Sconti obbligatori Rca, ecco le regole dell’Ivass

L’Autorità ha pubblicato il Regolamento n.37, facendo seguito a quanto previsto dalla legge sulla Concorrenza

Sul controverso fronte degli sconti obbligatori Rca, introdotto con la recente legge Concorrenza (legge 4 agosto 2017 n.124), sono finalmente arrivati i paletti dell’Ivass. L’autorità ha infatti emanato il Regolamento n.37 con cui si stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione della scontistica da parte delle compagnie. Il testo si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 capi, e di un allegato.
La legge n.124/2017 aveva attribuito all’Ivass il potere di adottare un regolamento attuativo “entro 90 giorni dall’entrata in vigore”, identificando la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e premio medio più elevato. Il Regolamento n. 37 pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di monitoraggio “sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti, prevedendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico dell’impresa, avuto riguardo, in particolare, alla funzione attuariale e alla funzione di verifica della conformità”.Due tipologie di sconto

La legge Concorrenza aveva previsto, in particolare, due tipologie di sconto obbligatorio. Il primo deve essere disposto, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, nel caso in cui ricorra almeno una delle tre seguenti condizioni: ispezione preventiva del veicolo, a spese dell’assicuratore; installazione o presenza sul veicolo (se portabili) di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la scatola nera o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (il cosiddetto alcolock). Il secondo tipo di sconto, definito come “aggiuntivo”, deve essere applicabile ai soggetti che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria, purché accettino di installare “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti”, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’Ivass.

Criteri e parametri

Per individuare i parametri necessari all’applicazione degli sconti, l’Autorità ha utilizzato i dati in suo possesso relativi al portafoglio diretto Rca italiano, unitamente a quelli forniti “da un campione di imprese ampiamente rappresentativo del mercato Rc auto in riscontro a una specifica richiesta dell’Istituto”. Nel concreto, i criteri e le modalità per determinare gli sconti partono da una preliminare attività di verifica che l’impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto Rca, in merito alla sussistenza di almeno una delle condizioni prima elencate (ispezione preventiva del veicolo, presenza della scatola nera e di dispositivi alcolock). Le modalità di applicazione e di calcolo si basano sull’applicazione di un criterio comune alle tre condizioni e a ciascun settore tariffario. In particolare, la percentuale di sconto dovrà risultare “in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall’impresa sull’insieme dei contratti che prevedono l’installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l’ispezione preventiva del veicolo”. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l’impresa dovrà utilizzare dati e statistiche di mercato. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto “in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni”, l’Istituto ritiene che l’impresa debba applicare sconti “strettamente coerenti con i dati aziendali (o di mercato)”.

Gli sconti aggiuntivi

Per quanto riguarda gli “sconti aggiuntivi”, la percentuale di riduzione ulteriore del premio dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall’Ivass nell’allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato. L’impresa dovrà applicare tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificate solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, “avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito e aventi le stesse caratteristiche soggettive”, precisa l’Autorità. Anche in questo caso, l’Istituto ritiene che la percentuale di sconto, debba essere in linea con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli sconti.

Gli adempimenti dell’impresa

Il Regolamento, come già accennato, disciplina alcuni obblighi a carico dell’impresa, volti da un lato a garantire forme di trasparenza a favore degli assicurati, e dall’altro a favorire la futura attività di monitoraggio che l’Ivass dovrà svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione individuati. In particolare, le compagnie dovranno raccogliere in via sistematica informazioni analitiche (da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale). Questa attività riguarderà i contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori e gli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Il testo dell’Ivass introduce anche specifici adempimenti a carico della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità. In particolare, la funzione attuariale è tenuta a verificare l’impatto sulla politica di sottoscrizione dell’impresa, ma anche a valutare l’adeguatezza dell’entità degli sconti obbligatori. L’attuariato, inoltre, dovrà redigere a ogni variazione della tariffa (o delle percentuali di sconto) una relazione sulle attività svolte per adempiere agli obblighi, e le motivazioni sottostanti alle scelte dell’impresa. La funzione di verifica della conformità, invece, avrà l’obbligo di verificare la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la definizione degli sconti, di valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate per garantire la correttezza del processo, e infine di conservare “opportuna evidenza delle predette attività”.
Infine, andando incontro alla necessità di garantire trasparenza verso la clientela, il Regolamento prevede che nelle polizze Rca sia data separata indicazione degli sconti obbligatori.

