Assicurazioni professionisti, ordini in campo

Rc-professionale-Prezzi-medi-ItaliaOggi-Sette-22.02.2016-Imc-e1456134169763

Il punto a due anni e mezzo dall’entrata in vigore della Rc professionale obbligatoria. Nuove convenzioni per garantire coperture adeguate

Ordini in campo per rendere più competitive le polizze dei professionisti. Attraverso nuove convenzioni con le compagnie di assicurazione che assicurino coperture adeguate all’attività professionale a prezzi calmierati. Sì, perché a ormai due anni e mezzo dall’entrata in vigore della Rc professionale obbligatoria, prevista dal dpr 137/2012, la principale problematica che stanno riscontrando gli ordini è la segnalazione, da parte degli iscritti, di contratti poco competitivi proposti dalle compagnie di assicurazione. Così, da ultimo, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha rilevato, tramite un’indagine del proprio Centro studi, che un terzo dei professionisti iscritti all’albo è sprovvisto di copertura assicurativa sulla propria attività, proprio in ragione dei prezzi troppo elevati. Mentre una eventuale polizza collettiva contratta dal Cni ovvierebbe a questo tipo di problema. Allo stesso modo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sta stipulando una nuova convenzione in sostituzione di quella sottoscritta dal Consiglio precedente, attivata da circa 30 mila commercialisti. Entro questo mese saranno emanati sia il bando per il broker sia quello per l’assicurazione. «La vecchia convenzione è stata stipulata prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà», spiega Antonio Repaci, consigliere Cndcec, «per cui copre l’attività di base del professionista, cioè la contabilità e la consulenza del lavoro. A queste, il commercialista può aggiungere altre attività quali la curatela o il collegio sindacale. Il nostro obiettivo è stipulare una polizza che comprenda invece tutte le attività tipiche della professione. Dal momento in cui è entrato in vigore l’obbligo, infatti, vogliamo evitare che il collega che ha stipulato la polizza e non si sia reso conto che un certo tipo di attività è rimasta scoperta, resti involontariamente sprovvisto di assicurazione». «Entro questo mese verrà avviata una gara europea», continua Repaci,«stiamo lavorando sui massimali e sulle franchigie ampliando la spaccatura dovuta alle differenze di fatturato. Per esempio, il commercialista che fattura 30 mila euro non può avere un massimale minimo di 500 mila euro perché per rischiare sanzioni di quell’importo bisogna avere clienti ben diversi». «Detto ciò», conclude Repaci,«abbiamo rilevato diverse difficoltà dall’entrata in vigore dell’obbligo, a partire dalla vicenda legata al visto di conformità. Inoltre, sono diverse le segnalazioni da parte degli iscritti di proposte di polizze non competitive».

L’Ordine dei consulenti del lavoro ha invece siglato un accordo con il broker assicurativo Marsh, cui ha affidato l’incarico di reperire sul mercato, oltre alla polizza responsabilità civile professionale per la compensazione del credito Iva, anche la polizza responsabilità civile professionale in forma completa. In particolare, il consulente può scegliere tra la polizza Rc professionale, che garantisce anche esigenze specifiche come l’attività compensazione dei crediti da imposte e credito Iva, l’assistenza fiscale con eventuale estensione ai 730, il visto pesante, il vincolo di solidarietà e così via. Stando al tariffario Marsh, si parte da un premio pari a 199 euro con fatturato fino a 20 mila euro e massimale a 250 mila euro, a 1.525 euro con fatturato compreso tra 200 e 250 mila euro e massimale a 1,5 milioni, fino a un premio di 3.450 euro con fatturato tra 450 e 500 mila euro e massimale a 2,5 milioni di euro. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, come detto, sta lavorando a una polizza di tipo collettivo, destinata specificatamente agli ingegneri iscritti all’albo. «L’indagine del nostro Centro studi», dichiara Armando Zambrano, presidente Cni, «dimostra come persista un diffuso atteggiamento di resistenza all’assicurazione. Gli ingegneri lamentano soprattutto gli alti costi delle polizze e l’obbligo alla loro sottoscrizione è percepito come l’ennesimo balzello che grava sui liberi professionisti, già alle prese con una situazione di mercato senza precedenti. Preoccupa che circa un terzo degli interpellati abbia dichiarato di essere privo di polizza».

