Rc professionali al via

20130618-075446.jpgDal 15 agosto 2013 diventa obbligatoria la polizza per i professionisti

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imprerizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non coppre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale dì competenza.

Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modificata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per rutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che «nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese» e che «gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto». Infine, la legge specifica che «se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale» e che «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare».

L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece la Riforma forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense.

La consulenza del broker

Con l’arrivo delle nuove norme, il professionista si trova perciò a dover scegliere la soluzione assicurativa a lui più confacente, anche se può capitare che le formule presenti sul mercato o le coperture proposte dagli Ordini, frutto di convenzioni con compagnie assicurative, non siano modificabili e che la differenza principale risieda, ad esempio, nel massimale indicato. «Le coperture assicurative offerte dalle convenzioni sono molto differenziate fra loro: alcuni Ordini professionali hanno scelto dì offrire coperture essenziali e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità di integrare individualmente la copertura assicurativa, altri Ordini hanno scelto soluzioni più complete – spiega Francesco G. Paparella, presidente di AIBA, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione -. E’ importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza perché gli elementi da valutare sono molteplici e non tutti di immediata comprensione».

Infatti, per barcamenarsi nel mare delle Rc professionali, può essere strategico avvalersi dell’aiuto di un broker. Il broker d’assicurazioni è un intermediario indipendente e specializzato che offre consulenza mirata aiutando il cliente a individuare, sul mercato nazionale ed estero, la soluzione a lui più adatta e lo rappresenta di fronte alle compagnie per ottenere la copertura assicurativa più idonea e vantaggiosa. Oltre ad agire dunque nell’interesse del cliente, poiché non ha vincoli con le società assicurative, il broker consente di risparmiare su tempi e costi in quanto percepisce le commissioni dalla compagnia assicurativa prescelta al termine delle valutazioni. Un’attività che viene sempre più apprezzata, conferma Paparella: «Se è vero che anche nel 2012 il mercato assicurativo italiano ha chiuso, complice la crisi, con una raccolta premi in diminuzione del 4,3%, i broker di assicurazione hanno aumentato la loro quota di mercato, dimostrando di aver saputo dare concreta percezione alla clientela del proprio valore professionale e della capacità di guidarla nelle scelte consapevoli di tutela: non è un caso che almeno il 70% dei rischi riferìbili al comparto industriale sia gestito dai broker».

Come si concretizza, dunque, il lavoro del broker? «Con procedure di risk management e continui scambi di informazioni identifichiamo con precisione le reali esigenze e le aree di rischio che devono essere assicurate» spiega Mauro Oriana, responsabile risk management di Mansutti, società di brokeraggio assicurativo con specializzazione nel settore delle Rc professionali per avvocati e commercialisti. «Inoltre – continua Oriana – offriamo servizi mirati quale, ad esempio, l’Insurance Compliance and Cost Review che permette di analizzare le coperture in essere identificando eventuali lacune e ottimizzando al massimo i costi delle polizze. Molte compagnie, poi, non offrono una corretta Deeming clause (clausola secondo la quale vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato), il che rende conseguentemente la polizza non adatta a coprire queste tipologie di rischio». La pensa così anche Gioacchino Acampora, broker assicurativo per importanti associazioni di categoria, che aggiunge come «valutare attentamente le esigenze del cliente è possibile solo attraverso un’attenta analisi dei rischi basata, ad esempio, sulle esperienze assicurative del professionista, su eventuali sinistri che hanno colpito la sua attività professionale, sulla verifica degli incarichi in essere o futuri. Ciò rende possibile un’offerta tailor made che rispetti il criterio fondamentale dell’adeguatezza».

A ciascuno la sua polizza

In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste.

Come orientarsi? «I prodotti sono generalmente All Risk – spiega il presidente di AIBA, Paparella – ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o Funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifici e quindi diventa molto importante verificare l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli». A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che «garanzie importanti per valutare una polizza sono: la Claims made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza».

L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che «sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifiche rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono cadidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente efficaci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente».

Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? «La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifiche esigenze del professionista – chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker -. La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio».

Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. «In generale – precisa Callarà – un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fisiche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto: Franchigia, prediligere un importo fìsso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze».

Autore: Barbara Lacchini – Il Sole 24 Ore

AUGURI – FEDERPERITI, quando una associazione di categoria fa concorrenza ai propri associati.

image001C’era una volta una associazione, o meglio una federazione di categoria, che raggruppava diverse associazioni di periti di varie città italiane prevalentemente del nord Italia.  Era nata alla fine degli anni 80,  anni in cui c’era il fermento originato dalla istituzione del Ruolo dei Periti Assicurativi. Tutti quelli che facevano perizie sulle auto da almeno 5 anni potevano accedere al neonato Ruolo senza esame ma usando titoli equipollenti. Gli altri dovevano fare il primo esame. Ci si riuniva, si facevano corsi, ci si organizzava in ogni città  e l’associazione “maggiormente rappresentativa” di allora, l’Aicis, dovette cedere un pò di spazio e di associati alla nuova associazione che si proponeva di essere anche un sindacato. Cosa che l’Aicis lasciava fare allo Snapis.

Quindi da un lato l’attività associativa, di crescita professionale, di aggregazione, di formazione e confronto. Dall’altro l’aspetto sindacale a tutela degli interessi economici e previdenziali degli iscritti. Si studiavano parcelle, si fissavano tariffe minime, si studiavano strategie per riuscire ad ottenere dalle compagnie assicurative qualcosa di più in termine di parcelle e regolamentazione dei rapporti.

