Fermo tecnico

Con l’espressione “fermo tecnico” o “danno da fermo tecnico” si definisce quel particolare pregiudizio di natura patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina. Ipotesi classica in cui viene in rilievo è quella del fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

di Valentino Aventaggiato


1. Introduzione

2. Definizione

Bibliografia

1. Introduzione

L’origine di questa posta di danno è marcatamente giurisprudenziale e piuttosto datata, tanto che le prime pronunce si rinvengono già negli anni ’50, quando però il risarcimento del “danno da fermo tecnico” era limitato al solo pregiudizio patito dalle vetture del trasporto pubblico (taxi) che venivano coinvolte in un sinistro e che, non potendo essere utilizzate nel tempo della riparazione, erano fonte di una perdita di guadagno (lucro cessante).

Con l’evoluzione della giurisprudenza, il risarcimento per “la sosta forzata in officina” è stato progressivamente esteso anche alle vetture private e non solo in riferimento al lucro cessante (cominciava infatti a farsi largo l’idea per la quale l’inutilizzabilità del veicolo fosse di per sé fonte di un pregiudizio), così che l’espressione “danno da fermo tecnico” ha inevitabilmente assunto un significato atecnico e generico, tanto da perdere univocità in termini di presupposti risarcitori e regime probatorio.

Alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, infatti, non è più revocabile in dubbio che l’espressione “danno da fermo tecnico” non identifichi delle conseguenze pregiudizievoli ben specifiche e determinate ma che sia riferibile, a seconda dei casi, a danni diversi tra loro.

E’ assolutamente opportuno, pertanto, operare un’attenta disamina delle diverse definizioni che la giurisprudenza ha ricondotto al “danno da fermo tecnico”.

2. Definizione

Essenzialmente, per la giurisprudenza, il “danno da fermo tecnico” può assumere due significati (e natura) diversi, ai quali si ricollegano altrettanti regimi probatori.

2.1. Il danno da fermo tecnico può consistere nelle spese fisse che il proprietario del veicolo ha dovuto sostenere nonostante il mancato uso della vettura, come ad esempio il pagamento dell’assicurazione e del bollo auto, la svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata in officina e, infine, il pregiudizio consustanziale al mancato godimento del bene.

La giurisprudenza di legittimità è stata negli ultimi anni piuttosto ondivaga in ordine al regime probatorio di tale pregiudizio, alternando pronunce – più risalenti – in cui si riteneva che la mera privazione del veicolo fosse ex se prova del danno ad altre – più recenti – in cui si richiedeva la prova precisa e puntuale del pregiudizio.

Con riguardo alla prima impostazione (dalla sosta forzata deriva de plano un danno), che si può definire “classica”, si consideri

Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 ottobre 2013, n. 22687: “è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Inteso in questi termini, il danno da fermo tecnico sarebbe risarcibile in via automatica, nel senso che il danneggiato che ne chiede il ristoro è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova dei pregiudizi patiti poiché questi sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo (Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato). Ovviamente, in seno a tale corrente giurisprudenziale è ammessa sul punto la prova contraria, nel senso di escludere il risarcimento di tale posta di danno qualora la parte controinteressata fornisca in giudizio idonea prova contraria.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907: “L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Inteso in questi termini, il danno da fermo tecnico è risarcibile in via automatica, nel senso che il danneggiato che ne chiede il ristoro è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova dei pregiudizi patiti poiché questi sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo (Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato). La giurisprudenza di legittimità, comunque, ammette sul punto la prova contraria, nel senso di escludere il risarcimento di tale posta di danno qualora la parte controinteressata fornisca in giudizio idonea prova contraria.

“Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica (…..). Resta salvo il diritto della parte controinteressata di fornire la prova contraria” (Cass. Civ., sentenza n. 25558/2008).

Inoltre, la quantificazione del danno e del relativo risarcimento può essere fatta dal giudice in via equitativa cioè una tantum, senza la necessità di calcolarne il preciso ammontare.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907: “è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.

Per completezza appare il caso di evidenziare che tale corrente giurisprudenziale prende le mosse da un’impostazione più risalente e ben “più radicale”, in base alla quale non sarebbe necessario neppure dimostrare il periodo di sosta forzata.

La giurisprudenza degli anni 70/80 faceva ricorso al parametro dell’equità non solo per la quantificazione del danno, ma per il suo accertamento (an debeatur).

Tuttavia, il parametro dell’equità ex art. 1226 c.c. è applicabile solo sul piano del quantum, come espressamente previsto dalla norma, sicché non pare condivisibile quanto sostenuto dalla giurisprudenza più risalente (ex multis Cass. Civ., sentenza n. 4009/1978, Cass. Civ., sentenza n 3079/1983), secondo la quale l’esistenza di tale posta di danno potesse essere “valutata nella fattispecie dal giudice secondo equità e/o esperienza”, così aprendo la strada ad una concezione di danno in re ipsa, per il solo fatto del coinvolgimento in un sinistro.

