Rifiuti da incidente stradale

Durante un incidente stradale, oltre ai danni causati alle persone e ai veicoli, si producono rifiuti, i quali hanno un impatto ambientale e devono essere gestiti in base al Testo Unico dell’Ambiente il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale “.

Possiamo classificare tali rifiuti in due grandi categorie, la prima composta dai rifiuti solidi, quali elementi di alluminio, lamiere, porzioni in plastica, pezzi di vetro, pneumatici. Tali rifiuti vengono recuperati. La seconda costituita da rifiuti liquidi: oli, carburanti, refrigeranti, lubrificanti, liquidi prodotti dalle batterie in stato d’avaria. A causa del loro stato fisico questi rifiuti vengono abbandonati sul suolo sperando che le precipitazioni atmosferiche e il flusso veicolare ne comporti da dispersione fittizia. Spesso sono gli stessi Agenti di polizia stradale che stendono materiale assorbente (non biodegradabile, quindi anch’esso rifiuto) per facilitare l’assorbimento e non causare un potenziale pericolo per gli altri veicoli, ripristinando le condizioni di sicurezza della strada pregiudicata dalla presenza di rifiuti.

Prescrizioni dettate dal Codice della Strada

Prima di prendere in considerazione il Testo Unico Ambientale, dobbiamo osservare attentamente il Codice della Strada in quanto disciplina i compiti degli enti proprietari della strada e gli atti vietati.

L’articolo 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sancisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Infatti al comma 1 lettera a) si legge: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi (..)”

L’ art. 15 del Codice della Strada sanziona il getto o deposito di rifiuti e l’ insudiciare e l’ imbrattare la strada. L’art. 15 sancisce al comma 1 lettera f) “1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: (…) f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (…).”. Altresì consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, indicato dal comma 4 del medesimo articolo.

Altro importante articolo è il 161 del C.d.S. che sanziona chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Al terzo comma sancisce che l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il triangolo o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia. Letteralmente l’art. 161 stabilisce ai commi 2 e 3: “(…) 2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.  3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia. (…)”

L’art. 211 del Codice della Strada rubricato “Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive” chiarisce quale sia il soggetto tenuto a gravarsi degli gli oneri derivanti dalla pulizia della strada successiva all’incidente e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. L’ art. 211 comma 1 del C.d.S. determina il procedimento sanzionatorio che deve essere attivato dall’ agente accertatore nel caso di una violazione, come nella fattispecie prevista dall’ art. 15 del C.d.S., da cui deriva la sanzione accessoria dell’ obbligo di ripristino dei luoghi. In particolare: “1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. (..) 6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4(…).” Importante è il comma 6 nel quale rientra specificatamente la fattispecie in esame in quanto il conducente/trasgressore sarà impossibilitato alla rimozione dei rifiuti in quanto sarà in uno stato d’animo non tranquillo dopo l’incidente.

Obblighi del risarcimento a carico delle compagnie assicurative

Per quanto riguarda il sistema di copertura assicurativa successiva ad incidente stradale, ricomprende anche le spese sostenute al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Anche se i costi versati dall’ assicurazione R.C.A. eccezionalmente liquidano tali spese, in quanto raramente, infatti i rifiuti solidi li ritroviamo lungo le banchine delle strade e quelli liquidi rimangono sul manto stradale, aumentando le possibilità di altri incidenti causati dalla scarsa sicurezza della strada.

Prescrizioni dettate dal Testo Unico Ambientale

Per quanto riguarda il Testo Unico dell’Ambiente il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si deve osservare che sanziona chiunque (anche il conducente del veicolo interessato dal sinistro) abbandona i rifiuti, e quindi anche quelli derivanti da incidente stradale, sia solidi che liquidi, che vengono collocati a lato della strada.

Bisogna diversificare la trattazione in base al grado dell’evento dannoso incidente stradale.

Nel caso in cui non sussiste l’esigenza e il dovere di far intervenire un  mezzo di soccorso o una forza di polizia, si pensi ai classici tamponamenti, dove vengono prodotti solo danni alle cose e i conducenti compilano la “constatazione amichevolmente”, e non vi sia stata la perdita o versamento al suolo di liquidi pericolosi o infiammabili. In tal caso non vi è pericolo o intralcio per la circolazione però è possibile che siano presenti resti di parti di veicoli  o della merce trasportata e che tali generino pericolo per la circolazione. Successivamente la compilazione del C.I.D., i conducenti si devono attivare a rimuovere tali materiali.

Non è sempre detto che tali materiali si configurino come rifiuto in quanto il conducente potrebbe riutilizzarli, se funzionanti o interessanti per altre attività. In tal caso non devono essere considerati come rifiuto, ma sussiste comunque l’obbligo di rimuoverli dalla sede stradale in base al Codice della Strada.

In caso contrario se il conducente se ne vuole disfare, il materiale sarà considerato rifiuto e come tale deve essere gestito.

L’art. 255 D.lgs 152 del 2006 rubricato “Abbandono di rifiuti”, aggiornato al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sancisce che “(…) chiunque, (….), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio. (…)”.

Con la diretta conseguenza che se l’agente accertatore riesce a risalire al nominativo del conducente/trasgressore, quest’ultimo, può essere sanzionato per abbandono di rifiuti al suolo con la conseguente sanzione pecuniaria.

