A day in the life: Vehicle inspector – Un giorno con: Il Perito Auto Ispettore

perito auto appraiser car

Dealing with drivers is a constant challenge for BCA vehicle inspector Andy Kendall, especially when it comes to signing for a repair estimate that may reach thousands of pounds.
Kendall has been with BCA for more than 16 years, originally starting his career in the bodyshop and then progressing to a vehicle inspector’s role.
He is one of BCA’s 45 field inspectors in the UK, who travel around the country assessing fleet vehicles either on-site or at one of BCA’s auction centres.
Their job is to estimate the total cost to restore and repair a vehicle which is being defleeted, either for the leasing company to use as a guide when setting recharges or for fleets prior to sending vehicles off to auction. All inspectors have a ready-made office in the boot of their car which includes a printer, hand-held devices and camera.
The inspection process
The inspectors use a grading process to assess a vehicle’s body and trim, with grade one being the best condition and grade five indicating that substantial repair work needs to be carried out.
“The whole thing about vehicles going into a bodyshop is time,” says Kendall.
“Time is money in terms of company vehicles, and the grading helps highlight to potential buyers how much work would be needed.
“This is invaluable so our clients know what it is going to cost them to be able to sell the vehicle.” The companies that commission BCA’s inspectors may also have requirements and standards they expect the vehicles to be returned in with their own damage checklist with different associated costs.
There will be slightly different views on wear and tear and damage between leasing companies and manufacturers. On the flip side, some may not charge for things others will.
For example, leasing companies differ on whether they issue a fine when a vehicle’s service history is missing. During a vehicle inspection, all damage is photographed and uploaded into BCA’s reporting system.
Natural light has to be present to be able to carry out the inspection correctly and all drivers are instructed to clean their vehicles beforehand.
If the inspector turns up and the car or van is too dirty, they can refuse to perform the inspection with the charge still payable by the company.
“Dealing with the driver is a particular challenge and getting a signature from them, especially when they are faced with a particularly high bill, can sometimes be difficult,” says Kendall.
“People will deny they have had an accident and say that damage has happened without their knowledge.”
Repair damage promptly and properly
Repair early and professionally is a key message the inspectors try and get through to drivers, stressing the extra costs associated with badly carried out smart repairs or damage that goes untreated.
“Quite often we do come across smart repairs that are not always done well, which then ends up being counter-productive because the client ends up paying more to get the work re-done,” says Kendall.
“The key thing for us in the broader scheme of things is the message to get repairs done early rather than later. In our experience, damage left untreated ends up costing more in the long run and causes more damage when left.”
Wheels, tyres and bumpers are the most common damages, while incidents of air vents damaged by phone holders are becoming more frequent.
Communication is key
“Our role is to deliver a transparent audit trail for the client’s asset so they can see the condition of the vehicle when it came from fleet and decide on how to cost the vehicles back,” says Kendall.
To keep vehicle recharges down, he urges fleet operators to keep communicating to drivers the importance of reporting damage and keeping vehicles in a good condition.
“It is down to good fleet management, monthly checks and good communication to keep the vehicles in good condition,” he said.
“Not having a blame culture is also a good thing, as this can make it easier for drivers to report any damage rather than avoid doing it.”

                                                           TRADUZIONE:

Trattare con i drivers è una sfida costante per l’ispettore di veicoli della BCA Andy Kendall, soprattutto quando si tratta di sottoscrivere  un preventivo di danno che può raggiungere migliaia di sterline.
Kendall è con BCA da oltre 16 anni, ha iniziato la sua carriera in carrozzeria e poi è diventato un Perito Auto Ispettore.
Egli è uno dei 45 ispettori in campo di BCA nel Regno Unito, che viaggiano in tutto il paese per valutare i veicoli della flotta sia presso i clienti che presso uno dei centri di vendita all’asta di BCA.
Il loro compito è quello di stimare il costo totale per ripristinare e riparare un veicolo che viene tolto dalla flotta, sia per la società di leasing per fissare il prezzo di vendita o per le flotte prima di inviare i veicoli all’asta.
Tutti gli ispettori hanno un ufficio pronto all’uso nel bagagliaio della loro auto, che comprende una stampante, dispositivi palmari e macchina fotografica.
Il processo di ispezione
Gli ispettori utilizzano un processo di classificazione da 1 a 5 per valutare la carrozzeria del veicolo e assegnare, con un valore tra 1 per la migliore condizione e il grado 5 che  indica che i lavori di riparazionecon sostituzione del ricambio deve essere effettuato.
“La cosa più importante per i veicoli che entrano in una carrozzeria è tempo”, dice Kendall.
“Il tempo è denaro per i veicoli aziendali, e la classificazione aiuta molto i potenziali acquirenti indicando quanto lavoro sarà necessario.
“Questo ha un valore inestimabile e i nostri clienti sanno cosa verrà a costare loro riparare il veicolo prima di venderlo.”
Le società forniscono agli ispettori della Commissione di BCA calibri di valutazione diversi che indicano come i veicoli devono essere restituiti e danno specifiche checklist con differenti costi da abbinare ad ogni singolo danno.
Ci saranno leggere differenze di valutazione  su usura e danni tra le società di leasing e produttori o NLT. Il rovescio della medaglia è che alcuni non pagheranno riparazioni che altri faranno.
Ad esempio, le società di leasing si differenziano se emettono una penale quando il libretto di manutenzione  di un veicolo è mancante.
Nel corso di una ispezione del veicolo, tutto il danno viene fotografato e caricato nel sistema di reporting di BCA.
La luce naturale deve essere presente per poter effettuare l’ispezione correttamente e tutti i driver sono incaricati di pulire i loro veicoli in anticipo.
Se l’ispettore vede  l’auto o il furgone ed è troppo sporco, può rifiutarsi di eseguire l’ispezione addebitando il costo dell’ispezione alla società.
“Trattare con il conducente è una sfida particolare e ottenere una firma da loro, soprattutto quando sono di fronte a un conto particolarmente elevato, a volte può essere difficile”, spiega Kendall.
“La gente nega di aver avuto un incidente e dice che il danno è avvenuto a loro insaputa.”
Riparare i danni prontamente e correttamente
Riparare presto e professionalmente è un messaggio chiave che gli ispettori cercano di dare attraverso i conducenti, sottolineando i costi aggiuntivi associati con le riparazioni  da fare  o  male effettuate.
“Molto spesso noi incontriamo riparazioni  che non sono sempre fatte bene, e poi finisce per essere controproducente perché il cliente finisce per pagare di più per un lavoro rifatto”, spiega Kendall.
“La cosa fondamentale per noi in linea di massima è il messaggio per ottenere riparazioni fatte presto e bene piuttosto che male o più tardi. Nella nostra esperienza, il danno non trattato finisce per costare di più nel lungo periodo e provoca più costi quando si ripara. “
Ruote, pneumatici e paraurti sono sede dei danni più comuni, mentre gli episodi di prese d’aria danneggiati dai titolari di telefonia sono sempre più frequenti.
La comunicazione è la chiave
“Il nostro ruolo è quello di fornire una linea di controllo trasparente per gli asset del cliente in modo che possano vedere la condizione del veicolo quando è arrivato dalla flotta e decidere come dare il veicoli indietro”, spiega Kendall.
Per mantenere il veicolo in forma, egli esorta i gestori di flotte per mantenere la comunicazione ai conducenti sull’importanza di riportare danni e mantenere i veicoli in buone condizioni.
“Per una buona gestione della flotta sono necessari controlli mensili e una buona comunicazione che obblighi i conducenti a  mantenere i veicoli in buone condizioni”, ha detto.
“Non avendo una cultura di responsabilità  è anche una buona cosa per i conducenti di segnalare prontamente eventuali danni, piuttosto che evitare di farlo.”

 Author

Evento 9 aprile

Più Concorrenza Più Diritti – Verso una riforma della RC Auto

Mercoledi 9 aprile dalle 10 alle 13.
Roma – Auletta dei gruppi parlamentari
Via di Campo Marzio 74 – Roma

Organizzazioni promotrici:

Mobast
Federcarrozzieri
Associazione Familiari Vittime Strada
Assoutenti
CUPSIT
Associazione Valore Uomo
OUA – Commissione Resposabilità Civile
UNARCA
SISMLA

La manifestazione di gennaio a Bologna e quella di febbraio a Genova, con l’ulteriore tappa di Torino del 29 marzo, sono stati un prezioso tassello per consolidare un movimento composto da artigiani, consumatori, Vittime della Strada e professionisti che si battono per un mercato assicurativo concorrenziale e in grado di garantire le opportunità di scelta del danneggiato di scegliere il proprio medico e il proprio riparatore e di ottenere un giusto ed equo risarcimento.

Il movimento che si è creato ha sparigliato le carte di rappresentanze che ragionano con logiche ambigue o consociative. Le Compagnie assicuratrici, abituate a dialogare solo con gli anelli deboli delle categorie interessate, si sono ritrovate spiazzate. L’inedita coalizione della Carta di Bologna ha fatto comprendere al Legislatore che le proposte avanzate non erano frutto di un ragionamento corporativo ma di una elaborazione complessa e sofisticata di proposte liberali e del tutto in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi sia in Italia che all’estero.

I punti della carta di Bologna diventeranno una proposta di legge che sarà presentata a Roma il prossimo 9 aprile nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari, il luogo più prestigioso e ampio per far percepire ai parlamentari la nostra presenza. Sarà un giorno memorabile dove la nostra protesta diventerà una proposta, dove la nostra partecipazione attiva sarà il segno del nostro interesse a proseguire uniti per una seria riforma della RC Auto.

