Battuta d’arresto al Disegno Di Legge Concorrenza dalla II Commissione Permanente Giustizia

foto a roma Ieri è stata una brutta giornata per la Senatrice Vicari. La sua proposta di Legge, già bocciata in vista del traguardo con la maglia Art. 8 del Decreto Legge Destinazione Italia nel 2013 rischia di fare la stessa brutta figura.

La Commissione Giustizia tira il freno a mano sull’RCA – DDL Concorrenza e fornisce un importante assist agli automobilisti e carrozzieri. Una battuta d’arresto politica per il governo e lobby assicurativa che avrà sicuramente ulteriori sviluppi.

La commissione, nel merito del disegno di legge, evidenzia sostanzialmente 5 punti critici a riguardo del risarcimento in forma specifica, sulla restrizione della cessione del credito, sull’impiego e modalità per le testimonianze dell’avvenuto sinistro, sul risarcimento del danno fisico alla persona, sulla scatola nera e infine sulle frodi.

Vediamo, con l’aiuto di Confartigianato Verona, punto per punto i passaggi più importanti, contenuti nel documento ufficiale allegato in forma integrale a fine articolo:

Primo punto, Cessione di credito e risarcimento in forma specifica

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all’assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell’efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell’istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

Secondo punto, le prove testimoniali

Il nuovo comma 3-bis in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione oppure quello relativo all’invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “ovvero” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti.

Terzo punto, lesioni fisiche gravi

Considerato che il comma 2 dell’articolo 7 consente comunque l’ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l’adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l’apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito “danno biologico”, quindi senza l’aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito “danno morale” . La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede ( Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All’esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell’ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell’articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l’articolo.

Quarto punto, la scatola nera

L’articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l’articolo 145-bis, il cui comma 1 stabilisce che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Quinto punto, le frodi

L’articolo 9, nel novellare l’articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l’impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l’offerta di risarcimento, l’assicurato può proporre l’azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell’impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

II Commissione Permanente Giustizia 9 luglio 2015

Rc-Auto: Vicari & Renzi pro lobby assicurative

PRIMA SEDUTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI   Tutto in un decreto nel piano Destinazione Italia.

E’ bastato togliere un avverbio dalla norma firmata da Monti per spazzare via colpo di frusta, danni psichici, ferite e lesioni non riscontrabili con radiografie. La prescrizione passa da due anni a tre mesi. UnipolSai, leader del mercato, aveva lamentato “l’impatto significativo dei sinistri sulla redditività” del gruppo. Altro elemento di battaglia dell’Ania presente nel nuovo testo è il richiamo al famigerato risarcimento in forma specifica. Il preludio affinché si possa finalmente consentire alle compagnie di determinare le modalità di riparazione e non ultimo promuovere la categoria dei carrozzieri a “terzisti di pura manovalanza”, ai quali imporre il costo orario di manodopera e la lavorazione del veicolo con ricambi triangolati direttamente dalle compagnie. Inoltre, e questo non è da poco, se nell’erogazione dell’intervento riparativo si presentano due possibili soluzioni tecniche, il carrozziere convenzionato sarà sempre costretto dalla compagnia a scegliere quello meno costoso. Ultimo elemento: la clausola contrattuale in polizza per limitare – nonostante le varie pronunce avverse sentenziate dalla Corte Suprema di Cassazione – l’utilizzo dell’istituto della cessione del credito, unica arma oggi a tutela dell’autoriparatore e dell’automobilista danneggiato, che di fatto e di diritto, dovrebbe liberamente scegliere l’autoriparatore di fiducia ed ottenere da quest’ultimo una riparazione a regola d’arte del bene danneggiato.