Nel caso dell’incidente stradale in cui è intervenuta una forza di polizia ad accertare la dinamica del sinistro, un mezzo di soccorso per i feriti e si è in presenza di produzione di materiali solidi e liquidi di risulta dell’incidente stesso, la disciplina non è quella sopra indicata. In tale circostanza si rientra nel caso dell’urgenza, in quanto sono presenti difficoltà di rimozione del materiale. Come sopra indicato spetta all’ente proprietario della strada e non direttamente ai conducenti il ripristino della sicurezza della strada e la rimozione dei rifiuti.

Altra questione è la liquidazione successiva degli oneri successivi a tali attività, soggette al Codice Civile e alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro terzi.

Tornando alla disamina della seconda ipotesi, l’ente proprietario della strada provvede direttamente o concede in appalto i lavori di recupero dei rifiuti dalla strada ditte esterne specializzate. Queste imprese sono considerate detentori di rifiuti e non come produttori, in quanto recuperano i rifiuti prodotti da terzi successivamente l’incidente. Proprio per tale questione ai conducenti potrà essere addebitata gli oneri per il ripristino della strada e il recupero dei rifiuti.

Conseguentemente, una volta preso in carico il rifiuto, la ditta deve adempiere alla regole del Testo Unico Ambientale, sia per quanto concerne il trasporto, smaltimento e il recupero dei rifiuti derivanti da incidenti stradali.

Troppe volte il personale degli enti pubblici o di aziende private appaltanti con troppa semplicità provvedono ad eliminare i materiali solidi e liquidi nelle cunette laterali o spargerli vicino ai campi adiacenti alla strada, dimenticandosi di essere enti o aziende e potranno essere accusati del reato di smaltimento abusivo di rifiuti.

Tali rifiuti possono essere classificati come rifiuti urbani in quanto possono rientrare nella classificazione dell’art. 183 lettera c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade o d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua. In quanto a posteriori sussiste l’obbligo imposto dall’art. 14 del Codice della Strada degli enti proprietari delle strade della manutenzione e la pulizia delle stesse o un contratto d’appalto del ente proprietario della strada con un impresa terza per adempiere alla pulizia e ma nutazione della stessa.

Ora che i rifiuti da incidente stradale sono stati classificati bisogna prendere in considerazione il trasporto e lo smaltimento dello stesso rifiuto.

In base alle regole generali sul trasporto di rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto, e dal momento dell’entrata in vigore del sistri, ad oggi il primo giugno 2011, deve essere accompagnato dalla Scheda movimentazione rifiuto.  Unica esenzione sono le ipotesi di cui al comma 4 del sopra citato articolo: il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Una volta giunto al centro di raccolta il rifiuto sarà gestito in base alle diverse autorizzazioni dell’impianto stesso e avviato alla smaltimento, recupero o riciclaggio.

GLI OBBLIGHI DEI CENTRI DI SOCCORSO STRADALE

Il carro-attrezzi di una impresa adibita al Soccorso Stradale non è abilitato a trasportare rifiuti, in quanto tale veicolo non è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Pertanto , al fine della rimozione di eventuali oli, vetri e/o parti di veicolo che al momento sono da classificare rifiuto, non possono essere trasportati da tali veicoli. Attualmente sono in essere centinaia di veicoli/furgoni attrezzati alla rimozione dei rifiuti, con lo specifico allestimento all’interno dello stesso  . Tali  furgoni, spesso, sono in dotazione ai Centri di Soccorso Stradale, anche se di proprietà/gestione di una ditta che esercita nello specifico tale attività. In questo caso specifico il furgone è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, trasporta i rifiuti con tutti gli adempimenti necessari per il trasporto di rifiuti, che ad oggi, maggio 2011, è il Formulario di Identificazione de Rifiuto, e domani sarà la Scheda movimentazione rifiuto, con il collegamento satellitare Sistri.

Solo in questo modo il Centro di Soccorso Stradale non rischia eventuali sanzioni amministrative o denunce penali in quanto trasporta rifiuti sul carro attrezzi, veicolo non autorizzato a ciò.

COME PUO’ UN SOCCORSO STRADALE GESTIRE TALI RIFIUTI PRESSO LA PROPRIA AZIENDA ?

Il Centro di soccorso stradale si trova, pertanto, negli obblighi della gestione dei rifiuti presso la propria azienda, entro i limiti quantitativi, temporali e in base alla tipologia degli stessi, il relativo contenimento secondo i dettami del deposito temporaneo ( a seguito la manutenzione fatta sulla strada  – di ripristino da incidente –  si può attuare tale forma di deposito  in quanto conseguenza dell’art. 230 / 152 “ Rifiuti derivanti da manutenzione alle infrastrutture ) .

Per quanto riguarda il deposito temporaneo di rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. bb) (antecedentemente alDecreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, disciplinato dall’art. 183 comma 1 lettera m) ), si vede sottolineare che tale raggruppamento è effettuato, prima della raccolta, nel sito in cui sono prodotti, alle seguenti limitazioni:

bb) definizione: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità’ di gestione del deposito temporaneo.

Avv. Rosa Bertuzzi

Sorgente: Rifiuti. Rifiuti da incidente stradale

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