IVASS: risarcimento diretto, nuovi criteri di calcolo per le compensazioni tra compagnie

Rc Auto - Incidente - Risarcimento diretto Imc

L’Ivass ha pubblicato il Provvedimento recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. L’obiettivo è quello di individuare modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione. Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi

Dopo procedura di pubblica consultazione conclusasi lo scorso 31 maggio l’Ivass ha pubblicato il Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.

L’Ivass rammenta come la procedura di risarcimento diretto dei danni è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e interessa circa il 79 per cento del numero dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative con un’incidenza, in termini di importi, di circa il 46 per cento del totale dell’onere sinistri r.c. auto.

Il focus sui sinistri nella Relazione annuale

E’ utile anche riprendere brevemente per completezza di esposizione, i richiami ai sinistri rc auto che erano contenuti nella recente Relazione annuale dell’Ivass.

Segnali positivi arrivano dalla riduzione della frequenza dei sinistri, ridottasi del 30 per cento negli ultimi quattro anni anche per la riduzione dell’uso dei veicoli privati a motore come effetto della crisi economica.

E’ aumentato però il costo medio totale di ciascun sinistro nel quadriennio in esame, da circa 3.900 euro nel 2009 a 4.700 lo scorso anno, per effetto dei più forti accantonamenti a fronte dei sinistri già denunciati ma non ancora liquidati.

L’entrata in vigore del decreto legge “Concorrenza” nel 2012, sottolinea l’Ivass, ha concorso a contenere gli esborsi.

Le nuove norme consentono il risarcimento delle cosiddette “microlesioni” solo in caso di accertamento medico-legale visivo o strumentale; una riga appena nella produzione legislativa complessiva, una rivoluzione nel sistema dei rimborsi per i sinistri RC auto, sottolinea l’Autorità di Vigilanza.

Nell’arco di pochi mesi, il livello medio dei punti d’invalidità permanente liquidati, in particolare per i “colpi di frusta”, è sceso del 20 per cento, confermando il sospetto che si annidassero in quel comparto numerose frodi, a danno della collettività.

L’altra variabile calmierante per la dinamica dei costi dei sinistri RC auto è proprio il sistema CARD.

Dal 2009, con meno sinistri, pur con un costo medio in aumento, si è ridotto il premio “puro”, teorico, cumulativamente del 16 per cento; tuttavia, il premio medio effettivo è aumentato di quasi il 6 per cento.

Nell’ultimo biennio si sono ridotti entrambi, ma il primo (-11 per cento) più del secondo (-4 per cento).

Sembra esservi, sottolinea l’Autorità di Vigilanza, una difficoltà di trasmissione delle positive dinamiche di mercato sui prezzi delle polizze.

Alla fine del 2013 secondo l’indagine dell’Ivass la distribuzione dei premi effettivamente pagati è fortemente asimmetrica; la media semplice è di oltre 500 euro con una variabilità molto elevata.

Solo il 5 per cento degli assicurati paga un premio paragonabile a quello medio europeo, intorno ai 250 euro.

Nel primo trimestre di quest’anno, seguitando nella tendenza discendente, il prezzo effettivo medio e quello mediano sono scesi rispettivamente del 3,8 e del 3,4 per cento rispetto al trimestre finale del 2013.

La ratio del Provvedimento

Così come rammentato dalla Autorità di Vigilanza nella Relazione di presentazione, il Provvedimento dà attuazione all’articolo 29 del Decreto concorrenza (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Le nuove disposizioni si propongono di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

La ratio delle disposizioni parte dalla considerazione per cui il sistema CARD doveva costituire uno strumento per migliorare la qualità del servizio assicurativo, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, un mezzo per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto.

In effetti, osservava l’Ivass nella Relazione alla pubblica consultazione, il trend dei principali indicatori tecnici ha evidenziato che la procedura di risarcimento diretto, nel suo complesso, ha avuto un positivo effetto di contenimento dei costi dei risarcimenti.

Tuttavia l’attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato sul sistema dei forfait, ha evidenziato alcune carenze nel meccanismo redistributivo interaziendale degli incentivi o disincentivi e ha indotto comportamenti distorsivi arrivando, in alcuni casi, a non penalizzare o addirittura a “premiare” comportamenti “opportunistici” da parte di imprese inefficienti sotto il profilo del contenimento dei costi.

