Assicurazione auto: si può imporre il carrozziere?

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla pretesa delle compagnie assicurative di costringere gli assicurati a rivolgersi a officine convenzionate in caso di sinistro.

In una fredda mattina invernale, Renato, mentre si reca al lavoro, ha un piccolo incidente con la sua auto. Fortunatamente, nessuno si fa male, ma il paraurti della sua vettura necessita di riparazioni. Renato pensa subito di rivolgersi alla sua compagnia di assicurazioni. L’impiegata di quest’ultima, tuttavia, gli fa notare che, in base al contratto da lui firmato, deve rivolgersi a una carrozzeria convenzionata con la Compagnia. L’uomo a questo punto si ritrova di fronte a una domanda che molti automobilisti si pongono: nell’

assicurazione auto si può imporre il carrozziere? Questa questione, apparentemente semplice, nasconde in realtà una complessità giuridica notevole, che esploriamo in questo articolo.

Cosa sono le clausole vessatorie?

Le clausole vessatorie si riferiscono a specifiche condizioni inserite nei contratti che creano un disallineamento significativo tra i diritti e i doveri delle parti coinvolte, risolvendosi in uno svantaggio per una parte e un vantaggio per l’altra. Queste clausole, in pratica, mettono in una posizione meno favorevole uno dei contraenti a favore dell’altro. Un esempio potrebbe essere una clausola che nega a una delle parti il diritto di risolvere il contratto per inadempimento o di richiedere un risarcimento, mentre l’altra parte mantiene questi diritti. Questo genera chiaramente una disparità tra le parti coinvolte, una situazione che la legge cerca di evitare.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle clausole vessatorie, si evidenziano due principali ambiti normativi:

  • il codice civile, con gli articoli 1341 e 1342;
  • il Codice del consumo (decreto legislativo n.205/2006), specificamente l’art. 33 e seguenti.

La normativa specifica da applicare dipende dalla natura delle parti coinvolte nel contratto:

  • si ricorre alla normativa codicistica nei casi in cui i contratti sono stipulati tra professionisti o imprenditori (relazioni B2B, ossia business to business) o tra consumatori (relazioni C2C, ossia consumer to consumer);
  • si applica invece la normativa consumeristica quando uno dei contraenti è un consumatore e l’altro è un professionista o imprenditore (relazioni B2C, ossia business to consumer).

In aggiunta, è utile precisare che:

  • per consumatore (o utente) si intende l’individuo che agisce per fini non riconducibili all’ambito imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, come definito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo;
  • per professionista si intende l’individuo o l’entità giuridica che opera nell’ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, oppure un suo intermediario, come delineato dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del Codice del consumo.

Come deve avvenire la sottoscrizione delle clausole vessatorie?

Le norme che disciplinano la

sottoscrizione delle clausole vessatorie stabiliscono che tali clausole, quando inserite nelle condizioni generali di contratto (come nei contratti tipo o in quelli basati su moduli o formulari), sono valide nei confronti della parte che vi aderisce solo se (art. 1341 comma 2 cod. civ.):

  • sono redatte per iscritto;
  • ricevono un’approvazione scritta specifica da parte del contraente che non le ha predisposte.

In assenza di una tale approvazione scritta espressa, queste clausole sono considerate inefficaci. Va notato che, anche se l’art. 1341 cod. civ. parla di inefficacia, la giurisprudenza ha spesso interpretato le clausole non specificamente approvate come nulle (come evidenziato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 16394/2009 e n. 547/2002).

Dal punto di vista pratico, sono necessarie due firme della parte aderente:

  • la prima firma va apposta alla fine del contratto, a significare l’accettazione del contratto nel suo complesso.
  • la seconda firma deve essere posizionata nella sezione che richiama specificamente le clausole vessatorie che sono a sfavore della parte aderente.

Secondo il Codice del consumo, invece, le clausole vessatorie sono sempre nulle, anche se specificamente firmate dal

consumatore: si tratta della cosiddetta nullità di protezione (art. 36, comma 3, Codice del consumo), che opera solo a favore del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La compagnia di assicurazioni può imporre una carrozzeria convenzionata?

Torniamo alla domanda iniziale: nell’assicurazione auto si può imporre il carrozziere? Sulla questione delle clausole assicurative, è importante evidenziare una pronuncia della Corte di Cassazione che ha posto un principio chiaro e definitivo.

La Suprema Corte ha dichiarato illegittime le clausole contrattuali che impongono limitazioni o riduzioni al risarcimento di un danneggiato che opta per la riparazione autonoma del proprio veicolo. Questo è stato stabilito dall’ordinanza n. 34950/2021., che ha sottolineato l’illegittimità di tali restrizioni, in particolare quando il danneggiato sceglie di far riparare il proprio veicolo da un carrozziere di fiducia non convenzionata con la compagnia assicurativa.

La Corte di Cassazione ha giudicato vessatorie e dunque

nulle le clausole che limitano il risarcimento. La decisione della Corte ha preso in considerazione la normativa a tutela dei diritti dei consumatori, in particolare l’art. 33 del Codice del consumo, stabilendo che la limitazione era in violazione di questo articolo, in quanto creava uno squilibrio significativo nei diritti e nei doveri derivanti dal contratto, senza offrire alcun vantaggio compensativo all’assicurato.Inoltre, la sentenza si allinea al principio giurisprudenziale che stabilisce quali clausole siano considerate limitative della responsabilità nel contesto di un contratto di assicurazione, distinguendo tra quelle che specificano il rischio garantito e quelle che introducono limiti all’obbligo di risarcimento del danno già sorto.

In conclusione, non esiste un obbligo per il danneggiato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata con la propria assicurazione per la riparazione del proprio veicolo. Di conseguenza, è permesso scegliere liberamente il carrozziere per effettuare le riparazioni, mantenendo sempre il diritto al risarcimento completo e tempestivo, a prescindere dalla carrozzeria selezionata.

Sorgente: Assicurazione auto: si può imporre il carrozziere?

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