Sempre in tema di equità e quantificazione del danno, i più critici (D’ARGINE) ritengono che il danneggiato sia tenuto comunque a fornire in giudizio le informazioni basilari sulle spese sostenute, affinché il giudice eserciti la propria discrezionalità nel modo migliore, rimanendo agganciato alla peculiarità della fattispecie concreta.

Sarebbe quindi utile produrre in giudizio copia dei pagamenti del bollo di circolazione e dei premi assicurativi versati, nonché valida documentazione attestante il valore di mercato del veicolo incidentato: in questo modo il giudice sarebbe in grado di liquidare un danno da fermo tecnico il più possibile vicino alla realtà, senza giungere a liquidazioni inverosimili. Nella prassi giudiziaria, tuttavia, non viene dato rilievo alcuno a tale esigenza.

In base alla seconda e più recente impostazione giurisprudenziale, il danno da fermo tecnico deve essere sempre provato, non essendo sufficiente presumerne l’esistenza per il semplice fatto che il veicolo sia stato sottoposto ad un fermo forzato.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 maggio 2017, n. 13718: “In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita”.

Le argomentazioni a sostegno di tale conclusione sono lucidamente illustrate nella sentenza di Cassazione n. 20620/2015 del 14.10.2015, in cui si è precisato che:

a) il pagamento della tassa di circolazione è sempre dovuto, in quanto a seguito delle modifiche legislative, è stata trasformata in tassa sulla proprietà e prescinde dalla circolazione del veicolo;

b) il pagamento dell’assicurazione è sempre dovuto, in quanto il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione e, dunque ha un senso il pagamento del premio. Inoltre, durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione della polizza;

c) il deprezzamento del veicolo non può considerarsi automatica conseguenza della sosta della vettura per il limitatissimo periodo necessario alle riparazioni.

Tale recente impostazione si sottopone ad evidenti critiche (la proprietà dell’auto è comunque finalizzata alla circolazione; è impossibile sospendere l’assicurazione per brevissimi periodi; la svalutazione della vettura è una conseguenza connaturata alle vetture, tranne per quelle da collezione) e pertanto, benché il limitato valore economico del c.d. danno da fermo tecnico dissuade l’operatore dalla devoluzione della questione al giudice nomofilattico, il coinvolgimento di basilari questioni di diritto rende praticamente certo che nel futuro la Corte di Cassazione sarà nuovamente chiamata a rispondere sul tema.

2.2. In un’altra accezione di “danno da fermo tecnico” sono ricomprese anche le ulteriori ed eventuali poste di danno ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata della vettura, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o l’impossibilità di eseguire una particolare attività con il veicolo, come quella lavorativa (lucro cessante). Tali poste di danno, diverse da quelle “canoniche” di cui si è già detto, non potranno essere risarcite in via automatica, dovendo il proprietario fornire la prova specifica in merito.

Vedi Cass. Civ., sez. II, sentenza 9 agosto 2011, n. 17135: “il c.d. danno da fermo tecnico (inteso in questa seconda accezione) non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”.

In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’escludere con fermezza il ricorso a qualsiasi criterio di carattere presuntivo che ricolleghi in via automatica alla sosta forzata del veicolo tali ulteriori poste di danno. Il danneggiato, quindi, oltre a provare “l’inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla (sua) disponibilità” e il danno, dovrà anche provare il nesso eziologico di causa tra l’impossibilità dell’utilizzazione del veicolo e il danno patito.

E’ evidente pertanto che, nel caso di sosta forzata del veicolo e in presenza di danni ulteriori rispetto a quelli (modesti) legati alle spese fisse (bollo auto e assicurazione) e alla svalutazione del mezzo, è sempre opportuno acquisire e conservare tutta la documentazione che dimostri adeguatamente gli ulteriori danni subiti (fattura dell’autonoleggio ecc.), senza la quale in giudizio non si potrà essere adeguatamente risarciti.

Sorgente: Fermo tecnico

Accertamento tecnico preventivo | cos’ è e a cosa serve

L’accertamento tecnico preventivo (Atp) è un procedimento cautelare, ex art. 696 c.p.c., volto a stabilire le cause oggettive che hanno determinato un vizio

Cos’è l’accertamento tecnico preventivo

L’articolo 696 del codice di procedura civile dispone che, nel caso in cui si verifichino condizioni di urgenza (per esempio, la possibilità di cambiamento dei luoghi, il pericolo di alterazione o deperimento delle prove, ecc.), i soggetti interessati a verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose possono chiedere che venga disposto un accertamento tecnico preventivo.