Quanto al Notariato, infine, come è noto l’assicurazione è obbligatoria dal 2006 e la polizza collettiva stipulata dal Consiglio nazionale è stata recentemente rinnovata per il triennio 2015-2018. Tutti i notai devono essere assicurati per legge con un massimale pari ad almeno 3 milioni di euro, 1.750 notai hanno esteso l’assicurazione oltre i tre milioni e tra questi 1.100 hanno aumentato il massimale fino a 7,5 milioni di euro e 650 hanno optato per fasce di importo superiore, fino a 50 milioni di euro. La copertura comprende, oltre i danni patrimoniali provocati a terzi, anche i danni non patrimoniali.

(di Gabriele Ventura – ItaliaOggi Sette)

Evento 9 aprile

Più Concorrenza Più Diritti – Verso una riforma della RC Auto

Mercoledi 9 aprile dalle 10 alle 13.
Roma – Auletta dei gruppi parlamentari
Via di Campo Marzio 74 – Roma

Organizzazioni promotrici:

Mobast
Federcarrozzieri
Associazione Familiari Vittime Strada
Assoutenti
CUPSIT
Associazione Valore Uomo
OUA – Commissione Resposabilità Civile
UNARCA
SISMLA

La manifestazione di gennaio a Bologna e quella di febbraio a Genova, con l’ulteriore tappa di Torino del 29 marzo, sono stati un prezioso tassello per consolidare un movimento composto da artigiani, consumatori, Vittime della Strada e professionisti che si battono per un mercato assicurativo concorrenziale e in grado di garantire le opportunità di scelta del danneggiato di scegliere il proprio medico e il proprio riparatore e di ottenere un giusto ed equo risarcimento.

Il movimento che si è creato ha sparigliato le carte di rappresentanze che ragionano con logiche ambigue o consociative. Le Compagnie assicuratrici, abituate a dialogare solo con gli anelli deboli delle categorie interessate, si sono ritrovate spiazzate. L’inedita coalizione della Carta di Bologna ha fatto comprendere al Legislatore che le proposte avanzate non erano frutto di un ragionamento corporativo ma di una elaborazione complessa e sofisticata di proposte liberali e del tutto in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi sia in Italia che all’estero.

I punti della carta di Bologna diventeranno una proposta di legge che sarà presentata a Roma il prossimo 9 aprile nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari, il luogo più prestigioso e ampio per far percepire ai parlamentari la nostra presenza. Sarà un giorno memorabile dove la nostra protesta diventerà una proposta, dove la nostra partecipazione attiva sarà il segno del nostro interesse a proseguire uniti per una seria riforma della RC Auto.

Di seguito il programma provvisorio e il form di registrazione che dovrà essere scrupolosamente compilato per agevolare le procedure di registrazione che saranno gestite dal personale della Camera previa presentazione di un documento di identità.

IL CONVEGNO HA NATURA FORMATIVA

Considerato il luogo è consigliabile (non obbligatorio) indossare giacca e cravatta.

PROGRAMMA DRAFT

9:30 – 10:00 Registrazione
A seguire fino alle 13:00 Rappresentanti delle Associazioni PromotriciProf.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni – Presidente AIFVS Associazione Familiari Vittime della StradaDott. Furio Truzzi – Presidente AssoutentiDott. Stefano Mannacio – Presidente CUPSIT Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali ItalianiDavide Galli – Presidente FedercarrozzieriAvv. Settimio Catalisano – Coordinatore Commissione Responsabilità Civile Organismo Unitario dell’AvvocaturaAvv. Marco Bona – PEOPIL, Pan-European Organisation of Personal Injury LawyersMario De Crescenzio – Presidente MO BAST!Avv. Giuseppe Mazzucchiello – Presidente Associazione Valore UomoAvv. Francesco d’Agata – Portavoce Sportello dei Diritti

Avv. Massimo Perrini – Responsabile scientifico UNARCA

Dott. Giampaolo Bizzarri – Confederazione Libertà del Danneggiato

Prof. Dott. Raffaele Zinno – Segretario SISMLA Sindacato italiano specialisti medicina legale e delle assicurazioni

Ivano Vernazzano – Consorzio fra Carrozzieri della provincia di Genova

Dott.ssa Annamaria Gandolfi – Inretecar

Dott. Enrico Pedoja – Segretario SMLT Società Medico Legale del Triveneto

Dott. Claudio Cangialosi – Direttore SicurAUTO.it

Avv. Matteo Mion – Giornalista Quotidiano Libero

Esponenti politiciDott. Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario Ministero GiustiziaSen. Altero Matteoli (Forza Italia) – Presidente Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni – SenatoOn. Daniele Capezzone (Forza Italia) – Presidente Commissione Finanze – CameraOn. Alessandro Bonafede (Movimento 5 Stelle) – Vice presidente Commissione Giustizia – CameraOn Antonio Boccuzzi (Partito Democratico) – Commissione Lavoro – CameraOn. Andrea Colletti (Movimento 5 Stelle) – Commissione Giustizia – CameraOn. Marco Di Stefano (Partito Democratico) – Commissione Finanze – CameraOn. Leonardo Impegno (Partito Democratico) – Commissione Attività Produttive – CameraOn. Giovanna Palma (Partito Democratico) – Commissione Agricoltura – Camera

