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In arrivo la APP di Periti Auto
Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.
Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.
In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:
e CHI SIAMO
premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.
Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.
In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.
La schermata della richiesta di soccorso richiederà :
nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)
eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.
In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.
E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza, il censimento della persona che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.
Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.
Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app
Falsi incidenti stradali per truffare le assicurazioni, otto misure cautelari nell’Agro
Si è conclusa nella giornata di ieri la notifica di 8 misure cautelari eme sse dal GIP – Dottoressa Pacifico- ad altrettanti professionisti coinvolti in truffe alle assicurazioni. Le misure riguardano 6 avvocati, un medico ed un infermiere, sospesi dalla professione per due mesi perche’ accusati, al termine di complesse indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e condotte dal Reparto Territoriale Carabinieri, di aver avviato artatamente pratiche di risarcimento danni per incidenti stradali mai accaduti. Per altre tre persone, ritenute coinvolte nell’organizzazione dei finti sinistri, è stato invece disposto il divieto di dimora nel Comune di Nocera Inferiore.
Truffa alle assicurazioni e falsi incidenti 150 persone indagate in tutto l’Agro
ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona
A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.
“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”
“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.
Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”
Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”
Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:
1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )
2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici
3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust
4. Rottamazione risarcimento diretto
5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )
6. Libera circolazione dei diritti di credito
7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti
8. Libertà di scelta nelle cure
9. Libertà di valutazione del medico legale
10. Pene certe per i pirati della strada
11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva
12. Agenzia antifrode in campo assicurativo
La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada
(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il
Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione
Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.
Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del
Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,
Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,
Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,
Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria
Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore
Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi
Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di
Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.
Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto
Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.
Risarcimento in forma specifica
In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari
Divieto di cessione del diritto al risarcimento
L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%
Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo 13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto
Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”
Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.
Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.
Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%
Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.
http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx
DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto
LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA
I periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP
Ruolo dei Periti Assicurativi
Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.
Aspetti Generali
Il Ruolo (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex legge 17.2.1992 n. 166) è stato istituito con Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla citata Legge 17 febbraio 1992 n.166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art.344 del Codice delle Assicurazioni.
Informazioni e Procedure
A. Per il cittadino
Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo
Consap, attraverso il ruolo dei periti assicurativi, detiene i dati dei soggetti (persone fisiche) abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria.
Sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, Consap assicura l’aggiornamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale, sedi operative) contenuti nel Ruolo, attraverso un’applicazione web presente sul sito aziendale. È possibile pertanto, consultare l’elenco degli iscritti al Ruolo secondo le seguenti chiavi di ricerca:
- nome e cognome;
- numero di iscrizione al Ruolo;
- regione o provincia della sede operativa.
Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo
B. Per i candidati al Ruolo
Al Ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritti i soggetti che esercitano attività peritale in proprio e che abbiano effettuato il previsto tirocinio e superato la specifica prova di idoneità formalmente prevista al comma 3 dell’art. 158 del Codice delle Assicurazioni.
Per ottenere informazioni relativamente ai requisiti e alle modalità di iscrizione al ruolo e al tirocinio clicca qui.
Per visualizzare l’esito della prova di idoneità 2011 accedi all’area riservata dell’applicazione web.
C. Per gli iscritti al Ruolo
Per ottenere informazioni relativamente agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione, nonché sul tirocinio e sulla prova di idoneità clicca qui.
Diffida alle imprese di assicurazione per l’incarico di perizie in c.d. authority in difetto di regolare iscrizione RPA
Oggi, dal sito dell’associazione AICIS
Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA
Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti
2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.
2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.
2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.
2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.
2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.
2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .
2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.
2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.
2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.
2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo. I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.
2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.
2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .
Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo
STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI
VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com
Circolare ai clienti,
Circolare n. 10
7 novembre 2012
Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo
INDICE
1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3
1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3
2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3
3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3
4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4
5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4
6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4
6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4
6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5
6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5
7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5
8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5
8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6
8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6
9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6
9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6
9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6
1 PREMESSA
L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).
1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Con il DM 11.10.2012:
sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;
è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.
Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:
esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;
revocarne gli effetti.
1.2 DECORRENZA
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.
1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME
Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.
2 SOGGETTI INTERESSATI
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.
Calcolo del volume d’affari
Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:
sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;
sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
3 EFFETTI DELL’OPZIONE
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:
l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Detrazione IVA da parte del cessionario o committente
A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:
– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:
– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.
Separazione delle attività
Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.
5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
gli acquisti intracomunitari di beni;
le importazioni di beni;
le estrazioni di beni dai depositi IVA.
6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.
Indicazione di un’apposita dicitura in fattura
Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).
L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.
6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA
Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA
Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:
è incassato il corrispettivo;
ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Incasso parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:
la somma incassata e
il corrispettivo complessivo dell’operazione.
7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:
a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
– nel momento del pagamento del corrispettivo;
– ovvero, alla scadenza dell’anno.
