Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

Auto: il crollo non si ferma più A gennaio vendite a -17,5%

I RISULTATI DEL PRIMO MESE 2013

Batoste pesanti per quasi tutti i costruttori

Fiat perde meno del mercato, i coreani avanzano

 vortice auto

MILANO- L’anno dell’automobile inizia come era finito. Con un altro pesante tonfo. Le vendite a gennaio sono calate del 17,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Quando già si era verificata una drastica contrazione del 17%. Segni di ripresa? Macché. Le auto immatricolate sono state 113.525.

I DATI MARCA PER MARCA

PERDONO TUTTI-Il gruppo Fiat apre il 2013 con 34.160 vetture, il 15,8 in meno di gennaio 2012, ma aumenta leggermente la quota di mercato superando i 30 punti percentuali e registra un buon successo per 500L con oltre 34 mila ordini raccolti. Batoste pesanti anche per Volkswagen, Psa Peugeot Citroen, Gm tiene un po’ meglio degli altri, Ford perde addirittura il 44%. Fra i pochi a crescere i coreani: Kia avanza del 30% superando le 3 mila unità.

«ACCANIMENTO FISCALE» Fra gli operatori di settore un grido comune: «Il mercato è schiacciato dalle tasse». Per Federauto, l’associazione dei concessionari, «solo con la manovra «Salva Italia» del 2012 gli autoveicoli hanno “donato” all’Erario oltre 5 miliardi di euro, fra aumenti di accise, superbollo e Iva». Aumenti che vanno cumulati a quelli del 2011, ricorda il presidente Filippo Pavan Bernacchi per il quale «i numeri di oggi sono il risultato dell’accanimento fiscale». Jacques Bousquet, presidente dell’ Unrae prevede il peggio: «Gennaio vale storicamente il 10% dell’immatricolato dell’anno, il consuntivo di questo mese proietterebbe a fine anno un risultato che non voglio nemmeno immaginare». «Non poteva essere diversamente» aggiunge poi «in assenza di interventi di alleggerimento dell’enorme pressione fiscale sulle famiglie e del credito alle imprese». Perché la crisi delle automobili -secondo un’analisi del Centro Studi Promotor- è persino peggiore di quella dell’economia reale: «Il livello di tassazione è ormai controproducente pure per il fisco», sostiene Gian Primo Quagliano spiegando che «gli ultimi dati sui consumi di carburante rivelano che nel dicembre scorso vi è stato un calo delle vendite di benzina e gasolio alle pompe di ben il 13,5% e questo andamento ha per la prima volta prodotto il cosiddetto effetto Laffer: il fortissimo rincaro della tassazione ha avuto infatti un impatto così negativo sui consumi che il gettito fiscale di dicembre, invece di aumentare, è calato di ben il 7,2% con una perdita secca per l’Erario di 229 milioni».

Daniele Sparisci
danielesparisci

1 febbraio 2013 | 19:10

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Corriere della Sera

Carglass acquisisce Doctor Glass Group

Carglass acquisisce Doctor Glass Group  09/01/2013 | La Doctor Glass Group è stata ceduta alla società BELRON ITALIA, a cui fanno capo i marchi CARGLASS e ORIGLASS.

Questa è la notizia data oggi dal magazine Car Carrozzeria 

La Doctor Glass Group è stata ceduta alla società BELRON ITALIA, a cui fanno capo i marchi CARGLASS e ORIGLASS. Anche le attività Vetri Auto Busto e Vetro Auto Piacenza sono state cedute al medesimo gruppo. La notizia è stata comunicata dal sito periti auto, che ha pubblicato la comunicazione che i soci di Doctor Glass hanno inviato agli affiliati.
Nella comunicazione viene espressa la “consapevolezza di aver ceduto il Gruppo alla Società leader del settore nel mondo”. “Siamo certi della positività del piano strategico di investimenti che BELRON Italia ha identificato, che darà a tutto il gruppo, Doctor Glass Group compresa, maggiore sviluppo e continuità”.
Belron Italia, si legge nella comunicazione, non solo ha la volontà di continuare ad investire sul marchio Doctor Glass e sulla sua struttura di Partnership, al fine di garantire la capillarità della presenza sul territorio italiano, ma anche la volontà di mantenere la società Doctor Glass indipendente, rimanendo un’entità separata, legalmente e operativamente, da Belron Italia. “La sana competizione che ci ha visto in questi anni gareggiare continuerà, col fine di permettere ai clienti di poter scegliere ed avere garanzia di una sempre maggiore qualità del servizio”.

L’anno orribile dell’automobileil mercato torna ai livelli del 1979

Nel 2012 vendute poco di 1 un milione e 400 mila vetture.
Fiat perde 100 mila unità ma in Brasile fa il record

LA CRISI DEL SETTORE AUTO   unrae 2012

Nel 2012 vendute poco di 1 un milione e 400 mila vetture.
Fiat perde 100 mila unità ma in Brasile fa il record

MILANO- Indietro tutta di trentatre anni. Le vendite di auto in Italia tornano ai livelli del 1979: poco più di un milione e 400 mila unità, il 20% in meno del 2011 quando ne erano state immatricolate 1 un milione e 749 mila. A dicembre il calo è stato persino superiore rispetto ad altri mesi: -22%.