Sen. Sergio Puglia (Movimento 5 Stelle) – Commissione Lavoro – Senato

On. Mario Sberna (Per l’Italia) – Commissione Finanze – Camera

On. Paolo Russo (Forza Italia) – Commissione Agricoltura – Camera

Moderatore: Tommaso Caravani (Car Carrozzeria)

Promotori della Carta di Bologna

partecipanti all'evento

Aderenti alla carta di Bologna

partecipanti all`evento

partecipanti all`evento

CARTA DI BOLGNA

CARTA DI BOLGNA

Truffa milionaria sui mutui Il pm chiude la maxi inchiesta

False perizie per «gonfiare» dei prestiti mai rimborsati Verso il rinvio a giudizio di tre immobiliaristi bresciani  Irrisolto il nodo delle presunte complicità di alto livello

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

Perizie compiacenti avevano trasformato dei ruderi in case di lusso gonfiando in modo fraudolento il valore degli immobili. Attraverso acquirenti di comodo, riuscirono a ottenere dalle banche mutui rimborsati poi solo in minima parte. In questo modo truffarono dieci istituti di credito e riuscirono ad intascare cinque milioni di euro attraverso 42 raggiri messi a segno nel Cremonese e nel Bresciano dal giugno del 2006 fino all’estate del 2011.
Ora la procura ha chiuso l’indagine nei confronti di settanta indagati, tra cui cinque professionisti finiti un anno fa in manette nell’ambito dell’inchiesta «Domus» della Guardia di finanza di Cremona, coordinata dal sostituto procuratore Fabio Saponara. Fra i presunti registi della truffa figurano un immobiliarista di Rovato e due di Manerbio. Per loro e altre 67 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Dieci venditori degli immobili al centro della truffa – uno residente in Franciacorta e tre nella Bassa – sono usciti dall’inchiesta. Assistiti dall’avvocato Paolo Carletti, hanno dimostrato di essere stati vittime e non complici del raggiro, ha detto l’avvocato Paolo Carletti. Il blitz scattò nel maggio del 2013, quando furono arrestati Cristian S. e la sua compagna Simona D., entrambi residenti a Ostiano. In cella finirono anche i titolari di tre agenzie immobiliari: Stefano B. e Mario S. di Manerbio e Pierluigi T. di Rovato. Tutti sono attualmente in libertà.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo della truffa era semplice «ma – si leggeva nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip, Guido Salvini -, seriale e portata avanti con grande capacità organizzativa in un momento in cui era facile accendere mutui». Individuate le case da acquistare, generalmente immobili fatiscenti, i titolari delle agenzie stilavano false perizie di stima. Poi assoldavano i compratori fittizi, pregiudicati o sinti reclutati nei campi nomadi di Pavia, come Athos, 30 anni, nipote di Mafalda, «la regina dei rom» morta nel ’77. Contraffatte erano anche le attestazioni di reddito degli acquirenti di comodo.
OTTENUTO IL MUTUO, gli immobiliaristi intascavano la differenza fra il prezzo reale e quello gonfiato, ne consegnavano una parte ai complici neointestatari della casa che nel frattempo si erano resi irreperibili, interrompendo il rimborso del prestito fondiario. Quarantatre gli episodi contestati: fra questi compravendite ad Alfianello, Cerveno, San Gervasio, Urago d’Oglio, Verolanuova, Pontevico, Seniga, Borgo San Giacomo, Gambara, Milzano, Comezzano-Cizzato, Rovato e Palazzolo.
Nell’indagine restano alcuni punti oscuri. «Non vi è dubbio alcuno che gli indagati, per portare a compimento la truffa – ha scritto fra l’altro il Gip -, potevano contare stabilmente su non ancora individute complicità di funzionari di banca, promotori finanziari, professionisti incaricati della stima degli immobili nonchè sui notai incaricati di redigere i contratti».

R.PR.

ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona

danno da morte

A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.