Federperiti fu l’unica che non volle firmare la parcella Ania, perchè ritenuta troppo bassa, mentre le altre associazioni, ritenute dal legislatore “maggiormente rappresentative” della categoria accettarono, ritenendo quello un utile punto di partenza nella contrattazione sindacale, anche se poi questa scelta fu censurata dal garante della concorrenza e del mercato. Li il presidente Filippo Zaffarana ci vide lungo, scongiurando una multa che invece gli altri sottoscrittori presero.

Ci vide lungo anche quando capì che l’aggregazione di più periti poteva dar vita ad una forza commerciale notevole. Nacque così Bureau Italia s.r.l. affidata al perito Roberto Marino di Genova che in pochi mesi si aggiudicò le liquidazioni sinistri e le perizie di Sasa Assicuraziuoni (allora Gruppo IRI), di D’Eass Assicurazioni e di Debis, broker del gruppo Mercedes Benz Italia.

Cominciarono ad arrivare molti soldi nelle casse della società e come spesso capita molti conflitti di interesse, a seguito dei quali Bureau Italia si disgregò. Marino costituì la rete Stima s.r.l. che faceva lo stesso lavoro di Bureau Italia s.r.l. e Federperiti continuò la sua attività di Associazione e Sindacato.

Poi un bel giorno Stima, diventata nel frattempo leader di mercato,  fece un’offerta ad Assimoco Assicurazioni per 75 € a perizia in ogni parte d’Italia in 48 ore dall’incarico, tutto compreso.

L’allora responsabile sinistri di Assimoco, intenzionato ad affidare le perizie sul territorio ad un’unica società che coordinasse e supervisionasse la parte tecnica e logistica della valutazione dei danni ad un unico interlocutore, comunicò di aver deciso di affidare l’incarico a Stima s.r.l.

Qualche giorno prima dell’incontro di definizione arrivò invece la comunicazione che un altra società aveva preso l’appalto per una cifra più bassa di circa il 10% di quella proposta.

Ci sta. E’ nella dinamica delle cose. Le gare si vincono e perdono. Si perdono e si vincono…. Ma chi è questo competitor??? E’ Federperiti gest ! Ma scusa non era una associazione di categoria? Un sindacato? Quelli che dicevano che le parcelle erano troppo basse? Che ci volevano la parcella e ma anche le spese di trasferta? Fu così che l’associazione diventò una società di servizi e gli interessi associativi e sindacali della categoria furono relegati in un secondo piano. O terzo….

Buon Natale a Tutti.

circolare federperiti direct line

Seminario gratuito: Dalla certificazione di sistema a quella di prodotto e servizio

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EVOLUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE: DALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA A QUELLA DI PRODOTTO E SERVIZIO
Bologna, 16 novembre 2012 (9:00 – 13:00)

I sistemi di gestione aziendale sono concepiti sempre più spesso in modo integrato: ciò consente di controllare le performances aziendali, di avere coscienza del loro impatto sull’ambiente e di garantire un ambiente di lavoro sicuro e socialmente responsabile, con conseguenti benefici sui clienti e sul personale interno.
Le aziende devono considerare la certificazione di sistema e quella di prodotto due certificazioni sinergiche, dove processi che seguono standard consolidati permettono, oltre ad un miglioramento costante, anche il mantenimento delle caratteristiche e delle performance dei prodotti certificati.Per alcune Direttive Europee nuovo approccio, la verifica del sistema di gestione è parte integrante del processo per l’ottenimento della Marcatura CE.
La certificazione di prodotto, oltre a procurare all’azienda vantaggi in termini di immagine, sottolineando i suoi sforzi per immettere sul mercato prodotti più sicuri e di qualità, è anche un’importante strumento di tutela legale circa la responsabilità per eventuali danni da prodotto difettoso.
Nell’attuale “Service Economy” l’elemento di differenziazione non è più legato solamente alla qualità del prodotto offerto, ma anche e soprattutto alla qualità del servizio correlato. Dare evidenza della capacità di garantire nel tempo le caratteristiche peculiari del servizio offerto, attraverso standard definiti e soprattutto verificati, sicuramente è una dimostrazione di forza, solidità e visione a lungo termine che il mercato oggi richiede e riconosce in modo rilevante.
Certificare un sistema di gestione, un prodotto, un servizio, non si limita a una singola azione, ma è una sinergia di procedure, assessment, verifiche, che consentono alle aziende di essere più efficaci e competitive. Scopo dell’incontro è presentare le normative di riferimento e analizzare le sinergie e le integrazioni possibili.Programma

  • Benvenuto
  • Modelli di certificazione e loro evoluzione
  • Le certificazioni di prodotto cogenti e volontarie
  • La certificazione di servizio: il modello 45011 secondo norma o disciplinare volontario
  • Conclusioni

Relatori
Stefano Bolletta
, Sales Manager Divisione Management Service TÜV Italia srl
Silvano Brambilla, Sales Area Manager Divisione EnE TÜV Italia srl
Silvia Cettineo, Sector Manager per i servizi normati TÜV Italia srl

Sede di svolgimento
TÜV Italia – Via Isonzo 61, Casalecchio di Reno (BO)

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Segreteria Organizzativa
TÜV Italia Akademie – Via Isonzo 61 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
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E-mail: tuv.formazione – Web: www.tuvakademie.it

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