La CONSAP ha indetto il nuovo Esame 2015 per Perito Assicurativo. Iscrizioni dal 28 Gennaio

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La CONSAP ha pubblicato oggi il bando d’esame 2014/2015.

Potete cliccare di seguito per scaricarlo:

Provvedimento CONSAP n. 4 del 19 dicembre 2014

Sarà possibile iscriversi all’esame a partire dalle ore 00.00 del 28 Gennaio 2015 e fino alle ore 24.00 del 26 Febbraio 2015. L’iscrizione dovrà avvenire on line sul sito della CONSAP http://www.consap.it dove dal giorno 28 gennaio p.v. sarà disponibile l’applicazione informatica per effettuare la domanda di partecipazione alla prova scritta.

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IVASS: risarcimento diretto, nuovi criteri di calcolo per le compensazioni tra compagnie

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L’Ivass ha pubblicato il Provvedimento recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. L’obiettivo è quello di individuare modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione. Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

L’Ivass rammenta come la procedura di risarcimento diretto dei danni è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e interessa circa il 79 per cento del numero dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative con un’incidenza, in termini di importi, di circa il 46 per cento del totale dell’onere sinistri r.c.auto.

Il focus sui sinistri nella Relazione annuale

E’ utile anche riprendere brevemente per completezza di esposizione, i richiami ai sinistri rc auto che erano contenuti nella recente Relazione annuale dell’Ivass.
Segnali positivi arrivano dalla riduzione della frequenza dei sinistri, ridottasi del 30 per cento negli ultimi quattro anni anche per la riduzione dell’uso dei veicoli privati a motore come effetto della crisi economica.
E’ aumentato però il costo medio totale di ciascun sinistro nel quadriennio in esame, da circa 3.900 euro nel 2009 a 4.700 lo scorso anno, per effetto dei più forti accantonamenti a fronte dei sinistri già denunciati ma non ancora liquidati.
L’entrata in vigore del decreto legge “Concorrenza” nel 2012, sottolinea l’Ivass, ha concorso a contenere gli esborsi.
Le nuove norme consentono il risarcimento delle cosiddette “microlesioni” solo in caso di accertamento medico-legale visivo o strumentale; una riga appena nella produzione legislativa complessiva, una rivoluzione nel sistema dei rimborsi per i sinistri RC auto, sottolinea l’Autorità di Vigilanza.
Nell’arco di pochi mesi, il livello medio dei punti d’invalidità permanente liquidati, in particolare per i “colpi di frusta”, è sceso del 20 per cento, confermando il sospetto che si annidassero in quel comparto numerose frodi, a danno della collettività.
L’altra variabile calmierante per la dinamica dei costi dei sinistri RC auto è proprio il sistema CARD.
Dal 2009, con meno sinistri, pur con un costo medio in aumento, si è ridotto il premio “puro”, teorico, cumulativamente del 16 per cento; tuttavia, il premio medio effettivo è aumentato di quasi il 6 per cento.
Nell’ultimo biennio si sono ridotti entrambi, ma il primo (-11 per cento) più del secondo (-4 per cento).
Sembra esservi, sottolinea l’Autorità di Vigilanza, una difficoltà di trasmissione delle positive dinamiche di mercato sui prezzi delle polizze.
Alla fine del 2013 secondo l’indagine dell’Ivass la distribuzione dei premi effettivamente pagati è fortemente asimmetrica; la media semplice è di oltre 500 euro con una variabilità molto elevata.
Solo il 5 per cento degli assicurati paga un premio paragonabile a quello medio europeo, intorno ai 250 euro.
Nel primo trimestre di quest’anno, seguitando nella tendenza discendente, il prezzo effettivo medio e quello mediano sono scesi rispettivamente del 3,8 e del 3,4 per cento rispetto al trimestre finale del 2013.

