Evento 9 aprile

Più Concorrenza Più Diritti – Verso una riforma della RC Auto

Mercoledi 9 aprile dalle 10 alle 13.
Roma – Auletta dei gruppi parlamentari
Via di Campo Marzio 74 – Roma

Organizzazioni promotrici:

Mobast
Federcarrozzieri
Associazione Familiari Vittime Strada
Assoutenti
CUPSIT
Associazione Valore Uomo
OUA – Commissione Resposabilità Civile
UNARCA
SISMLA

La manifestazione di gennaio a Bologna e quella di febbraio a Genova, con l’ulteriore tappa di Torino del 29 marzo, sono stati un prezioso tassello per consolidare un movimento composto da artigiani, consumatori, Vittime della Strada e professionisti che si battono per un mercato assicurativo concorrenziale e in grado di garantire le opportunità di scelta del danneggiato di scegliere il proprio medico e il proprio riparatore e di ottenere un giusto ed equo risarcimento.

Il movimento che si è creato ha sparigliato le carte di rappresentanze che ragionano con logiche ambigue o consociative. Le Compagnie assicuratrici, abituate a dialogare solo con gli anelli deboli delle categorie interessate, si sono ritrovate spiazzate. L’inedita coalizione della Carta di Bologna ha fatto comprendere al Legislatore che le proposte avanzate non erano frutto di un ragionamento corporativo ma di una elaborazione complessa e sofisticata di proposte liberali e del tutto in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi sia in Italia che all’estero.

I punti della carta di Bologna diventeranno una proposta di legge che sarà presentata a Roma il prossimo 9 aprile nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari, il luogo più prestigioso e ampio per far percepire ai parlamentari la nostra presenza. Sarà un giorno memorabile dove la nostra protesta diventerà una proposta, dove la nostra partecipazione attiva sarà il segno del nostro interesse a proseguire uniti per una seria riforma della RC Auto.

Di seguito il programma provvisorio e il form di registrazione che dovrà essere scrupolosamente compilato per agevolare le procedure di registrazione che saranno gestite dal personale della Camera previa presentazione di un documento di identità.

IL CONVEGNO HA NATURA FORMATIVA

Considerato il luogo è consigliabile (non obbligatorio) indossare giacca e cravatta.

PROGRAMMA DRAFT

9:30 – 10:00 Registrazione
A seguire fino alle 13:00 Rappresentanti delle Associazioni PromotriciProf.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni – Presidente AIFVS Associazione Familiari Vittime della StradaDott. Furio Truzzi – Presidente AssoutentiDott. Stefano Mannacio – Presidente CUPSIT Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali ItalianiDavide Galli – Presidente FedercarrozzieriAvv. Settimio Catalisano – Coordinatore Commissione Responsabilità Civile Organismo Unitario dell’AvvocaturaAvv. Marco Bona – PEOPIL, Pan-European Organisation of Personal Injury LawyersMario De Crescenzio – Presidente MO BAST!Avv. Giuseppe Mazzucchiello – Presidente Associazione Valore UomoAvv. Francesco d’Agata – Portavoce Sportello dei Diritti

Avv. Massimo Perrini – Responsabile scientifico UNARCA

Dott. Giampaolo Bizzarri – Confederazione Libertà del Danneggiato

Prof. Dott. Raffaele Zinno – Segretario SISMLA Sindacato italiano specialisti medicina legale e delle assicurazioni

Ivano Vernazzano – Consorzio fra Carrozzieri della provincia di Genova

Dott.ssa Annamaria Gandolfi – Inretecar

Dott. Enrico Pedoja – Segretario SMLT Società Medico Legale del Triveneto

Dott. Claudio Cangialosi – Direttore SicurAUTO.it

Avv. Matteo Mion – Giornalista Quotidiano Libero

Esponenti politiciDott. Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario Ministero GiustiziaSen. Altero Matteoli (Forza Italia) – Presidente Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni – SenatoOn. Daniele Capezzone (Forza Italia) – Presidente Commissione Finanze – CameraOn. Alessandro Bonafede (Movimento 5 Stelle) – Vice presidente Commissione Giustizia – CameraOn Antonio Boccuzzi (Partito Democratico) – Commissione Lavoro – CameraOn. Andrea Colletti (Movimento 5 Stelle) – Commissione Giustizia – CameraOn. Marco Di Stefano (Partito Democratico) – Commissione Finanze – CameraOn. Leonardo Impegno (Partito Democratico) – Commissione Attività Produttive – CameraOn. Giovanna Palma (Partito Democratico) – Commissione Agricoltura – Camera