L’obiettivo che l’Autohotiry si è allora prefisso nel definire il nuovo modello dei rimborsi, è stato quello di individuare, in conformità a quanto richiesto dal legislatore, modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione.

Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015, si compone di 9 articoli.

Quali sono le principali previsioni?

Dopo le disposizioni di carattere generale viene stabilito il criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CID, riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo.

Il sistema delle compensazioni previsto dal Provvedimento per tale componente, che rappresenta circa il 90 per cento, in termini di onere sinistri, dell’intero sistema CARD, si basa, in analogia con il sistema vigente, su rimborsi forfettari all’impresa gestionaria dei sinistri liquidati per conto delle altre imprese.

Viene poi introdotto, in aggiunta al meccanismo dei forfait, un sistema di incentivi/penalizzazioni basato su un modello matematico, che tiene conto delle principali variabili del sistema rappresentative delle capacità gestionali delle compagnie con riferimento particolare all’ andamento dei costi medi della singola impresa rispetto al mercato, vista come capacità dell’impresa di contenere i propri costi rispetto alle altre compagnie, alla dinamica temporale del costo medio sinistri, intesa come capacità dell’azienda di ridurre progressivamente nel tempo i propri costi e alla velocità di liquidazione sinistri, vista come indicatore di efficienza gestionale in relazione alla liquidazione dei sinistri e nei confronti degli assicurati.

Per favorire la corretta gestione da parte delle imprese dell’attività di contrasto alle frodi, è stato inoltre previsto che il calcolo degli incentivi/penalizzazioni tenga conto anche degli indicatori dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA), operativi non appena il sistema entrerà in vigore.

Ulteriore previsione è poi quella legata al criterio di calcolo per le compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CTT (pari a circa il 10 per cento in termini di onere sinistri dell’intero sistema CARD), riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà.

Con riferimento a tale aspetto, rammenta l’Ivass, si è innovato il sistema delle compensazioni, considerata la disponibilità delle tabelle ministeriali sulle microlesioni e l’introduzione di criteri più stringenti e obiettivi per la valutazione delle lesioni personali di minore entità, prevedendo rimborsi basati sul valore reale dell’importo risarcito (c.d. piè di lista), calcolato al netto di un’eventuale franchigia assoluta e/o percentuale.

Il Provvedimento estende poi, anche alle imprese comunitarie che hanno scelto di aderire alla Convenzione CARD, l’obbligo di tenere, limitatamente ai sinistri CARD, gli appositi registri assicurativi e i dati da trasmettere all’Ivass.

Autore: Giuseppe Rocco – Ipsoa Impresa (Articolo originale)

La filiera virtuosa del sinistro. Dalla denuncia al risarcimento in forma specifica

logo UEA

Si terrà sabato 10 maggio, presso la sede dell’Università Parthenope, Villa Doria D’Angri – Via Petrarca 80, Napoli  il convegno organizzato da UEA su “La filiera virtuosa del sinistro. Dalla denuncia al risarcimento in forma specifica”. PROGRAMMA ore 9.00 Registrazione partecipanti ore 9.30 Inizio dei lavori e  saluti istituzionali Chairman, Francesco Barbieri, Direttore Attualità Uea PRIMA SESSIONE Relazione introduttiva prof. Francesco D’Innella, docente di Diritto delle assicurazioni, Università Parthenope Uea Pensiero” Alfonso Santangelo, Università Parthenope e consigliere Uea Tutela legale: il valore del servizio al cliente” Marco Rossi, direttore commerciale Das SpA Le attività di controllo tecnico nella filiera di gestione del sinistro” Higinio Silvestre Borbon, insurance specialist Asacert SpA Una modalità efficace e trasparente per contrastare le frodi assicurative” Maurizio De Dominicis, Università Parthenope e avvocato patrocinante in Cassazione ore 11.15 Coffee Break SECONDA SESSIONE “La riparazione diretta in Europa e in Italia: una nuova opportunità di servizio” Stefano Sala, amministratore delegato Per SpA “Agenti assicurativi e amministratori di condominio: un caso di successo di riparazione diretta” Armando Bianchessi, titolare di Bianchessi sas, agenzia Toro Generali Una buona pratica di assistenza in caso di sinistro: il valore della relazione” Carlo Colombo, consigliere Uea Considerazioni finali Filippo Gariglio, presidente Uea La partecipazione al convegno è gratuita. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono) all’indirizzo: info@uea.it