Di seguito il programma provvisorio e il form di registrazione che dovrà essere scrupolosamente compilato per agevolare le procedure di registrazione che saranno gestite dal personale della Camera previa presentazione di un documento di identità.

IL CONVEGNO HA NATURA FORMATIVA

Considerato il luogo è consigliabile (non obbligatorio) indossare giacca e cravatta.

PROGRAMMA DRAFT

9:30 – 10:00 Registrazione
A seguire fino alle 13:00 Rappresentanti delle Associazioni PromotriciProf.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni – Presidente AIFVS Associazione Familiari Vittime della StradaDott. Furio Truzzi – Presidente AssoutentiDott. Stefano Mannacio – Presidente CUPSIT Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali ItalianiDavide Galli – Presidente FedercarrozzieriAvv. Settimio Catalisano – Coordinatore Commissione Responsabilità Civile Organismo Unitario dell’AvvocaturaAvv. Marco Bona – PEOPIL, Pan-European Organisation of Personal Injury LawyersMario De Crescenzio – Presidente MO BAST!Avv. Giuseppe Mazzucchiello – Presidente Associazione Valore UomoAvv. Francesco d’Agata – Portavoce Sportello dei Diritti

Avv. Massimo Perrini – Responsabile scientifico UNARCA

Dott. Giampaolo Bizzarri – Confederazione Libertà del Danneggiato

Prof. Dott. Raffaele Zinno – Segretario SISMLA Sindacato italiano specialisti medicina legale e delle assicurazioni

Ivano Vernazzano – Consorzio fra Carrozzieri della provincia di Genova

Dott.ssa Annamaria Gandolfi – Inretecar

Dott. Enrico Pedoja – Segretario SMLT Società Medico Legale del Triveneto

Dott. Claudio Cangialosi – Direttore SicurAUTO.it

Avv. Matteo Mion – Giornalista Quotidiano Libero

Esponenti politiciDott. Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario Ministero GiustiziaSen. Altero Matteoli (Forza Italia) – Presidente Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni – SenatoOn. Daniele Capezzone (Forza Italia) – Presidente Commissione Finanze – CameraOn. Alessandro Bonafede (Movimento 5 Stelle) – Vice presidente Commissione Giustizia – CameraOn Antonio Boccuzzi (Partito Democratico) – Commissione Lavoro – CameraOn. Andrea Colletti (Movimento 5 Stelle) – Commissione Giustizia – CameraOn. Marco Di Stefano (Partito Democratico) – Commissione Finanze – CameraOn. Leonardo Impegno (Partito Democratico) – Commissione Attività Produttive – CameraOn. Giovanna Palma (Partito Democratico) – Commissione Agricoltura – Camera

Sen. Sergio Puglia (Movimento 5 Stelle) – Commissione Lavoro – Senato

On. Mario Sberna (Per l’Italia) – Commissione Finanze – Camera

On. Paolo Russo (Forza Italia) – Commissione Agricoltura – Camera

Moderatore: Tommaso Caravani (Car Carrozzeria)

Promotori della Carta di Bologna

partecipanti all'evento

Aderenti alla carta di Bologna

partecipanti all`evento

partecipanti all`evento

CARTA DI BOLGNA

CARTA DI BOLGNA

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

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ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona

danno da morte

A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.

Continua il dibattito sulla riforma delle RC Auto e sull’introduzione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo del risarcimento in caso di sinistro stradale. Unica costante nella vicenda, però, sembra essere il tentativo di favorire la lobby delle compagnie assicurative a spese dei contribuenti e delle vittime.Il Gruppo Pd, infatti, anziché concentrarsi sui punti contenuti nella Carta di Bologna, sostenuta da oltre 30 associazioni del settore, ha deciso di sposare l’emendamento presentato in Parlamento da CNA e le Confederazioni, tramite rete Imprese Italia che obbligherà i riparatori a concordare preventivamente il costo della riparazione con il perito assicurativo.E’ stata inoltre manifestata la volontà di intervenire sulle lesioni gravi e gravissime e sul danno da morte.

“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”

“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.

Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”

Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”

Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:

1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )

2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici

3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust

4. Rottamazione risarcimento diretto

5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )

6. Libera circolazione dei diritti di credito

7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti

8. Libertà di scelta nelle cure

9. Libertà di valutazione del medico legale

10. Pene certe per i pirati della strada

11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva

12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada

(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il

Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione

Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.

Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del

Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,

Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,

Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,

Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria

Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore

Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi

Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di

Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

SCATOLE NERE: ECCO COME SARANNO

Assicurazioni

Passo in avanti verso l’introduzione della cosiddetta scatola nera sui veicoli. Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante “Individuazione dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo”. Per carità, siamo lontanissimi dall’introduzione dell’obbligatorietà della scatola nera e lo stesso decreto non è operativo, visto che la sua entrata in vigore è “subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico” … “nonché del regolamento Isvap (sic)” relativo. Però la norma mette i primi paletti. Vediamoli uno per uno.