In sostanza, ad esso si ricorre quando si manifesta la necessità di eseguire interventi di ogni genere (per esempio il condizionamento dei macchinari, la sistemazione dei luoghi, eccetera) che permettano di ripristinare lo status quo ante con urgenza, o in ogni caso rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata dall’evento contestato.

Il procedimento

Il richiedente deve avanzare il ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza, avendo cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controparte.
A questo punto, il Presidente del Tribunale nomina un Consulente Tecnico di Ufficio e stabilisce la data di comparizione del consulente e delle parti.

Al consulente che accetta l’incarico viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta.

La relazione del consulente

Il consulente tecnico d’ufficio nominato, a differenza di quanto accadeva in passato, può oggi estendere notevolmente il proprio accertamento, fornendo valutazioni relative sia ai danni che alle cause di quanto occorre verificare.

Nello svolgimento dell’incarico, il CTU deve procedere in maniera autonomaacquisendo ove occorra la documentazione presso le parti ed eventualmente presso terzi e andando a ricoprire un ruolo istruttorio che normalmente spetterebbe al giudice o agli avvocati in contraddittorio.

In calce alla perizia, il CTU deve allegare tutti i documenti che ha acquisito, specificando le modalità con cui li ha ottenuti.

Egli deve inoltre enunciare e chiarire anche i principi sulla base dei quali si è mosso e che lo hanno portato al raggiungimento di determinate conclusioni.

Nel caso in cui il giudice verifichi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, alle parti viene assegnato un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di completamento.

Istanza in corso di causa

Da tutto quanto visto risulta evidente che l’accertamento tecnico preventivo rappresenta un procedimento di urgenza cui tendenzialmente si ricorre prima del giudizio di merito.

In ogni caso, è possibile presentare istanza di istruzione preventiva anche in corso di causa, ma sempre prima che sia possibile disporre i mezzi istruttori in base alle cadenze procedimentali del giudizio di merito.

Inoltre è possibile ricorrervi durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice, secondo quanto disposto dall’articolo 699 c.p.c., provvede sulla richiesta con ordinanza. Deve ritenersi che il provvedimento vada emesso previa audizione delle parti.

Conclusione del procedimento

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del CTU. Ad essa segue la liquidazione del compenso al consulente, ma il giudice non può provvedere al regolamento delle spese tra le parti.

Ctp ai fini della composizione della lite

L’articolo 696 bis del codice di procedura civile prevede la possibilità di espletare una consulenza tecnica preventiva  anche quando non sussistono i presupposti normalmente necessari (indicati nel primo comma dell’art. 696 cpc) per richiedere un accertamento tecnico preventivo ossia anche quando non c’è “l’urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose“.

Tale possibilità viene riconosciuta per l’accertamento e la relativa determinazione “dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Se si presenta un ricorso per la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite il Consulente Tecnico d’Ufficio prima di depositare la sua relazione tenta di condurre le parti a una conciliazione. E se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a cui seguirà un decreto de giudice che attribuisce al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Proprio per favorire la conciliazione tra le parti il codice prevede che il verbale di conciliazione sia esente dall’imposta di registro.

Ma cosa accade se le parti non raggiungono un accordo?

Il codice di procedura prevede che in un eventuale successivo giudizio di merito, ciascuna delle parti può richiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti.

Modelli ricorso accertamento tecnico preventivo

Di seguito i fac-simili di ricorso per accertamento tecnico preventivo e per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, sulla base dell’art. 696 del codice di procedura civile:

» Ricorso per accertamento tecnico preventivo (sulla base dell’art. 696 cpc)
Data aggiornamento guida: 20 dicembre 2021

Fonte: L’accertamento tecnico preventivo https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/laccertamento-tecnico-preventivo.asp#ixzz7FtFYb5FV
(www.StudioCataldi.it)

Sorgente: Accertamento tecnico preventivo | cos’ è e a cosa serve

Generalicar – La ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali

Generalicar, centro d’eccellenza a livello nazionale e internazionale nella formazione e ricerca in ambito assicurativo, organizza nella sua sede di Pero (MI) un corso teorico e pratico incentrato sulla ricostruzione e analisi degli incidenti stradali. Il corso risponde all’interesse di molte figure professionali (periti, ingegneri, consulenti d’infortunistica, forze dell’ordine) operanti in ambito assicurativo e nella circolazione stradale.

È sempre più richiesta, infatti, la figura del Tecnico Ricostruttore, il quale, sulla base di un’attenta indagine della scena del sinistro, individua sia i fatti che le loro modalità di accadimento. I dati raccolti risultano preziosi non solo in ambito giuridico e assicurativo, ma anche in chiave preventiva, come linee guida per la progettazione stradale e per la valutazione della sicurezza dei veicoli. L’importanza del risultato è proporzionale alla complessità dell’analisi, che richiede un ampio spettro di competenze, dalla giurisprudenza alla biomeccanica, dalla fisica di base alla tecnologia dei materiali.