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

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Liquidatore Sinistri – Sostituzione maternità

Descrizione Annuncio

Il Gruppo AXA, uno dei principali gruppi assicurativi e di gestione d’attivi nel mondo, è presente in 57 Paesi con un giro d’affari di 86,1 miliardi di euro e 163.000 collaboratori. AXA Assicurazioni, una presenza importante del Gruppo AXA in Italia, opera sul territorio nazionale tramite una rete composta da 660 Agenzie e circa 1200 collaboratori. E’ in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti e servizi per rispondere ad ogni esigenza assicurativa e di protezione del mercato italiano.
LIQUIDATORE SINISTRI – SOSTITUZIONE MATERNITA’
Il/La candidato/a verrà inserito/a all’interno dell’Ufficio Servizio al Cliente di Torino con il ruolo di liquidatore sinistri (tutti i rami).
Principali attività:

    • Gestione e liquidazione dei sinistri assegnati secondo le direttive tecniche e nel rispetto degli standard di Servizio al Cliente.
    • Relazionarsi con i Clienti secondo le core attitudes della Compagnia in ottica di efficienza del servizio.
    • Fornire un adeguato livello di servizio alle Agenzie di riferimento per i sinistri di propria competenza.

Il/la candidato/a ideale ha preferibilmente una laurea in indirizzo in Giurisprudenza o Scienze Politiche ed ha maturato un’esperienza di 1-2 anni nel settore Liquidazione danni (tutti i rami).
Completano il profilo: ottima capacità di relazione interpersonale, attitudine al lavoro in team, capacità di analisi e di sintesi, buone capacità di lavorare per scadenze, precisione e problem solving.
E’ richiesta inoltre una buona conoscenza dei principali strumenti di Office in particolare Excel e Word.
Sede di lavoro: Torino

Per maggiori informazioni inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

ESEMPIO Relazione di Consulenza tecnica: ricostruzione cinematica sinistro con lesioni gravi

Published by studio_evangelista
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ESEMPIO Relazione di Consulenza tecnica: ricostruzione cinematica sinistro con lesioni gravi

RELAZIONE ANNUALE ANIA

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Il 2 luglio 2013 l’ ANIA ha pubblicato nel sito internet la relazione annuale “L’assicurazione Italiana 2012-2013″ L’Associazione pubblica annualmente una relazione sull’evoluzione e sull’andamento del mercato assicurativo, ma non si sofferma solo sul trend della raccolta, descrive interessanti studi e analisi, nonchè l’azione di vigilanza dell’Ivass, e le ultime novità normative.

 

Clicca sul logo per scaricare la Relazione:

 

 

Fondazione Simona Galletto Onlus: per chi ha avuto una lesione grave un aiuto importante

mezzadriAbbiamo incontrato il dott. Giorgio Mezzadri, Direttore Generale della Fondazione Simona Galletto Onlus che si prefigge di assistere le persone  che abbiano subìto gravi traumi e  lesioni invalidanti.

 

Buongiorno dott. Mezzadri,  quando è stata costituita la Fondazione e quale ne è lo scopo ?

È stata fondata nel 2012 ed inizierà la sua attività nel corso di quest’anno.  È stata voluta dal  Fondatore Rag. Corrado Galletto e nasce dall’esigenza di  prestare supporto a tutti coloro i quali abbiano subito gravi traumi invalidati di qualunque tipo, stradali o di altra natura.  In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere ricerche e studi nei settori dell’ innovazione della ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento della qualità della vita; favorire ed incrementare l’ istruzione e l’ attività di coloro i quali desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico – scientifiche, mediche e di assistenza, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa tesa ad approfondire e diffonderne la conoscenza; attuare e sostenere ogni iniziativa utile all’ assistenza e alla cura del malato; svolgere un’ azione di divulgazione e informazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui problemi che rientrano nello scopo sociale .

Nei confronti dell’ esterno, la prima iniziativa avviata dalla Fondazione si concretizza nel supporto prestato  fin dal momento in cui si verifica l’incidente tramite l’attivazione di un call center che risponde al numero unico nazionale 199.240.033  il quale con competenza mirata sarà in grado, allorché interpellato, di fornire  le referenze e di indirizzare il richiedente presso strutture convenzionate e personale  medico di eccellenza in relazione alla tipologia del trauma subito. Ulteriore obiettivo della Fondazione è quello di proseguire a indirizzare adeguatamente e sostenere  la persona che ha subito il trauma e la sua famiglia a livello clinico e psicologico e per quanto possibile sull’individuazione del supporto teso a sopperire eventuali disagi che si dovessero manifestare nella vita di un nucleo familiare, segnato  pesantemente dalla debilitazione di un suo componente.

