Proposta modifiche Nuovo testo AS 1217 – Istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni (d’iniziativa Sen. Cristiano Anastasi)

———-Riceviamo e Pubblichiamo ———
Da: <campania.claims@gmail.com>
Date: dom 20 mar 2022 alle ore 23:14
Subject: Proposta modifiche Nuovo testo AS 1217 – Istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni (d’iniziativa Sen. Cristiano Anastasi) –
To: <daniela.maffuccini@senato.it>
Cc: <info@apaid.it>

Buonasera, in riferimento all’oggetto colgo l’occasione per proporre alcuni spunti che ritengo debbano essere tenuti in debita considerazione. L’impianto della legge è sostanzialmente attuale e si auspica possa colmare le lacune della soppiantanda normativa. Vi sarebbero tuttavia alcune criticità da tenere in considerazione, soprattutto al fine di evitare che a seguito della promulgazione si generino ricorsi e controricorsi all’italiana che alla lunga vanificherebbero i propositi sottesi l’iniziativa di modifica.

  • Invero secondo la lettura del testo, così come proposto verrebbero escluse figure che oggigiorno operano in settori quale la ricostruzione di un evento infortunistico e nautico. Per meglio chiarire, è certo che si leverà un’alzata di scudi dall’ordine dei per.ind. e da quello degli ingegneri (aggiungo pure a giusta ragione), quantomeno per quanto attiene l’aspetto della ricostruzione degli incidenti stradali. Sono del parere che salvo l’esame previsto, potrebbero essere acclusi nel futuro albo chi dimostrerà di aver operato nel settore delle ricostruzioni o nautico negli ultimi 5 anni, previo opportuna verifica documentale da parte di un’apposita commissione di esperti. Ad oggi, parecchie figure quali ad esempio ingegneri che abbiano ad esempio ricostruito il tristemente noto “Incidente stradale del viadotto Acqualonga”, compierebbero un abuso di professione.
  • Per quanto attiene le categorie annoverata sarebbe il caso di ampliarle al settore nautico, la cui disciplina, sia tecnica sia normativa, differisce non poco dalle ordinarie competenze degli attuali periti assicurativi. S’immagini la “gente di mare” chiamata per ricostruzioni o quantificazione danni di elevato grado di competenza, costoro da domani verrebbero esclusi da qualsivoglia attività poiché non acclusi nell’albo, sebbene siano pacificamente le figure maggiormente competenti in codesto settore.  Sarebbe opportuno dunque aggiungersi tale categoria, oppure valutare l’opportunità di sostituire essa al posto di quella degli esperti veicoli d’epoca. Quest’ultima non appare infatti esser di prospettiva rispetto quelle che possono essere le necessità dell’attuale società civile. Anche in questo caso è paradossale, ma ad oggi, parecchie figure quali ad esempio ingegneri che abbiano ad esempio ricostruito il tristemente noto “naufragio della Costa Concordia”, compierebbero un abuso di professione.
  • In ultimo di fondamentale importanza va rimarcato il perimetro di riserva della legge, segnatamente integrando che essa valga sia per i rapporti di tipo privatistico che pubblico, quali incarichi di C.T.U., C.T.P., procedure arbitrali ed affini.  Vi sono infatti recentissime sentenze in ambito penale che, sebbene opinabili, ascrivono l’attività di perito assicurativo ad un obbligo di natura privatistico fra enti assicuratori e tecnici incaricati per le codeste attività.

Al fine di bilanciare gli interessi di tutti gli attori coinvolti e le attuali prerogative attualmente riservate ai vari ordini, si propongono in definitiva le seguenti modifiche:

art. 156. – (Attività di accertamento danni e valutazioni) – 1. L’attività professionale di esperto danni e valutazioni per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti……. aggiungere (E GARANZIE DIRETTE NONCHÉ RICOSTRUZIONE INCIDENTI STRADALI E NAUTICI), soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all’albo di cui all’articolo 157……aggiungere.. A PRESCINDERE DA QUALE SIA L’AMBITO OVVERO CIVILISTICO, PENALE O PRIVATO.

  1. L’albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in ……..sostituire…. (QUATTRO) sezioni:
  2. a)alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli aggiungere (STRADALI)…. ESCLUDERE A MOTORE ……..ESCLUDERE …. (E DEI NATANTI) e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;
  3. b)alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli aggiungere (STRADALI)…. ESCLUDERE A MOTORE……..escludere …. (E DEI NATANTI), compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;
  4. c)alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all’articoli 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.