Per il risarcimento del danno fisico alla persona, nel testo che dovrà essere convertito in legge entro il 21 febbraio, si stabilisce che l’infortunato “è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Una norma precedente, firmata dal governo Monti che già aveva aperto la strada a dubbi e contestazioni alleggerendo i costi delle compagnie (-22% la stima dell’Ivass per un risparmio di 120 milioni nel 2012) in affanno per gli effetti sulle polizze del calo delle auto in circolazione, affiancava a “strumentalmente” l’avverbio “visivamente” che l’esecutivo Letta ha invece deciso di togliere di mezzo. Addio, quindi, non solo al colpo di frusta, ma anche a danni psichici come lo stress post traumatico o a ferite e lesioni non riscontrabili via Tac e radiografia. Questo significa ammazzare per intero qualsiasi possibilità di ottenere un risarcimento per danni come per esempio il classico colpo di frusta. Quindi è una norma fatta per tagliare via tutta una serie di risarcimenti, giusti o sbagliati che siano, semplicemente per sollevare le assicurazioni. E’ rassicurante sapere che finalmente i testimoni di un sinistro, non indicati nel frettoloso e spesso incompleto rapporto della Polizia intervenuta per i rilievi, non saranno ammessi in questo modo mettendo uno stop alle testimonianze di comodo e ci regala serenità sapere che il diritto al risarcimento decadrà in caso di richiesta presentata oltre novanta giorni dal fatto e così, finalmente, le compagnie potranno archiviare il caso in modo da evitare le denunce tardive. Insomma, giustizia è fatta. Ma ci sono gli sconti per gli assicurati! Ci si chiede cosa c’entra quanto paga l’assicurato con la posizione dell’infortunato che non sempre coincidono? E poi gli sconti sono irrisori rispetto all’aumento delle polizze nell’ultimo decennio. In ogni caso il legislatore non ha bloccato i prezzi delle polizze – che non sarebbe possibile -, quindi basta aumentarli e annullare il beneficio degli sconti: non c’è alcuna garanzia su questo punto, quindi abbiamo una lesione certa dei diritti delle persone e forse degli sconticini sulle polizze ma che non si equiparano in alcun modo con quelli che sono i maggiori utili per le compagnie. Quanto ci guadagnano le assicurazioni? Difficile fare un conto preciso, ma tenendo conto che il risarcimento del colpo di frusta rappresenta tra il 60 e il 70% del risarcimento delle compagnie che quindi possono aspirare ad avere un risparmio almeno del 50% della loro esposizione complessiva sul ramo Rc Auto. Un risparmio di proporzioni enormi. Tutto all’insegna dell’incostituzionalità, ma la Corte potrebbe impiegare anni per pronunciarsi in merito. In tutto questo “teatro italico” noi tutti vorremmo capire meglio la nuova posizione assunta nel merito da Matteo Renzi, che giorno dopo giorno incarna sempre più chiaramente l’ambito ruolo a tutor dei poteri forti.

tempario.it

La filiera virtuosa del sinistro. Dalla denuncia al risarcimento in forma specifica

logo UEA

Si terrà sabato 10 maggio, presso la sede dell’Università Parthenope, Villa Doria D’Angri – Via Petrarca 80, Napoli  il convegno organizzato da UEA su “La filiera virtuosa del sinistro. Dalla denuncia al risarcimento in forma specifica”. PROGRAMMA ore 9.00 Registrazione partecipanti ore 9.30 Inizio dei lavori e  saluti istituzionali Chairman, Francesco Barbieri, Direttore Attualità Uea PRIMA SESSIONE Relazione introduttiva prof. Francesco D’Innella, docente di Diritto delle assicurazioni, Università Parthenope Uea Pensiero” Alfonso Santangelo, Università Parthenope e consigliere Uea Tutela legale: il valore del servizio al cliente” Marco Rossi, direttore commerciale Das SpA Le attività di controllo tecnico nella filiera di gestione del sinistro” Higinio Silvestre Borbon, insurance specialist Asacert SpA Una modalità efficace e trasparente per contrastare le frodi assicurative” Maurizio De Dominicis, Università Parthenope e avvocato patrocinante in Cassazione ore 11.15 Coffee Break SECONDA SESSIONE “La riparazione diretta in Europa e in Italia: una nuova opportunità di servizio” Stefano Sala, amministratore delegato Per SpA “Agenti assicurativi e amministratori di condominio: un caso di successo di riparazione diretta” Armando Bianchessi, titolare di Bianchessi sas, agenzia Toro Generali Una buona pratica di assistenza in caso di sinistro: il valore della relazione” Carlo Colombo, consigliere Uea Considerazioni finali Filippo Gariglio, presidente Uea La partecipazione al convegno è gratuita. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono) all’indirizzo: info@uea.it

