Depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza che boccia la Mediazione obbligatoria

Depositata a dicembre la sentenza della Corte Costituzionale relativa  alla non obbligatorietà della Mediazione. Ricorrere alla Conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà.

Lo scorso 23 ottobre la Corte Costituzionale aveva dichiarato con un comunicato stampa l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della Mediazione.

Il procedimento finalizzato alla Conciliazione, opportunamente sfruttato da parti sensibili ai problemi della giustizia e da Mediatori adeguatamente preparati ad “aprire” l’ambito a interessi delle parti anche estranei al caso concreto esaminato, poteva essere una “scorciatoia” verso il risarcimento del danno, con notevole risparmio di tempo e denaro per tutti. Di contro lo stesso strumento, se utilizzato scorrettamente da menti esperte nel ricercare profitti da ingiustificabili ritardi nel risarcimento del danno e da Mediatori inesperti e/o scarsamente preparati, poteva condurre a un “allungamento” dei tempi del rimborso. In questo caso, dunque, sarebbe stato inutile l’aggravio di spese per una Mediazione destinata a fallire, a carico del povero – già tartassato – automobilista.

Bocciati inoltre gli emendamenti alla legge finanziaria che volevano reintrodurre l’obbligatorietà.