Pagamento parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:
la somma pagata e
il corrispettivo complessivo dell’operazione.
8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.
In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.
8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE
L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:
dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.
Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.
8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME
Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.
In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):
in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;
ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.
9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE
Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
9.1 OPERAZIONI PASSIVE
Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.
9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA
In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:
deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
Cordiali saluti
Studio Dottori Commercialisti Associati
Bollettino ISVAP di Settembre 2012 (SANZIONI)
Leggendo il bollettino di Settembre dell’ISVAP si ha una panoramica su come vanno i rapporti tra le Compagnie Italiane e l’organo di controllo.
Nel primo semestre, a fronte di 16.725 reclami ricevuti, sono state erogate 2.187 sanzioni per un importo totale di 29.064.540 € . Più della metà fanno riferimento alle pratiche di liquidazione sinistri RC Auto. Di queste 111 sono state erogate agli intermediari o ad altri soggetti. Nessuna ai Periti.
Le Compagnie sanzionate sono 192 di cui 125 delle 143 imprese italiane, 1 delle 2 rappresentanze estere extra U.E., 39 delle 94 imprese U.E. e27 delle 1006 imprese in L.p.s.
La top ten di questo semestre è:
1 Unipol Assicurazioni con 357 sanzioni per un totale di 2.713.770 €
2 Groupama 300 sanzioni per 2.549.077 €
3 Axa Assicurazioni 18 sanzioni per 2.205.452€
4 Novit Assicurazioni in L.c.a. 129 sanzioni per 1.742.041 €
5 Milano Assicurazioni 125 sanzioni per 1.383.566 €
6 Zuritel 49 sanzioni per 1.342.342 €
7 Alleanza Toro 135 sanzioni per 1.274.141 €
8 Aviva Italia 22 sanzioni per 1.185.500 €
9 Crèdit Agricol 2 sanzioni per 1.005.000 €
10 Ubi Assicurazioni con 3 reclami per 1.004.635 € di sanzione.
Interessante notare che Unipol a fronte di una quota di mercato RC Auto del 10,8 % ha accumulato sanzioni per una quota dell’11,2 % del totale sanzioni mentre Axa a fronte di una quota di mercato del 9% ha una quota di sanzioni del 0,8 %. Sul lato opposto della classifica CrèditAgricol e UBI che a fronte di una percentuale di mercato rispettivamente del 0,1 e 0,2 % hanno una quota del totale sanzioni del 4,2% a testa.
Sanzioni salate anche a due intermediari di circa 250 mila euro cadauna, CFL snc (Celestino, Filippelli e Lorenzo) e Ge.Pi. sas (Pirotta).
IL LAVORO DEL PERITO AUTO
Queste sono le attività che ci segnalano i nostri iscritti. Se ne fate altre aggiungetele nei commenti.
• Perizie Assuntive ramo auto Verifica del veicolo da assicurare con determinazione del preciso valore del bene. Particolarmente importante per veicoli speciali o storici.
• Perizie Guasti/Avarie Accertamento e stima dei danni su veicoli terrestri, con determinazione di guasti meccanici o avarie in genere ed eventuale applicazione di norme contrattuali prestabilite. Molto richieste dalle compagnie e società che danno garanzie guasti.
• Perizie “Auto” Accertamento e stima dei danni su autovetture in ottemperanza alle norme del Codice delle Assicurazioni.
• Perizie “Autocarri” Accertamento e stima dei danni su autocarri, autobus, trattori stradali, macchine agricole, filoveicoli, rimorchi, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.
• Perizie “due ruote” Accertamento e stima dei danni a ciclomotori, motocicli, velocipedi di pregio. • Perizie veicoli da collezione
• Perizie Assicurative danni
• Perizie Assicurative danni Trasporti Constatazione dei danni subiti dalle merci trasportate.
• Ricostruzioni Cinematiche Accertamento della dinamica di sinistri stradali.
• Simulazioni grafiche Simulazioni grafiche digitali del sinistro con calcolo di tutti i parametri richiesti
• Perizie Ergonomiche Simulazione grafica o perizia tradizionale inerente le accelerazioni subite da passeggeri di un veicolo sottoposta ad urto o sinistro stradale.
• Giudizi di Congruità circa il valore dei Beni sul Mercato dell’usato. Valutazione specifica di ogni bene sul proprio mercato di riferimento.
• Planimetrie Planimetrie in CAD con rilievi sul posto mediante ns attrezzatura o semplici restituzioni in scala di rilevamenti eseguiti da altri enti.
• Certificazioni Perizie relative alla certificazione di veicoli secondo la specifica direttiva di riferimento.
• Consulenza Tecnica in ambito Giudiziario Consulenza Tecnica in sede Civile o Penale, per conto di Enti Assicurativi o per la Magistratura.
• Consulenza Centrale Consulenza Tecnica presso direzioni Generali di Compagnie