 

Quali sono le persone che contribuiscono al raggiungimento di questa nobile obiettivo?   

Oltre a quello del fondatore, rilevante supporto è dato dal Direttore Scientifico dott. Giorgio Bernini, medico legale di Sara Assicurazioni che coordina a livello medico l’attività della Fondazione, dal presidente del comitato di sostegno, Dott.sa Silvia Galletto e dal segretario Carlo Pagliolico .

 

Il Fondatore, Rag. Galletto, di cosa si occupa?

Il Rag. Corrado Galletto ,  coadiuvato dalla figlia Silvia, è  fortemente impegnato  nella  riuscita dello scopo della Fondazione, che sente fortemente anche in ragione delle vicissitudini che hanno interessato e interessano tutt’ oggi la propria famiglia .  Ed è proprio l’osservazione dello stato e delle circostanze dirette che vivono le persone che subiscono gravi traumi e le relative conseguenze sulle loro famiglie, che hanno dato lo spunto e l’ impulso per dare avvio alla presente iniziativa filantropica .

 

Come è organizzata l’attività?

La sede è a Manta, nel cuneese, alle porte di Saluzzo. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Rag. Corrado Galletto. Tra gli altri ne fanno parte il figlio Dott. Stefano Galletto,  l’Avv. Giorgio Germani di Pavia e il Dott. Giovanni Battista Parodi di Genova.

E’ stato costituito il comitato di sostegno che si occupa prevalentemente dell’attività di promozione e diffusione della conoscenza delle iniziative promosse dalla Fondazione nonché del fund rising. La parte gestionale è affidata al sottoscritto, quale Direttore Generale.

Il comitato scientifico poi studia ed analizza le iniziative di carattere scientifico e si avvale della grande esperienza del presidente dott. Giorgio Bernini per individuare strutture e personale medico di eccellenza al quale la Fondazione possa indirizzare coloro i quali a questa si rivolgono. Vaglia le iniziative segnalate e ne propone di nuove, anche in cooperazione e collaborazione con altre organizzazione filantropiche che abbiano scopi complementari ai propri.

Il segretario Sig. Carlo Pagliolico coordina le diverse attività .

 

E’ possibile avere materiale divulgativo?

Lo stiamo preparando. Anche il sito è al varo: questo il link http://fondazionesimonagalletto.org . Presto  avrà luogo la presentazione del programma e dello staff operativo della Fondazione.

Nella foto:

Dott. Giorgio Mezzadri
nato a Genova il 19/02/1958
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Genova
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova
Revisore Contabile ex D.Lgs27/01/1992 n. 88
mezzadri@consultge.com

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT

Intervista al dott. Stefano Re, nuovo direttore di UCI Ufficio Centrale Italiano (Carta Verde)

Mappa dei paesi in cui è operativo il servizio Carta Verde. Si segnala il recente ingresso del Montenegro come Bureau autonomo, la richiesta di ingresso da parte di Kazhakhstan (prevista per il 2014), di Armenia e Georgia (in fase di analisi), mentre rimane sempre sospesa la questione Kossovo, che ha tutte le carte in regola salvo il riconoscimento da parte dell’ONU quale Stato indipendente.