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Reclami alle Assicurazioni: il 45% riguarda l’Rc auto

I principali motivi di reclamo riguardano i tempi di definizione dei sinistri, il servizio di liquidazione reso, la quantificazione dei danni. L’IVASS ha inoltre  pubblicato le classifiche sui reclami ricevuti dalle Assicurazioni

Nel primo semestre 2016 le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto complessivamente dai consumatori italiani 64.355 reclami, di cui 14.590 (pari al 22, 67% del totale) relativi ai rami vita, 29.104 (45,22% del totale) al ramo r.c.auto e 20.661 (32,11%) per gli altri rami danni.  Per la prima volta, la rilevazione comprende anche i dati sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione UE opeanti in Italia in regime di stabilimento o in lps (cioè senza una sede stabile)

Anche nel 1°semestre 2016 il ramo r.c.auto continua a rappresentare per le imprese italiane il segmento che genera il maggior numero di reclami (46,8% del totale).

I principali motivi di reclamo riguardano, per il ramo r.c.auto, i tempi di definizione dei sinistri e, più in generale, il servizio di liquidazione reso, oltre a controversie sull’attribuzione della responsabilità e sulla valutazione/quantificazione dei danni.

I reclami presentati hanno avuto esito positivo per gli esponenti in circail 40% dei casi: in particolare, per il 32% l’istruttoria è stata chiusa dall’impresa accogliendo integralmente le richieste dell’esponente e per l’8% è stato comunque trovato un accordo transattivo. Le richieste del reclamante sono state invece respinte nel 49% dei casi. I restanti casi (11%) risulta vano ancora in istruttoria alla fine del semestre

L’IVASS ha pubblicato i dati sui reclami dei consumatori ricevuti da ciascuna impresa di assicurazione nel primo semestre 2016. La rilevazione punta ad accrescere la trasparenza del mercato, mettendo a disposizione di consumatori e operatori una ulteriore informativa sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese.

(fonte: IVASS)

Battuta d’arresto al Disegno Di Legge Concorrenza dalla II Commissione Permanente Giustizia

foto a roma Ieri è stata una brutta giornata per la Senatrice Vicari. La sua proposta di Legge, già bocciata in vista del traguardo con la maglia Art. 8 del Decreto Legge Destinazione Italia nel 2013 rischia di fare la stessa brutta figura.

La Commissione Giustizia tira il freno a mano sull’RCA – DDL Concorrenza e fornisce un importante assist agli automobilisti e carrozzieri. Una battuta d’arresto politica per il governo e lobby assicurativa che avrà sicuramente ulteriori sviluppi.

La commissione, nel merito del disegno di legge, evidenzia sostanzialmente 5 punti critici a riguardo del risarcimento in forma specifica, sulla restrizione della cessione del credito, sull’impiego e modalità per le testimonianze dell’avvenuto sinistro, sul risarcimento del danno fisico alla persona, sulla scatola nera e infine sulle frodi.

Vediamo, con l’aiuto di Confartigianato Verona, punto per punto i passaggi più importanti, contenuti nel documento ufficiale allegato in forma integrale a fine articolo:

Primo punto, Cessione di credito e risarcimento in forma specifica

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all’assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell’efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell’istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

Secondo punto, le prove testimoniali

Il nuovo comma 3-bis in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione oppure quello relativo all’invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “ovvero” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti.

Terzo punto, lesioni fisiche gravi

Considerato che il comma 2 dell’articolo 7 consente comunque l’ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l’adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l’apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito “danno biologico”, quindi senza l’aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito “danno morale” . La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede ( Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All’esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell’ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell’articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l’articolo.