La ratio del Provvedimento

Così come rammentato dalla Autorità di Vigilanza nella Relazione di presentazione, il Provvedimento dà attuazione all’articolo 29 del Decreto concorrenza (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27).
Le nuove disposizioni si propongono di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.
La ratio delle disposizioni parte dalla considerazione per cui il sistema CARD doveva costituire uno strumento per migliorare la qualità del servizio assicurativo, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, un mezzo per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto.
In effetti, osservava l’Ivass nella Relazione alla pubblica consultazione, il trend dei principali indicatori tecnici ha evidenziato che la procedura di risarcimento diretto, nel suo complesso, ha avuto un positivo effetto di contenimento dei costi dei risarcimenti.
Tuttavia l’attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato sul sistema dei forfait, ha evidenziato alcune carenze nel meccanismo redistributivo interaziendale degli incentivi o disincentivi e ha indotto comportamenti distorsivi arrivando, in alcuni casi, a non penalizzare o addirittura a “premiare” comportamenti “opportunistici” da parte di imprese inefficienti sotto il profilo del contenimento dei costi.
L’obiettivo che l’Autohotiry si è allora prefisso nel definire il nuovo modello dei rimborsi, è stato quello di individuare, in conformità a quanto richiesto dal legislatore, modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione.
Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015, si compone di 9 articoli.
Quali sono le principali previsioni?
Dopo le disposizioni di carattere generale viene stabilito il criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CID, riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo.
Il sistema delle compensazioni previsto dal Provvedimento per tale componente, che rappresenta circa il 90 per cento, in termini di onere sinistri, dell’intero sistema CARD, si basa, in analogia con il sistema vigente, su rimborsi forfettari all’impresa gestionaria dei sinistri liquidati per conto delle altre imprese.
Viene poi introdotto, in aggiunta al meccanismo dei forfait, un sistema di incentivi/penalizzazioni basato su un modello matematico, che tiene conto delle principali variabili del sistema rappresentative delle capacità gestionali delle compagnie con riferimento particolare all’ andamento dei costi medi della singola impresa rispetto al mercato, vista come capacità dell’impresa di contenere i propri costi rispetto alle altre compagnie, alla dinamica temporale del costo medio sinistri, intesa come capacità dell’azienda di ridurre progressivamente nel tempo i propri costi e alla velocità di liquidazione sinistri, vista come indicatore di efficienza gestionale in relazione alla liquidazione dei sinistri e nei confronti degli assicurati.
Per favorire la corretta gestione da parte delle imprese dell’attività di contrasto alle frodi, è stato inoltre previsto che il calcolo degli incentivi/penalizzazioni tenga conto anche degli indicatori dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA), operativi non appena il sistema entrerà in vigore.
Ulteriore previsione è poi quella legata al criterio di calcolo per le compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CTT (pari a circa il 10 per cento in termini di onere sinistri dell’intero sistema CARD), riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà.
Con riferimento a tale aspetto, rammenta l’Ivass, si è innovato il sistema delle compensazioni, considerata la disponibilità delle tabelle ministeriali sulle microlesioni e l’introduzione di criteri più stringenti e obiettivi per la valutazione delle lesioni personali di minore entità, prevedendo rimborsi basati sul valore reale dell’importo risarcito (c.d. piè di lista), calcolato al netto di un’eventuale franchigia assoluta e/o percentuale.
Il Provvedimento estende poi, anche alle imprese comunitarie che hanno scelto di aderire alla Convenzione CARD, l’obbligo di tenere, limitatamente ai sinistri CARD, gli appositi registri assicurativi e i dati da trasmettere all’Ivass.

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IVASS: risarcimento diretto, nuovi criteri di calcolo per le compensazioni tra compagnie

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L’Ivass ha pubblicato il Provvedimento recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. L’obiettivo è quello di individuare modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione. Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi

Dopo procedura di pubblica consultazione conclusasi lo scorso 31 maggio l’Ivass ha pubblicato il Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.

L’Ivass rammenta come la procedura di risarcimento diretto dei danni è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e interessa circa il 79 per cento del numero dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative con un’incidenza, in termini di importi, di circa il 46 per cento del totale dell’onere sinistri r.c. auto.

Il focus sui sinistri nella Relazione annuale

E’ utile anche riprendere brevemente per completezza di esposizione, i richiami ai sinistri rc auto che erano contenuti nella recente Relazione annuale dell’Ivass.

Segnali positivi arrivano dalla riduzione della frequenza dei sinistri, ridottasi del 30 per cento negli ultimi quattro anni anche per la riduzione dell’uso dei veicoli privati a motore come effetto della crisi economica.

E’ aumentato però il costo medio totale di ciascun sinistro nel quadriennio in esame, da circa 3.900 euro nel 2009 a 4.700 lo scorso anno, per effetto dei più forti accantonamenti a fronte dei sinistri già denunciati ma non ancora liquidati.

L’entrata in vigore del decreto legge “Concorrenza” nel 2012, sottolinea l’Ivass, ha concorso a contenere gli esborsi.