L’art.8 soppresso dalla legge di conversione del DL “Destinazione Italia”

L'art.8 soppresso dalla legge di conversione del DL    Soppresse per il momento le norme sul risarcimento in forma specifica e sul divieto di cessione del diritto al risarcimento. Passo indietro anche sulla scatola nera. Ma il nuovo il Disegno di legge è destinato a riaprire la questione

Pubblicata la legge 9/2014 di conversione del D.L. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia” che, tra le tante cose, va a sopprimere anche il controverso Articolo 8 e le relative norme in materia di Rc auto. La soppressione colpisce dunque le norme sul risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, sul divieto dicessione del diritto al risarcimento e sulle prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Tali norme sono stati dunque soppresse, almeno per il momento. Ma, come è noto, incombe ancora un disegno di legge che “ricalca” nei fatti l’art.8 ed è destinato a riaprire nuovamente tutta la questione.

Anche la scatola nera fa un passo indietro. Sono state infatti soppresse le disposizioni che prevedevano una riduzione significativa del premio per l’assicurato che avrebbe acconsentito all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, oltre a rendere a carico delle compagnie icosti di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità.

Rc Auto, Cna e Lapam contro il Governo

lapam cna  “Il Governo si oppone alla libera concorrenza nel settore RC auto, con buona pace di chi sperava finalmente in un calo delle tariffe”. E’ con sorpresa e delusione che le Associazioni provinciali dei Carrozzieri di CNA e Lapam – che rappresentano 280 carrozzerie e oltre 2.000 occupati – accolgono la decisione del Consiglio dei Ministri in merito alla riforma della RC auto dello scorso 13 dicembre: un Decreto Legge che rende obbligatoria la “forma specifica” nel risarcimento dei danni dei veicoli incidentati, vale a dire far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine convenzionate con le assicurazioni, e pagate direttamente da queste ultime.

“Questa ipotesi – spiega Oriano Setti, responsabile provinciale di CNA Autoriparazione – è l’esatto contrario delle liberalizzazioni perché, nei fatti, si indirizzerebbe tutto il mercato della riparazione verso le carrozzerie convenzionate, alle quali le Assicurazioni impongono condizioni di lavoro sotto costo, mettendo a rischio la qualità della riparazione. Inoltre, si impedirebbe ai cittadini di esercitare la libera scelta di essere risarciti in denaro e rivolgersi all’officina di fiducia. Liberalizzare significa ampliare l’offerta, mentre il provvedimento all’esame del Governo metterebbe fuori gioco migliaia di carrozzerie che hanno individuato nella propria indipendenza imprenditoriale la scelta strategica di mercato”. “La norma proposta si muove in un grave e palese conflitto di interesse – incalza Carlo Alberto Medici, responsabile provinciale per Lapam – in cui ricadono le Assicurazioni che, per legge, sono obbligate a risarcire il danno e non a occuparsi direttamente della riparazione. Le carrozzerie indipendenti non possono essere rottamate per decreto in nome di una finta liberalizzazione”.
Prezzi e normative a parte, centrale nella protesta di CNA e Lapam è il tema della sicurezza: la libertà di decidere chi effettuerà la riparazione, senza giochi al ribasso, garantisce una qualità maggiore del lavoro sugli autoveicoli (i quali, complice la crisi, sempre più spesso vengono riparati per posticipare l’acquisto del nuovo). Le Associazioni dei Carrozzieri, che aderiscono alla mobilitazione della categoria e annunciano una manifestazione a Roma nei primi giorni di gennaio, sollecitano l’eliminazione dell’obbligo di risarcimento in forma specifica dalla riforma dell’RC auto.

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Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

Confartigianato Carrozzieri: ‘No all’obbligo del risarcimento in forma specifica’.

Sono a rischio la libertà di scelta dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese di carrozzeria.

foto museo auto verona

 

E’ il grido di allarme lanciato dalla Federazione Carrozzieri di Confartigianato Imprese Perugia, nella persona del Presidente Michele Pannacci, in merito a due ipotesi di provvedimenti riguardanti la riforma della disciplina RC Auto che sono all’esame del Governo e del Parlamento.
Il primo riguarda il pacchetto di norme nel settore assicurativo, il secondo è relativo ad una risoluzione in discussione presso la Commissione Finanze della Camera.