Quarto punto, la scatola nera

L’articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l’articolo 145-bis, il cui comma 1 stabilisce che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Quinto punto, le frodi

L’articolo 9, nel novellare l’articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l’impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l’offerta di risarcimento, l’assicurato può proporre l’azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell’impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

II Commissione Permanente Giustizia 9 luglio 2015

Interviene la polizza RCA anche se l’autogru sta sollevando un cassone

IN-CORMACH-2---METTERE-POSTO-DELL'AEREO La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 aprile 2015 ha emesso la sentenza n 8620.

La suddetta Sentenza ha come oggetto i danni causati dalle macchine operatrici, o da veicoli ad uso speciale, durante l’esercizio delle proprie attività. Come noto la copertura di tali danni, rientrava totalmente nell’ambito della garanzia RCT. Con l’emissione della indicata Sentenza viene ampliato l’ambito di operatività della garanzia RC Auto e di fatto riducendo correlativamente quello della garanzia RCT.

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del c.c è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o commesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la rca è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area a essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere». Questo è il principio di diritto con cui le sezioni unite hanno sciolto i dubbi sull’operatività della garanzia per la rca in caso di sosta del veicolo. Nella fattispecie, si trattava di un incidente causato da una autogru mentre stava sollevando un cassone metallico

Suprema Corte di Cassazione sentenza 8620

Renzi vuole riformare l’ Rc Auto come prova da tempo la senatrice Vicari

matteo renzi

Così Renzi vuole riformare la RcAuto

Queste le prime indicazioni contenute nel ddl Concorrenza

In rampa di lancio la riforma della Rc Auto, che riprende le novità che già l’esecutivo Letta aveva tentato di introdurre nel dicembre 2013 e stralciate a sorpresa all’ultimo minuto. Dopo poco più di un anno il governo di Matteo Renzi (nella foto) è pronto a riaprire la questione, con il chiaro obiettivo di ridurre le tariffe italiane, che restano le più care d’Europa. Nelle bozze del disegno di legge sulla Concorrenza, consultate da MF-MilanoFinanza, c’è un intero capitolo dedicato alle assicurazioni. Il provvedimento cerca di premiare con prezzi più bassi gli automobilisti più trasparenti, ma anche di soddisfare le ripetute richieste degli assicuratori, che da tempo imputano alle numerose truffe gli alti prezzi delle polizze italiane.

Tra le novità contenute nella bozza c’è la previsione di una serie di sconti obbligatori, che le imprese si impegnano a riconoscere ai clienti in determinati casi. Per esempio, quando l’automobilista rinuncia in partenza alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni di eventuali sinistri subiti, senza il consenso dell’assicuratore. Lo scopo è frenare l’espansione del mercato dei sinistri Rc Auto, che ha fatto lievitare i costi dei risarcimenti facendo aumentare quelli delle spese legali. Inoltre, la bozza di ddl prevede che lo stesso sconto sia riconosciuto anche a chi accetta di sottoporre il veicolo a ispezione e a quanti siano favorevoli all’installazione a bordo di scatole nere o similari. Il nuovo testo prevede che i costi di installazione siano a carico del cliente e non più della compagnia, ma anche che la riduzione di premio praticata al cliente sia superiore agli eventuali costi di installazione, funzionamento o portabilità. Insomma, alla fine, il saldo tra costi e risparmi dovrà essere favorevole all’assicurato, e la scatola nera avrà valore probatorio. Ma c’è di più.

La grande novità prevista in bozza è che lo sconto dovrà essere riconosciuto anche ai clienti che accettino il risarcimento in forma specifica, ovvero la possibilità, in caso di danno subito, di riparare l’automobile in una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Riparazione su cui le assicurazioni dovranno riconoscere non meno di due anni di garanzia. E una riduzione di prezzo dovrà essere riconosciuta ai clienti che si impegnino a fornire, in caso di sinistro, informazioni relative al soggetto che procede alla riparazione, «stabilendo un termine massimo per consentire all’assicurazione di effettuare le opportune verifiche finalizzate alla stima del danno prima che le riparazioni siano effettuate».

