In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

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Registro unico automobilistico per abbattere le spese

Registro unico automobilistico per abbattere le spese

Un archivio unico che unisce quelli della Motorizzazione e del Pra. È quanto previsto da un emendamento presentato da Ettore Rosato (Pd) durante l’esame della Legge di Stabilità. Tale provvedimento porterebbe un significativo risparmio di spesa, visto che l’archivio della Motorizzazione fa capo al Ministero dei Trasporti mentre il Pra dipende dall’ACI. Una “duplicazione” che costa molto cara al Paese. Il segretario nazionale UNASCA ha dichiarato al Corriere che “si metterebbe fine all’anomalia tutta italiana, nata negli anni ’20 del secolo scorso, e si eliminerebbero tutte le inutili duplicazioni strutturali e procedurali che oggi fanno gravare su automobilisti, imprese e operatori del settore il fardello dei doppi costi, sia di natura fiscale che documentale e la duplicazione di oltre 50 milioni di documenti cartacei da produrre e consegnare ai due uffici pubblici (Motorizzazione e Pra)”
Anche l’ACI è favorevole: «Le norme di riassetto dell’archivio nazionale dei veicoli, contenute nella Legge di Stabilità in corso di approvazione, rafforzano il processo positivo di razionalizzazione iniziato con l’istituzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista» si legge in una nota

A.A.A. vendesi veicoli sequestrati da oltre 2 anni

Emendamento del governo in Legge Stabilità

A.A.A. vendesi veicoli sequestrati da oltre 2 anni  A.A.A. vendesi veicoli sequestrati da oltre 2 anni

 

ROMA – A.A.A Vendesi veicoli sequestrati per violazioni del codice della Strada. E’ quanto prevede un emendamento presentato dai Relatori alla Legge di Stabilita’che punta a fare cassa liberando dagli appositi depositi i veicoli custoditi da oltre 2 anni, indipendente dallo stato di conservazione. Per la vendita non importa che l’autovettura sia stata confiscata, basterà il sequestro o il fermo amministrativo (le cosiddette Ganasce Fiscali). In ogni caso, i veicoli che non riusciranno ad essere venduti saranno rottamati.

L’emendamento fissa tempi precisi per la vendita. Dall’entrata in vigore della legge i ‘prefetti avranno 30 giorni per stilare l’elenco che verrà poi pubblicato, indicando anche i dati del proprietario che risulta dal Pra. Quest’ultimo avrà tempo 60 giorni dalla pubblicazione per riprendere la custodia del veicolo, pagando anche le somme dovute alla depositeria, estinguendo cosi’ il debito dello Stato. In caso contrario l’auto verrà messa in vendita. Le modalità per la cessione saranno comunque fissate dal ministro dell’interno di concerto con l’agenzia del Demanio.

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25 novembre, 07:43

Le società con professionisti

Dove si scopre che l’Italia è più liberista degli U.S.A.

Come noto, l’ultimo provvedimento del defunto governo Berlusconi L_183_2011, approvata in fretta e furia sotto il tintinnar di spade dell’Europa e dei mercati. Tra le pieghe del provvedimento (art.11) c’è anche la riforma, potenzialmente dirompente, delle società tra professionisti.

L’Italia è un paese bizzarro. Di una riforma delle professioni e della necessità di inserire nel nostro ordinamento le società tra professionisti si parlava da anni: innumerevoli convegni, disegni di legge, tavoli di concertazione ai ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, levate di scudi in difesa della qualità della prestazione, insomma, una questione complessa su cui si scontravano differenti visioni dell’attività professionale. Ebbene, tutto ciò è stato spazzato via nel giro di pochi giorni, in sostanziale assenza di qualsiasi dibattito. Il ché non è necessariamente un male, perchè di dibattiti si può anche morire, ma, insomma, un minimo di valutazione condivisa non avrebbe fatto male.
Comunque, oggi la società tra professionisti è viva e lotta insieme a noi, proviamo dunque a capire di cosa si tratti. Per far questo, dobbiamo partire da lontano e precisamente da Benito Mussolini, il quale nel 1939 fece approvare una legge che ha (aveva) regolato sino ad oggi tutte le professioni ordinistiche.

Il succo di questa legge era:

  • la possibilità per i professionisti iscritti in ordini professionali di associarsi solo nella forma dello “studio associato” e non in altre forme societarie;
  • il divieto di società interprofessionali, vale dire, per esempio,  che erano ammessi studi associati di commercialisti con commercialisti e avvocati con avvocati, ma non di avvocati con commercialisti;
  • divieto di avere associati non iscritti ai rispettivi albi/ordini/collegi  e, di conseguenza, il divieto di soci di puro capitale.

