Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

Come affrontare la seconda prova scritta d’esame: la perizia

claimateLe molteplici variabili che intervengono nella quantificazione di un danno rendono inevitabilmente che la stima sia soggettiva e abbastanza discrezionale. Ma esiste la perizia perfetta per superare l’esame?

Dopo una lunga attesa, la CONSAP ha ufficializzato che l’esame per l’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi si terrà in data 15 luglio 2013 alle ore 08.30 presso l’hotel Ergife di Roma. La scorsa settimana è stato pubblicato un articolo in cui veniva spiegato, per chi affronta la prova per la prima volta, come si svolge l’esame, ma soprattutto sono stati forniti una serie di piccoli consigli utili anche per tutti coloro i quali conoscono già le modalità di esecuzione dell’esame, ma non sono riusciti a superarlo. Nonostante non sia ancora un dato certo, anche quest’anno sono previsti circa 1200 partecipanti; nella scorsa sessione sono risultati idonei una percentuale compresa tra il 25% ed il 30% del numero totale. La proporzione tra partecipanti e candidati abilitati non deve assolutamente incutere timore, in quanto ci sono esami ed abilitazioni allo svolgimento della professione che hanno percentuali di promossi nettamente inferiori rispetto a quello per l’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi.

La maggior parte dei dubbi espressi nei giorni precedenti, riguarda le modalità di esecuzione della seconda prova, la perizia. Molti lettori hanno infatti sollevato una problematica non indifferente, cioè la soggettività della quantificazione. In effetti se si consegnano le stesse fotografie a quattro periti, inevitabilmente verranno effettuate quattro stime che pur essendo uguali tra loro nel procedimento logico, differiscono nel risultato finale inteso da un punto di vista prettamente numerico. Questo sembra effettivamente un paradosso, ma è facilmente spiegabile dal fatto che la riparazione dei lamierati, indipendentemente dalla sua difficoltà e contrariamente alla sostituzione, prevede dei tempi di ripristino che oscillano da un minimo ad un massimo. E’ pertanto evidente che l’applicazione di tempi differenti, seppur di poco ed all’interno dello stesso gradi di difficoltà, comporta risultati finali differenti. Sulla base di questo principio, è assolutamente falso che superano la prova solo coloro che raggiungono un risultato prossimo a quanto previsto dalla commissione, in quanto la struttura dell’esame deve sopperire proprio alla soggettività della stima. In ogni caso se un lamierato riparabile con lieve difficoltà viene posto in sostituzione, è evidente che la prova non è superata, non tanto per un discorso di importo finale raggiunto difforme da quello corretto, ma per il fatto che chi commette un errore del genere non è ancora in grado di fare il perito assicurativo.

Risulta innanzitutto fondamentale che coloro i quali si apprestano ad effettuare l’esame, sappiano usare correttamente il tempario ed il prezziario, strumenti che con l’avvento della tecnologia e dei programmi sono andati ormai in disuso, ma che il 15 luglio rappresenteranno l’unico strumento, per poter valutare i tempi di ripristino ed i prezzi dei ricambi. Si tenga presente che la loro conoscenza preventiva eviterà che il giorno dell’esame gli strumenti di esecuzione della stima rappresentino una ulteriore difficoltà, mancanza che potrebbe comportare perdita di tempo ma soprattutto una maggiore esposizione agli errori.
Premesso quanto sopra, considerando la soggettività della stima, sembrerebbe che la perizia perfetta per superare l’esame non esista; ed invece no, esiste ed è proprio la sua soggettività che aiuta a conquistare il tanto agoniato numero di Ruolo. Infatti mentre le domande a risposta multipla non sono discrezionali, pertanto il superamento della prima prova è fortemente condizionato al livello di preparazione del candidato, la soggettività della stima consente il superamento dell’esame anche in presenza di un elaborato non proprio perfetto. Viene logico chiedersi come questo sia possibile. La risposta è molto più semplice di quanto si possa pensare ed è chiaramente indicata nell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Bando di Concorso, nel quale sono riportate le modalità di esecuzione delle prove e soprattutto quanto richiesto dalla commissione, proprio con l’intento di superare quel livello di soggettività. “Redazione di una perizia, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.”

Analizzando quanto sopra, emerge chiaramente che uno degli aspetti di maggiore importanza è la spiegazione dei criteri e dei principi che ha seguito il candidato nella quantificazione del danno. Ecco una delle principali differenze con la stima eseguita per conto di una compagnia assicurativa, ove la conclusione è corrispondente ad un numero asettico, nel quale il principio seguito è di poco interesse. Nella perizia effettuata durante la prova d’esame, proprio per evitare il pericolo della soggettività, la commissione non vuole la sola lista dei ricambi e degli interventi riparativi, ma pretende di conoscere le motivazioni per cui il candidato ha ritenuto che un lamierato sia da sostituire piuttosto che da ripristinare, elemento fondamentale per stabilire se si è concluso il processo di trasformazione da praticante a professionista indipendente.