Generalicar Academy, in prima linea nella formazione in ambito assicurativo e automotive, offre agli interessati la possibilità di formare o affinare le proprie conoscenze nel campo dell’analisi e  ricostruzione degli incidenti stradali, grazie alla preparazione dei suoi docenti e alle tecnologie del suo Centro di ricerca. La partnership fra Generalicar e AICQ SICEV – Federperiti Servizi Innovativi offrirà ai partecipanti al corso la possibilità di ottenere la Certificazione di “Tecnico per la ricostruzione ed analisi degli incidenti stradali” secondo la norma UNI 11294, che si propone di ridefinire gli standard professionali per la figura del ricostruttore, rendendo giustizia al suo elevato grado di qualificazione, specializzazione e competenza.

La partenza del corso, prevista per metà maggio 2017, si articolerà per un totale di 80 ore in 5 moduli erogati mensilmente. I partecipanti affiancheranno l’apprendimento in aula alle prove pratiche, con un riscontro immediato e stimolante degli insegnamenti trattati. Saranno così introdotti a un mondo affascinante quanto stratificato, che porta la valutazione dei danni e dei rischi automobilistici a un nuovo livello di precisione.

“Generalicar: tecnica, didattica e consulenza al servizio del mercato assicurativo.”

Per informazioni info@generalicar.com tel. 02.38100356

Tecnico degli incidenti stradali: pubblicata la norma nazionale UNI 11294

Immagine     La norma, che ritira e sostituisce la UNI 11294:2008 e della quale abbiamo preannunciato la pubblicazione fin dal 2013 (>> VAI ALL’ARTICOLO), è relativa alla qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali e ne specifica requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

La norma stabilisce un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano la ricostruzione degli incidenti stradali, delle cause tecniche che li hanno determinati e dei comportamenti delle persone coinvolte nell’evento.

UNI 11294:2015 “Attività professionali non regolamentate – Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”

Euro 46,00 + iva (in lingua italiana)

La norma, disponibile sia in formato elettronico che in formato cartaceo, sarà scontata del 15% ai soci effettivi.

La norma UNI 11294 è contenuta negli abbonamenti all’OT U71 e alla SC U7100 relativi alla commissione tecnica Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture.

Per informazioni:
Settore Vendite
Tel. 0270024200 (call center dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì)
Email: diffusione@uni.com

COME POSSO CHIEDERE IL FERMO TECNICO?

COME POSSO CHIEDERE IL FERMO TECNICO?

Questa è la domanda di un imprenditore che si è visto distruggere il suo camion dalle fiamme per responsabilità di terzi.

Innanzi tutto bisogna porre la domanda ad un legale e

“per  Avv. Chiara Valente del Foro di Trieste;

Email: chiara.valente.it@gmail.com

Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione.

Un tanto afferma una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, n. 2070, 30.01.2014) chiamata a pronunciarsi sulla comune questione del risarcimento dei danni per il fermo tecnico dell’auto, da un’automobilista al quale in secondo grado sarebbe stato negato il risarcimento, in quanto ritenuto non provato il nesso eziologico tra il pregiudizio alla vita di relazione da questi dedotto e l’indisponibilità dell’autovettura.

Orbene, secondo i giudici di legittimità, tale voce di danno si ravvisa ogni qualvolta vi sia uno stato transitorio dell’auto che procuri danni al suo proprietario o utilizzatore che si trovi nelle condizioni di dovere sopportarne inutilmente i costi. Se, diversamente, l’auto e definitivamente inservibile, si realizza una vera e propria perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato che non potrà configurare fermo tecnico bensì vi saranno i presupposti per una liquidazione del danno per la perdita del bene. 

Ne conseguirà, che in tale caso, al danneggiato potrà essere riconosciuto non solo il danno da perdita del veicolo, bensì anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa non è inutilizzata, e quindi, il residuo del bollo di circolazione e del premio assicurativo, quest’ultimo, fino al momento della sospensione della relativa copertura.

Si osserva che più e più volte la Suprema Corte di Cassazione è stata invocata al fine di definire il c.d. “danno da fermo tecnico”, danno di per se di datata origine giurisprudenziale, ma solo secondo la più recente impostazione, si è chiarito che con tale locuzione non si identificano solo delle conseguenze pregiudizievoli specifiche e determinate bensì sia le spese che il proprietario dell’automobile ha dovuto sostenere per l’impossibilità materiale dell’utilizzo del mezzo durante la sosta forzosa in officina, che tutte le più svariate ed eventuali voci di danno. Tra queste, si può citare a titolo esemplificativo, spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura, o per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, o altrimenti, per l’impossibilità di esercitare una determinata attività lavorativa con consequenziale lucro cessante.