Le nuove norme consentono il risarcimento delle cosiddette “microlesioni” solo in caso di accertamento medico-legale visivo o strumentale; una riga appena nella produzione legislativa complessiva, una rivoluzione nel sistema dei rimborsi per i sinistri RC auto, sottolinea l’Autorità di Vigilanza.

Nell’arco di pochi mesi, il livello medio dei punti d’invalidità permanente liquidati, in particolare per i “colpi di frusta”, è sceso del 20 per cento, confermando il sospetto che si annidassero in quel comparto numerose frodi, a danno della collettività.

L’altra variabile calmierante per la dinamica dei costi dei sinistri RC auto è proprio il sistema CARD.

Dal 2009, con meno sinistri, pur con un costo medio in aumento, si è ridotto il premio “puro”, teorico, cumulativamente del 16 per cento; tuttavia, il premio medio effettivo è aumentato di quasi il 6 per cento.

Nell’ultimo biennio si sono ridotti entrambi, ma il primo (-11 per cento) più del secondo (-4 per cento).

Sembra esservi, sottolinea l’Autorità di Vigilanza, una difficoltà di trasmissione delle positive dinamiche di mercato sui prezzi delle polizze.

Alla fine del 2013 secondo l’indagine dell’Ivass la distribuzione dei premi effettivamente pagati è fortemente asimmetrica; la media semplice è di oltre 500 euro con una variabilità molto elevata.

Solo il 5 per cento degli assicurati paga un premio paragonabile a quello medio europeo, intorno ai 250 euro.

Nel primo trimestre di quest’anno, seguitando nella tendenza discendente, il prezzo effettivo medio e quello mediano sono scesi rispettivamente del 3,8 e del 3,4 per cento rispetto al trimestre finale del 2013.

La ratio del Provvedimento

Così come rammentato dalla Autorità di Vigilanza nella Relazione di presentazione, il Provvedimento dà attuazione all’articolo 29 del Decreto concorrenza (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Le nuove disposizioni si propongono di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

La ratio delle disposizioni parte dalla considerazione per cui il sistema CARD doveva costituire uno strumento per migliorare la qualità del servizio assicurativo, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, un mezzo per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto.

In effetti, osservava l’Ivass nella Relazione alla pubblica consultazione, il trend dei principali indicatori tecnici ha evidenziato che la procedura di risarcimento diretto, nel suo complesso, ha avuto un positivo effetto di contenimento dei costi dei risarcimenti.

Tuttavia l’attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato sul sistema dei forfait, ha evidenziato alcune carenze nel meccanismo redistributivo interaziendale degli incentivi o disincentivi e ha indotto comportamenti distorsivi arrivando, in alcuni casi, a non penalizzare o addirittura a “premiare” comportamenti “opportunistici” da parte di imprese inefficienti sotto il profilo del contenimento dei costi.

L’obiettivo che l’Autohotiry si è allora prefisso nel definire il nuovo modello dei rimborsi, è stato quello di individuare, in conformità a quanto richiesto dal legislatore, modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione.

Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015, si compone di 9 articoli.

Quali sono le principali previsioni?

Dopo le disposizioni di carattere generale viene stabilito il criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CID, riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo.

Il sistema delle compensazioni previsto dal Provvedimento per tale componente, che rappresenta circa il 90 per cento, in termini di onere sinistri, dell’intero sistema CARD, si basa, in analogia con il sistema vigente, su rimborsi forfettari all’impresa gestionaria dei sinistri liquidati per conto delle altre imprese.

Viene poi introdotto, in aggiunta al meccanismo dei forfait, un sistema di incentivi/penalizzazioni basato su un modello matematico, che tiene conto delle principali variabili del sistema rappresentative delle capacità gestionali delle compagnie con riferimento particolare all’ andamento dei costi medi della singola impresa rispetto al mercato, vista come capacità dell’impresa di contenere i propri costi rispetto alle altre compagnie, alla dinamica temporale del costo medio sinistri, intesa come capacità dell’azienda di ridurre progressivamente nel tempo i propri costi e alla velocità di liquidazione sinistri, vista come indicatore di efficienza gestionale in relazione alla liquidazione dei sinistri e nei confronti degli assicurati.

Per favorire la corretta gestione da parte delle imprese dell’attività di contrasto alle frodi, è stato inoltre previsto che il calcolo degli incentivi/penalizzazioni tenga conto anche degli indicatori dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA), operativi non appena il sistema entrerà in vigore.

