Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

Diffida alle imprese di assicurazione per l’incarico di perizie in c.d. authority in difetto di regolare iscrizione RPA

Oggi, dal sito dell’associazione AICIS

Diffida:

La presidenza Aicis, avendo notizia di perizie in authority effettuate da soggetti in difetto della regolare iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi, ha trasmesso opportuna diffida.
Il testo:

Alla C.a.    dei Sigg. Presidenti

                   dei Sigg. Direttori Generali

                   dei Sigg. Direttori Sinistri                

                   delle Imprese di Assicurazione

e. p c.       Sigg.ri Pesidenti di:

                 ISVAP

                      ANIA

                     CONSAP

 

e. p c.     ADICONSUM

            ADUSBEF

            CODACONS

            ADOC

            ALTROCUNSUMO

            CONFCONSUMATORI

            FEDERCONSUMATORI

Milano, 20.12.2012                                                              

Oggetto: Cosiddetta authority, cioè perizia a distanza, sui sinistri RCA-CVT


Buongiorno,

con riferimento all’oggetto, con la presente, preso atto che il mercato assicurativo RCA-CVT sta cominciando ad utilizzare per l’accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di RCA di cui al Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, metodologie informatiche di verifica a distanza di fotografie e/o preventivi, senza l’accesso al veicolo per la reale verifica dei danneggiamenti, premesso che riteniamo tale pratica estremamente rischiosa rispetto all’effettivo e reale accertamento e stima del danno, con la presente siamo a comunicarvi che anche l’attività di accertamento e/o stima a distanza dei danni, rientra a tutti gli effetti tra le attività  riservate dal capo VI del Titolo X del sopra richiamato Codice delle Assicurazioni ed è pertanto di competenza del Perito iscritto nel Ruolo Nazionale.

Nel richiamare la Vs. attenzione sulla problematica, con la presente vogliamo segnalarVi che, qualora verificassimo che in qualche circostanza o comunemente, la richiamata attività sia svolta da personale non iscritto nel richiamato Ruolo, sarà nostro impegno morale segnalare la problematica alla Competente Procura della Repubblica affinché indaghi ed intervenga nei confronti tanto dell’operatore quanto del Legale Rappresentante dell’Impresa che lo ha incaricato.

La segnalazione di cui sopra sarà ovviamente effettuata anche in tutti i casi nei quali l’impresa, avvalendosi della collaborazione di Periti iscritti al Ruolo, permetta che i propri collaboratori utilizzino per interventi di accertamento o di stima, collaboratori non abilitati ai sensi di legge.

Certi del Vs. cortese e sollecito interessamento, a garanzia degli assicurati che non provocano danni e sui quali ricadono i costi di qualsiasi  mala gestio assicurativa, con l’occasione si inviano

Distinti Saluti ed i migliori Auguri per un sereno 2013

Il Presidente Aicis

Marco Mambretti                                      

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

SEDE:

INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo.
La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE)
Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
A) NOZIONI GIURIDICHE
1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilità;
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
B) NOZIONI TECNICHE
1) Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2) Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
4) Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d’opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.