Ad onore del vero, in un primo tempo, tale danno veniva riconosciuto solo alle vetture del trasporto pubblico, in funzione della perdita di guadagno aziendale correlata alla loro inutilizzabilità per il tempo in cui in  riparazione; tuttavia, con il passare del tempo si è andato sempre più sviluppando la tesi della riconoscibilità di tale pregiudizio anche ai privati in relazione alle più svariate esigenze personali.

E, quindi, tra le tante sentenze sull’argomento, si ricorda a conferma di quanto sopra esposto, Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 04/10/2013, n. 22687, secondo la quale il danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

Tuttavia, non può non rilevarsi che  tale forma di risarcimento deve essere valutata con riferimento al caso concreto, e così che come specifica altra recente pronuncia, Cass. civ. Sez. III, 19/04/2013, n. 9626, il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno.

E ancora sempre per quanto attiene al profilo probatorio della questione, si cita la sentenza Cass. civ. Sez. III, 08/05/2012, n. 6907, per la quale già si riconosceva la possibilità di una liquidazione equitativa del danno, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Orbene, in tal senso, tale pregiudizio, in funzione dello stato transeunte dell’automobile, è risarcibile in via consequenziale e automatica, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare solo i giorni in cui il veicolo è rimasto fermo in officina, restando evidentemente salvo il diritto del controinteressato a prova contraria.

Diversamente e in ultima analisi, per quanto riguarda le ulteriori eventuali poste di danno in termini di danno emergente (spese sostenute), e di lucro cessante (mancato guadagno), essendo queste ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata, spetterà al proprietario fornirne prova specifica (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 9 agosto 2011, n. 17135).

Avv. CHIARA VALENTE

Via Fabio Severo, 21 – 34133 TRIESTE

Tel. 040 7600477 – Fax. 0403478660

chiara.valente.it@gmail.com

chiara.valente@avvocatitriestepec.it

Fonte: Il danno da fermo tecnico
(www.StudioCataldi.it)”

A questo punto la domanda è, Come si quantifica?

Ovviamente ogni veicolo ha un diverso valore di fermo tecnico, dato dal valore di acquisto, dall’uso, dalle spese fisse annuali, dal lucro cessante in caso di veicoli commerciali, come meglio spiegato dall’avvocato.

Il camion in questo caso era uno Scania acquistato qualche anno prima per 80.000 €.

Utilizzando la tabella allegata il fermo tecnico vale 124 € al giorno

svalutazione camion

ACI Global Partner Tecnico della Coppa d’Oro delle Dolomiti

 

coppa doro La Coppa d’Oro delle Dolomiti, che si svolgerà dal 17 al 20 luglio sulle “vette più alte” patrimonio dell’Unesco, richiama da sempre un pubblico di sportivi e appassionati da tutto il mondo. E’ da sempre vetrina internazionale anche per i più prestigiosi marchi automobilistici mondiali quali Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Bmw e Jaguar che gareggiano accanto ai gloriosi marchi italiani come Ferrari, Alfa, Lancia, Bugatti e Maserati, sui tornanti e sulle alte quote delle affascinanti montagne tra Veneto e Trentino Alto Adige. Uno scenario, quello dei passi dolomitici, dal fascino unico e da sempre tra le mete più amate dal turismo internazionale.

All’edizione 2014 prenderanno parte anche campioni dello sport, come il pluripremiato pilota di Formula 1, Jarno Trulli, il quindici volte campione del motomondiale, Giacomo Agostini e gli storici fuoriclasse del calcio e del tennis Gianni Rivera e Nicola Pietrangeli. Si parte venerdì 18 luglio da Cortina d’Ampezzo per fare tappa, dopo le soste di Belluno e Bolzano, a Merano. Sabato 19 luglio le vetture ripartiranno da Merano e, dopo un passaggio dal circuito dei passi dolomitici e Corvara, arriveranno nuovamente a Cortina d’Ampezzo.

Il servizio “ACI Soccorso Stradale 803.116” di ACI Global – da molti anni a fianco delle principali competizioni automobilistiche e sportive italiane e internazionali – sarà quindi anche in questa occasione garanzia di tranquillità e sicurezza per tutti gli equipaggi partecipanti alla competizione automobilistica. Grande responsabilità quella di ACI Global che quest’anno festeggia il 60° anniversario dell’Assistenza Stradale in Italia ed è ben consapevole che l’assistenza oggi è un servizio a 360° – attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7 – ed è rivolto, in primis, alle persone, non solo ai veicoli.

Le altre competizioni, concluse nei giorni scorsi, cui ACI Global ha preso parte:

28-29/06 – Coppa Paolino Teodori – http://www.gsacascoli.org/

12-13/07 – Rally Cremona – http://www.circuitodicremona.it/circuito/circuito.htm

11-13/07 – Coppa della Sila – http://www.cosenza.aci.it/spip.php?article3006

11-13/07 – Cesana Sestriere – http://www.cesanasestriere.com/

 

Dal 1954 ACI Global garantisce sicurezza a chi si muove – sempre e dovunque.