Il documento prevede anche un’altra novità a lungo attesa dalle compagnie: entro tre mesi dall’approvazione del ddl Concorrenza dovrà arrivare anche la firma del presidente della Repubblica sulla nuova tabella unica nazionale per i risarcimenti delle macrolesioni. Novità attesa da anni e la cui applicazione, secondo l’Ania, porterebbe a una riduzione media del prezzo delle polizze di almeno il 3%. Nella bozza è contenuta infine la revisione dell’obbligo per gli intermediari di presentare ai clienti almeno tre preventivi Rc Auto, accusato di aver fatto lievitare i costi senza dare benefici ai clienti. Secondo quanto previsto nella bozza gli intermediari dovranno mostrare ai clienti i prezzi di mercato collegandosi al sito web dell’Ivass che confronta le offerte, ma non ci sarà più obbligo di rilasciare documentazione scritta, con risparmio di costi.

(Autore: Anna Messia – Milano Finanza)

Il senatore Matteoli difende i carrozzieri

Matteoli prende posizione contro la riforma Rc auto e si schiera dalla parte dei carrozzieri, difendendo la libera scelta del carrozziere di fiducia ed evidenziando i rischi del risarcimento in forma specifica

matteoli

Il senatore Altero Matteoli (Forza Italia), presidente della Commissione lavori pubblici di Palazzo Madama, critica la riforma RC Auto voluta dalla senatrice Simona Vicari e si schiera dalla parte dei carrozzieri:

“Non vorremmo che dietro le modifiche allo studio del Governo sul regime Rc Auto si nascondessero nuove penalizzazioni per gli assicurati e per i carrozzieri.
Il cosiddetto risarcimento in forma specifica, cui pare si vorrebbe puntare per debellare il fenomeno delle frodi, da attuare attraverso convenzioni fra le Compagnie di assicurazione e le imprese di autoriparazione, determinerebbe un indebito controllo delle prime sull’intero comparto dei carrozzieri, e il pericolo di formazione di cartelli. Gli effetti sarebbero inaccettabili per la competitività, per la libertà di impresa e per le tasche degli assicurati”

Il senatore prosegue difendendo la libera scelta del carrozziere di fiducia:
“Altrettanto inaccettabile sarebbe la ventilata possibilità di impedire agli assicurati la scelta del carrozziere di fiducia. Vigileremo con la dovuta attenzione e già ora dichiariamo la nostra netta contrarietà a un eventuale intervento per decreto legge, che di fatto impedirebbe al Parlamento una discussione approfondita su una materia delicata, che deve essere affrontata con assoluta trasparenza ed equilibrio”.
Anziché con disegno legge, la riforma RCA potrebbe infatti arrivare in tempi stretti mediante decreto del Governo, scavalcando in tal modo il Parlamento.

da car carrozzeria

Frodi, incidenti, tasse: ecco perché l’Rc auto in Italia è più cara che nel resto d’Europa

l’Rc auto in Italia è più cara che nel resto d’Europa Le polizze assicurative per auto e moto in Italia sono le più care d’Europa. A mostrarlo è uno studio del Boston Consulting Group in collaborazione con Ania, che rivela come i prezzi dell’assicurazione Rc Auto in Italia siano mediamente superiori agli altri principali Paesi europei di 213 euro.

cache_2428433169   Caro Rc auto – Confronto sul mercato RCA in Europa Il nostro Paese si caratterizza per la frequenza di incidenti e il costo medio di risarcimento più elevati tra i principali Paesi europei. In particolare, la frequenza di sinistri in Italia è del 7,9% contro il 6,6% della media europea. I dati evidenziano che questa voce determina più della metà dello spread tra il costo medio assicurativo in Italia e quello europeo.

Valentina Brini

Vedi il report: RCA-in-Europa

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liquidatore Sinistri Multiramo

  • Azienda Compagnia di Assicurazione
  • Località Firenze

Descrizione

Per azienda cliente ricerchiamo la figura di liquidatore sinistri multiramo con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo e richiesta un’ottima conoscenza del processo liquidativo rca/rcg/re, cvt. Si richiede autonomia nella liquidazione rca…

azienda cliente ricerchiamo la figura di liquidatore sinistri multiramo con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo; è richiesta un’ottima conoscenza del processo liquidativo rca/rcg/re, cvt. Si richiede autonomia nella liquidazione rca (card, rca con e senza lesioni, danni a terzi..) e rami elementari (infortuni, malattia, incendio..).