In entrambi i casi si renderebbe di fatto obbligatorio, il risarcimento “in forma specifica”: in parole semplici significherebbe l’obbligo di far riparare il veicolo incidentato presso una delle officine convenzionate con le assicurazioni.

Il Presidente della Federazione Carrozzieri di Confartigianato Imprese Perugia, Michele Pannacci, sottolinea che in questo modo oltre a limitare fortemente la libertà di scelta dei consumatori, si metterebbero in estrema difficoltà la maggioranza delle imprese di carrozzeria che non hanno convenzioni con le assicurazioni.

Proseguendo il Presidente Pannacci afferma che l’obbligo del risarcimento in forma specifica è incostituzionale, perchè con la sentenza della Corte Costituzionale del 19 Giugno 2009, n. 180 viene confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che tale sistema non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse obbligatorio.
Ad oggi il risarcimento in forma specifica, afferma il Presidente Pannacci, è facoltativo è quindi in alternativa rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile).
A dar ulteriore forza a queste considerazioni, è anche il decreto legge “CrescItalia” varato il 24 gennaio 2012, dal quale è stata eliminata una norma che avrebbe limitato la libertà dei cittadini e alterato la concorrenza nel mercato delle riparazioni auto.
Con l’approvazione della Legge n°27 del 24 marzo 2012 è stato già fatto un tentativo di favorire con un premio economico la riparazione in forma specifica, quando la proposta consisteva nel decurtare il risarcimento del danno del 30% se non venivano utilizzate le carrozzerie convenzionate: questa proposta fu però cancellata dal testo della Legge approvata anche grazie ad una forte mobilitazione della Categoria.

In ultimo, una considerazione, prosegue Pannacci: “appare incomprensibile il perché di azioni mirate ad indebolire ulteriormente una Categoria come quella delle carrozzerie, già di per sé fortemente provata dalla crisi economica e dalla recessione”.

RCA – differenza tra valore veicolo incidentato e costo richiesto per riparazioni

cassazione In caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato e il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente

A norma dell’art. 2058, secondo comma c.c., il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.

Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica.

Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire un indebito arricchimento per il danneggiato.

Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (e in caso di azione diretta, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 4 novembre 2013 n. 24718

http://www.assinews.it/articolo.aspx?art_id=20457#!

I carrozzieri liguri sulle barricate

Un’autocarrozzeria  Un’autocarrozzeria

Genova – «A causa della crisi sempre più famiglie rimandano la riparazione della propria auto con il risultato che sulle nostre strade circolano mezzi sempre meno sicuri, con grave danno per la sicurezza stradale e un’innegabile perdita economica per gli operatori del settore della riparazione di autoveicoli». Così Pino Pace, presidente regionale di Confartigianato Carrozzieri, lancia l’allarme di un settore, rappresentato in Liguria da circa 800 operatori, che in questi giorni è col fiato sospeso anche per le decisioni al vaglio di governo e parlamento.

«Attualmente – spiega Pace – sono al vaglio a Roma due provvedimenti che la nostra categoria ritiene fortemente lesivi sia per gli automobilisti sia per gli operatori stessi e che, se passeranno, metteranno a rischio la sopravvivenza di due terzi delle 17mila officine che oggi operano sul mercato».

L’attenzione dei carrozzieri è puntata sul pacchetto di norme nel settore assicurativo, sul quale sta lavorando il sottosegretario allo Sviluppo economico, Simona Vicari, e sulla risoluzione, primo firmatario Yoram Gutgeld, in discussione presso la commissione Finanze della Camera.

«In entrambi – spiega Pace – si renderebbe di fatto obbligatorio il risarcimento “in forma specifica”, vale a dire far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione. In tal modo, oltre a ledere la libertà di scelta dei consumatori, si metterebbero in ginocchio la stragrande maggioranza delle imprese di carrozzeria indipendenti che non operano in convenzione con le compagnie di assicurazione».