  Aggiungere….   D) ALLA QUARTA SEZIONE SONO ISCRITTI COLORO CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E STIMA DEL VALORE DELLE UNITÀ NAUTICHE, DEI DANNI SUBITI E LA RICOSTRUZIONE DELLA MECCANICA DEGLI INCIDENTI, COMPRESI I RILIEVI DEGLI ELEMENTI ALLO SCOPO DESTINATI;

  1. Ai fini dell’iscrizione, l’esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

aggiungere…….  I PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI AD OGGI NEL RUOLO E COLORO I QUALI SIANO RISULTATI IDONEI ALL’ULTIMO ESAME, RISULTANO AUTOMATICAMENTE INSERITI NELLA  PRIMA SEZIONE DEL COSTITUENDO ALBO “ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI”. PER QUANTO CONCERNE LE RESTANTI SEZIONI, OVVERO RICOSTRUZIONE INCIDENTI, VEICOLI D’EPOCA E NAUTICA, RISULTERÀ SUFFICIENTE PER I PERITI ASSICURATIVI, PERITI INDUSTRIALI ED INGEGNERI, DIMOSTRARE DI AVER OPERATO NEL SETTORE DELLE RICOSTRUZIONI O AMBITO NAUTICO NEGLI ULTIMI 5 ANNI, PREVIO OPPORTUNA VERIFICA DOCUMENTALE DA PARTE DI UN’APPOSITA COMMISSIONE DI ESPERTI.

Speranzoso di aver fornito un valido contributo, mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti

Dr. Per.Ass. Davide Masullo

c/o Claims Services Campania S.r.l.s.                

84, Via Castello – 83012 Cervinara (AV)

campania.claims@gmail.com

claims.services@pec.it

 

Informazioni su APAID - Associazione Periti Auto Ispettori Danni

https://peritiauto.wordpress.com/periti-auto-per-provincia/liguria/genova/marino-roberto/

6 thoughts on “Proposta modifiche Nuovo testo AS 1217 – Istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni (d’iniziativa Sen. Cristiano Anastasi)

  1. Buongiorno, sembra che la professione dei periti ricostruttori sia qualcosa di inarrivabile ed esterno alla figura del perito esperto valutazione danni, tant’è che necessiterebbe (stante la proposta che leggo) una scissione delle due figure se non addirittura (e magari) un ulteriore esame nell’immediato futuro. Bisognerebbe però mettersi d’accordo, la Consap in seno alle materie che disciplina nel vasto programma per l’iscrizione al Ruolo pone (e ha posto negli anni) l’approfondimento delle materie che implicano, appunto, la ricostruzione del sinistro (topografia, fotografia, fotogrammetria…). Personalmente le ho dovuto studiare nonostante avessi, durante indefessi anni professionali, un importante pregresso di incarichi già assunti e risolti in sede penale e civile. Oggi, stante tale proposta, Consap dovrebbe ancora ri-esaminarmi? Non è chiaro tale aspetto, lo ammetto. Ma io oggi rivendicherei di aver superato un esame con implicite materie riferibili (anche) alla professione del perito ricostruttore. Se poi mi viene detto che dette materie sono insufficienti per poter regolarmente operare in sede di ricostruzione, allora faccio notare che nel programma d’esame tale aspetto avrebbe dovuto essere segnalato in primis, scandito in maniera palese, magari menzionando che, ad integrazione delle materie d’esame, sarebbe stato necessario un tirocinio a parte. Così non è stato, e quindi (e lo chiedo a Consap)?

    Secondo appunto alla proposta di legge, faccio gentilmente notare che per stimare un qualsiasi danno di un veicolo occorre intrinsecamente avere oggettiva padronanza di quelli elementi tecnici ed empirici che sono insiti alla figura del ricostruttore, non esiste una scissione delle due figure professionali: l’una integra l’altra e formano complessivamente il Perito. In caso contrario la figura del perito quantificatore risulterà una sorta di elencatore dei danni, non un esaminatore tecnico competente a 360 gradi. Anche perché, dove e quali sarebbero i limiti tra le due professioni?
    Pertanto presumo che tale suddivisione in albi a sé stanti, del perito quantificatore piuttosto che del perito ricostruttore, servirà soltanto a burocratizzare la professione alla sanfasò, ossia a creare la solita confusione all’italiana.
    Saluti.
    C. R.

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