Per maggiori informazioni inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

Le associazioni dei consumatori chiedono di poter scegliere carrozziere, perito e medico

Le associazioni dei consumatori chiedono di poter scegliere carrozziere, perito e medico       Anche UNC e Confconsumatori si schierano con Assoutenti per chiedere che venga data all’assicurato la facoltà di scegliere carrozziere, perito e medico

Le Associazioni dei consumatori si muovono finalmente nella direzione giusta, affrontando più criticamente le implicazioni che stanno dietro alla riforma della rc auto. Diverse associazioni, in questi mesi, si erano infatti concentrate quasi esclusivamente sull’abbassamento delle tariffe, senza considerare lo “scotto da pagare” per ottenerlo. Voce fuori dal coro è sempre stata quella di Assoutenti, che ha più volte evidenziato come dietro le dichiarazioni su sconti e riduzioni dei premi si nascondesse di fatto una perdita di diritti del consumatore. Portare l’auto dove decide l’assicurazione e farla riparare al prezzo imposto dalla compagnia non vale infatti qualche decina di euro di sconto sul premio. Ora anche l‘UNC (Unione Nazionale dei Consumatori) eConfcosumatori si sono avvicinate alla posizione di Assoutenti, invitando tutti i consumatori ad essere più attentirispetto ai messaggi promozionali delle compagnie assicuratrici che promuovono le loro polizze. Queste associazioni chiedono inoltre di modificare il nuovo disegno di legge sulla rca per dare la facoltà all’assicurato di scegliere, in caso di sinistro, sia il perito che il medico che il carrozziere. Le associazione dei consumatori, inoltre, indicano la principale fonte di abbattimento costi a favore degli assicurati e, cioè, il modulo Consap. Il modulo Consap consente all’assicurato che ha causato l’incidente di rivolgersi alla Consap per avere informazioni circa il pagamento del sinistro e decidere –laddove lo ritenesse opportuno- il rimborso di quanto liquidato dalla sua Compagnia, ovviando in questa maniera al perverso meccanismo del Bonus/Malus, al fine di migliorare la sua classe di merito.

Il tutto senza rinunciare ad un effettivo risparmio. Il progetto ‘Rc Auto, risparmiare si può’, redatto dalla tre associazioni, si pone infatti di offre una panoramica di corrette informazioni a favore dell’utenza, per aiutarla nella scelta della polizza più conveniente in base alle proprie esigenze. Il concetto è semplice: scegliendo una polizza che sia in linea con le proprie necessità si possono abbattere i costi della stessa.

Car Carrozzeria

Il pacchetto Rc auto scompare durante l’iter parlamentare

Commissione Finanze Camera Imc  Marcia indietro alla Camera

È rimasta nel titolo del provvedimento, ma è la grande assente: la «riduzione dei premi Rc auto» era una delle parti di maggior impatto popolare e mediatico del decreto legge Destinazione Italia, ma è stata stralciata (cancellando l’articolo 8) in commissione Finanze della Camera (nella foto) perché conteneva misure tanto contestate da mettere a rischio la conversione in legge dell’intero decreto legge. Così, per i veicoli, in Destinazione Italia sono rimaste solo due novità minori: la “legalizzazione” dell’uso saltuario su strada dei carrelli elevatori e la possibilità di svolgere attività di noleggio con conducente anche con risciò a pedali (un’iniziativa che dovrebbe decollare a Milano per Expo 2015).