Continua il dibattito sulla riforma delle RC Auto e sull’introduzione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo del risarcimento in caso di sinistro stradale. Unica costante nella vicenda, però, sembra essere il tentativo di favorire la lobby delle compagnie assicurative a spese dei contribuenti e delle vittime.Il Gruppo Pd, infatti, anziché concentrarsi sui punti contenuti nella Carta di Bologna, sostenuta da oltre 30 associazioni del settore, ha deciso di sposare l’emendamento presentato in Parlamento da CNA e le Confederazioni, tramite rete Imprese Italia che obbligherà i riparatori a concordare preventivamente il costo della riparazione con il perito assicurativo.E’ stata inoltre manifestata la volontà di intervenire sulle lesioni gravi e gravissime e sul danno da morte.

“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”

“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.

Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”

Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”

Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:

1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )

2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici

3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust

4. Rottamazione risarcimento diretto

5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )

6. Libera circolazione dei diritti di credito

7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti

8. Libertà di scelta nelle cure

9. Libertà di valutazione del medico legale

10. Pene certe per i pirati della strada

11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva

12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada

(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il

Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione

Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.

Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del

Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,

Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,

Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,

Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria

Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore

Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi

Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di

Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.

Il Consulente tecnico d’ufficio: Consulenze tecniche, accertamenti

foto Notizia

17/01/2014 – Il corso si propone come guida per i professionisti che intendono occuparsi di perizie e consulenza tecnica giudiziaria specialmente in campo immobiliare. La consulenza d’ufficio sugli immobili è un particolare settore professionale che sta assumendo negli ultimi tempi un crescente rilievo parallelamente al notorio incremento del contenzioso civile e amministrativo.

Dopo avere affrontato le principali questioni di interesse generale (da come si ottiene l’iscrizione all’albo presso il Tribunale fino alla descrizione dei diversi ruoli che il consulente tecnico può generalmente assumere nelle procedure di giustizia), il corso dispiega i fondamenti di alcune materie base (catasto, estimo, urbanistica, tariffa professionale) la cui conoscenza è indispensabile per un corretto svolgimento dell’attività peritale.

Ampia parte è dedicata al laboratorio pratico in cui saranno trattati casi di studio (Stima del valore venale di un immobile, Stima del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, Stima del valore del diritto di uso e abitazione, Stima dei danni, …) ed esempi pratici di redazione atti ed elaborati (Istanza per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, Istanza di accesso agli atti presso una P.A., Istanza di autorizzazione a richiedere l’assistenza della forza pubblica e di personale specializzato, …).

Il corso si concluderà con un’analisi normativa e giurisprudenziale in tema di CTU e con un test di comprensione finale al quale seguirà dibattito con in partecipanti.

Docente
Massimo Aleo, architetto, si occupa da oltre due decenni di questioni territoriali ne rapporto con la P.A.. Esperto giudiziario e di governance dei sistemi locali, è autore di numerosi lavori, consulenza e pubblicazioni specialistiche.

Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili, periti agrari, agrotecnici) che desiderano approfondire il tema delle consulenze tecniche ed in particolare le consulenze tecniche, accertamenti e perizie sugli immobili.

Contenuti
– Il Ruolo dei consulenti e dei periti come ausiliari dell’autorità giudiziaria
– L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
– L’incarico di CTU nell’accertamento tecnico preventivo
– L’incarico di CTU nelle esecuzioni immobiliari
– L’incarico di CTU nella procedura fallimentare
– L’incarico di CTU nel rito amministrativo
– Il Consulente Tecnico di parte
– L’incarico di ausiliario dell’ufficiale giudiziario
– L’incarico di perito nel rito penale
– I dati identificativi degli immobili
– Cenni di Estimo
– Elementi di urbanistica
– Tariffe e compensi
– Modelli di perizie svolte
– Formulario
– Appendice normativa
– Giurisprudenza

Attestato e crediti formativi Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l’apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l’intero contenuto del corso fruito. È previsto l’attestato di formazione rilasciato da GRAFILL Formazione tecnica.
Ai fini della formazione continua per la professione dei Geometri è stata chiesta richiesta la valutazione preventiva del percorso formativo ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali.

Durata
33 ore

Modalità
E-learning

I vantaggi dell’e-learning
– Risparmio in termini di tempo e costi
– Piattaforma conforme agli standard internazionali
– Accessibilità ovunque e in ogni momento
– Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

Requisiti minimi
– CPU Pentium II 400 MHz
– Ram 32 Mbytes
– Scheda video SVGA 800×600
– Scheda audio 16 bit
– Amplificazione audio
– Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 13.0 o superiori
– Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

 

[Riproduzione riservata]

Rc professionali al via

20130618-075446.jpgDal 15 agosto 2013 diventa obbligatoria la polizza per i professionisti

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imprerizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non coppre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale dì competenza.

Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modificata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per rutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che «nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese» e che «gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto». Infine, la legge specifica che «se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale» e che «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare».

L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece la Riforma forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense.

La consulenza del broker

Con l’arrivo delle nuove norme, il professionista si trova perciò a dover scegliere la soluzione assicurativa a lui più confacente, anche se può capitare che le formule presenti sul mercato o le coperture proposte dagli Ordini, frutto di convenzioni con compagnie assicurative, non siano modificabili e che la differenza principale risieda, ad esempio, nel massimale indicato. «Le coperture assicurative offerte dalle convenzioni sono molto differenziate fra loro: alcuni Ordini professionali hanno scelto dì offrire coperture essenziali e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità di integrare individualmente la copertura assicurativa, altri Ordini hanno scelto soluzioni più complete – spiega Francesco G. Paparella, presidente di AIBA, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione -. E’ importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza perché gli elementi da valutare sono molteplici e non tutti di immediata comprensione».

Infatti, per barcamenarsi nel mare delle Rc professionali, può essere strategico avvalersi dell’aiuto di un broker. Il broker d’assicurazioni è un intermediario indipendente e specializzato che offre consulenza mirata aiutando il cliente a individuare, sul mercato nazionale ed estero, la soluzione a lui più adatta e lo rappresenta di fronte alle compagnie per ottenere la copertura assicurativa più idonea e vantaggiosa. Oltre ad agire dunque nell’interesse del cliente, poiché non ha vincoli con le società assicurative, il broker consente di risparmiare su tempi e costi in quanto percepisce le commissioni dalla compagnia assicurativa prescelta al termine delle valutazioni. Un’attività che viene sempre più apprezzata, conferma Paparella: «Se è vero che anche nel 2012 il mercato assicurativo italiano ha chiuso, complice la crisi, con una raccolta premi in diminuzione del 4,3%, i broker di assicurazione hanno aumentato la loro quota di mercato, dimostrando di aver saputo dare concreta percezione alla clientela del proprio valore professionale e della capacità di guidarla nelle scelte consapevoli di tutela: non è un caso che almeno il 70% dei rischi riferìbili al comparto industriale sia gestito dai broker».

Come si concretizza, dunque, il lavoro del broker? «Con procedure di risk management e continui scambi di informazioni identifichiamo con precisione le reali esigenze e le aree di rischio che devono essere assicurate» spiega Mauro Oriana, responsabile risk management di Mansutti, società di brokeraggio assicurativo con specializzazione nel settore delle Rc professionali per avvocati e commercialisti. «Inoltre – continua Oriana – offriamo servizi mirati quale, ad esempio, l’Insurance Compliance and Cost Review che permette di analizzare le coperture in essere identificando eventuali lacune e ottimizzando al massimo i costi delle polizze. Molte compagnie, poi, non offrono una corretta Deeming clause (clausola secondo la quale vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato), il che rende conseguentemente la polizza non adatta a coprire queste tipologie di rischio». La pensa così anche Gioacchino Acampora, broker assicurativo per importanti associazioni di categoria, che aggiunge come «valutare attentamente le esigenze del cliente è possibile solo attraverso un’attenta analisi dei rischi basata, ad esempio, sulle esperienze assicurative del professionista, su eventuali sinistri che hanno colpito la sua attività professionale, sulla verifica degli incarichi in essere o futuri. Ciò rende possibile un’offerta tailor made che rispetti il criterio fondamentale dell’adeguatezza».

A ciascuno la sua polizza

In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste.

Come orientarsi? «I prodotti sono generalmente All Risk – spiega il presidente di AIBA, Paparella – ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o Funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifici e quindi diventa molto importante verificare l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli». A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che «garanzie importanti per valutare una polizza sono: la Claims made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza».

L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che «sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifiche rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono cadidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente efficaci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente».

Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? «La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifiche esigenze del professionista – chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker -. La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio».

Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. «In generale – precisa Callarà – un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fisiche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto: Franchigia, prediligere un importo fìsso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze».

Autore: Barbara Lacchini – Il Sole 24 Ore

Le società con professionisti

Dove si scopre che l’Italia è più liberista degli U.S.A.

Come noto, l’ultimo provvedimento del defunto governo Berlusconi L_183_2011, approvata in fretta e furia sotto il tintinnar di spade dell’Europa e dei mercati. Tra le pieghe del provvedimento (art.11) c’è anche la riforma, potenzialmente dirompente, delle società tra professionisti.