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La filiera virtuosa del sinistro. Dalla denuncia al risarcimento in forma specifica

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Si terrà sabato 10 maggio, presso la sede dell’Università Parthenope, Villa Doria D’Angri – Via Petrarca 80, Napoli  il convegno organizzato da UEA su “La filiera virtuosa del sinistro. Dalla denuncia al risarcimento in forma specifica”. PROGRAMMA ore 9.00 Registrazione partecipanti ore 9.30 Inizio dei lavori e  saluti istituzionali Chairman, Francesco Barbieri, Direttore Attualità Uea PRIMA SESSIONE Relazione introduttiva prof. Francesco D’Innella, docente di Diritto delle assicurazioni, Università Parthenope Uea Pensiero” Alfonso Santangelo, Università Parthenope e consigliere Uea Tutela legale: il valore del servizio al cliente” Marco Rossi, direttore commerciale Das SpA Le attività di controllo tecnico nella filiera di gestione del sinistro” Higinio Silvestre Borbon, insurance specialist Asacert SpA Una modalità efficace e trasparente per contrastare le frodi assicurative” Maurizio De Dominicis, Università Parthenope e avvocato patrocinante in Cassazione ore 11.15 Coffee Break SECONDA SESSIONE “La riparazione diretta in Europa e in Italia: una nuova opportunità di servizio” Stefano Sala, amministratore delegato Per SpA “Agenti assicurativi e amministratori di condominio: un caso di successo di riparazione diretta” Armando Bianchessi, titolare di Bianchessi sas, agenzia Toro Generali Una buona pratica di assistenza in caso di sinistro: il valore della relazione” Carlo Colombo, consigliere Uea Considerazioni finali Filippo Gariglio, presidente Uea La partecipazione al convegno è gratuita. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono) all’indirizzo: info@uea.it

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

registrazione-altre-categorie-periti-auto

ACI Global un mondo di servizi

logo ACI Global Abbiamo avuto modo di conoscere Vito Galtieri, dell’ufficio commerciale di ACI Global. Con lui abbiamo amichevolmente parlato di ACI Global e del suo lavoro. In particolare Vito si rapporta con le società di noleggio, le case automobilistiche e le società che gestiscono flotte per offrire i servizi specialistici di ACI Global.

Vito Galtieri ci ha illustrato i servizi più erogati seguendo la brochure allegata. ACI Global è conosciuta da tutti ma ha una struttura che è poco pubblicizzata. Ci riferiamo alle centrali operative 24 h/ 24 di Milano e Roma, ai mezzi di soccorso per qualsiasi evento stradale, all’ufficio sinistri per le compagnie di assicurazione, al pool tecnico ispettivo ed a quello commerciale. alla rete europea, all’assistenza sanitaria, le carrozzerie della rete che affianca quella delle officine e dei carri attrezzi ed il servizio trasporti con bisarche, per parlare solo dei più diffusi.

Aci Global offre inoltre servizi personalizzati adatti ad ogni tipo di cliente del settore automotive. aci-global-standard-gennaio-2013 .

Per contattare Vito Galtieri vito.galtieri@aciglobal.it

Fondazione Simona Galletto Onlus: per chi ha avuto una lesione grave un aiuto importante

mezzadriAbbiamo incontrato il dott. Giorgio Mezzadri, Direttore Generale della Fondazione Simona Galletto Onlus che si prefigge di assistere le persone  che abbiano subìto gravi traumi e  lesioni invalidanti.

 

Buongiorno dott. Mezzadri,  quando è stata costituita la Fondazione e quale ne è lo scopo ?

È stata fondata nel 2012 ed inizierà la sua attività nel corso di quest’anno.  È stata voluta dal  Fondatore Rag. Corrado Galletto e nasce dall’esigenza di  prestare supporto a tutti coloro i quali abbiano subito gravi traumi invalidati di qualunque tipo, stradali o di altra natura.  In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere ricerche e studi nei settori dell’ innovazione della ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento della qualità della vita; favorire ed incrementare l’ istruzione e l’ attività di coloro i quali desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico – scientifiche, mediche e di assistenza, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa tesa ad approfondire e diffonderne la conoscenza; attuare e sostenere ogni iniziativa utile all’ assistenza e alla cura del malato; svolgere un’ azione di divulgazione e informazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui problemi che rientrano nello scopo sociale .

