Che fine ha fatto l’Albo Nazionale degli Esperti di Veicoli e Danni a Cose?

albo periti esperti

A maggio del 2014 la senatrice Adele Gambaro, quando era tra le file dei senatori M5S aveva presnetato quest DDL.

Ora è nel gruppo misto e sembra essersi dimenticata del lavoro fatto.

Chissà se qualcuno ne sa qualcosa di più.

DDL PERITI TESTO DEFINITIVO (1)

Battuta d’arresto al Disegno Di Legge Concorrenza dalla II Commissione Permanente Giustizia

foto a roma Ieri è stata una brutta giornata per la Senatrice Vicari. La sua proposta di Legge, già bocciata in vista del traguardo con la maglia Art. 8 del Decreto Legge Destinazione Italia nel 2013 rischia di fare la stessa brutta figura.

La Commissione Giustizia tira il freno a mano sull’RCA – DDL Concorrenza e fornisce un importante assist agli automobilisti e carrozzieri. Una battuta d’arresto politica per il governo e lobby assicurativa che avrà sicuramente ulteriori sviluppi.

La commissione, nel merito del disegno di legge, evidenzia sostanzialmente 5 punti critici a riguardo del risarcimento in forma specifica, sulla restrizione della cessione del credito, sull’impiego e modalità per le testimonianze dell’avvenuto sinistro, sul risarcimento del danno fisico alla persona, sulla scatola nera e infine sulle frodi.

Vediamo, con l’aiuto di Confartigianato Verona, punto per punto i passaggi più importanti, contenuti nel documento ufficiale allegato in forma integrale a fine articolo:

Primo punto, Cessione di credito e risarcimento in forma specifica

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all’assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell’efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell’istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

Secondo punto, le prove testimoniali

Il nuovo comma 3-bis in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione oppure quello relativo all’invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “ovvero” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti.

Terzo punto, lesioni fisiche gravi

Considerato che il comma 2 dell’articolo 7 consente comunque l’ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l’adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l’apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito “danno biologico”, quindi senza l’aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito “danno morale” . La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede ( Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All’esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell’ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell’articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l’articolo.

Quarto punto, la scatola nera

L’articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l’articolo 145-bis, il cui comma 1 stabilisce che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Quinto punto, le frodi

L’articolo 9, nel novellare l’articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l’impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l’offerta di risarcimento, l’assicurato può proporre l’azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell’impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

II Commissione Permanente Giustizia 9 luglio 2015

ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona

danno da morte

A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.

Continua il dibattito sulla riforma delle RC Auto e sull’introduzione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo del risarcimento in caso di sinistro stradale. Unica costante nella vicenda, però, sembra essere il tentativo di favorire la lobby delle compagnie assicurative a spese dei contribuenti e delle vittime.Il Gruppo Pd, infatti, anziché concentrarsi sui punti contenuti nella Carta di Bologna, sostenuta da oltre 30 associazioni del settore, ha deciso di sposare l’emendamento presentato in Parlamento da CNA e le Confederazioni, tramite rete Imprese Italia che obbligherà i riparatori a concordare preventivamente il costo della riparazione con il perito assicurativo.E’ stata inoltre manifestata la volontà di intervenire sulle lesioni gravi e gravissime e sul danno da morte.

“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”

“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.

Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”

Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”

Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:

1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )

2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici

3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust

4. Rottamazione risarcimento diretto

5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )

6. Libera circolazione dei diritti di credito

7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti

8. Libertà di scelta nelle cure

9. Libertà di valutazione del medico legale

10. Pene certe per i pirati della strada

11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva

12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada

(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il

Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione

Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.

Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del

Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,

Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,

Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,

Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria

Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore

Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi

Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di

Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.