Sulla Rc auto, dopo lo stralcio, regna l’incertezza. Lo pensano tutti i protagonisti dello scontro che ha affossato il pacchetto di Destinazione Italia. Ma da questo si dovrà partire per il prossimo intervento in materia, che appare inevitabile: il caro-polizze è il motivo principale che porta 3,8 milioni di veicoli (circa il 10% del parco circolante italiano effettivo, anche se la cifra va depurata almeno dai motocicli non utilizzati in inverno) a non essere assicurati. Il pacchetto prevedeva sconti minimi obbligatori a chi avesse accettato di far montare la scatola nera a bordo (7%), di far riparare il veicolo incidentato a un’officina convenzionata con la compagnia (5%), di rinunciare a cedere al riparatore il credito vantato verso la compagnia per il risarcimento (4%) e a farsi curare le lesioni riportate in un incidente da medici di fiducia dell’assicurazione (7%). Misure oggetto di critiche (alcune giuridicamente fondate) per la lesione di diritti del danneggiato e interessi di tutti gli operatori del mondo che ruota attorno all’Rc auto (compagnie, riparatori, avvocati, periti, patrocinatori, medici) e perché difficilmente non bastano a tagliare i costi di risarcimento (che fanno aumentare le tariffe, quindi gli sconti diventano poco utili).

Perplessità anche su altre novità come la stretta antifrode che taglia va da due anni a 90 giorni il tempo per chiedere il risarcimento, escludeva le testimonianze di persone non identificate al momento del sinistro, costringeva i giudici a segnalare ai pm i “testimoni abituali” e dava piena prova ai dati della scatola nera. Ma accanto a queste misure ce n’erano due certamente utili: il raddoppio (da cinque a io milioni di euro) del massimale minimo obbligatorio per il quale vanno assicurati i bus (autoveicoli con più di nove posti) e l’inserimento della mancata copertura copertura Rc auto tra le infrazioni accertabili pure da remoto (controlli automatici già previsti, per esempio, dall’articolo 201 del Codice della strada per eccesso di velocità, passaggio col rosso, transiti abusivi in Ztl e corsie preferenziali).

Ciò ritarda l’approvazione degli apparecchi di controllo da parte del ministero delle Infrastrutture (saranno in buona parte quelli stessi già usati per le altre infrazioni) e fa sì che le black list dei veicoli non assicurati siano utilizzabili solo come “precursori“: le forze dell’ordine possono solo usare comuni lettori di targhe che s’interfacciano con la lista e segnalano a una pattuglia ap postata a valle il transito di un veicolo compreso in essa. Gli agenti provvederanno alla classica contestazione controllando direttamente i documenti. Il 16 febbraio la Motorizzazione ha diramato alle forze dell’ordine per la prima volta la lista, come prevedeva il Dl 1/2012. L’elenco sarà aggiornato mensilmente. Il giorno 1 di ogni mese partirà una lettera a chi risulta non assicurato avvertendolo che, se non prowederà il giorno 15, verrà aggiunto o mantenuto nella prossima lista. Ciò non comporta conseguenze immediate, per cui chi non circola non ha nulla da temere. Ricordiamo, però, che è circolazione anche il tenere il veicolo parcheggiato in strada, quindi occorre tenerlo in un’area privata.

Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore Supplemento

Federcarrozzieri “rilancia” con una petizione contro il disegno di legge RCA

Federcarrozzieri “No alla rottamazione dei diritti dei danneggiati”. Federcarrozzieri lancia una raccolta di firme contro il disegno di legge RCA che è l’esatta fotocopia del contestato art.8

Federcarrozzieri invita tutti, carrozzieri, e automobilisti, a firmare la petizione contro il disegno di legge RCA, che ricalca esattamente quanto contestato nella battaglia contro l’art.8 della riforma RCA, poi stralciato.

La petizione “NO alla rottamazione dei diritti dei danneggiati mira a raccogliere 500.000 firme contro il “monopolio delle Assicurazioni”, così da difendere il diritto di libertà di scelta dell’automobilista. La petizione può essere sottoscritta firmando il modulo in una carrozzeria indipendente oppure on line firmando qui.
Federcarrozzieri, insieme ad Assoutenti e Casa del Consumatori, rilancia dunque la battaglia “contro le regole che il Governo vorrebbe introdurre, favorendo le compagnie di assicurazione a danno dei diritti dei danneggiati, della libera concorrenza e della libertà di scegliere carrozzieri, medici, periti e avvocati di fiducia e indipendenti dalle compagnie di assicurazioni”.