Nei confronti dell’ esterno, la prima iniziativa avviata dalla Fondazione si concretizza nel supporto prestato  fin dal momento in cui si verifica l’incidente tramite l’attivazione di un call center che risponde al numero unico nazionale 199.240.033  il quale con competenza mirata sarà in grado, allorché interpellato, di fornire  le referenze e di indirizzare il richiedente presso strutture convenzionate e personale  medico di eccellenza in relazione alla tipologia del trauma subito. Ulteriore obiettivo della Fondazione è quello di proseguire a indirizzare adeguatamente e sostenere  la persona che ha subito il trauma e la sua famiglia a livello clinico e psicologico e per quanto possibile sull’individuazione del supporto teso a sopperire eventuali disagi che si dovessero manifestare nella vita di un nucleo familiare, segnato  pesantemente dalla debilitazione di un suo componente.

 

Quali sono le persone che contribuiscono al raggiungimento di questa nobile obiettivo?   

Oltre a quello del fondatore, rilevante supporto è dato dal Direttore Scientifico dott. Giorgio Bernini, medico legale di Sara Assicurazioni che coordina a livello medico l’attività della Fondazione, dal presidente del comitato di sostegno, Dott.sa Silvia Galletto e dal segretario Carlo Pagliolico .

 

Il Fondatore, Rag. Galletto, di cosa si occupa?

Il Rag. Corrado Galletto ,  coadiuvato dalla figlia Silvia, è  fortemente impegnato  nella  riuscita dello scopo della Fondazione, che sente fortemente anche in ragione delle vicissitudini che hanno interessato e interessano tutt’ oggi la propria famiglia .  Ed è proprio l’osservazione dello stato e delle circostanze dirette che vivono le persone che subiscono gravi traumi e le relative conseguenze sulle loro famiglie, che hanno dato lo spunto e l’ impulso per dare avvio alla presente iniziativa filantropica .

 

Come è organizzata l’attività?

La sede è a Manta, nel cuneese, alle porte di Saluzzo. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Rag. Corrado Galletto. Tra gli altri ne fanno parte il figlio Dott. Stefano Galletto,  l’Avv. Giorgio Germani di Pavia e il Dott. Giovanni Battista Parodi di Genova.

E’ stato costituito il comitato di sostegno che si occupa prevalentemente dell’attività di promozione e diffusione della conoscenza delle iniziative promosse dalla Fondazione nonché del fund rising. La parte gestionale è affidata al sottoscritto, quale Direttore Generale.

Il comitato scientifico poi studia ed analizza le iniziative di carattere scientifico e si avvale della grande esperienza del presidente dott. Giorgio Bernini per individuare strutture e personale medico di eccellenza al quale la Fondazione possa indirizzare coloro i quali a questa si rivolgono. Vaglia le iniziative segnalate e ne propone di nuove, anche in cooperazione e collaborazione con altre organizzazione filantropiche che abbiano scopi complementari ai propri.

Il segretario Sig. Carlo Pagliolico coordina le diverse attività .

 

E’ possibile avere materiale divulgativo?

Lo stiamo preparando. Anche il sito è al varo: questo il link http://fondazionesimonagalletto.org . Presto  avrà luogo la presentazione del programma e dello staff operativo della Fondazione.

Nella foto:

Dott. Giorgio Mezzadri
nato a Genova il 19/02/1958
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Genova
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova
Revisore Contabile ex D.Lgs27/01/1992 n. 88
mezzadri@consultge.com

R: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

Riceviamo e pubblichiamo.

Cordiali Saluti / Best regards
Il team di
PERITI AUTO
www.peritiauto.it
info@peritiauto.it
http://www.linkedin.com/groups?gid=3833730&trk=myg_ugrp_ovr

__________________________________________________________________________ 

Da: Rolando Fabio [mailto:studio.rolando@gmail.com]
Inviato: martedì 8 gennaio 2013 09:39
A: mambrettifax@tin.it
Cc: Marino, Roberto; DE TITTA Paolo; DE TITTA Paolo (Perito); CPC (Periti); CPC (Periti); VIAZZI Giorgio; Viazzi Giorgio; Verona Francesco (indirizzo principale); Verona Francesco (perito); veronaec@fastwebnet.it; ‘A.L.P.A. srl’; COCCIARDO Giacomo (Indirizzo personale); Cocciardo Giacomo (Perito); Cocciardo Giacomo (Perito); Cocciardo Giacomo (Perito); Tessadri Domenico (Perito); morone laura; MORONE Laura (Perito Assicurativo indirizzo personale); MORONE Laura (Perito); Scuteri Paolo (Perito); XITI (Studio Tecnico Periti); Xiti Snc di Firriolo, Scuteri, Bellantonio e Tobia
Oggetto: Re: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

Carissimo collega M. Mambretti, allego il modulo sottoscritto e firmato.

Ho lavorato in passato con i principali gruppi assicurativi, alla fine ho sempre dovuto soccombere per motivi legati alle magre parcelle, ultimamente insignificanti che ledono la dignità della categoria.