Il ”volto umano” della legge del 1939 era la necessità di garantire al cliente la personalità della prestazione del professionista e quindi la sua diretta responsabilità per l’attività svolta. La faccia cattiva era invece la necessità di impedire ai professionisti ebrei, cui le leggi razziali avevano vietato l’esercizio della professione, di tornare a esercitarla sotto il paravento societario.

Passato il fascismo la legge era rimasta in vigore. Per molto tempo non si è sentita la necessità di una modifica della normativa. In fondo, i ruoli sociali erano chiari e definiti, gli imprenditori facevano gli imprenditori, i professionisti i professionisti e che tra tra i due mondi non vi fosse nulla in comune era un dogma non scalfito dal dubbio. Ciascun professionista svolgeva la sua professione nel suo studio, spesso con pochi collaboratori e raramente in forma associata, garantito da un sistema di regole, tariffe e, anche, comune sentire, che lo rendeva immune dal “mercato”.

Le cose però cambiano e anche le professioni e i professionisti sono cambiati in Italia. Citando da un precedente post, “mentre in passato il professionista era sostanzialmente selezionato nell’ambito di una ristretta èlite, oggi non è più così, e così come si è avuta una università di massa, si assiste anche al fenomeno del “professionista di massa”, con numeri di tutto rispetto, dato che si va dai circa 200.000 avvocati ai circa 100.000 commercialisti-ragionieri, il ché lascia pensare che non è così difficile conseguire il titolo e che vi sia tutto sommato scarsa selezione in entrata.” E, aggiungiamo, non sempre adeguato controllo sulla qualità della prestazione.

Da un lato, dunque, si è enormemente allargata l’offerta di servizi professionali e, contemporaneamente dall’altro, sulla spinta dell’Europa e, banalmente, della realtà economica di tutti i giorni, parole come “concorrenza” e “impresa” hanno cominciato a entrare nel lessico comune delle professioni. Del resto, così come le imprese si sono trovate a competere in mercati sempre più interconnessi, anche le professioni si sono dovute confrontare con realtà in passato non immaginabili: studi legali inglesi che aprono filiali in Italia, società di ingegneria tedesche che acquisiscono commesse da noi, farmaci che si possono acquistare su internet, dentisti rumeni che offrono prezzi stracciati per dentiere impiantate a Bucarest. Anche le differenze che una volta tenevano separate le varie attività professionali sono poi diventate  sempre più sfumate e molte attività hanno cominciato a sovrapporsi tanto che, nonostante la legge del 1939 sia rimasta in vigore sino a ieri, sono già oggi frequenti studi professionali “misti” (avvocato/commercialista, architetto/ingegnere/geometra e così via), così come per poter restare sul mercato, gli studi hanno sempre più necessità di investimenti in capitale e personale.

Insomma, che qualcosa dovesse cambiare era opinione, se non comune, comunque diffusa. In questo scenario si inserisce ora la novità introdotta dalla legge di stabilità anche se, a onor del vero, già all’epoca del primo governo Prodi la legge “Bersani” aveva formalmente abrogato l’art. 2 della legge del 1939 che vietava le società tra professionisti. Il successivo regolamento, però, che doveva stabilire le modalità di costituzione di tali società, fu bocciato dal Consiglio di Stato e quindi l‘abrogazione era rimasta sulla carta. La legge di stabilità ha oggi abrogato integralmente la legge del 1939 e dettato una (veramente scarna e frammentaria) disciplina delle “società tra professionisti”, rimandando a un successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi, la disciplina di alcune importantissime questioni, che sembrano di dettaglio, ma in realtà hanno estrema rilevanza.

Cosa prevedono le nuove norme? In primo luogo si consente l’esercizio in forma societaria di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, utilizzando uno qualunque dei modelli societari previsti dalla legge (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, cooperativa). L’attività professionale deve essere esercitata in via esclusiva dai soci che possono anche appartenere a diversi ordini: sarà possibile per esempio, una società cui partecipano un avvocato, un commercialista e un ingegnere. Inoltre, ed è questa la dirompente novità, i soci non devono necessariamente essere tutti professionisti. La legge consente infatti che di tali società facciano parte anche soggetti non professionisti, sia pure soltanto per prestazioni tecniche o finalità di investimento e quest’ultima finalità, di fatto, rende superflua la precedente limitazione. È scomparsa, rispetto a una precedente versione del testo normativo, un’importante limitazione relativa ai soci non professionisti: questi, ora,  per entrare a far parte della società, non dovranno possedere una partecipazione di minoranza.