A fine dicembre Federcarrozzieri e le altre sigle della Carta di Bologna si erano aspramente battute per lostralcio dell’articolo 8 contenuto nella bozza della riforma RC auto, considerato un ragalo alle assicurazioni: in caso di incidente, l’automobilista viene indirizzato al carrozziere convenzionato, con grave pregiudizio del futuro dei carrozzieri indipendenti. I forti dubbi sull’art.8 espressi dalla commissione Giustizia hanno portato a stralciarlo dal decreto Destinazione Italia, che avrebbe dovuto dare il via libera alla riforma. Ma all’indomani della “stroncatura” l’articolo 8 si è ripresentato sotto forma di un Disegno di Legge proposto dal Consiglio dei ministri. Un’esatta fotocopia di quanto stralciato il giorno prima. E la battaglia di Federcarrozzieri continua.

LIQUIDATORE MULTIRAMO

Città: Milano
Provincia: [Lombardia] Milano
Nazione: Italia

Descrizione

Titolo dell’offerta: LIQUIDATORE MULTIRAMO
Categorie:
Finanza, banche e credito – Assicurazioni
Livello: Impiegato
Numero di posti vacanti: 1
Descrizione dell’offerta: Synergie Italia Spa offre un¿opportunità per un/una LIQUIDATORE MULTIRAMO che si occuperà di liquidare sinistri RCA, ARD, infortuni e malattie e di tutti i rami danni entro le autonomie prefissate, coordinando l¿attività dei collaboratori esterni.
Nello specifico:
Istruisce il sinistro per contenere il costo entro i parametri tecnici, con una gestione proattiva
Esegue gli adempimenti formali richiesti dalle polizze per la liquidazione del sinistro
Tratta e liquida i sinistri, nei limiti di autorizzazione
Organizza il proprio lavoro in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali
Effettua controlli di rilevazione dei dati sulle perizie effettuate dagli Ispettori (es. completezza della documentazione, dati di consenso per Terzi Danneggiati, ecc.)
Verifica la documentazione tecnica e le caratteristiche del sinistro per meglio comprendere l¿impostazione metodologica della perizia
Condivide con il capo ispettorato le valutazioni effettuate (valutazione di fabbricati, macchinari, merci, ecc.)Requisiti:
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
laurea in giurisprudenza
precedenti esperienze in posizione analoga in strutture di liquidazione
buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office
capacità di comunicazione
autonomia nella propria attività ed elevati livelli di produttività
orientamento al cliente
flessibilità e apertura all¿innovazione
gradita conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Milano Inquadramento e retribuzione commisurato all¿esperienza.

Requisiti

Titolo di studio minimo: Laurea specialistica (4-5 anni)
Esperienza minima: 2 anni

Contratto

Tipo di contratto: Da definire
Giornata lavorativa: Completa

Per candidarsi inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

LIQUIDATORE SENIOR_PADOVA

Zona lavoro: 

PADOVA (PADOVA)

Descrizione offerta: 

CCNL: C.c.n.l. per i dipendenti amministrativi e per il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione delle imprese di assicurazione.
Livello: IMPIEGATO DI CONCETTO
Requisiti: E-work Spa Agenzia per il Lavoro Filiale di Venezia-Mestre cerca per importante Compagnia Assicurativa un LIQUIDATORE SENIOR. La risorsa inserita si occuperà di gestire l`intero processo liquidativo relativo ai sinistri Danni, prevalentemente RCA, ARD, infortuni e malattie e di tutti i rami danni entro le autonomie prefissate, in particolare: – gestione tecnica delle singole posizioni dei sinistri danni, – incarico ai periti, fiduciari ed informatori; – la determinazione della responsabilità attraverso lo studio e la valutazione tecnica del danno; – la valutazione dei margini di negoziazione per arrivare alla chiusura dei sinistri assegnati gestendo i rapporti con le controparti. Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche: – Esperienza di almeno 4 anni nel ruolo presso gli ispettorati di altre Compagnie e/o all`interno di realtà di servizi liquidativi, che gli ha permesso di sviluppare una buona conoscenza della normativa relativa all`RCA; – Laurea in Giurisprudenza – Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Office; – Ottime capacità relazionali, organizzative e di analisi – Capacità di negoziazione, Fermezza ed equilibrio nel gestire il processo liquidativo – Completano il profilo attitudini alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione. – Disponibilità immediata Luogo di lavoro: Padova Orario di lavoro: Full time Si offre contratto in somministrazione inziale (CCNL Ania), il livello di inquadramento sarà parametrato alla reale esperienza della risorsa.
Sede: PADOVA (PADOVA)
Durata: 1 anno