La stima effettuata durante la prova d’esame dovrà pertanto essere sostanzialmente suddivisa in tre parti, le quali consentiranno alla commissione di valutare le effettive conoscenze del candidato, la sua capacità di analizzare la morfologia del danno ed il livello di preparazione nella quantificazione e nell’applicazione dei tempi:

• PRIMA PARTE: ​​in tale fase il candidato deve procedere ad una breve analisi delle deformazioni nel suo complesso;
• SECONDA PARTE: ​in tale fase il candidato deve esaminare ogni singolo lamierato e/o accessorio danneggiato, spiegando il tipo di deformazione che vede dalla documentazione fotografica, ma soprattutto se le stesse riconducono ad una sostituzione o ad una riparazione. In quest’ultimo caso è fondamentale indicare l’entità della deformazione e quindi spiegare le motivazioni per cui si sceglie di ritenere la stessa di una certa gravità piuttosto che di un’altra;
• TERZA PARTE: ​​corrisponde all’effettiva quantificazione del danno, in cui la tipologia di interventi deve corrispondere a quanto relazionato nella seconda parte;
Per la valutazione dei candidati, la commissione d’esame ha deciso di attribuire un punteggio massimo ad ogni operazione, come di seguito riportato, la cui somma deve essere pari a 70/100 necessari per il superamento dell’esame:

• Individuazione del danno (punteggio massimo raggiungibile 40 punti);
• Individuazione dei tempi (punteggio massimo raggiungibile 40 punti);
• Individuazione ed applicazione dei tempi supplementari (punteggio massimo raggiungibile 4 punti);
• Valutazione dei principi di quantificazione (punteggio massimo raggiungibile 16 punti);

E’ evidente che nel momento in cui il candidato redige la perizia come se si stesse interfacciando con la compagnia assicurativa, il punteggio raggiungibile sarà nettamente inferiore al minimo richiesto, in particolare non potranno essere attribuiti i 16 punti per i principi di quantificazione, ma soprattutto la prova d’esame sarà priva dell’individuazione del danno e quindi di circa ulteriori 40 punti. Seppur una perizia eseguita secondo le modalità previste dalla commissione d’esame richieda un tempo di gran lunga maggiore rispetto alla normale attività di quantificazione, i 90 minuti a disposizione per il completamento della prova sono più che sufficienti per una approfondita descrizione delle deformazioni ed una corretta quantificazione del danno.

L’importanza di redigere la prova d’esame secondo i criteri richiesti dalla commissione, oltre ad essere finalizzata al superamento dell’esame, trova la sua applicazione ed utilità anche in caso di ricorso al TAR. E’ infatti indubbio che nel momento in cui la quantificazione del danno avviene in modo consueto, la valutazione della correttezza del procedimento deve essere stabilito secondo un’ipotesi di ragionamento che potrebbe aver seguito il candidato, evenienza che non si verifica nel caso di stima relazionata, in cui ogni passaggio è ampiamente motivato e chiaramente indicato.

Se nella normale attività professionale non esiste la perizia perfetta e mai sarà possibile, è altrettanto indubbio che il segreto per superare la prima prova (domande a risposta multipla) è lo studio, mentre quello per ottenere il punteggio minimo richiesto anche nella seconda prova è eseguire una perizia come richiesto dalla commissione, attenendosi scrupolosamente al Bando di Gara, documento che a tal punto diventa fondamentale conoscere molto bene prima di presentarsi all’hotel Ergife.

Sulla base delle tracce d’esame degli anni precedenti, nei prossimi giorni pubblichiamo un esempio di come deve essere fatta la perizia.

Stefano Burato

Twitter: @BuratoStefano

http://esameperito.altervista.org/come-affrontare-la-seconda-prova-scritta-desame-la-perizia/

Così cambiano le regole sulle patenti di guida

In vigore da sabato 19 gennaio la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce nuovi esami

ROMA – La nuova direttiva Si chiama Terza Direttiva Patenti il nuovo protocollo dell’Unione Europea che entrerà in vigore sabato 19 gennaio e cambierà completamente, dal punto di vista normativo, le prospettive e gli obblighi dei motociclisti: interesserà tutti i centauri con l’unica eccezione di chi, a oggi, è già in possesso della patente A senza limitazioni.
Le età – Per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata occorreranno non più 21 bensì 24 anni di età. Se invece si è già titolari di patente A2 (ottenibile come in passato dai 18 anni) serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con una sostanziale differenza: il passaggio alla A “senza limiti” non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pratici (con tanto di visita medica) saranno sempre obbligatori per tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della categoria superiore a quella guidata fino a quel momento. Resta invece invariata l’età necessarie a conseguire la A1 (16 anni, abilita a condurre scooter e moto di 125 cc fino a 11 kW/15 Cv di potenza).
Patentino addio, arriva la Am – La nuova patente Am per i ciclomotori si conseguirà a 14 anni (ma all’estero sarà valida solo a partire dai 16 anni), vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si voglia guidare il motorino o la minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera e propria licenza di guida, soggetta alla decurtazione di punti in caso di infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni di portare passeggeri su moto, ciclomotori, tricicli e minicar.
Più potenza per i diciottenni – I cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la patente A2: i limiti di potenza si alzano in modo consistente, per cui i diciottenni potranno guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli 0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non dovranno derivare da modelli che, in versione «full power», superino i 70 kW: misura che dovrebbe limitare una pratica diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di maximoto “depotenziate” solo sul libretto e non nei fatti.
Limiti per i neopatentati – Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i neopatentati dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su strade extraurbane i 90 km/h.

Fabio Cormio

14 gennaio 2013 (modifica il 15 gennaio 2013)

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