Sarà pertanto possibile, da un lato, che una società di professionisti veda quale socio di assoluta maggioranza un non professionista e, dall’altro, che tale socio assuma anche la carica di amministratore o, comunque, possa esprimere la maggioranza degli amministratori. Non esistono, inoltre, limitazioni sotto il profilo soggettivo: il non professionista socio potrà essere sia una persona fisica che, ad esempio, una società o un altro ente. L’incarico professionale, dice la legge, dovrà essere eseguito solo da soci che abbiano i requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta (es. avvocato, commercialista etc.). La designazione di tale professionista dovrà avvenire a cura dell’utente e, in mancanza, dovrà essere la società a indicare per iscritto all’utente il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione richiesta. La legge demanda però al regolamento di stabilire criteri e modalità attuative di tale parte della norma. Si prevede, ancora, che il professionista cancellato dall’albo con provvedimento definitivo debba essere escluso dalla società, anche se, a una prima lettura della norma, sembra che vi potrebbe rimanere quale socio non professionista, di puro capitale, visto che, parlando la legge di “cancellazione con provvedimento definitivo” sembra riferirsi al caso in cui la cancellazione abbia operato come “sanzione” e non al caso in cui, per esempio, la cancellazione sia dipesa dalla cessazione dell’attività per raggiungimento dei limiti di età.

È previsto, infine, che si possa partecipare a una sola società tra professionisti e non è chiaro se tale limitazione si applichi solo ai soci professionisti o anche ai soci non professionisti; anche questo profilo dovrà essere disciplinato dal futuro regolamento. I soci professionisti e la stessa società saranno poi sottoposti al controllo degli ordini professionali di appartenenza dei singoli soci professionisti e di quello cui la società è iscritta. In astratto, data la possibilità di società interprofessionali, vi sarà il rischio di una sovrapposizione di controlli da parte di diversi ordini, perchè magari ciò che è ritenuto lecito dal collegio dei geometri, potrebbe essere ritenuto illecito dall’ordine degli ingegneri; anche su tale materia, tanto per cambiare, dovrà intervenire il regolamento attuativo.

Insomma, come si vede, la normativa nasce monca, dato che per molti aspetti operativi c’è da attendere il regolamento, ma comunque la legge è fatta e ci pare improbabile che il governo Monti possa insabbiare il regolamento di attuazione. È evidente che la principale novità della legge è data dalla previsione dei soci di capitale, che come visto possono essere anche di maggioranza e anche amministratori, tanto che, più che di “s.t.p.  – società tra professionisti” come la legge vuole che si indichi nella ragione sociale, ci pare più giusto parlare di “società con professionisti”. Su questo aspetto gli ordini professionali avevano alzato le barricate in occasione di tutti i precedenti tentativi di riforma, in difesa della libertà e indipendenza del libero professionista, temendo  l’intervento dei “cattivi capitalisti” nel dorato mondo delle professioni e la riduzione dei professionisti al rango proletario di meri stipendiati dei “poteri forti”. Intendiamoci, il rischio è concreto, ma esiste già oggi una strisciante “proletarizzazione” dei liberi professionisiti.

Il neo-avvocato assunto dalla filiale italiana del grosso studio legale inglese, l’ingegnare che va a lavorare presso la grande società di ingegneria o il farmacista che lavora alle dipendenze di un altro farmacista, tiitolare della farmacia, magari per averla ereditata, non vivono un rapporto tra pari con i titolari dello studio, ma di subordinazione e il fatto che i loro  “padroni” non siano dei  “capitalisti”, ma altri professionisti  non rende di molto differente, nè migliora, la loro posizione e il loro potere economico. C’è da dire che la legge si è spinta molto in avanti, ponendosi allo stesso livello – se non addirittura oltre – della legislazione più liberista in materia, vale a  dire quella inglese e australiana e certamente superando in liberismo le legislazioni di nazioni con sistemi giuridici più simili al nostro. Ecco alcuni esempi delle regole in vigore in Europa:

Germania: è consentita la s.r.l. (Gmbh) per gli avvocati (fino al 1998 era consentita la Partnerschfatsgesellschaft, cioè società di persone ma la giurisprudenza tedesca ammetteva qualsiasi forma societaria); sono astrattamente ammessi anche non professionisti, ma se  questi raggiungono la maggioranza, gli avvocati dovrebbero rifiutarne l’ingresso,  per evitare che possano esercitare un’influenza decisiva sullo svolgimento delle prestazioni.