La categoria denuncia, inoltre, che l’obbligo del risarcimento in forma specifica è incostituzionale perché “aggira la sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, dove viene confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che tale sistema non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse “obbligatorio”, quanto piuttosto quale alternativa rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile)”.

A dar ragione alle Associazioni di categoria dei carrozzieri è anche il decreto legge ‘CrescItalia’ varato il 24 gennaio 2012, dal quale, grazie alle battaglie delle tre associazioni, è stata eliminata proprio una norma che avrebbe limitato la libertà dei cittadini e altera la concorrenza nel mercato delle riparazioni di auto.

«Nel pacchetto di riforme proposte dal ministero dello Sviluppo economico – aggiunge Pace – c’è anche l’invalidazione della cessione del credito: in pratica, se passasse questa misura, l’automobilista danneggiato non potrebbe più scegliere di lasciare il credito di risarcimento assicurativo al proprio carrozziere affinché quest’ultimo possa effettuare la riparazione. Infine, le compagnie di assicurazione vorrebbero abbassare i tempi per la richiesta di risarcimento danni, oggi fissati a 24 mesi, con conseguente limitazioni all’utente finale».

La Liguria non è certo un’isola felice per i carrozzieri. Infatti, secondo l’Osservatorio regionale dell’artigianato su dati Aci 2011, il numero di autoveicoli nella nostra regione è di 523 ogni 1.000 abitanti. Si tratta del dato più basso a livello nazionale, con una incidenza abbondantemente al di sotto di quanto fatto registrare dalla media italiana, pari a 610 auto per abitante; anche l’aumento veicolare degli ultimi anni è stato inferiore alla media nazionale, in crescita del 1,1%.

Questa condizione trova in parte spiegazione dall’analisi della tipologia del parco veicolare circolante in Liguria: nel territorio si registra una minore presenza di autovetture rispetto alla media italiana (63% rispetto al 75% Italia) e una maggiore presenza di motocicli (27% contro il 13% nazionale). L’incidenza più elevata di autovetture si ritrova per la provincia di La Spezia (68% del totale), a Savona del 62,8%, mentre per Imperia e Genova si registrano le incidenza minori (rispettivamente 61% e 62%).

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IL SECOLO XIX

Stato dell’arte su: cessione di credito e risarcimento in forma specifica

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Cerchiamo di sapere cosa sta succedendo perché l’ignoranza non ha scuse.

Se avete perso qualche passaggio ecco un riepilogo di quello che è successo nell’ultimo mese attraverso i documenti più significativi.

Cari colleghi, solo uniti (indipendenti o fiduciari) possiamo contrastare le lobbies assicurative.

DOCUMENTI

11 settembre. L’on. Gutgeld (PD ) presenta la risoluzione 7/0070.

15 settembre. Federcarrozzieri incontra a Roma alcuni parlamentari della Commissione Finanze della Camera, successivamente vengono rilasciate le seguenti valutazioni.

20 settembre. I comunicati del Ministero dello sviluppo economico: Assicurazioni, al tavolo del Mise un pacchetto d’interventiVicari: così si punta a un salto di efficienza nel settore , e dell’IVASS che preannunciano la strategia delle compagnie assicurative, al quale rispondiamo con il memorandum indipendenza=sicurezza.

Mercoledì 25 settembre. Abolizione della cessione di credito, potenziamento del risarcimento in forma specifica. Questi i regali che il sottosegretario del ministero dello sviluppo economico Simona Vicari si accinge a fare alle assicurazioni.

3 ottobre. La Cassazione ribadisce la legittimità della cessione del credito

16 ottobre. Eccellente articolo di Marco Palombi Assicurazioni: così la lobby ha vinto ampiamente commentato nel nostro blog.

EVENTI

Roma, 13 ottobre. Gli Stati Generali della carrozzeria dove incontriamo l’on. Andrea Colletti del Mov. 5 Stelle, unica controparte a darci completo appoggio.

14 ottobre. Campagna di mobilitazione fax

Cosa ci ha promesso Matteoli

Venerdì 18 ottobre. L’ex ministro dei Trasporti ci ha ascoltato e porterà le nostre ragioni all’attenzione della sua compagna di partito Simona Vicari. Ecco il comunicato.

Venerdi’ 18 ottobre. In una agenzia la senatrice Vicari dichiara di non voler penalizzare i carrozzieri.

Venerdi’ 18 ottobre, nel tardo pomeriggio il dott. Massimo Greco ci ha contattato dal Ministero dello sviluppo economico per pianificare un’incontro che si terrà presumibilmente il 23 ottobre.

 

E qualcuno aveva detto che i fax non servono a niente…

 

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

Logo-Consap.pngI periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.

Ruolo dei Periti Assicurativi

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.

Aspetti Generali

Il Ruolo (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex legge 17.2.1992 n. 166) è stato istituito con Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla citata Legge 17 febbraio 1992 n.166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art.344 del Codice delle Assicurazioni.

Informazioni e Procedure

A. Per il cittadino

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

Consap, attraverso il ruolo dei periti assicurativi, detiene i dati dei soggetti (persone fisiche) abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, Consap assicura l’aggiornamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale, sedi operative) contenuti nel Ruolo, attraverso un’applicazione web presente sul sito aziendale. È possibile pertanto, consultare l’elenco degli iscritti al Ruolo secondo le seguenti chiavi di ricerca:

  • nome e cognome;
  • numero di iscrizione al Ruolo;
  • regione o provincia della sede operativa.

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

B. Per i candidati al Ruolo

Al Ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritti i soggetti che esercitano attività peritale in proprio e che abbiano effettuato il previsto tirocinio e superato la specifica prova di idoneità formalmente prevista al comma 3 dell’art. 158 del Codice delle Assicurazioni.

Per ottenere informazioni relativamente ai requisiti e alle modalità di iscrizione al ruolo e al tirocinio clicca qui.

Per visualizzare l’esito della prova di idoneità 2011 accedi all’area riservata dell’applicazione web.

C. Per gli iscritti al Ruolo

Per ottenere informazioni relativamente agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione, nonché sul tirocinio e sulla prova di idoneità clicca qui.

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

IL LAVORO DEL PERITO AUTO

Queste sono le attività che ci segnalano i nostri iscritti. Se ne fate altre aggiungetele nei commenti.

• Perizie Assuntive ramo auto Verifica del veicolo da assicurare con determinazione del preciso valore del bene. Particolarmente importante per veicoli speciali o storici.

• Perizie Guasti/Avarie Accertamento e stima dei danni su veicoli terrestri, con determinazione di guasti meccanici o avarie in genere ed eventuale applicazione di norme contrattuali prestabilite.    Molto richieste dalle compagnie e società che danno garanzie guasti.

• Perizie “Auto” Accertamento e stima dei danni su autovetture in ottemperanza alle norme del Codice delle Assicurazioni.

• Perizie “Autocarri” Accertamento e stima dei danni su autocarri, autobus, trattori stradali, macchine agricole, filoveicoli, rimorchi, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.

• Perizie “due ruote” Accertamento e stima dei danni a ciclomotori, motocicli, velocipedi di pregio. • Perizie veicoli da collezione

• Perizie Assicurative danni

• Perizie Assicurative danni Trasporti Constatazione dei danni subiti dalle merci trasportate.

• Ricostruzioni Cinematiche Accertamento della dinamica di sinistri stradali.

• Simulazioni grafiche Simulazioni grafiche digitali del sinistro con calcolo di tutti i parametri richiesti

• Perizie Ergonomiche Simulazione grafica o perizia tradizionale inerente le accelerazioni subite da passeggeri di un veicolo sottoposta ad urto o sinistro stradale.

• Giudizi di Congruità circa il valore dei Beni sul Mercato dell’usato. Valutazione specifica di ogni bene sul proprio mercato di riferimento.

• Planimetrie Planimetrie in CAD con rilievi sul posto mediante ns attrezzatura o semplici restituzioni in scala di rilevamenti eseguiti da altri enti.

• Certificazioni Perizie relative alla certificazione di veicoli secondo la specifica direttiva di riferimento.

• Consulenza Tecnica in ambito Giudiziario Consulenza Tecnica in sede Civile o Penale, per conto di Enti Assicurativi o per la Magistratura.

• Consulenza Centrale Consulenza Tecnica presso direzioni Generali di Compagnie