L’Italia è un paese bizzarro. Di una riforma delle professioni e della necessità di inserire nel nostro ordinamento le società tra professionisti si parlava da anni: innumerevoli convegni, disegni di legge, tavoli di concertazione ai ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, levate di scudi in difesa della qualità della prestazione, insomma, una questione complessa su cui si scontravano differenti visioni dell’attività professionale. Ebbene, tutto ciò è stato spazzato via nel giro di pochi giorni, in sostanziale assenza di qualsiasi dibattito. Il ché non è necessariamente un male, perchè di dibattiti si può anche morire, ma, insomma, un minimo di valutazione condivisa non avrebbe fatto male.
Comunque, oggi la società tra professionisti è viva e lotta insieme a noi, proviamo dunque a capire di cosa si tratti. Per far questo, dobbiamo partire da lontano e precisamente da Benito Mussolini, il quale nel 1939 fece approvare una legge che ha (aveva) regolato sino ad oggi tutte le professioni ordinistiche.

Il succo di questa legge era:

  • la possibilità per i professionisti iscritti in ordini professionali di associarsi solo nella forma dello “studio associato” e non in altre forme societarie;
  • il divieto di società interprofessionali, vale dire, per esempio,  che erano ammessi studi associati di commercialisti con commercialisti e avvocati con avvocati, ma non di avvocati con commercialisti;
  • divieto di avere associati non iscritti ai rispettivi albi/ordini/collegi  e, di conseguenza, il divieto di soci di puro capitale.

Il ”volto umano” della legge del 1939 era la necessità di garantire al cliente la personalità della prestazione del professionista e quindi la sua diretta responsabilità per l’attività svolta. La faccia cattiva era invece la necessità di impedire ai professionisti ebrei, cui le leggi razziali avevano vietato l’esercizio della professione, di tornare a esercitarla sotto il paravento societario.

Passato il fascismo la legge era rimasta in vigore. Per molto tempo non si è sentita la necessità di una modifica della normativa. In fondo, i ruoli sociali erano chiari e definiti, gli imprenditori facevano gli imprenditori, i professionisti i professionisti e che tra tra i due mondi non vi fosse nulla in comune era un dogma non scalfito dal dubbio. Ciascun professionista svolgeva la sua professione nel suo studio, spesso con pochi collaboratori e raramente in forma associata, garantito da un sistema di regole, tariffe e, anche, comune sentire, che lo rendeva immune dal “mercato”.

Le cose però cambiano e anche le professioni e i professionisti sono cambiati in Italia. Citando da un precedente post, “mentre in passato il professionista era sostanzialmente selezionato nell’ambito di una ristretta èlite, oggi non è più così, e così come si è avuta una università di massa, si assiste anche al fenomeno del “professionista di massa”, con numeri di tutto rispetto, dato che si va dai circa 200.000 avvocati ai circa 100.000 commercialisti-ragionieri, il ché lascia pensare che non è così difficile conseguire il titolo e che vi sia tutto sommato scarsa selezione in entrata.” E, aggiungiamo, non sempre adeguato controllo sulla qualità della prestazione.

Da un lato, dunque, si è enormemente allargata l’offerta di servizi professionali e, contemporaneamente dall’altro, sulla spinta dell’Europa e, banalmente, della realtà economica di tutti i giorni, parole come “concorrenza” e “impresa” hanno cominciato a entrare nel lessico comune delle professioni. Del resto, così come le imprese si sono trovate a competere in mercati sempre più interconnessi, anche le professioni si sono dovute confrontare con realtà in passato non immaginabili: studi legali inglesi che aprono filiali in Italia, società di ingegneria tedesche che acquisiscono commesse da noi, farmaci che si possono acquistare su internet, dentisti rumeni che offrono prezzi stracciati per dentiere impiantate a Bucarest. Anche le differenze che una volta tenevano separate le varie attività professionali sono poi diventate  sempre più sfumate e molte attività hanno cominciato a sovrapporsi tanto che, nonostante la legge del 1939 sia rimasta in vigore sino a ieri, sono già oggi frequenti studi professionali “misti” (avvocato/commercialista, architetto/ingegnere/geometra e così via), così come per poter restare sul mercato, gli studi hanno sempre più necessità di investimenti in capitale e personale.