Sen. Sergio Puglia (Movimento 5 Stelle) – Commissione Lavoro – Senato

On. Mario Sberna (Per l’Italia) – Commissione Finanze – Camera

On. Paolo Russo (Forza Italia) – Commissione Agricoltura – Camera

Moderatore: Tommaso Caravani (Car Carrozzeria)

Promotori della Carta di Bologna

partecipanti all'evento

Aderenti alla carta di Bologna

partecipanti all`evento

partecipanti all`evento

CARTA DI BOLGNA

CARTA DI BOLGNA

Truffa milionaria sui mutui Il pm chiude la maxi inchiesta

False perizie per «gonfiare» dei prestiti mai rimborsati Verso il rinvio a giudizio di tre immobiliaristi bresciani  Irrisolto il nodo delle presunte complicità di alto livello

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

Perizie compiacenti avevano trasformato dei ruderi in case di lusso gonfiando in modo fraudolento il valore degli immobili. Attraverso acquirenti di comodo, riuscirono a ottenere dalle banche mutui rimborsati poi solo in minima parte. In questo modo truffarono dieci istituti di credito e riuscirono ad intascare cinque milioni di euro attraverso 42 raggiri messi a segno nel Cremonese e nel Bresciano dal giugno del 2006 fino all’estate del 2011.
Ora la procura ha chiuso l’indagine nei confronti di settanta indagati, tra cui cinque professionisti finiti un anno fa in manette nell’ambito dell’inchiesta «Domus» della Guardia di finanza di Cremona, coordinata dal sostituto procuratore Fabio Saponara. Fra i presunti registi della truffa figurano un immobiliarista di Rovato e due di Manerbio. Per loro e altre 67 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Dieci venditori degli immobili al centro della truffa – uno residente in Franciacorta e tre nella Bassa – sono usciti dall’inchiesta. Assistiti dall’avvocato Paolo Carletti, hanno dimostrato di essere stati vittime e non complici del raggiro, ha detto l’avvocato Paolo Carletti. Il blitz scattò nel maggio del 2013, quando furono arrestati Cristian S. e la sua compagna Simona D., entrambi residenti a Ostiano. In cella finirono anche i titolari di tre agenzie immobiliari: Stefano B. e Mario S. di Manerbio e Pierluigi T. di Rovato. Tutti sono attualmente in libertà.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo della truffa era semplice «ma – si leggeva nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip, Guido Salvini -, seriale e portata avanti con grande capacità organizzativa in un momento in cui era facile accendere mutui». Individuate le case da acquistare, generalmente immobili fatiscenti, i titolari delle agenzie stilavano false perizie di stima. Poi assoldavano i compratori fittizi, pregiudicati o sinti reclutati nei campi nomadi di Pavia, come Athos, 30 anni, nipote di Mafalda, «la regina dei rom» morta nel ’77. Contraffatte erano anche le attestazioni di reddito degli acquirenti di comodo.
OTTENUTO IL MUTUO, gli immobiliaristi intascavano la differenza fra il prezzo reale e quello gonfiato, ne consegnavano una parte ai complici neointestatari della casa che nel frattempo si erano resi irreperibili, interrompendo il rimborso del prestito fondiario. Quarantatre gli episodi contestati: fra questi compravendite ad Alfianello, Cerveno, San Gervasio, Urago d’Oglio, Verolanuova, Pontevico, Seniga, Borgo San Giacomo, Gambara, Milzano, Comezzano-Cizzato, Rovato e Palazzolo.
Nell’indagine restano alcuni punti oscuri. «Non vi è dubbio alcuno che gli indagati, per portare a compimento la truffa – ha scritto fra l’altro il Gip -, potevano contare stabilmente su non ancora individute complicità di funzionari di banca, promotori finanziari, professionisti incaricati della stima degli immobili nonchè sui notai incaricati di redigere i contratti».

