Penale, per conto di Enti Assicurativi o per la Magistratura.

• Consulenza Centrale Consulenza Tecnica presso direzioni Generali di Compagnie

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

SEDE:

INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo.
La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE)
Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
A) NOZIONI GIURIDICHE
1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilità;
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
B) NOZIONI TECNICHE
1) Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2) Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
4) Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d’opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.

PERITO ASSICURATIVO – Profilo professionale

Il “Codice delle assicurazioni private” (capo IV)[2] abroga definitivamente questa Legge e dal 4 gennaio 2008 è disponibile presso l’ISPAV – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – il Ruolo dei Periti Assicurativi. Le persone iscritte nel vecchio Ruolo sono iscritte di diritto a quello attuale.
Il perito assicurativo lavora nella maggior parte dei casi nel campo delle polizze auto. Ha il compito di accertare e stimare i danni subiti dagli autoveicoli e, successivamente, di predisporre una relazione descrittiva per conto della Compagnia assicurativa per la quale lavora o in nome dell’assicurato che si è rivolto a lui.
Si tratta quindi di un professionista che, in qualità di esperto, stabilisce i costi di ripristino delle cose danneggiate per conto di un privato, di una società, di un’autorità o di qualsiasi altro mandante.
La valutazione del perito serve alla Compagnia assicurativa per stabilire l’indennizzo da corrispondere al danneggiato. Il privato invece la utilizza per valutare la congruità della proposta di risarcimento stabilita dalla sua Compagnia.
Deve quindi individuare le dinamiche per le quali sono stati causati dei danni e identificarne la corrispondenza valutando lo stato dell’oggetto danneggiato. Svolge inoltre perizie su riparazioni già effettuate o stima il valore delle riparazioni da eseguire, valutandone poi il livello e la qualità.
È suo compito anche esaminare i rischi assicurabili, condurre studi statistici ed emettere e presentare l’eventuale difesa dei suoi rapporti di perizia.
Un’ulteriore attività, strettamente collegata alle precedenti, è la ricostruzione dell’incidente stradale in campo giudiziario, su richiesta del magistrato o delle parti coinvolte.
Il perito pratica quindi la sua professione in totale indipendenza, assumendosi la completa responsabilità degli atti svolti.
Non possono iscriversi al Ruolo le persone iscritte nel Registro degli Intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i pubblici dipendenti e chi esercita direttamente o indirettamente l’attività di riparatore di veicoli o di natanti.

Formazione

Il titolo di studio richiesto per esercitare questa professione è il diploma di scuola media superiore di secondo grado, a indirizzo tecnico, o il diploma di laurea.
La riforma dell’istruzione[3], a opera del Ministro Gelmini, prevede la possibilità di iscriversi a un Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, il cui percorso scolastico si articola in due bienni e un quinto anno finale, che termina con l’esame di Stato.
Maggiori informazioni sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado sono reperibili sul sito curato da MIUR e Agenzia Scuola http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html.
Per contattare direttamente le scuole della propria zona e ottenere informazioni più dettagliate sulle eventuali sperimentazioni avviate, si può consultare il link Cerca scuola creato dal Ministerohttp://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola.
Il percorso scolastico può poi proseguire a livello universitario con il conseguimento di una laurea di primo livello (triennale).
Per quanto riguarda la formazione universitaria, l’offerta formativa è piuttosto varia e le denominazioni dei corsi di laurea sono attribuite direttamente dalle università, per cui risulta difficile elencare tutti i corsi attivati dalle varie Facoltà. È consigliabile, quindi, rivolgersi direttamente alle segreterie delle università per ottenere informazioni specifiche o visitare il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.miur.it.
Possono risultare utili nella formazione di un perito assicurativo la laurea di primo livello in Ingegneria civile e ambientale(classe L07) o quella in Ingegneria industriale (classe L09).

Le associazioni di categoria AICIS (http://www.aicis.it), IRSA (http://www.irsa.it), SICESA (http://www.sicesa.it/corso.html) e SNAPIS (http://snapis.it) organizzano corsi di preparazione all’esame di idoneità e corsi di perfezionamento e aggiornamento per chi già opera nel settore.

Accesso alla professione

Il Codice delle assicurazioni private stabilisce che l’attività professionale del perito assicurativo non possa essere esercitata da chi non sia iscritto al Ruolo. I requisiti necessari, stabiliti dall’articolo 158, sono:

  • essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE o straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana;
  • godere dei diritti civili;
  • non aver riportato condanne penali;
  • essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo tecnico o di laurea;
  • aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
  • aver superato una prova d’idoneità mediante esame scritto e orale.

Lo svolgimento del tirocinio biennale previsto prima dell’esame è finalizzato all’acquisizione della pratica professionale che riguarda l’attività del perito. Il tirocinante deve partecipare alla perizia, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio, e il perito, all’interno della perizia stessa, dà atto della partecipazione del tirocinante allo svolgimento del lavoro.
Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti, relativi alle perizie stesse.
L’esame viene indetto una volta all’anno e il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il programma verte su nozioni giuridiche e tecniche, elementi di topografia e di fotografia, veicoli a motore ed elementi di estimo.
Le modalità per l’iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità sono definite dal provvedimento ISVAP 26 giugno 2001 n. 1897[4].
Una volta superato l’esame d’idoneità, la domanda di iscrizione al Ruolo deve essere presentata all’ISPAV[5].
La maggior parte dei periti collabora, in rapporto libero-professionale, con le Compagnie assicurative. Solo una piccola parte opera su committenze dei tribunali e di privati, in qualità di consulente tecnico. Non esiste comunque incompatibilità tra le diverse prestazioni.

[1] Legge 17 febbraio 1992, n. 166 “Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/1992.
[2] Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” (aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, dal D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e dal D.Lgs. 3 giugno 2008, n. 97), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005 – Supplemento Ordinario n. 163.
[3] La riforma è stata attuata a partire dall’anno scolastico 2010/2011.
[4] Provvedimento ISVAP 26 giugno 2001, n. 1897 “Modalità per l’iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui la legge 17 febbraio 1992, n. 166”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 07/07/2001.
[5] Regolamento ISVAP 3 gennaio 2008 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13/02/2008.

Riferimenti utili

Riportiamo di seguito gli indirizzi delle principali associazioni di categoria, operanti sul territorio nazionale, a cui è possibile rivolgersi per avere informazioni più dettagliate sulla professione di perito assicurativo e sulla normativa vigente in materia:

  • AICIS – Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale – via Piranesi 29/31- 20137 Milano – tel. 027381850 fax 06233202889
    http://www.aicis.it – E-mail: segreteria@aicis.it
  • ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – via della Frezza 70 – 00186 Roma – tel. 06326881 fax 063227135
    http://www.ania.it – E-mail: info@ania.it
  • IRSA – Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni – corso di Porta Romana 68 – 20122 Milano – tel. 0277870506
    http://www.irsa.it – E-mail: info@irsa.it
  • ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – via del Quirinale 21 – 00187 Roma – tel. 06421331 (centralino) fax 0642133206
    http://www.isvap.it – E-mail: scrivi@isvap.it
  • SNAPIS – Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale – via dei Nocchieri 139 – 00054 Fiumicino (RM) – tel. 0665029588 fax 066583322
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