 

FIAT, DOLORI IN CASA E RECORD IN BRASILE-Per quanto riguarda il gruppo Fiat, le vendite in dicembre sono scese del 20,2% a 25.385 unità, mentre nell’intero 2012 il Lingotto ha immatricolato esattamente 100mila auto in meno, per una flessione del 19,4% a 414.925. Piccole consolazioni: la quota di mercato è salita al 29,26% in dicembre (dal 28,42% di un anno prima) e al 29,59% per l’intero 2012 (29,43% nel 2011); Panda e Punto si confermano ai primi due posti nella classifica dei modelli più popolari. Le soddisfazioni, invece, arrivano da altri paesi: in Brasile Fiat vende il doppio che in Italia. Nel 2012 ha immatricolato 838 mila veicoli (e ne ha prodotti 759 mila), il migliore risultato in 36 anni di attività. Rispetto al 2011 la crescita è dell’11%, la casa torinese così mantiene il primato interno . Giovedì arriveranno i dati della Chrysler, anche questi positivi sull’onda della ripresa americana.

 

GLI SCONTI NON FUNZIONANO– Ma torniamo all’Italia. A poco sono serviti sconti con importi spesso superiori ai 5 mila euro: più delle promozioni influiscono i rincari dei prezzi della benzina, dell’Rc Auto e gli aumenti delle imposte provinciali e dal primo gennaio pure quelli delle multe e dei pedaggi autostradali. «La crisi economica, la pressione fiscale sulle famiglie, le restrizioni al credito alle imprese hanno determinato una domanda totalmente anelastica rispetto alle straordinarie offerte» spiega Jacques Bosquet, presidente dell’Unrae. Altre conferme arrivano dagli acquisti delle famiglie: -22,9%, uno dei dati più bassi mai registrati.

«MERCATO FALSATO DALLE KM ZERO»- Secondo i concessionari poi la situazione è ancora più grave di quanto emerge dai dati: per Federauto «solo grazie a un massiccio intervento di chilometri zero dicembre si è riusciti a raggiungere quota 1,4 milioni». In dodici mesi – secondo i dealer- si sono perse 347.650 unità equivalenti a un fatturato di circa 7 miliardi di euro. E il 2013 non promette nulla di buono: per gli analisti è atteso un ulteriore calo, anche se in misura minore.

MALE ANCHE L’USATO– Ma i segnali non sono incoraggianti, va male anche l’usato: i passaggi di proprietà sono calati del 9,8.« Di solito quando il nuovo non tira il mercato dell’usato è in ripresa, ma nelle fasi veramente difficili quest’ultimo rallenta», spiega Gian Primo Quagliano direttore del centro studi Gl Events. Che non esclude qualche spiraglio di luce: «A partire da aprile-maggio potrebbe esserci un’inversione di tendenza: oggi l’automobile soffre di più dell’economia reale. Ma solo se ci sarà una politica economica meno punitiva ». Cioè se il prossimo governo metterà in atto un piano di rilancio, come quello richiesto dall’Anfia: «Rivedere provvedimenti troppo penalizzanti: come la riduzione della deducibilità del costo delle vetture aziendali, imposta sulle autovetture sportive e IPT».

Daniele Sparisci
danielesparisci

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Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

Bollettino ISVAP di Settembre 2012 (SANZIONI)

Leggendo il bollettino di Settembre dell’ISVAP si ha una panoramica su come vanno i rapporti tra le Compagnie Italiane e l’organo di controllo.
Nel primo semestre, a fronte di 16.725 reclami ricevuti, sono state erogate 2.187 sanzioni per un importo totale di 29.064.540 € . Più della metà fanno riferimento alle pratiche di liquidazione sinistri RC Auto. Di queste 111 sono state erogate agli intermediari o ad altri soggetti. Nessuna ai Periti.
Le Compagnie sanzionate sono 192 di cui 125 delle 143 imprese italiane, 1 delle 2 rappresentanze estere extra U.E., 39 delle 94 imprese U.E. e27 delle 1006 imprese in L.p.s.
La top ten di questo semestre è:
1 Unipol Assicurazioni con 357 sanzioni per un totale di 2.713.770 €
2 Groupama 300 sanzioni per 2.549.077 €
3 Axa Assicurazioni 18 sanzioni per 2.205.452€
4 Novit Assicurazioni in L.c.a. 129 sanzioni per 1.742.041 €
5 Milano Assicurazioni 125 sanzioni per 1.383.566 €
6 Zuritel 49 sanzioni per 1.342.342 €
7 Alleanza Toro 135 sanzioni per 1.274.141 €
8 Aviva Italia 22 sanzioni per 1.185.500 €
9 Crèdit Agricol 2 sanzioni per 1.005.000 €
10 Ubi Assicurazioni con 3 reclami per 1.004.635 € di sanzione.
Interessante notare che Unipol a fronte di una quota di mercato RC Auto del 10,8 % ha accumulato sanzioni per una quota dell’11,2 % del totale sanzioni mentre Axa a fronte di una quota di mercato del 9% ha una quota di sanzioni del 0,8 %. Sul lato opposto della classifica CrèditAgricol e UBI che a fronte di una percentuale di mercato rispettivamente del 0,1 e 0,2 % hanno una quota del totale sanzioni del 4,2% a testa.
Sanzioni salate anche a due intermediari di circa 250 mila euro cadauna, CFL snc (Celestino, Filippelli e Lorenzo) e Ge.Pi. sas (Pirotta).