Insomma, che qualcosa dovesse cambiare era opinione, se non comune, comunque diffusa. In questo scenario si inserisce ora la novità introdotta dalla legge di stabilità anche se, a onor del vero, già all’epoca del primo governo Prodi la legge “Bersani” aveva formalmente abrogato l’art. 2 della legge del 1939 che vietava le società tra professionisti. Il successivo regolamento, però, che doveva stabilire le modalità di costituzione di tali società, fu bocciato dal Consiglio di Stato e quindi l‘abrogazione era rimasta sulla carta. La legge di stabilità ha oggi abrogato integralmente la legge del 1939 e dettato una (veramente scarna e frammentaria) disciplina delle “società tra professionisti”, rimandando a un successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi, la disciplina di alcune importantissime questioni, che sembrano di dettaglio, ma in realtà hanno estrema rilevanza.

Cosa prevedono le nuove norme? In primo luogo si consente l’esercizio in forma societaria di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, utilizzando uno qualunque dei modelli societari previsti dalla legge (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, cooperativa). L’attività professionale deve essere esercitata in via esclusiva dai soci che possono anche appartenere a diversi ordini: sarà possibile per esempio, una società cui partecipano un avvocato, un commercialista e un ingegnere. Inoltre, ed è questa la dirompente novità, i soci non devono necessariamente essere tutti professionisti. La legge consente infatti che di tali società facciano parte anche soggetti non professionisti, sia pure soltanto per prestazioni tecniche o finalità di investimento e quest’ultima finalità, di fatto, rende superflua la precedente limitazione. È scomparsa, rispetto a una precedente versione del testo normativo, un’importante limitazione relativa ai soci non professionisti: questi, ora,  per entrare a far parte della società, non dovranno possedere una partecipazione di minoranza.

Sarà pertanto possibile, da un lato, che una società di professionisti veda quale socio di assoluta maggioranza un non professionista e, dall’altro, che tale socio assuma anche la carica di amministratore o, comunque, possa esprimere la maggioranza degli amministratori. Non esistono, inoltre, limitazioni sotto il profilo soggettivo: il non professionista socio potrà essere sia una persona fisica che, ad esempio, una società o un altro ente. L’incarico professionale, dice la legge, dovrà essere eseguito solo da soci che abbiano i requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta (es. avvocato, commercialista etc.). La designazione di tale professionista dovrà avvenire a cura dell’utente e, in mancanza, dovrà essere la società a indicare per iscritto all’utente il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione richiesta. La legge demanda però al regolamento di stabilire criteri e modalità attuative di tale parte della norma. Si prevede, ancora, che il professionista cancellato dall’albo con provvedimento definitivo debba essere escluso dalla società, anche se, a una prima lettura della norma, sembra che vi potrebbe rimanere quale socio non professionista, di puro capitale, visto che, parlando la legge di “cancellazione con provvedimento definitivo” sembra riferirsi al caso in cui la cancellazione abbia operato come “sanzione” e non al caso in cui, per esempio, la cancellazione sia dipesa dalla cessazione dell’attività per raggiungimento dei limiti di età.

È previsto, infine, che si possa partecipare a una sola società tra professionisti e non è chiaro se tale limitazione si applichi solo ai soci professionisti o anche ai soci non professionisti; anche questo profilo dovrà essere disciplinato dal futuro regolamento. I soci professionisti e la stessa società saranno poi sottoposti al controllo degli ordini professionali di appartenenza dei singoli soci professionisti e di quello cui la società è iscritta. In astratto, data la possibilità di società interprofessionali, vi sarà il rischio di una sovrapposizione di controlli da parte di diversi ordini, perchè magari ciò che è ritenuto lecito dal collegio dei geometri, potrebbe essere ritenuto illecito dall’ordine degli ingegneri; anche su tale materia, tanto per cambiare, dovrà intervenire il regolamento attuativo.

Insomma, come si vede, la normativa nasce monca, dato che per molti aspetti operativi c’è da attendere il regolamento, ma comunque la legge è fatta e ci pare improbabile che il governo Monti possa insabbiare il regolamento di attuazione. È evidente che la principale novità della legge è data dalla previsione dei soci di capitale, che come visto possono essere anche di maggioranza e anche amministratori, tanto che, più che di “s.t.p.  – società tra professionisti” come la legge vuole che si indichi nella ragione sociale, ci pare più giusto parlare di “società con professionisti”. Su questo aspetto gli ordini professionali avevano alzato le barricate in occasione di tutti i precedenti tentativi di riforma, in difesa della libertà e indipendenza del libero professionista, temendo  l’intervento dei “cattivi capitalisti” nel dorato mondo delle professioni e la riduzione dei professionisti al rango proletario di meri stipendiati dei “poteri forti”. Intendiamoci, il rischio è concreto, ma esiste già oggi una strisciante “proletarizzazione” dei liberi professionisiti.