Ulteriore previsione è poi quella legata al criterio di calcolo per le compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CTT (pari a circa il 10 per cento in termini di onere sinistri dell’intero sistema CARD), riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà.

Con riferimento a tale aspetto, rammenta l’Ivass, si è innovato il sistema delle compensazioni, considerata la disponibilità delle tabelle ministeriali sulle microlesioni e l’introduzione di criteri più stringenti e obiettivi per la valutazione delle lesioni personali di minore entità, prevedendo rimborsi basati sul valore reale dell’importo risarcito (c.d. piè di lista), calcolato al netto di un’eventuale franchigia assoluta e/o percentuale.

Il Provvedimento estende poi, anche alle imprese comunitarie che hanno scelto di aderire alla Convenzione CARD, l’obbligo di tenere, limitatamente ai sinistri CARD, gli appositi registri assicurativi e i dati da trasmettere all’Ivass.

Autore: Giuseppe Rocco – Ipsoa Impresa (Articolo originale)

Carrozzerie a rischio chiusura in Fvg (Friuli Venezia Giulia)

Luca Ciriani: “Il provvedimento di abbassare il costo della polizza auto se la vettura verrà riparata da una carrozzeria convenzionata con la compagnia di assicurazione deve essere abrogato”

 

Carrozzerie a rischio chiusura in Fvg

 

“Il provvedimento varato dal Governo di abbassare il costo della polizza auto se la vettura verrà riparata da una carrozzeria convenzionata con la compagnia di assicurazione deve essere abrogato, perché così facendo si rischia di far chiudere centinaia di carrozzerie indipendenti in FVG che non operano in convenzione con le assicurazioni e si impedisce ai cittadini di esercitare la libera scelta di essere risarciti in denaro o di lasciare il credito di risarcimento assicurativo al proprio carrozzerie affinchè quest’ultimo possa effettuare la riparazione”.

Ad aver depositato una mozione che chiede un intervento della Giunta regionale nei confronti dell’Esecutivo e del Parlamento affinchè modifichino il decreto legge in sede di conversione sono i consiglieri regionali di centrodestra Luca Ciriani, Alessandro Colautti, Paride Cargnelutti, Rodolfo Ziberna e Giuseppe Sibau.

“Con l’augurio che questa mozione venga accolta anche dai colleghi della maggioranza, è opportuno precisare che questa norma – spiegano – va contro le liberalizzazioni perché indirizza tutto il mercato della riparazione verso carrozzerie convenzionate, con il concreto pericolo che lavorino sotto costo per rispettare condizioni capestro dettate dalle compagnie, a rischio della qualità degli interventi”.

“In FVG sono a rischio centinaia di officine che hanno scelto nella propria indipendenza la strategia di mercato. La norma – concludono – crea un conflitto di interessi per le assicurazioni, che per legge sono obbligate a risarcire il danno e non a occuparsi della riparazione. È opportuno, quindi, un intervento della Regione per evitare danni gravissimi a questo comparto imprenditoriale”.

http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Carrozzerie_a_rischio_chiusura_in_Fvg/3/128084

Indetto l’Esame 2013 per Perito Assicurativo

L’ISVAP (adesso IVASS) ha pubblicato con il provvedimento n. 3028 del 13 dicembre 2012 il bando di esame per il 2012/2013.

Potete cliccare di seguito per scaricare una copia dell’avviso e del bando con il programma d’esame:

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L’iscrizione all’esame dovrà avvenire on line sul sito della CONSAP www.consap.it  dove a partire dalle ore 24.00 del 21 gennaio 2013 e fino alle ore 24.00 del 20 febbraio 2013 sarà disponibile l’applicazione informatica per effettuare la domanda di partecipazione alla prova scritta.

(N.B.: è necessario acquistare una marca da bollo da € 14,62 prima di compilare la domanda; la stessa marca dovrà essere consegnata il giorno d’esame).

La data, il luogo e l’orario delle prove scritte saranno comunicati entro il 20 giugno 2013.

AVVERTENZA: A causa del passaggio di competenze tra ISVAP e IVASS avvenuto nella notte del  cambio di anno, alcuni link non sono funzionanti.

Per  ricevere un e-mail di avviso sulla data e il luogo dell’esame vi invitiamo a iscrivervi sul nostro sito, lasciando la vostra e-mail di riferimento nell’apposito riquadro qui a destra o diventando follower col tasto in basso a destra dello schermo.