Francia: la Sociètè d’exercise libèral (SEL), introdotta con legge  31 dicembre 1990, n. 90-1258, più volte poi modificata, consente la s.r.l., la s.p.a. (anche semplificata) e la s.a.p.a. (prima si ammettevano le sole società personali) per l’esercizio di professioni liberali; salvo alcune eccezioni, più della metà del capitale e dei diritti di voto devono però appartenere a professionisti.

Spagna: con la legge 15 marzo 2007 è possibile utilizzare una qualunque delle Sociedades de capitales (ma si riteneva consentito anche prima); anche in queste società la maggioranza del capitale deve appartenere a professionisti.

La normativa italiana è persino più liberista (da usare come complimento o offesa a seconda dei punti di vista) di quella che in gran parte degli USA regola le professioni legali. Anche in Amerika infatti, è vietato a non professionisti diventare soci di uno studio legale, tanto che contro questa regola uno studio legale di New York, Jacoby & Meyers, ha presentato ricorso innanzi le corti del New Jersey, Connecticut e New York chiedendone l’abrogazione (qui il link alla citazione).

La lettura dell’atto di citazione è molto interessante, perché ripete, anche al di là dell’oceano, esattamente gli stessi aspetti della questione che sino a pochi giorni fa era dibattuta in Italia.
Gli avvocati di Jacoby & Meyers affermano infatti che l’esperienza inglese e australiana (che come abbiamo visto consente i soci di capitali) ha smentito la tesi che i professionisti  possano essere coartati dagli eventuali investitori a compiere comportamenti non etici o ad anteporre il profitto agli interessi dei clienti, mentre al contrario la loro

“ability to raise the capital necessary to pay for improvements in technology and infrastructure and to hire additional personnel to serve the public is severely restricted by an out-dated Rule of Professional Conduct” (la capacità di raccogliere capitale per pagare i miglioramenti in tecnologia e infrastrutture e assumere personale addizionale per servire il pubblico è severamente ristretta da un’anacronistica regola di condotta professionale).

Vedremo cosa decideranno le corti statunitensi. Nel frattempo qui da noi il nodo gordiano è stato tagliato, e solo l’esperienza ci saprà dire se i professionisti si trasformeranno in semplici stipendiati di multinazionali dedite al profitto o se invece il mercato dei servizi professionali saprà approfittare delle novità, per migliorare la qualità dei servizi forniti alla clientela. Intanto,  poichè non dobbiamo dimenticarci che il vero motto dell’Italia è “tengo famiglia” è possibile che i nuovi strumenti verranno utilizzati in prima battuta non tanto per patrimonializzare gli studi o per favorire l’ingresso di nuovi soggetti, ma per per favorire quei figli scapestrati dei professionisti che non sono neanche stati capaci di laurearsi o di passare l’esame di abilitazione. In fondo, basta renderli soci di capitale ed ecco che la farmacia di mammà o lo studio legale di papà possono rimanere in famiglia. Poi, certo, il mercato farà la selezione, forse.

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

Assicurazioni, l’Isvap diventa Ivass

29 Ott 16:51

(Finanza.com) Contro l’aumento dei prezzi delle tariffe Rca, arriva l’Ivass. Almeno nelle intenzioni del governo. “Ivass” non è altro che il nuovo istituto di diritto pubblico che si sostituirà ? e ingloberà ? l’Isvap, l’ente di vigilanza sulle tariffe assicurative. Il nuovo organo di vigilanza ha lo scopo di instaurare una vigilanza unica e di intensificare i controlli per abbattere i costi del settore assicurativo e, di conseguenza, delle tariffe. “C’e’ molto da fare in questo settore, perché c’è bisogno di un più attento controllo sulla stabilità finanziaria delle compagnie assicurative e sui cambiamenti di gestione e di governance”, ha affermato a Corriere Economia Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Bankitalia e futuro presidente del nuovo ente. “Si pensa spesso che le assicurazioni non corrano rischi o comunque che ne corrano meno delle banche. Non è così, come purtroppo anche episodi recenti mostrano”. L’Ivass diverrà ufficiale il prossimo 4 novembre, data entro la quale si metterà a punto lo statuto e saranno definite le nomine, mentre la piena operatività sarà raggiunta alla fine dell’anno. Il nuovo istituto avrà ampi poteri contro le frodi e migliorerà l’efficienza dei sistemi di liquidazione dei sinistri.