Puoi riferire agli assicuratori che il malcontento dilagante potrebbe portare alla nascita di un nuovo gruppo di colleghi, denominato “Periti Assicurativi Indipendenti”.

Nominando un rappresentante esterno che non faccia parte dei Periti, con obbligo dei doveri deontologici e di sottoscrivere la parcella minima, inadempienza la radiazione dall’associazione.

Corsi di aggiornamento professionali dal vivo presso le carrozzerie per rifare tutto da capo, parcelle, tempario e prezziario.

I colleghi hanno ancora difficoltà a capire che il mercato è il nostro e non degli assicuratori che ad oggi hanno fatto strapotere.

Non ho potuto al momento dedicarmi a questa attività senza profitto, poichè anche avendo smesso di lavorare da poco tempo per le compagnie il lavoro per i privati e gli uffici giudiziari è aumentato.

Mi auspico che l’associazione questa volta faccia qualcosa di concreto, portando la parcella non solo a prezzi aggiornati, ma anche di livello degno del Ns. trascurato lavoro.

Ti osservo con fiducia e porgo cordiali saluti.

Fabio ROLANDO

http://www.studiorolando.altervista.org

_________________________________________________________________________________ 

—– Original Message —–

From: Marco Mambretti
To: ‘aicis’
Sent: Monday, January 07, 2013 9:30 PM
Subject: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

     

 A

Tutti i colleghi che hanno già sottoscritto
 
 
     
       
Oggetto Seguito sottoscrizione per richiesta di adeguamento delle tariffe PP.AA.
 
 
   
Caro collega,
nel ringraziarti per l’adesione all’iniziativa della quale AICIS si è fatto organizzatore raccogliendo le sollecitazioni che pervenivano da molti Periti Assicurativi, iscritti e non iscritti all’Associazione, nel dubbio che per problematiche legate alle comunicazioni web, non ti si pervenuto, ti re-inoltro il testo della comunicazione che verrà iviata, se raggiungeremo entro i prossimi 20 giorni il numero consistente di sottoscrizioni necessarie per dare forza all’iniziativa.
 
I Colleghi, che ad ogni occasione si lamentano e stigmatizzano l’aumento dei costi e della diminuzione della rimuneratività della nostra professione, in particolare negli ultimi dieci anni, in molti casi ancora non si sono occupati d’aderire all’iniziativa che abbiamo ritenuto di promuovere, con uno sforzo di AICIS finalizzato ad un obbiettivo di tutti i Periti Assicurativi, né alcun impegno si è visto da parte di altre organizzazioni, che pur hanno inviato comunicazioni rivendicando la paternità dell’idea.
 
Al fine valorizzare il tuo prezioso contributo all’iniziativa, ti chiedo di farti parte attiva nel coinvolgimento dei colleghi che conosci e coi quali sei in contatto, stimolandone l’adesione.
 
A tal fine potrai stampare il modulo di sottoscrizione e proporlo ai colleghi, o inoltralo loro tramite mail, inviantandoli pure a compilarlo interamente anche via web collegandosi al link in calce e raccomandandogli di porre attenzione nella compilazione di ogni campo, in quanto altrimenti l’invio non va a buon fine.
 
http://2478417.polldaddy.com/s/sottoscrizione-per-richiesta-di-adeguamento-delle-tariffe-pp-aa
 
Se conosci qualcuno che ha già aderito all’iniziativa, ma non ha ricevuto questa mail, segnalagli che significa che la compilazione web non è andata a buon fine ed invitalo ad attivarsi nuovamente.
 
Se raccogli direttamente delle adesioni puoi inoltrarle via fax al n. 06233202889 oppure via mail all’indirizzo segreteria@aicis.it
 
Nella mia veste di Presidente pro tempore AICIS non posso che concludere invitandoti ad aderire all’Associazione
o comunque a seguirne le iniziative sulla pagina web http://www.aicis.it    
e/o su Facebook http://www.facebook.com/AssItalConsInfortunisticaStradale   
 
Ringraziando per l’attenzione prestatami,  Ti auguro buon lavoro ed un sereno 2013
 
Marco Mambretti
Presidente AICIS
 
 

 

aicis logo  

Segretria Nazionale
 
 
Associazione Italiana Consulenti
Infortunistica Stradale
Via Piranesi, 31 – 20137 Milano
Tel. 02 7381850   Fax 06 233202889
segreteria@aicis.it
www.aicis.it
   
   
AVVISO di RISERVATEZZA Questa comunicazione ed i relativi allegati contenuti sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate nella lista dei destinatari, e possono contenere delle informazioni confidenziali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, sappiate che qualsiasi utilizzo del suo contenuto è proibito. In tal caso si prega di avvisare immediatamente il mittente, e cancellare qualsiasi copia della comunicazione.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. Please return it immediately to the sender and delete the message.
 
                 
                     

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT

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