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

Giro di vite sul «leasing tedesco»

IN ALTO ADIGE

Giro di vite sul «leasing tedesco»
Maxi sequestro di supercar con targa straniera

Blitz della Guardia di Finanza contro le società che offrono servizi per sfuggire al redditometro e al Superbollo

Una delle vetture sequestrate dalla GDF    Una delle vetture sequestrate dalla GDF

MILANO- Auto di grossa cilindrata con targa straniera per eludere redditometro e superbollo. La Guardia di Finanza sferra un duro colpo contro il «leasing tedesco»:scoperta un’evasione di Iva pari a 6,7 milioni e sequestrati automobili e beni per un valore di 4 milioni di euro. Sono 120 le vetture coinvolte, fra le quali tre Ferrari, altrettante Porsche e numerose Audi, Bmw e Mercedes.

 VIDEO

UN’INDAGINE COMPLESSA-L’indagine del Comando provinciale di Bolzano è partita «dal numero di autovetture di grossa cilindrata con targa tedesca circolanti sulle strade dell’Alto Adige, utilizzate da cittadini residenti in base a contratti di noleggio a lungo termine stipulati con aziende estere». Che si promuovono sul web facendo leva sulla riservatezza e sulla difficile rintracciabilità del proprietario: in poche parole significa non fornire informazioni finanziarie a enti o registri italiani, come quello dell’Agenzia dell’Entrate. Dopo un’articolata indagine con controlli su strada, la Guardia di Finanza è arrivata a una società con sede in Germania, i cui servizi sono risultati assai diffusi in Alto Adige. Dai controlli fiscali è emerso che attraverso la stipula di contratti di noleggio, venivano simulate vere e proprie cessioni di autovetture. «A seguito della verifica la residenza fiscale della società tedesca è stata ricondotta in Italia: di qui le contestazioni in materia di IVA per 6,7 milioni di euro e la ricostruzione di un giro d’affari non dichiarato per 34 milioni di euro». Il Gip del tribunale di Bolzano accogliendo la proposta del Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento cautelare eseguito in questi giorni dalle fiamme gialle, attraverso il sequestro, oltre che dei beni immobili e delle disponibilità bancarie dell’indagato, anche di molte delle auto con targa tedesca in circolazione sul territorio italiano oggetto dei noleggi.

D.S.

leggi lìarticolo originale del corriere.it ed i commenti dei lettori

leggi il seguito: il ricorso della società coinvolta

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

SEDE:

INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

PROVA SCRITTA DI IDONEITÀ – PERITI ASSICURATIVI

Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è indetta (o dovrebbe esserlo) una sessione della prova di idoneità prevista dall’art.5, comma 1, lettera e), della legge n.166/1992 al fine della iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi.Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all’art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o dell’ISVAP.L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di perito assicurativo.
La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede sono indicate nel provvedimento che indice la sessione di esame. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.
La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso. (PROVA LA SIMULAZIONE)
Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
Le nozioni tecniche riguardano:
a) elementi di fisica e di meccanica;
b) elementi di topografia e di fotografia;
c) elementi di estimo;
d) veicoli a motore.
I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all’accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
A) NOZIONI GIURIDICHE
1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
a) definizione di responsabilità;
b) nesso causale;
c) regime della prova;
d) consulenza tecnica e perizia.
2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del provvedimento con il quale viene indetta la prova di idoneità;
d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
B) NOZIONI TECNICHE
1) Elementi di fisica e di meccanica:
a) grandezze scalari e vettoriali;
b) forza e massa;
c) lavoro e potenza;
d) composizione e scomposizione delle forze;
e) baricentro;
f) momento di inerzia;
g) urti;
h) attriti;
i) calore e temperatura;
j) isolamento termico nei veicoli;
k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
l) materiali metallici non ferrosi;
m) materiali metallici ferrosi;
n) leghe;
o) materie plastiche;
p) legnami;
q) resistenza dei materiali;
r) saldatura e unione dei materiali;
s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
t) classificazione delle macchine elettriche;
u) generatori di corrente;
v) accumulatori di corrente.
2) Elementi di topografia e di fotografia:
a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
d) componenti non funzionali al movimento;
e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;
f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo.
4) Elementi di estimo:
a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
c) determinazione del costo orario della mano d’opera;
d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
e) stima dei danni da furto e da incendio;
f) fermo tecnico.