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Contratto base RC Auto: l’IVASS incontra le associazioni dei consumatori

 

Il contratto base è “migliorabile”, specie per quanto concerne gli effetti sulla situzione delle polizze. Le associazioni consumatori puntano il dito sulla conciliazione, mentre il Cupsit parla di “boomerang micidiale”.

Contratto base RC auto, polizze connesse ai mutui, educazione assicurativa: questi i temi al centro dell’incontro tra l’IVASS e le principali associazioni di consumatori, svoltosi nell’ambito delle periodiche consultazioni tra l’autorità di vigilanza e le associazioni stesse. All’incontro hanno presenziato i rappresentanti di Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanza Attiva, Federconsumatori e Movimento Consumatori. Tra i temi trattati ci sono stati il raccordo tra l’introduzione del contratto base e l’obbligo imposto dalla legge agli intermediari di offrire almeno tre preventivi RC Auto al cliente e poi l’utilizzo del Preventivatore IVASS-MISE. Ma l’argomento più rilevante per il settore carrozzeria è sicuramente l’importanza del contratto base come strumento, insieme ad altri, per creare le condizioni che derminino un ribasso delle tariffe, riguardo al quale sia l’IVASS che le Associazioni si trovano d’accordo. Tuttavia secondo le Associazioni l’introduzione di questo strumento dovrebbe essere accompagnata da una maggiore diffusione della conciliazione paritetica che ridurrebbe ulteriormente i prezzi accelerando i tempi del contenzioso. Il contratto standard, ossia un contratto base uguale per tutte le assicurazioni per permettere al cliente di confrontare le polizze, resta però una questione molto controversa: Stefano Mannacio, esperto di RC Auto in Italia e fondatore del Cuspit, infatti, definisce questo tipo di contratto “un boomerang micidiale”. Mannacio è convinto che possa detrminarsi il “paradosso della trasparenza”, cioè che con pochi operatori e pochi price maker di riferimento sebbene il mercato tenderebbe a semplificarsi, a parità di condizioni aumenterebbero i prezzi di listino; inoltre, l’obbligo per le compagnie assicurative di pubblicare l’importo dei premi che prevedono la clausula di “riparazione in forma specifica” potrebbe creare una notevole confusione sulla natura del sinistro RC Auto. Le problematiche, oltretutto, non finiscono qua: infatti Mannacio ricorda che “l’Antitrust nel 2001 multò le compagnie per uno scambio di dati sui prezzi per 700 miliardi di lire. Con la nascita del preventivatore Isvap (ora Ivass) e del contratto base ora le Compagnie potranno fare alla luce del sole ciò che una volta era loro impedito e sanzionato. Se poi aggiungiamo che l’Antitrust ormai sulla Rc auto ha sposato di fatto le tesi delle compagnie, visti gli esiti e le proposte ai limiti dell’assurdo contenuti nella sua indagine conoscitiva, l’assicurato italiano da una parte e il danneggiato dall’altra saranno presto vittime di ennesimi rincari dei premi e ulteriori decurtazioni nei risarcimenti.” Dunque si prevede che in futuro si discuterà ancora ampiamente e animatamente su questo tipo di polizza. Nel frattempo, il prossimo incontro è stato fissato l’11 giugno e avrà per oggetto le problematiche legate alle polizze sanitarie, a forme alternative di risoluzione delle controversie in ambito assicurativo e ai costi delle polizze legate ai mutui e alla cessione del quinto.

13/03/2013 |

articolo tratto da: http://www.carrozzeria.it