R.PR.

Depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza che boccia la Mediazione obbligatoria

Depositata a dicembre la sentenza della Corte Costituzionale relativa  alla non obbligatorietà della Mediazione. Ricorrere alla Conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà.

Lo scorso 23 ottobre la Corte Costituzionale aveva dichiarato con un comunicato stampa l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della Mediazione.

Il procedimento finalizzato alla Conciliazione, opportunamente sfruttato da parti sensibili ai problemi della giustizia e da Mediatori adeguatamente preparati ad “aprire” l’ambito a interessi delle parti anche estranei al caso concreto esaminato, poteva essere una “scorciatoia” verso il risarcimento del danno, con notevole risparmio di tempo e denaro per tutti. Di contro lo stesso strumento, se utilizzato scorrettamente da menti esperte nel ricercare profitti da ingiustificabili ritardi nel risarcimento del danno e da Mediatori inesperti e/o scarsamente preparati, poteva condurre a un “allungamento” dei tempi del rimborso. In questo caso, dunque, sarebbe stato inutile l’aggravio di spese per una Mediazione destinata a fallire, a carico del povero – già tartassato – automobilista.

Bocciati inoltre gli emendamenti alla legge finanziaria che volevano reintrodurre l’obbligatorietà.

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

I periti auto sono o dovrebbero essere esperti anche di barche, visto che la legge gli assegna il compito di periziarle. Quanti sono andati a vedere le novità del salone di Genova 2012?

Chiude il Nautico della crisi con il 22% in meno delle presenzeico_stampa.png

Sara Armella con Corrado PasseraSara Armella con Corrado Passera

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Genova – Aperto nel segno della crisi, il Salone Nautico Internazionale di Genova chiude con un calo di visitatori del 22% (sono stati 176 mila) rispetto alla passata edizione, ma con segnali di moderato ottimismo e la volontà di un cambio di passo per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

«Non è una sorpresa – dice la presidente di Fiera di Genova,,,, Sara Armella – ma gli operatori segnalano una ripresa delle vendite e dei contatti qualificati soprattutto con l’estero». Il Salone va verso una riprogettazione. «Recepiamo le indicazioni degli operatori – afferma Armella – la necessità di un cambio di passo che si traduce in un salone più leggero», tradotto, meno costoso per gli espositori, «e con più spazi espositivi in acqua, più pensati per le prove in mare, intensificando l’esperimento di quest’anno».

Sara Armella ha sottolineato anche l’intenzione di collaborare con Ucina Confindustria Nautica per trovare le soluzioni adeguate, compresa l’internazionalizzazione che è stata compiuta anche in questa edizione, per aiutare il settore che negli ultimi quattro anni ha perso l’80% del fatturato e 20mila posti di lavoro.

L’edizione 2012 è stata segnata anche dall’assenza alla cerimonia inaugurale degli imprenditori per protesta contro la scarsa attenzione da parte del Governo verso il settore. Le parti però ieri si sono incontrate grazie alla riunione che Ucina ha avuto con il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, in prefettura a Genova, che ha annunciato misure di supporto e poi ha visitato il Salone.

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LE OCCASIONI DI EUROPCAR

da Aute e Stima di gennaio 2009.

Apriamo il 2009 affrontando il tema molto attuale della vendita di auto usate e la dismissione di parchi auto aziendali e lo facciamo intervistando una persona estremamente esperta in materia, il Dott. Gaetano Fania, responsabile del settore “Remarketing” di Europecar. Buongiorno, Fania, Europcar è sicuramente fra le società leader nel noleggio autoveicoli ma non solo. Nello specifico voi di cosa vi occupate?