Il dott. Silvio Lovetti, da molti anni Direttore dell’UCI, Ufficio Centrale Italiano, ha terminato l’attività ed il dott. Stefano Re, funzionario dello stesso ente, ne ha assunto le mansioni.
Cos’è l’UCI è la prima domanda che nasce spontanea.
L’UCI è un ente nazionale che opera dal 1953 quale ufficio italiano per la gestione della Carta Verde. Le sue attività sono disciplinate per legge in concerto con gli altri uffici nazionali europei ed extraeuropei detti Bureaux.
L’ Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.
Costituito nel 1953, opera come Bureau per l’Italia nell’ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l’Europa dell’ONU.
L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private ).
L’UCI si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia. L’UCI è anche responsabile degli incidenti provocati all’estero da veicoli italiani, in relazione ai quali è tenuto a rimborsare gli omologhi uffici esteri.
Tutto questo avviene appunto sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
L’UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
L’impegno comporta per l’UCI l’obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi risarcimenti. Ha sede a Milano ed occupa circa 30 persone.
Chi sono i soci di UCI?
Sono le compagnie di assicurazione che esercitano il ramo auto in Italia, sia Italiane che estere, purché autorizzate. Quelle che lo sono da anni e quelle che vogliono entrare nel mercato che chiedono di essere soci provvisori per un anno, sottoscrivendo 1000 quote per 510 €, sino al perfezionamento della pratica, dopo l’autorizzazione diventano di diritto soci di UCI.
Con tutti questi soci, alle riunioni ci sarà un sacco di gente?
Una volta era così, oggi con 7 gruppi assicurativi che coprono il 92% del mercato, non c’è neanche bisogno che andiamo a fare le riunioni in un altro locale.
Quanti sinistri gestisce UCI ogni anno?
Sono circa 50.000, affidati alle varie compagnie o società mandatarie delle compagnie estere. Solo circa 3.000 sono gestiti direttamente da UCI e sono quelli che hanno alcune problematiche di gestione. O sono causati da veicoli esteri non assicurati o sono stati restituiti dalle varie società mandatarie.
Come si diventa società mandataria di una compagnia estera?
Anzitutto è necessario sottoscrivere una convenzione con l’UCI, impegnandosi a rispettare le norme a cui è sottoposto l’UCI e fornendo delle qualifiche e garanzie. Va poi contattata direttamente una compagnia estera non rappresentata per proporre la propria candidatura e sottoscrivere con essa un contratto per la gestione dei sinistri avvenuti in Italia con tale compagnia estera non rappresentata. Poiché il mandatario dovrà anticipare i risarcimenti ai danneggiati per conto della Compagnia estera, il contratto dovrà prevedere delle garanzie di ritorno dei capitali.
Ottenuto il mandato di una compagnia estera, questa segnalerà al proprio Bureau nazionale l’intenzione di nominare un mandatario in Italia. Tale richiesta nomina verrà comunicata ad UCI, dopodiché si sottoscrive un accordo con UCI per accettare le regole della procedura ed UCI a quel punto accetterà la nomina dandone conferma al Bureau estero.
Inoltre, ma qui l’UCI non è coinvolto, si può diventare mandatari anche per i sinistri occorsi ad un assicurato italiano con una compagnia estera avvenuta all’estero. Questi ultimi sono i sinistri regolati dalla IV direttiva Auto della Comunità Europea.
Quali sono i paesi che riconoscono la Carta Verde sono scritti sulle varie carte verdi presenti in ognuna delle nostre auto. Ma i confini sono stabili?
No, si era partiti negli anni 60 con alcune delle nazioni europee e ora siamo arrivati a tutto il continente. Le nuove frontiere sono quelle dei paesi dell’ex Unione Sovietica e dei Balcani. Nel 2009 quando è entrata la Russia pensavamo che avendo oltre 150.000 di veicoli avremmo avuto un forte impatto. Fortunatamente l’incremento è stato solo di 2000 sinistri.
Qual è il corrispettivo che una compagnia paga per la gestione di un sinistro?
La tariffa è del 15% del valore liquidato con un minimo di 200 € ed un massimo di 3.500. Ma è possibile, in base ai volumi gestiti o altri parametri di valutazione, che le società mandatarie e le compagnie estere si accordino diversamente.
Date anche un servizio di informazione all’utenza?
Questa attività era demandata per legge all’ISVAP che con le nuove regolamentazioni sta cedendo l’incarico alla CONSAP che è diventato organismo di indennizzo per tutti i sinistri. Noi diamo informazioni solo per i sinistri che derivano dalla gestione della Carta Verde. Non dimentichiamo che il servizio Carta Verde è nato come servizio privato e non pubblico. Anche dopo il 69 con l’RCA obbligatoria, la Carta Verde era facoltativa. Veniva venduta solo in alcune agenzia convenzionate ed ai posti di frontiera. Poi è stato fatto un accordo con le associazioni delle compagnie ed infine è stato regolamentato per legge.
Sul nostro sito è possibile trovare ulteriori informazioni sull’UCI: www.ucimi.it

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

SEDE:

INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo.
La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE)
Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
A) NOZIONI GIURIDICHE
1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilità;
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
B) NOZIONI TECNICHE
1) Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2) Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
4) Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d’opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.