Oltre un milione di processi giacenti in meno. A questo punta il nutrito pacchetto di disposizioni sulla giustizia, che rappresenta uno dei cardini del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Dove hanno trovato riscontro le anticipazioni del Sole 24 Ore e sono state inserite novità assolute come il ritorno in grande stile della conciliazione. L’insieme delle misure, ma soprattutto quelle su giudici ausiliari e mediazione, dovranno, nell’arco dei prossimi 5 anni, condurre a un aumento secco dei processi definiti dell’ordine di 957mila e a minori sopravvenienze per 200mila. Risultato, in termini di minori pendenze complessive: 1.157.000.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale che nell’ottobre scorso ha bocciato le misure applicative sulla conciliazione obbligatoria sotto il profilo dell’eccesso di delega, il ministero della Giustizia torna alla carica prevedendo un tentativo obbligatorio di conciliazione ancora una volta come condizione di procedibilità. Un’obbligatorietà che però non fa più perno su una delega e quindi, nelle intenzioni dell’ufficio legislativo della Giustizia, non è più in conflitto con le conclusioni della Consulta.
Rispetto al vecchio assetto della conciliazione sono 8 i punti di novità che la relazione tecnica al decreto indica come qualificanti e, in gran parte, si sottolinea, in adesione alle richieste dell’avvocatura.
- Esclusione delle liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate);
- Introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell’area generale dei diritti disponibili;
- Integrale gratuità della mediazione, anche nel caso del punto precedente, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- Previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;
- Forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare;
- Limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, invece di 4, trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
- Previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
- Riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
In particolare, sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.
Autore: Giovanni Negri – Il Sole 24 Ore (Articolo originale)