(nella foto: Gaetano Fania)

La sua affermazione è corretta. Siamo leader in Italia ed in Europa nel noleggio a breve termine. Noi, nello specifico, ci occupiamo di Remarketing, Ovvero, l’attività legata alla “dismissione” dei veicoli della nostra flotta. In termini tecnici parliamo quindi di dismissione, in quanto i veicoli che compongono la flotta Europcar autoveicoli e veicoli commerciali, rappresentano a tutti gli effetti beni strumentali necessari per l’esercizio dell’attività di impresa. In pratica, si tratta di vendita dei veicoli usati.

Come nasce l’idea del Remarketing Europcar ?
Per natura ed esigenza stessa del business del noleggio a breve termine. Infatti, la necessità di rinnovare costantemente il parco auto ci “induce” ad acquistare unità nuove per avere sempre prodotto “giovane”, e ad esitare le vetture in flotta attraverso due canali principali: il Buy Back, tramite cui le case costruttrici riacquistano una parte della flotta a condizioni già stabilite, ed il Remarketing, che attraverso un network dedicato, gestisce i volumi restanti.

Come è composto il network del Remarketing?
Da una rete capillare di validi agenti di vendita. Per esattezza, sette agenti monomandatari, che operano dalle loro sedi, su tutto il territorio nazionale con il compito di procacciare clienti, tra tutti gli operatori del settore auto.

Quali sono i vostri punti di forza?

Direi: la rete vendita, il nostro prodotto, decisamente in linea con le richieste del mercato e poi, in ultimo la nostra struttura di certo non ultima, per importanza. Dal punto di vista commerciale, come operate sul mercato?

Una buona percentuale dei nostri clienti è rappresentata da Dealers, venditori di auto multibrand, e vari salonisti. Per cui, la nostra politica commerciale è rivolta prevalentemente ad un target di commercianti di auto.

Come risponde il mercato?

La attuale congiuntura economica, le generali condizioni di incertezza che caratterizzano questo periodo, coinvolgono tutti i settori dell’economia. Il mercato dell’auto risente naturalmente, di tutto questo. La sostituzione dell’auto oggi è rimandata il più possibile, alla stessa si preferisce la riparazione ove possibile, o un acquisto meno “oneroso” con particolare orientamento all’usato in ottime condizioni. Quindi, mentre il nuovo fatica non poco rispetto al recente passato, il mercato dell’usato si mantiene sostanzialmente stabile, con una lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Gaetano Fania

Quali progetti avete per il futuro?

Avremo un crescente numero di vetture da vendere. Quindi implementeremo e potenzieremo la rete di vendita, incrementeremo la nostra offerta attraverso nuovi canali divendita,peresempioleasteonline, già in uso nel nostro business, ma con la consapevolezza che in futuro, rappresenteranno sempre di più uno strumento utile ed efficace in questo settore. E ancora; allargheremo la base clienti attraverso campagne di direct marketing e punteremo a diventeremo sempre più “europei” orientandoci soprattutto verso i mercati emergenti.

Qual è il vostro rapporto di collaborazione con Stima S.r.l ?
A parte una infinita…“stima” nei confronti dei soci fondatori, testimoniata da una crescente e comune “voglia di fare”, attualmente la nostra collaborazione ha come oggetto la verifica tecnica dei veicoli in tutte le condizioni possibili nell’ambito del noleggio a breve termine, quindi consegna, riparazione e vendita. Non si tratta però di una mera valutazione tecnica del danno, quanto più di un servizio di consulenza mirato al raggiungimento di prefissati obiettivi di certificazione, controllo del processo e quindi Qualità. Tale particolare declinazione di processo è frutto di un congiunto lavoro di analisi che ha visto le nostre aziende lavorare a stretto contatto per molti mesi di questo anno.

Allora: perché scegliere Europcar?

Se Europcar è leader in Italia ed Europa, abbiamo già risposto! Se devo convincerLa ulteriormente, la invito ad acquistare…una delle nostre auto!!!

Intervista realizzata nel dicembre 2008, presso la sede Europcar Italia S.p.a.