Il neo-avvocato assunto dalla filiale italiana del grosso studio legale inglese, l’ingegnare che va a lavorare presso la grande società di ingegneria o il farmacista che lavora alle dipendenze di un altro farmacista, tiitolare della farmacia, magari per averla ereditata, non vivono un rapporto tra pari con i titolari dello studio, ma di subordinazione e il fatto che i loro  “padroni” non siano dei  “capitalisti”, ma altri professionisti  non rende di molto differente, nè migliora, la loro posizione e il loro potere economico. C’è da dire che la legge si è spinta molto in avanti, ponendosi allo stesso livello – se non addirittura oltre – della legislazione più liberista in materia, vale a  dire quella inglese e australiana e certamente superando in liberismo le legislazioni di nazioni con sistemi giuridici più simili al nostro. Ecco alcuni esempi delle regole in vigore in Europa:

Germania: è consentita la s.r.l. (Gmbh) per gli avvocati (fino al 1998 era consentita la Partnerschfatsgesellschaft, cioè società di persone ma la giurisprudenza tedesca ammetteva qualsiasi forma societaria); sono astrattamente ammessi anche non professionisti, ma se  questi raggiungono la maggioranza, gli avvocati dovrebbero rifiutarne l’ingresso,  per evitare che possano esercitare un’influenza decisiva sullo svolgimento delle prestazioni.

Francia: la Sociètè d’exercise libèral (SEL), introdotta con legge  31 dicembre 1990, n. 90-1258, più volte poi modificata, consente la s.r.l., la s.p.a. (anche semplificata) e la s.a.p.a. (prima si ammettevano le sole società personali) per l’esercizio di professioni liberali; salvo alcune eccezioni, più della metà del capitale e dei diritti di voto devono però appartenere a professionisti.

Spagna: con la legge 15 marzo 2007 è possibile utilizzare una qualunque delle Sociedades de capitales (ma si riteneva consentito anche prima); anche in queste società la maggioranza del capitale deve appartenere a professionisti.

La normativa italiana è persino più liberista (da usare come complimento o offesa a seconda dei punti di vista) di quella che in gran parte degli USA regola le professioni legali. Anche in Amerika infatti, è vietato a non professionisti diventare soci di uno studio legale, tanto che contro questa regola uno studio legale di New York, Jacoby & Meyers, ha presentato ricorso innanzi le corti del New Jersey, Connecticut e New York chiedendone l’abrogazione (qui il link alla citazione).

La lettura dell’atto di citazione è molto interessante, perché ripete, anche al di là dell’oceano, esattamente gli stessi aspetti della questione che sino a pochi giorni fa era dibattuta in Italia.
Gli avvocati di Jacoby & Meyers affermano infatti che l’esperienza inglese e australiana (che come abbiamo visto consente i soci di capitali) ha smentito la tesi che i professionisti  possano essere coartati dagli eventuali investitori a compiere comportamenti non etici o ad anteporre il profitto agli interessi dei clienti, mentre al contrario la loro

“ability to raise the capital necessary to pay for improvements in technology and infrastructure and to hire additional personnel to serve the public is severely restricted by an out-dated Rule of Professional Conduct” (la capacità di raccogliere capitale per pagare i miglioramenti in tecnologia e infrastrutture e assumere personale addizionale per servire il pubblico è severamente ristretta da un’anacronistica regola di condotta professionale).

Vedremo cosa decideranno le corti statunitensi. Nel frattempo qui da noi il nodo gordiano è stato tagliato, e solo l’esperienza ci saprà dire se i professionisti si trasformeranno in semplici stipendiati di multinazionali dedite al profitto o se invece il mercato dei servizi professionali saprà approfittare delle novità, per migliorare la qualità dei servizi forniti alla clientela. Intanto,  poichè non dobbiamo dimenticarci che il vero motto dell’Italia è “tengo famiglia” è possibile che i nuovi strumenti verranno utilizzati in prima battuta non tanto per patrimonializzare gli studi o per favorire l’ingresso di nuovi soggetti, ma per per favorire quei figli scapestrati dei professionisti che non sono neanche stati capaci di laurearsi o di passare l’esame di abilitazione. In fondo, basta renderli soci di capitale ed ecco che la farmacia di mammà o lo studio legale di papà possono rimanere in famiglia. Poi, certo, il mercato farà la selezione, forse.

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT