Leggendo il provvedimento del 23 ottobre 2015 relativo al Regolamento concernente la disciplina dell’attivita’ peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private – Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI – Disciplina dell’attivita’ peritale). (Regolamento n. 1). (15A09311) (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2015)
all'Art. 3 si dice:
Ruolo dei periti assicurativi 1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita' peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. 2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) numero e data di iscrizione; d) codice fiscale; e) sedi operative; f) recapiti telefonici; g) e-mail; h) PEC. 3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, nonche' delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 18. Abbiamo verificato ed effettivamente da poche settimane al link http://ruoloperiti.consap.it/web/M/Ricerca sono visibili i recapiti degli iscritti, indirizzo, telefono ed email. Si invitano i colleghi a verificare la correttezza dei propri ed eventualmente ad aggiornarli con comunicazione alla Consap con questo modello alla email riportata in intestazione del modello stesso.
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