Definizione
Le scatole nere, o più propriamente i “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo”, sono “dispositivi sigillati, alimentati e solidalmente ancorati a elementi fissi e rigidi del veicolo stesso”.

Caratteristiche
Le scatole nere devono avere le seguenti caratteristiche:
– consentire la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
– consentire la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
– consentire la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
– garantire l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
– consentire la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
– consentire la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
– consentire la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.

Dotazione
All’interno delle scatole nere devono essere presenti:
– un ricevitore elettronico GPS, compatibile con il nuova sistema europeo Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
– un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
– un dispositivo di telefonia mobile Gprs per la trasmissione dati tramite rete Gsm-Umts;
– un banco di memoria flash e uno di memoria Ram per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
– un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
– una batteria ricaricabile.

Decreto successivo. Come detto, questo provvedimento, oltre a non essere ancora in vigore, è solo il primo passo di un iter normativo che prevede un successivo decreto del ministero dello Sviluppo economico e, soprattutto, del regolamento Ivass (ex Isvap) sulle “modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati” raccolti dalle scatole nere, nonché le modalità “per assicurare la loro interoperabilità in caso di sottoscrizione, da parte dell’assicurato, di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo”.

Mario Rossi

Così cambiano le regole sulle patenti di guida

In vigore da sabato 19 gennaio la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce nuovi esami

ROMA – La nuova direttiva Si chiama Terza Direttiva Patenti il nuovo protocollo dell’Unione Europea che entrerà in vigore sabato 19 gennaio e cambierà completamente, dal punto di vista normativo, le prospettive e gli obblighi dei motociclisti: interesserà tutti i centauri con l’unica eccezione di chi, a oggi, è già in possesso della patente A senza limitazioni.
Le età – Per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata occorreranno non più 21 bensì 24 anni di età. Se invece si è già titolari di patente A2 (ottenibile come in passato dai 18 anni) serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con una sostanziale differenza: il passaggio alla A “senza limiti” non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pratici (con tanto di visita medica) saranno sempre obbligatori per tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della categoria superiore a quella guidata fino a quel momento. Resta invece invariata l’età necessarie a conseguire la A1 (16 anni, abilita a condurre scooter e moto di 125 cc fino a 11 kW/15 Cv di potenza).
Patentino addio, arriva la Am – La nuova patente Am per i ciclomotori si conseguirà a 14 anni (ma all’estero sarà valida solo a partire dai 16 anni), vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si voglia guidare il motorino o la minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera e propria licenza di guida, soggetta alla decurtazione di punti in caso di infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni di portare passeggeri su moto, ciclomotori, tricicli e minicar.
Più potenza per i diciottenni – I cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la patente A2: i limiti di potenza si alzano in modo consistente, per cui i diciottenni potranno guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli 0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non dovranno derivare da modelli che, in versione «full power», superino i 70 kW: misura che dovrebbe limitare una pratica diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di maximoto “depotenziate” solo sul libretto e non nei fatti.
Limiti per i neopatentati – Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i neopatentati dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su strade extraurbane i 90 km/h.

Fabio Cormio

14 gennaio 2013 (modifica il 15 gennaio 2013)

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Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

Assicurazioni, l’Isvap diventa Ivass

29 Ott 16:51

(Finanza.com) Contro l’aumento dei prezzi delle tariffe Rca, arriva l’Ivass. Almeno nelle intenzioni del governo. “Ivass” non è altro che il nuovo istituto di diritto pubblico che si sostituirà ? e ingloberà ? l’Isvap, l’ente di vigilanza sulle tariffe assicurative. Il nuovo organo di vigilanza ha lo scopo di instaurare una vigilanza unica e di intensificare i controlli per abbattere i costi del settore assicurativo e, di conseguenza, delle tariffe. “C’e’ molto da fare in questo settore, perché c’è bisogno di un più attento controllo sulla stabilità finanziaria delle compagnie assicurative e sui cambiamenti di gestione e di governance”, ha affermato a Corriere Economia Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Bankitalia e futuro presidente del nuovo ente. “Si pensa spesso che le assicurazioni non corrano rischi o comunque che ne corrano meno delle banche. Non è così, come purtroppo anche episodi recenti mostrano”. L’Ivass diverrà ufficiale il prossimo 4 novembre, data entro la quale si metterà a punto lo statuto e saranno definite le nomine, mentre la piena operatività sarà raggiunta alla fine dell’anno. Il nuovo istituto avrà ampi poteri contro le frodi e migliorerà l’efficienza dei sistemi di liquidazione dei sinistri.